Salta al contenuto
InternazionalizzazioneUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Branch exemption: l'opzione che esenta le stabili estere

Una scelta irrevocabile che vale per tutte le stabili organizzazioni estere insieme, con il recupero delle perdite dei cinque anni precedenti

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

Tempo di lettura

9 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Un'impresa residente in Italia che opera all'estero tramite stabili organizzazioni può scegliere di lasciarne utili e perdite fuori dal proprio imponibile italiano: è la branch exemption dell'articolo 168-ter del TUIR, introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147. La scelta ha tre caratteristiche che ne governano la convenienza: è irrevocabile, riguarda tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa senza possibilità di sceglierne alcune, e trascina con sé le perdite che ciascuna stabile ha prodotto nei cinque periodi d'imposta precedenti l'effetto dell'opzione, che tornano a tassare gli utili successivi fino a concorrenza. Rinunciare all'esenzione significa restare nel regime ordinario, con il credito per le imposte pagate all'estero. Chi esercita l'opzione oggi la ritroverà, dal 1° gennaio 2027, nell'articolo 184 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117), che al comma 6 data espressamente al 7 ottobre 2015 la soglia delle stabili «già esistenti».

Una scelta sola per tutte le stabili, e non si torna indietro

Il comma 1 parla di esenzione «degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero»: quel «tutte» è il cuore della norma. Non si può esentare la stabile tedesca in utile e continuare a dedurre in Italia la perdita di quella spagnola. Chi valuta l'opzione deve quindi ragionare sul risultato aggregato delle proprie strutture estere, non su quella che rende di più.

L'irrevocabilità del comma 2 completa il quadro: una volta esercitata, l'opzione non si revoca al cambiare della redditività estera o delle aliquote nei Paesi di insediamento. Il momento in cui la si esercita dipende dalla storia della stabile. Per una struttura nuova coincide con la costituzione, e produce effetto dallo stesso periodo d'imposta. Per le stabili che esistevano già quando il regime è entrato in vigore il comma 6 apriva una finestra fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni, che il testo unico del 2026 identifica espressamente nel 7 ottobre 2015; l'esercizio dell'opzione non determina di per sé alcun realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

  • Domanda: La stabile si trova in un regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4?
    • sì → L'esenzione spetta solo con l'esimente dell'articolo 167, comma 5; in mancanza si applicano le regole sulle imprese estere controllate
    • no, fiscalità ordinaria → La stabile organizzazione viene costituita ora o esisteva già?
  • Esito: L'esenzione spetta solo con l'esimente dell'articolo 167, comma 5; in mancanza si applicano le regole sulle imprese estere controllate
  • Domanda: La stabile organizzazione viene costituita ora o esisteva già?
    • viene costituita ora → Opzione al momento della costituzione, con effetto dallo stesso periodo d'imposta: gli utili esteri escono subito dall'imponibile
    • esisteva già → Nei cinque periodi antecedenti l'effetto dell'opzione risulta una perdita fiscale netta?
  • Esito: Opzione al momento della costituzione, con effetto dallo stesso periodo d'imposta: gli utili esteri escono subito dall'imponibile
  • Domanda: Nei cinque periodi antecedenti l'effetto dell'opzione risulta una perdita fiscale netta?
    • sì, perdita netta → Gli utili successivi restano imponibili fino a concorrenza della perdita netta; sull'imposta si scomputano le eccedenze dell'articolo 165, comma 6
    • no, saldo positivo → L'esenzione opera subito, e da quel momento le perdite della stabile non sono più deducibili in Italia
  • Esito: L'esenzione opera subito, e da quel momento le perdite della stabile non sono più deducibili in Italia
  • Esito: Gli utili successivi restano imponibili fino a concorrenza della perdita netta; sull'imposta si scomputano le eccedenze dell'articolo 165, comma 6
Branch exemption: il percorso dall'opzione all'esenzione effettivaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 168-ter, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)

Il recupero delle perdite del quinquennio, con i conti

Il comma 7 è la parte che sorprende chi guarda solo l'esenzione, e va letto per quello che dice: esordisce con «Ai fini del comma 6», cioè riguarda le stabili organizzazioni già esistenti che accedono al regime con l'opzione tardiva. Per queste, nella dichiarazione del periodo in cui esercita l'opzione l'impresa indica separatamente utili e perdite attribuibili a ciascuna stabile nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto. Se ne risulta una perdita fiscale netta, gli utili successivi della stessa stabile restano imponibili in Italia fino a concorrenza di quella perdita.

Il testo del comma non è però il perimetro completo del recupero. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. n. 165138, lo lega a un fatto e non alla data di nascita della stabile: al punto 4.1 il recupero scatta se nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di efficacia dell'opzione la stabile ha conseguito perdite fiscali imputate all'impresa. Per una stabile costituita dopo il 7 ottobre 2015 ed entrata nel regime fin dalla costituzione quel quinquennio è vuoto e il recupero vale zero, non perché la norma la escluda ma perché non ci sono perdite pregresse. Il recupero torna invece a mordere anche su stabili nate dopo il 2015 in due situazioni che lo stesso provvedimento disciplina: chi non ha esercitato l'opzione nei termini vi accede ogni volta che costituisce una nuova branch (punto 2.7), e l'opzione abbraccia allora tutte le stabili esistenti in quel momento (punto 2.6), ciascuna con il proprio quinquennio da guardare; in caso di trasferimento infragruppo di una branch esente il quinquennio decorre a ritroso dal periodo di efficacia dell'opzione in capo all'avente causa (punti 4.6 e 4.8).

Periodo antecedente l'opzioneRisultato della stabile
Quinto periodo precedente: perdita-30.000,00 €
Quarto periodo precedente: perdita-40.000,00 €
Terzo periodo precedente: utile10.000,00 €
Secondo periodo precedente: perdita-25.000,00 €
Primo periodo precedente: utile5.000,00 €
Perdita fiscale netta da riassorbire con gli utili successivi-80.000,00 €
Perdita netta del quinquennio che rende imponibili gli utili successiviFonte: Elaborazione SamBooks su art. 168-ter, c. 7, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La stabile del prospetto ha accumulato 80.000 € di perdita netta nel quinquennio. Se nel primo periodo di esenzione produce un utile di 50.000 €, quell'utile resta interamente imponibile in Italia e il recupero prosegue sui 30.000 € residui negli esercizi successivi: l'esenzione comincia a produrre effetto solo quando la perdita netta è stata riassorbita. Sull'imposta dovuta per il recupero si scomputano però le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili a norma dell'articolo 165, comma 6, e la risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018 chiarisce come isolarle: le eccedenze nazionali ed estere vanno ricalcolate separando, all'interno dello stesso Paese, quelle attribuibili alle stabili esenti da quelle riferite agli altri redditi esteri.

Il recupero segue la stabile anche quando cambia proprietario. Il comma 8 lo estende al trasferimento, a qualsiasi titolo, della stabile o di una sua parte ad altra impresa del gruppo che fruisce dell'opzione, e il comma 9 obbliga l'impresa cedente a indicare nell'atto di trasferimento l'ammontare della perdita netta realizzata nei cinque periodi precedenti. La norma non collega all'omissione di quell'indicazione alcuna conseguenza sul recupero: l'indicazione ha funzione di prova della misura.

Esenzione o credito d'imposta: che cosa cambia in bilancio

Senza opzione vale la tassazione del reddito ovunque prodotto, con il credito per le imposte pagate all'estero. Con l'opzione il reddito estero esce dall'imponibile e il credito perde il suo presupposto, perché quel reddito in Italia non è tassato.

VoceSenza opzione: credito per le imposte estere (art. 165)Con l'opzione di branch exemption (art. 168-ter)
Utili della stabile esteraConcorrono al reddito complessivo tassato in ItaliaRestano fuori dall'imponibile italiano
Perdite della stabile esteraRiducono il reddito imponibile italianoNon sono deducibili: l'opzione riguarda utili e perdite insieme
Imposte pagate nello Stato esteroDetraibili entro la quota di imposta italiana su quel reddito, Stato per StatoNessun credito sul reddito esente; le eccedenze pregresse si scomputano solo dall'imposta sul recupero delle perdite
Ampiezza della sceltaNessuna scelta da esercitare: è il regime naturaleTutte le stabili estere dell'impresa, senza possibilità di selezionarne alcune
ReversibilitàNon si pone: nulla è stato optatoL'opzione è irrevocabile (art. 168-ter, c. 2)
Regime ordinario con credito estero e regime di branch exemptionFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 165 e 168-ter DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)Scarica i dati in CSV

La convenienza si misura confrontando il prelievo estero con quello italiano e la prevedibilità dei risultati. L'esenzione premia le stabili che producono utili con continuità in Paesi a fiscalità ordinaria non superiore a quella italiana; penalizza chi mette in conto perdite di avvio, perché quelle perdite smettono di ridurre l'imponibile italiano. Trattandosi di una scelta irrevocabile, la simulazione va fatta sull'orizzonte dell'investimento e non sul primo esercizio.

Fiscalità privilegiata, dichiarazione e prezzi di trasferimento

L'esenzione non è incondizionata. Quando la stabile soddisfa le condizioni dell'articolo 167, comma 4, cioè si trova in un regime fiscale privilegiato, il comma 3 subordina l'opzione al ricorrere dell'esimente dell'articolo 167, comma 5; in mancanza, il comma 4 impone di applicare a quella stabile le regole sulle imprese estere controllate, come descritto nella scheda dedicata alla disciplina CFC.

Sul piano dichiarativo il comma 10 chiede che il reddito della stabile sia indicato separatamente e determinato con i criteri dell'articolo 152, anche per le transazioni fra casa madre e stabile e fra la stabile e le altre imprese del gruppo. In pratica utili e perdite delle stabili estere si estraggono dal risultato dell'impresa con variazioni in aumento o in diminuzione, e il reddito di ciascuna si determina in moduli distinti: è la meccanica illustrata dalla risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018, emessa per allineare i modelli dichiarativi al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 che reca le modalità applicative del regime. Il secondo periodo del comma 10 richiama poi l'articolo 26 del DL 31 maggio 2010 n. 78, cioè la documentazione sui prezzi di trasferimento: predisporla e comunicarne il possesso mette al riparo dalle sanzioni sulle rettifiche dei valori attribuiti alle transazioni fra casa madre e stabile. Il provvedimento del 28 agosto 2017, al punto 2.4, subordina l'opzione alla configurabilità di una stabile organizzazione nello Stato estero secondo la convenzione contro le doppie imposizioni o, in mancanza, secondo l'articolo 162 del TUIR, «a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica»: è su quella coda che si è appoggiata la risposta a interpello n. 18 del 12 gennaio 2022, per una branch qualificata come tale dall'autorità fiscale locale. Il comma 11, infine, impegna l'Agenzia a pubblicare sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive, aggiornandole periodicamente.

Le domande di chi ci arriva

Se ho una filiale in Germania, posso non dichiarare i suoi utili in Italia?

Solo esercitando l'opzione dell'articolo 168-ter, e solo se l'impresa la esercita per tutte le proprie stabili organizzazioni estere insieme. Senza opzione gli utili tedeschi concorrono al reddito complessivo italiano, con il credito per le imposte pagate in Germania.

L'opzione per la branch exemption si può cambiare una volta scelta?

No: il comma 2 la definisce irrevocabile. Si esercita al momento di costituzione della stabile, con effetto dallo stesso periodo d'imposta, e resta valida anche se negli anni successivi la stabile passa dall'utile alla perdita. Per questo la valutazione va fatta sull'intero orizzonte dell'investimento.

Ho una perdita fiscale netta pregressa nella stabile estera: devo pagare le tasse sugli utili futuri?

Sì, fino a concorrenza di quella perdita. Il comma 7 si apre con «Ai fini del comma 6» e impone di indicare utili e perdite dei cinque periodi antecedenti l'effetto dell'opzione, ma il provvedimento del Direttore del 28 agosto 2017 lega il recupero al fatto e non alla data di nascita della stabile: al punto 4.1 rileva ogni stabile che in quel quinquennio ha prodotto perdite fiscali imputate all'impresa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eccedenze di imposta estera dell'articolo 165, comma 6.

Se cedo la stabile organizzazione a un'altra società del gruppo, le perdite mi seguono?

Il recupero segue la stabile: il comma 8 lo applica anche al trasferimento, a qualsiasi titolo, verso un'altra impresa del gruppo che fruisce dell'opzione. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento la perdita netta dei cinque periodi precedenti (comma 9).

La branch exemption vale anche per una stabile in un Paese a fiscalità privilegiata?

Solo se ricorre l'esimente dell'articolo 167, comma 5. Quando la stabile integra le condizioni dell'articolo 167, comma 4, e l'esimente manca, il comma 4 dell'articolo 168-ter impone di applicare a quella stabile le disposizioni dell'articolo 167.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 168-ter, c. 1 — opzione per l'esenzione di utili e perdite di tutte le stabili organizzazioni estere.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 168-ter, c. 2 — irrevocabilità ed esercizio al momento di costituzione della stabile.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 168-ter, c. 3 — esimente richiesta per le stabili in regime fiscale privilegiato.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 168-ter, c. 7 — recupero delle perdite dei cinque periodi antecedenti e scomputo delle eccedenze di imposta estera.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 168-ter, c. 10 — indicazione separata del reddito e criteri dell'art. 152.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 165, c. 6 — eccedenze di imposta estera riportabili, scomputabili dall'imposta dovuta sul recupero.
  • Agenzia delle entrate, provvedimento del Direttore del 28 agosto 2017, prot. n. 165138 — attuazione del regime: esercizio dell'opzione (punti 2.6 e 2.7) e recupero delle perdite del quinquennio antecedente l'efficacia dell'opzione (punti 4.1-4.10).
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018 — adempimenti dichiarativi del regime, dopo il provvedimento del Direttore del 28 agosto 2017.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 18 del 12 gennaio 2022 — configurabilità della stabile organizzazione estera ai fini dell'opzione.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, art. 184 — testo unico delle imposte sui redditi, disposizione corrispondente applicabile dal 1° gennaio 2027 (art. 377).

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Internazionalizzazione

Vedi tutte le 19 schede su Internazionalizzazione