Spese telefoniche art. 102 TUIR: deducibilità all'80%
L'art. 102 del TUIR limita all'80% la deducibilità di ammortamenti, canoni e spese di impiego delle apparecchiature per la comunicazione elettronica
02/06/2026
3 min lettura
In sintesi
L'art. 102, comma 9, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) limita all'80% la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (telefonia fissa e mobile, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259). La percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi agli impianti di telefonia installati sui veicoli utilizzati per il trasporto di merci dalle imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo. Il tetto dell'80% è forfettario: opera a prescindere dall'effettivo uso promiscuo dell'apparecchiatura e non si cumula con altre riduzioni.
Quando si applica
La limitazione dell'80% riguarda i titolari di reddito d'impresa per:
- le spese di telefonia fissa e mobile (canoni, traffico, manutenzione);
- l'ammortamento di centralini, smartphone, apparati di rete per la comunicazione elettronica;
- i canoni di noleggio e di locazione finanziaria di tali apparecchiature;
con l'eccezione del 100% per gli impianti telefonici dei veicoli delle imprese di autotrasporto merci (un impianto per veicolo).
Come si applica nella pratica
Il tetto forfettario dell'80% (comma 9)
La deducibilità all'80% copre l'intero pacchetto di costi relativi alle apparecchiature di comunicazione elettronica:
| Voce di costo | Deducibilità |
|---|---|
| Quote di ammortamento delle apparecchiature | 80% |
| Canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio | 80% |
| Spese di impiego (traffico) e manutenzione | 80% |
| Impianto telefonico su veicolo per trasporto merci (autotrasporto) | 100% (un impianto per veicolo) |
Carattere forfettario e rapporto con l'uso promiscuo
L'80% è un limite forfettario stabilito dalla legge: non richiede di dimostrare l'effettivo riparto tra uso aziendale e personale e non si cumula con la riduzione al 50% dei beni a uso promiscuo dell'art. 64. La telefonia ha quindi una regola propria e autonoma.
L'eccezione del 100% per l'autotrasporto
Per le imprese di autotrasporto di merci gli oneri relativi agli impianti di telefonia dei veicoli sono deducibili al 100%, ma limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo: l'eccezione è circoscritta al settore e al singolo impianto.
Esempi pratici
Esempio 1 — Canoni e traffico di una PMI
Una S.r.l. sostiene 5.000,00 € di spese telefoniche annue (canoni e traffico). La deduzione è ammessa all'80%, cioè 4.000,00 € (comma 9); 1.000,00 € restano indeducibili.
Esempio 2 — Ammortamento di un centralino
L'impresa acquista un centralino VoIP da 3.000,00 € con quota di ammortamento annua di 600,00 €. La quota deducibile è l'80%, cioè 480,00 € all'anno (comma 9).
Esempio 3 — Impianto telefonico su autocarro
Un'impresa di autotrasporto merci installa un impianto telefonico su un autocarro. Gli oneri sono deducibili al 100% (comma 9), ma solo per un impianto per veicolo: un secondo impianto sullo stesso mezzo tornerebbe nel limite ordinario.
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre al 100% la telefonia ordinaria: il tetto è l'80%, salvo l'eccezione dell'autotrasporto merci (comma 9).
- Cumulare l'80% con il 50% dell'uso promiscuo: la telefonia ha una regola forfettaria autonoma; non si applica anche la riduzione dell'art. 64.
- Estendere il 100% oltre un impianto per veicolo o oltre l'autotrasporto merci: l'eccezione è doppiamente circoscritta (comma 9).
- Limitare il tetto al solo ammortamento: l'80% riguarda anche canoni di noleggio/leasing, traffico e manutenzione.
- Confondere deducibilità reddituale e detraibilità IVA: la detrazione dell'IVA sulla telefonia segue regole proprie, distinte dal tetto dell'80% ai fini delle imposte sui redditi.
Riferimenti normativi
- Art. 102, comma 9, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità all'80% delle apparecchiature di comunicazione elettronica; 100% per l'autotrasporto merci
- D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — codice delle comunicazioni elettroniche (definizione delle apparecchiature terminali)
- Art. 164 TUIR — regime speciale dei veicoli a motore (distinto dalla telefonia)
Risorse correlate
- Ammortamento dei beni materiali art. 102 TUIR: le regole generali di ammortamento, su cui incide il tetto dell'80% per la telefonia.
- Beni a uso promiscuo art. 64 TUIR: la riduzione al 50% dell'uso promiscuo, che non si cumula con il tetto forfettario della telefonia.
- Deducibilità dell'auto aziendale art. 164 TUIR: il regime dei veicoli, distinto dalle apparecchiature di comunicazione.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2 giugno 2026.
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