Credito d'imposta esteri art. 165 TUIR: doppia imposizione
Come l'art. 165 TUIR elimina la doppia imposizione sui redditi esteri: formula del credito, limite per Stato e riporto delle eccedenze all'ottavo anno
29/05/2026
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Il meccanismo del foreign tax credit che neutralizza la doppia tassazione dei redditi prodotti fuori dai confini nazionali.
In sintesi
L'art. 165 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall'imposta netta italiana fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo. È lo strumento che evita la doppia imposizione quando uno stesso reddito è tassato sia nello Stato della fonte sia in Italia, Stato di residenza. La detrazione opera per singolo Stato estero (comma 3) e l'eventuale eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio (comma 6).
Quando si applica
- Quando alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente concorrono redditi prodotti all'estero (art. 165, comma 1, TUIR): il presupposto è il principio di tassazione mondiale (worldwide taxation) dei residenti.
- Quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo: non sono ammessi acconti, ritenute provvisorie o imposte ancora contestabili (art. 165, comma 1, TUIR).
- I redditi si considerano prodotti all'estero applicando, a rovescio, i criteri di territorialità dell'art. 23 TUIR previsti per individuare i redditi prodotti in Italia (art. 165, comma 2, TUIR): è il cosiddetto criterio reciproco.
- Per i redditi imputati per trasparenza da società di persone (art. 5 TUIR) o da società che hanno optato per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR), la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione di imputazione (art. 165, comma 9, TUIR).
- Quando il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente (art. 165, comma 10, TUIR).
Come si applica nella pratica
Il credito non coincide automaticamente con l'imposta pagata all'estero: è il minore tra l'imposta estera definitiva e la quota di imposta italiana riferibile al reddito estero. La quota massima detraibile si calcola con la formula prevista dal comma 1:
Credito massimo = Imposta italiana lorda × (Reddito estero / Reddito complessivo netto)
Il reddito complessivo va assunto al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Il credito effettivamente spettante è poi il minore tra questo importo e l'imposta estera pagata a titolo definitivo.
| Passaggio | Operazione | Riferimento |
|---|---|---|
| 1 | Determinare il reddito estero per singolo Stato | comma 2 e comma 3 |
| 2 | Calcolare il rapporto reddito estero / reddito complessivo netto | comma 1 |
| 3 | Applicare il rapporto all'imposta italiana lorda = quota massima | comma 1 |
| 4 | Confrontare con l'imposta estera definitiva e prendere il minore | comma 1 |
| 5 | Gestire l'eventuale eccedenza con riporto in avanti/indietro | comma 6 |
La per-country limitation del comma 3 impone, in presenza di redditi prodotti in più Stati esteri, di applicare la detrazione separatamente per ciascuno Stato: non è ammessa la compensazione tra il margine capiente di un Paese e l'incapienza di un altro.
Quando l'imposta estera definitiva eccede la quota di imposta italiana relativa allo stesso reddito, il comma 6 consente di trasformare l'eccedenza in credito: l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata indietro fino all'ottavo esercizio precedente (a copertura di eccedenze di imposta italiana già verificatesi) e, in mancanza, in avanti fino all'ottavo esercizio successivo. Sul piano temporale, la detrazione si calcola nella dichiarazione del periodo cui appartiene il reddito estero, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione (art. 165, comma 4, TUIR); in caso contrario opera la riliquidazione disciplinata dal comma 7. Per i temi correlati di fiscalità internazionale si rinvia alla stabile organizzazione art. 162 TUIR e al regime CFC delle imprese estere controllate art. 167 TUIR.
Esempi pratici
Esempio 1 — Credito capiente (imposta estera inferiore alla quota italiana)
Una S.r.l. residente ha un reddito complessivo netto di 500.000,00 €, di cui 100.000,00 € prodotti in uno Stato estero che ha applicato un'imposta definitiva di 15.000,00 €. L'imposta italiana lorda (IRES 24%) è 120.000,00 €. La quota massima detraibile è 120.000,00 € × (100.000,00 / 500.000,00) = 24.000,00 €. Poiché l'imposta estera (15.000,00 €) è inferiore al limite, il credito spettante è l'intero importo estero: 15.000,00 €.
Esempio 2 — Credito incapiente con eccedenza riportabile
Stessa società, ma lo Stato estero ha applicato un'imposta del 35%, pari a 35.000,00 € sui 100.000,00 € esteri. La quota massima italiana resta 24.000,00 €. Il credito spettante è limitato a 24.000,00 € (il minore dei due). L'eccedenza di 11.000,00 € (35.000,00 − 24.000,00) non si perde: ai sensi del comma 6 può essere riportata indietro fino all'ottavo esercizio o in avanti fino all'ottavo successivo, in attesa di un'eccedenza di imposta italiana sullo stesso reddito estero.
Esempio 3 — Redditi in due Stati con per-country limitation
Una società produce 60.000,00 € nello Stato A (imposta estera 9.000,00 €) e 40.000,00 € nello Stato B (imposta estera 14.000,00 €), su un reddito complessivo netto di 400.000,00 € e imposta italiana lorda di 96.000,00 €. Quota Stato A: 96.000,00 × (60.000/400.000) = 14.400,00 € → credito 9.000,00 € (capiente). Quota Stato B: 96.000,00 × (40.000/400.000) = 9.600,00 € → credito limitato a 9.600,00 €, con eccedenza riportabile di 4.400,00 €. Il calcolo separato per Stato (comma 3) impedisce di compensare il margine residuo dello Stato A con l'incapienza dello Stato B.
Errori comuni e come evitarli
- Detrarre l'imposta estera non ancora definitiva: il comma 1 ammette in detrazione solo le imposte pagate a titolo definitivo; ritenute provvisorie, acconti o imposte ancora impugnabili non danno diritto al credito. Attendere la definitività prima di scomputare.
- Ignorare la per-country limitation: applicare un unico rapporto sul totale dei redditi esteri sovrastima il credito. Il comma 3 impone il calcolo separato per ciascuno Stato; va costruito un prospetto per Paese.
- Confondere il credito massimo con l'imposta estera pagata: il credito spettante è sempre il minore tra la quota italiana e l'imposta estera definitiva. Detrarre l'intera imposta estera quando supera la quota italiana genera un credito non spettante.
- Perdere l'eccedenza di imposta estera: in caso di incapienza molti dimenticano il riporto del comma 6 (otto esercizi indietro e in avanti). L'eccedenza va monitorata in un prospetto pluriennale, non azzerata.
- Omettere l'indicazione dei redditi esteri in dichiarazione: il comma 8 nega la detrazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Il quadro CE (o equivalente) va sempre compilato.
- Non ridurre l'imposta estera sul reddito parzialmente tassato: quando il reddito estero concorre solo in parte al reddito complessivo, il comma 10 impone di ridurre proporzionalmente anche l'imposta estera ammessa in detrazione.
Riferimenti normativi
- Art. 165, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (commi 1-10).
- Art. 23, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — criteri di individuazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato (richiamato dal comma 2).
- Artt. 5, 115 e 116, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — imputazione per trasparenza ai soci (richiamati dal comma 9).
Risorse correlate
- Stabile organizzazione art. 162 TUIR
- CFC imprese estere controllate art. 167 TUIR
- Exit tax art. 166 TUIR
- Branch exemption art. 168-ter TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.