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InternazionalizzazioneUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Credito d'imposta per redditi esteri: calcolo, limite e riporto

Come si determina la quota detraibile Stato per Stato, che fine fa l'eccedenza di imposta estera e perché in regime forfetario il credito non spetta

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

Chi risiede in Italia paga le imposte sul reddito ovunque prodotto, e per non pagarle due volte sullo stesso reddito porta in detrazione le imposte versate all'estero. La detrazione non è mai libera: il comma 1 dell'articolo 165 del TUIR pone due tetti nella stessa frase, perché le imposte estere si scomputano dall'imposta netta dovuta e comunque non oltre la quota corrispondente al rapporto fra redditi esteri e reddito complessivo al netto delle perdite pregresse. Il rapporto si calcola Stato per Stato, non sul totale dei redditi esteri, e l'imposta estera deve essere stata pagata a titolo definitivo. Quello che avanza non si perde: l'eccedenza viaggia fino all'ottavo esercizio, indietro e in avanti. Il credito però non spetta affatto quando il reddito estero non concorre al reddito complessivo, come accade in regime forfetario. La disciplina cambia numero, non sostanza, il 1° gennaio 2027: subentra l'articolo 185 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117), che rinvia all'articolo 25 del testo unico per individuare i redditi prodotti all'estero.

Tre condizioni che vengono prima del calcolo

Prima di aprire il quadro dedicato al credito conviene verificare tre requisiti, perché la mancanza di uno solo azzera la detrazione a prescindere dai numeri.

Il reddito estero deve concorrere alla formazione del reddito complessivo tassato in Italia. È la condizione più insidiosa: chi applica un'imposta sostitutiva non la soddisfa, e la conseguenza pratica la illustra la sezione sui casi in cui il credito non spetta.

L'imposta estera deve essere stata pagata a titolo definitivo. Ritenute provvisorie, acconti e imposte ancora impugnabili non danno diritto ad alcuna detrazione. Sul momento in cui la definitività deve maturare la norma è più generosa di quanto si creda: il comma 4 chiede che il pagamento avvenga prima della presentazione della dichiarazione relativa al periodo cui il reddito appartiene, ma il comma 5 consente di calcolare la detrazione nel periodo di competenza anche quando il pagamento definitivo arriva entro il termine di presentazione della dichiarazione del primo periodo d'imposta successivo, a condizione di indicare in dichiarazione le imposte estere detratte non ancora pagate in via definitiva. La facoltà non è più riservata ai redditi d'impresa: le parole che la limitavano sono state soppresse dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015. Fuori da questa finestra si applica la riliquidazione del comma 7.

I redditi esteri devono essere indicati in dichiarazione. Il comma 8 nega la detrazione tanto in caso di dichiarazione omessa quanto in caso di dichiarazione presentata senza l'indicazione dei redditi prodotti all'estero: non è una sanzione formale, è una decadenza.

  • Domanda: Il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo tassato in Italia?
    • no, è a imposta sostitutiva → Nessun credito: sui redditi assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta l'articolo 165 non si applica
    • sì → I redditi esteri sono indicati nella dichiarazione presentata?
  • Esito: Nessun credito: sui redditi assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta l'articolo 165 non si applica
  • Domanda: I redditi esteri sono indicati nella dichiarazione presentata?
    • no → Nessun credito: il comma 8 lo nega in caso di dichiarazione omessa o priva dei redditi esteri
    • sì → L'imposta estera è stata pagata a titolo definitivo entro i termini dei commi 4 e 5?
  • Esito: Nessun credito: il comma 8 lo nega in caso di dichiarazione omessa o priva dei redditi esteri
  • Domanda: L'imposta estera è stata pagata a titolo definitivo entro i termini dei commi 4 e 5?
    • no, il pagamento è successivo → La detrazione si sposta al periodo in cui il pagamento diventa definitivo, con la riliquidazione del comma 7
    • sì → L'imposta estera di quello Stato supera la quota di imposta italiana sul relativo reddito?
  • Esito: La detrazione si sposta al periodo in cui il pagamento diventa definitivo, con la riliquidazione del comma 7
  • Domanda: L'imposta estera di quello Stato supera la quota di imposta italiana sul relativo reddito?
    • sì, la supera → Si detrae la quota italiana; l'eccedenza si utilizza fino all'ottavo esercizio precedente o successivo (comma 6)
    • no, resta capiente → Si detrae l'intera imposta estera pagata a titolo definitivo
  • Esito: Si detrae la quota italiana; l'eccedenza si utilizza fino all'ottavo esercizio precedente o successivo (comma 6)
  • Esito: Si detrae l'intera imposta estera pagata a titolo definitivo
Il credito per le imposte estere spetta? Il percorso in quattro biviFonte: Elaborazione SamBooks su art. 165, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)

Il conto Stato per Stato su 100.000 € di redditi esteri

Una società residente chiude il periodo con un reddito complessivo netto di 400.000 € e non ha detrazioni d'imposta, quindi imposta lorda e imposta netta coincidono in 96.000 € (IRES al 24%): la quota si calcola sull'imposta lorda, mentre l'imposta netta è il secondo tetto, e la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 costruisce sulla stessa coincidenza l'esempio n. 3 del paragrafo 3.3. Dentro quel reddito ci sono 60.000 € prodotti nello Stato A, che ha prelevato 9.000 € di imposta definitiva, e 40.000 € prodotti nello Stato B, che ne ha prelevati 14.000 €.

Passaggio del calcoloStato AStato B
Reddito prodotto nello Stato estero60.000,00 €40.000,00 €
Imposta estera pagata a titolo definitivo9.000,00 €14.000,00 €
Quota di imposta italiana: 96.000 € per reddito estero diviso 400.000 €14.400,00 €9.600,00 €
Credito detraibile, pari al minore fra imposta estera e quota italiana9.000,00 €9.600,00 €
Eccedenza di imposta estera riportabile fino all'ottavo esercizio0,00 €4.400,00 €
Credito d'imposta detraibile per Stato9.000,00 €9.600,00 €
Redditi in due Stati esteri: quota italiana, credito spettante ed eccedenzaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 165, commi 1, 3 e 6, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il credito complessivo è 18.600 €, somma dei 9.000 € dello Stato A e dei 9.600 € dello Stato B. La separazione per Paese imposta dal comma 3 costa 4.400 €: sommando i redditi esteri e le imposte estere in un unico rapporto la quota italiana sarebbe 24.000 € e l'intera imposta estera di 23.000 € risulterebbe detraibile. Il margine capiente dello Stato A non copre l'incapienza dello Stato B, e chi costruisce un prospetto unico sovrastima il credito.

L'eccedenza non si perde: otto esercizi indietro, otto in avanti

I 4.400 € rimasti fuori nello Stato B restano utilizzabili. Il comma 6 li tratta come un credito d'imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota italiana rispetto all'imposta estera relativa allo stesso reddito e allo stesso Stato verificatasi negli esercizi precedenti, fino all'ottavo. Se in quegli esercizi un margine non c'è stato, l'eccedenza si riporta a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo, in attesa che il margine si formi.

Il meccanismo funziona a compartimenti stagni per Paese, come il calcolo del credito, e per questo va monitorato in un prospetto pluriennale: un'eccedenza maturata sullo Stato B non si consuma con un margine dello Stato A. Le stesse regole di riporto in avanti e all'indietro si applicano ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale, anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6, per il consolidato mondiale.

Quando il credito non spetta affatto, e quando spetta ridotto

Due situazioni frequenti nelle piccole imprese e negli studi professionali cadono fuori dall'articolo 165, e in entrambe l'imposta estera resta un costo definitivo.

La prima è il regime forfetario. Un professionista che fattura a un committente estero e subisce lì una ritenuta non può recuperarla: il suo reddito è assoggettato a imposta sostitutiva e non concorre al reddito complessivo, quindi manca la condizione del comma 1. Lo ha stabilito l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 36/E del 15 marzo 2019, su un avvocato che aveva subito il 20% di ritenuta da un cliente della Repubblica di San Marino, richiamando la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015: l'articolo 165 «non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi». La stessa risoluzione indica la via d'uscita: optare per la tassazione ordinaria, così il reddito torna a concorrere e l'imposta estera diventa recuperabile.

La seconda è il reddito che concorre solo in parte. Il comma 10 impone di ridurre l'imposta estera nella stessa proporzione, e la riduzione non è un'imperfezione da correggere: nella risposta a interpello n. 101 del 15 aprile 2025, su una plusvalenza tassata in Francia e in Italia esente al 95% per il regime di participation exemption, l'Agenzia ha confermato che alla mancata tassazione corrisponde simmetricamente il mancato riconoscimento del credito, e che l'imposta estera resa indetraibile dal comma 10 non è deducibile né altrimenti recuperabile. Ha respinto anche la tesi subordinata di calcolare la riduzione su un'imposta estera «virtuale», perché il credito riguarda l'imposta effettivamente pagata.

Quando esiste una convenzione contro le doppie imposizioni il confronto con la norma interna va fatto voce per voce, come spiega la scheda sugli accordi internazionali.

Le domande di chi ci arriva

Come si calcola il limite massimo del credito d'imposta per i redditi esteri?

Si applica all'imposta lorda italiana il rapporto fra reddito prodotto in quello Stato e reddito complessivo al netto delle perdite pregresse; il credito è il minore fra quella quota e l'imposta estera definitiva, e in ogni caso non supera l'imposta netta dovuta. Sono i due tetti che la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 chiama LIMITE 1 e LIMITE 2 al paragrafo 3.1: il primo è la quota, calcolata sulla lorda; il secondo è l'imposta netta del periodo in cui il reddito estero ha concorso all'imponibile. Il conto completo è nella sezione con i due Stati esteri.

Se ho prodotto reddito in più Paesi, faccio un calcolo unico o uno per Stato?

Uno per ciascuno Stato: lo impone il comma 3, e la differenza non è teorica. Nell'esempio della scheda il calcolo separato riduce il credito da 23.000 € a 18.600 €, perché il margine capiente di un Paese non compensa l'incapienza di un altro.

Per quanti anni posso portarmi dietro l'eccedenza di imposta pagata all'estero?

Fino all'ottavo esercizio, sia all'indietro sia in avanti (comma 6). Prima si guarda se negli otto esercizi precedenti si è formata un'eccedenza di imposta italiana sullo stesso reddito estero; in mancanza, l'eccedenza si riporta a nuovo per gli otto successivi.

Sono in regime forfetario e ho subito una ritenuta all'estero: posso recuperarla?

No. Il reddito forfetario è assoggettato a imposta sostitutiva e non concorre al reddito complessivo, quindi manca il presupposto del comma 1 (risoluzione n. 36/E del 15 marzo 2019). L'unica strada è optare per la tassazione ordinaria, come indica la stessa risoluzione.

Se mi dimentico di indicare i redditi esteri in dichiarazione, perdo il credito?

Sì. Il comma 8 nega la detrazione sia quando la dichiarazione è omessa sia quando è presentata senza indicare i redditi prodotti all'estero. Il quadro dedicato al credito va compilato anche quando l'imposta estera è modesta, perché l'omissione non si sana con un'annotazione contabile.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 165, c. 1 — detrazione dall'imposta netta entro la quota corrispondente al rapporto fra redditi esteri e reddito complessivo.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 165, c. 3 — calcolo separato per ciascuno Stato estero.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 165, c. 5 — detrazione nel periodo di competenza se il pagamento definitivo avviene entro la dichiarazione successiva.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 165, c. 6 — riporto dell'eccedenza fino all'ottavo esercizio, precedente o successivo.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 165, c. 8 — decadenza per omessa dichiarazione o omessa indicazione dei redditi esteri.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 165, c. 10 — riduzione proporzionale dell'imposta estera sul reddito che concorre solo parzialmente.
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 36/E del 15 marzo 2019 — credito escluso per il professionista in regime forfetario.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 101 del 15 aprile 2025 — comma 10 e plusvalenze in regime di participation exemption.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, art. 185 — testo unico delle imposte sui redditi, disposizione corrispondente applicabile dal 1° gennaio 2027 (art. 377).

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

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