Exit tax art. 166 TUIR: imposizione in uscita all'estero
Exit tax ex art. 166 TUIR: tassazione delle plusvalenze latenti al trasferimento di residenza o attivi all'estero, con rateizzazione UE/SEE
28/05/2026
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In sintesi
L'art. 166 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina l'imposizione in uscita (c.d. exit tax): quando un'impresa commerciale trasferisce all'estero la residenza fiscale, o sposta attivi a una stabile organizzazione estera, l'ordinamento tassa le plusvalenze latenti sui beni che escono dalla potestà impositiva italiana, calcolate come differenza tra valore di mercato e costo fiscalmente riconosciuto (commi 1 e 3). Si tassa così l'incremento di valore maturato durante la residenza italiana, anche se non realizzato. Per i trasferimenti verso Stati UE/SEE collaborativi l'imposta può essere rateizzata in cinque rate annuali (comma 9), con cause di decadenza in caso di successivo trasferimento extra-UE o di cessione degli attivi (comma 12). Il solo trasferimento della residenza di una società di capitali non comporta imposizione in capo ai soci (comma 14).
Quando si applica
La disciplina riguarda i soggetti che esercitano imprese commerciali al verificarsi di una delle ipotesi del comma 1:
- lett. a) — un soggetto residente trasferisce all'estero la propria residenza fiscale;
- lett. b) — un soggetto residente trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione estera in regime di branch exemption (art. 168-ter);
- lett. c) — un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia trasferisce l'intera stabile organizzazione alla casa madre o ad altra stabile organizzazione estera;
- lett. d) — un soggetto non residente trasferisce attivi della propria stabile organizzazione italiana alla casa madre o ad altra stabile organizzazione estera;
- lett. e) — un soggetto residente è incorporato da una società non residente, o effettua una scissione a favore di beneficiarie non residenti, o conferisce una stabile organizzazione estera a un soggetto non residente.
Il trasferimento di attivi da/verso una stabile organizzazione si considera effettuato applicando i criteri OCSE che trattano la stabile organizzazione come entità separata e indipendente (comma 2).
Come si applica nella pratica
Determinazione della plusvalenza (commi 3 e 4)
Sono imponibili le plusvalenze, unitariamente determinate, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività che escono dalla potestà impositiva italiana. Il valore di mercato è determinato secondo il principio di libera concorrenza (arm's length), tenendo conto dell'avviamento per i complessi aziendali, con le regole del transfer pricing (art. 110, comma 7).
Riserve in sospensione e perdite (commi 5 e 6)
Sono assoggettate a imposizione anche le riserve in sospensione d'imposta che non vengono ricostituite nel patrimonio di una stabile organizzazione italiana (comma 5). Le perdite pregresse sono compensate, in primo luogo con il reddito del periodo e, per l'eccedenza, in diminuzione della plusvalenza di uscita (comma 6).
Rateizzazione in cinque anni (commi 9-11)
Se il trasferimento avviene verso uno Stato UE o SEE che assicura adeguato scambio di informazioni e assistenza alla riscossione, l'imposta può essere versata in cinque rate annuali di pari importo, previa opzione e, ove richiesto, prestazione di garanzie. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi ex art. 20 D.Lgs. 241/1997 (comma 11).
Cause di decadenza dalla rateizzazione (comma 12)
La rateizzazione decade — con versamento dell'imposta residua — in caso di: successivo trasferimento in uno Stato extra-UE; cessione a terzi degli attivi che hanno concorso alla plusvalenza; fusione/scissione/conferimento verso soggetti extra-UE; fallimento o estinzione; mancato versamento di una rata non regolarizzato entro cinque mesi.
Imprese individuali e società di persone (comma 13)
Per le imprese individuali e le società di persone si applica la tassazione separata dell'art. 17, comma 1, lett. g) e l).
Esempi pratici
Esempio 1 — Trasferimento di residenza di una S.p.A. in uno Stato UE
Alfa S.p.A. trasferisce la residenza fiscale in Germania. Gli attivi (impianti, marchi) hanno valore di mercato 5.000.000,00 € e costo fiscale 3.000.000,00 €.
- Plusvalenza di uscita: 5.000.000,00 − 3.000.000,00 = 2.000.000,00 €, imponibile in Italia (comma 3, lett. a).
- Trattandosi di trasferimento in uno Stato UE, Alfa opta per la rateizzazione in cinque rate annuali (comma 9).
- I soci di Alfa non subiscono imposizione per il solo trasferimento (comma 14).
Esempio 2 — Trasferimento di attivi a una stabile organizzazione estera
Beta S.r.l., con branch exemption, trasferisce un macchinario (valore di mercato 400.000,00 €, costo fiscale 250.000,00 €) alla propria stabile organizzazione francese.
- Plusvalenza imponibile: 400.000,00 − 250.000,00 = 150.000,00 € (comma 3, lett. b).
- Rateizzazione ammessa essendo la stabile organizzazione in uno Stato UE (comma 9, lett. b).
Esempio 3 — Decadenza dalla rateizzazione per cessione degli attivi
Gamma S.p.A., trasferita in Spagna, ha optato per la rateizzazione dell'exit tax. Due anni dopo cede a terzi i beni che avevano formato la plusvalenza.
- La cessione degli attivi è causa di decadenza dalla rateizzazione (comma 12, lett. g).
- Gamma deve versare l'imposta residua entro il termine del successivo versamento.
Errori comuni e come evitarli
- Ignorare la tassazione delle plusvalenze latenti: l'exit tax colpisce il plusvalore maturato in Italia anche se non realizzato; va quantificato al valore di mercato (commi 3 e 4).
- Non optare per la rateizzazione nei trasferimenti UE/SEE: in mancanza di opzione l'imposta è dovuta in un'unica soluzione; la rateizzazione quinquennale è un beneficio da richiedere espressamente (comma 9).
- Trascurare le cause di decadenza: un successivo trasferimento extra-UE o la cessione degli attivi fa decadere la rateizzazione (comma 12); pianificare le operazioni successive con attenzione.
- Dimenticare le riserve in sospensione d'imposta: se non ricostituite in una stabile organizzazione italiana, concorrono all'imponibile di uscita (comma 5).
- Non valutare il valore dell'avviamento: nei trasferimenti di complessi aziendali il valore di mercato include l'avviamento, secondo i criteri del transfer pricing (comma 4).
- Confondere exit tax e CFC: l'exit tax tassa l'uscita di beni dall'Italia; la disciplina CFC (art. 167) imputa invece il reddito di società estere controllate a bassa fiscalità.
Riferimenti normativi
- Art. 166, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — imposizione in uscita: ipotesi applicative, determinazione delle plusvalenze, riserve, perdite, rateizzazione e decadenza
- Art. 166, comma 3, TUIR — plusvalenza pari alla differenza tra valore di mercato e costo fiscalmente riconosciuto
- Art. 166, comma 9, TUIR — rateizzazione in cinque rate annuali per i trasferimenti verso Stati UE/SEE collaborativi
- Art. 166, comma 12, TUIR — cause di decadenza dalla rateizzazione
- Art. 168-ter TUIR — regime di branch exemption delle stabili organizzazioni estere (richiamato dal comma 1, lett. b)
- Art. 110, comma 7, TUIR — criteri di valore di mercato (transfer pricing) richiamati dal comma 4
- Art. 17, comma 1, lett. g) e l), TUIR — tassazione separata per imprese individuali e società di persone (comma 13)
Risorse correlate
- CFC imprese estere controllate art. 167 TUIR: altra misura di fiscalità internazionale a tutela della base imponibile nazionale.
- Stabile organizzazione art. 162 TUIR: nozione rilevante per i trasferimenti di attivi da e verso stabili organizzazioni.
- Fusione di società art. 172 TUIR: le operazioni straordinarie verso soggetti non residenti rientrano tra le ipotesi di imposizione in uscita (comma 1, lett. e).
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
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