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InternazionalizzazioneUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Branch exemption art. 168-ter TUIR: stabili organizzazioni

Opzione per l'esenzione di utili e perdite delle stabili organizzazioni estere: irrevocabilità, principio all-in all-out, recapture e regole CFC

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 168-ter del TUIR introduce la cosiddetta branch exemption: un'impresa residente in Italia può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. L'opzione è irrevocabile, si esercita al momento di costituzione della stabile organizzazione con effetto dallo stesso periodo d'imposta e segue il principio "all-in, all-out": riguarda necessariamente l'insieme delle stabili organizzazioni estere, non solo quelle in utile.

Quando si applica

Il regime interessa le imprese residenti che operano all'estero tramite stabili organizzazioni e devono scegliere come trattarne il reddito. In assenza di opzione vale il principio generale di tassazione del reddito mondiale, con credito per le imposte estere (art. 165). Con l'opzione, utili e perdite estere restano fuori dalla base imponibile italiana. È una valutazione strategica rilevante quando:

  • la stabile organizzazione opera in un Paese a fiscalità ordinaria e produce utili stabilmente;
  • si vogliono isolare i risultati esteri dalla base imponibile italiana;
  • occorre coordinare il regime con la disciplina CFC (art. 167).

Come si applica nella pratica

  • Oggetto e principio all-in all-out: l'opzione riguarda tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa, senza possibilità di selezionarne alcune.
  • Irrevocabilità e decorrenza: l'opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.
  • Coordinamento con la disciplina CFC: se la stabile organizzazione si trova in un Paese a fiscalità privilegiata (art. 167, comma 4), l'esenzione spetta solo se ricorre l'esimente prevista dall'art. 167, comma 5; in mancanza si applicano le regole CFC.
  • Determinazione del reddito: il reddito della stabile organizzazione è indicato separatamente in dichiarazione e determinato secondo i criteri dell'art. 152.
  • Recapture delle perdite pregresse: per le stabili organizzazioni già esistenti, l'impresa indica utili e perdite dei cinque periodi d'imposta precedenti; se ne risulta una perdita fiscale netta, gli utili successivi sono imponibili fino a concorrenza di tale perdita.

Esempi pratici

Esempio 1 — Opzione per una stabile organizzazione in utile

Un'impresa italiana costituisce una stabile organizzazione in Germania che produce utili per 200.000 € annui. Esercitando l'opzione branch exemption alla costituzione, tali utili sono esenti in Italia e tassati solo in Germania, senza credito d'imposta estero sul reddito esente.

Esempio 2 — Principio all-in all-out

La stessa impresa ha una seconda stabile organizzazione in Spagna in perdita per 50.000 €. L'opzione non è selettiva: comprende anche la stabile organizzazione spagnola, quindi la perdita estera non è deducibile in Italia, così come gli utili tedeschi non vi sono tassati.

Esempio 3 — Recapture su stabile organizzazione preesistente

Per una stabile organizzazione già esistente che nei cinque periodi precedenti ha cumulato una perdita netta di 80.000 €, dopo l'opzione gli utili successivi restano imponibili in Italia fino a 80.000 €; solo l'eccedenza beneficia dell'esenzione.

Errori comuni e come evitarli

  • Credere che l'opzione sia selettiva: la branch exemption è all-in all-out e riguarda tutte le stabili organizzazioni estere.
  • Trascurare l'irrevocabilità: una volta esercitata, l'opzione non può essere revocata, quindi va valutata con attenzione.
  • Dimenticare il recapture delle perdite pregresse: gli utili successivi sono tassati fino a concorrenza delle perdite nette dei cinque anni precedenti.
  • Ignorare il coordinamento con la disciplina CFC (art. 167) per le stabili organizzazioni in Paesi a fiscalità privilegiata.
  • Detrarre le perdite estere dopo l'opzione: con l'esenzione le perdite della stabile organizzazione non sono deducibili in Italia.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 168-ter — Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (branch exemption).
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 167 — Disciplina CFC, rilevante per le stabili organizzazioni in Paesi a fiscalità privilegiata.
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 165 — Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, regime alternativo all'esenzione.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.