Divieto della doppia imposizione: art. 163 TUIR
Il principio dell'art. 163 TUIR che vieta di applicare la stessa imposta più volte per lo stesso presupposto e gli istituti che lo attuano nel reddito d'impresa
01/06/2026
3 min lettura
Il principio che vieta di applicare la stessa imposta più volte per lo stesso presupposto e gli istituti che lo attuano nel reddito d'impresa.
In sintesi
L'art. 163 del TUIR sancisce il divieto della doppia imposizione: la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. È un principio cardine del sistema, che evita che un medesimo indice di capacità contributiva sia colpito due volte dallo stesso tributo. Il divieto riguarda la doppia imposizione giuridica, cioè l'applicazione reiterata della stessa imposta sullo stesso presupposto.
Il principio si traduce in una serie di istituti operativi: la parziale esclusione dei dividendi tra società (art. 89), che attenua la doppia imposizione economica degli utili già tassati in capo alla partecipata; la participation exemption (art. 87) sulle plusvalenze da partecipazioni; il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 165), che evita la doppia imposizione internazionale; i regimi di consolidato e trasparenza, che imputano il reddito una sola volta.
Quando si applica
L'art. 163 opera come clausola generale di sistema: vale per tutte le imposte sui redditi e impedisce che lo stesso presupposto sia tassato due volte con il medesimo tributo, anche quando i soggetti formalmente colpiti sono diversi. È un principio interpretativo e applicativo, che orienta la lettura delle singole norme e la soluzione dei casi dubbi.
Va distinta la doppia imposizione giuridica — vietata dall'art. 163 — dalla doppia imposizione economica, che si verifica quando lo stesso reddito è tassato in capo a soggetti diversi (ad esempio l'utile della società e, poi, il dividendo distribuito al socio). Quest'ultima non è vietata in assoluto, ma è attenuata da appositi meccanismi di esclusione o di credito, perché formalmente non si tratta della stessa imposta sullo stesso presupposto.
Come si applica nella pratica
Il divieto si concretizza negli istituti che eliminano o riducono la reiterazione del prelievo.
| Fenomeno | Strumento di attenuazione |
|---|---|
| Utili distribuiti tra società | Esclusione dei dividendi dal reddito imponibile (art. 89) |
| Plusvalenze da partecipazioni | Participation exemption (art. 87) |
| Redditi prodotti all'estero | Credito d'imposta per imposte estere (art. 165) |
| Redditi di gruppo | Consolidato nazionale e trasparenza fiscale (art. 117 e seguenti) |
| Stesso presupposto, stessa imposta | Divieto assoluto di reiterazione (art. 163) |
In presenza di una pretesa impositiva che colpisca due volte lo stesso presupposto con la stessa imposta, l'art. 163 fonda la possibilità di contestare la duplicazione, anche in sede di autotutela o contenzioso.
Esempi pratici
Esempio 1 — Stesso reddito già tassato
L'Agenzia delle Entrate recupera a tassazione un componente di reddito già assoggettato alla stessa imposta in un precedente avviso definitivo. La nuova pretesa, fondata sullo stesso presupposto, viola il divieto dell'art. 163 e può essere contestata.
Esempio 2 — Dividendi tra società
Una S.r.l. incassa dividendi per 100.000,00 € da una partecipata che ha già scontato l'IRES sull'utile. Per attenuare la doppia imposizione economica, i dividendi concorrono al reddito della percipiente solo per il 5%, ossia per 5.000,00 € (art. 89), tassando l'utile una sola volta in modo pieno.
Esempio 3 — Reddito estero
Una società residente produce all'estero un reddito già tassato nello Stato della fonte. Per evitare la doppia imposizione internazionale, l'imposta estera è riconosciuta come credito d'imposta in Italia (art. 165), nei limiti della quota d'imposta italiana corrispondente.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere doppia imposizione giuridica ed economica: l'art. 163 vieta la prima (stessa imposta, stesso presupposto); la seconda è solo attenuata da esclusioni e crediti.
- Ritenere vietata ogni doppia tassazione del reddito: la tassazione dell'utile in capo alla società e del dividendo in capo al socio non viola di per sé l'art. 163.
- Non eccepire la duplicazione del prelievo: subire una doppia applicazione della stessa imposta senza far valere il divieto in autotutela o in giudizio.
- Trascurare il credito per imposte estere: non scomputare l'imposta estera (art. 165), accettando una doppia imposizione internazionale evitabile.
- Ignorare l'esclusione dei dividendi: tassare integralmente dividendi che beneficiano dell'esclusione dell'art. 89.
Riferimenti normativi
- TUIR, art. 163, comma 1 — Divieto della doppia imposizione.
- TUIR, art. 89, comma 2 — Esclusione dei dividendi tra società dal reddito imponibile.
- TUIR, art. 165, comma 1 — Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
Risorse correlate
- Dividendi tra società (art. 89 TUIR)
- Participation exemption: plusvalenze esenti (art. 87 TUIR)
- Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 165 TUIR)
- Consolidato nazionale (art. 117 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° giugno 2026.
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