Salta al contenuto
IRESUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Consolidato fiscale nazionale art. 117 TUIR: tassazione gruppo

Opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117 TUIR: soggetti ammessi, requisito di controllo ex art. 2359 c.c., durata triennale e somma algebrica dei redditi

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

Tempo di lettura

6 min lettura

Scarica PDF

Requisito di controllo, soggetti ammessi e opzione triennale per determinare un'unica base imponibile IRES di gruppo.

In sintesi

L'art. 117 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina il consolidato fiscale nazionale: la società controllante e ciascuna controllata residente, fra le quali sussiste il rapporto di controllo dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. L'effetto è la determinazione di un reddito complessivo globale unico, pari alla somma algebrica dei redditi delle società aderenti. L'opzione ha durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile, con rinnovo tacito al termine del triennio salvo revoca.

Quando si applica

  • Soggetti residenti come controllante e controllate: l'opzione spetta alla società o ente controllante e a ciascuna controllata rientranti fra i soggetti dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR — sostanzialmente società di capitali ed enti commerciali residenti (art. 117, comma 1).
  • Requisito di controllo qualificato: fra controllante e controllata deve sussistere il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria), con i requisiti di cui all'art. 120 TUIR (art. 117, comma 1).
  • Esercizio congiunto e su base bilaterale: l'opzione è esercitata congiuntamente dalla controllante e da ciascuna controllata; non esiste un consolidamento automatico dell'intero gruppo, ma una somma di opzioni bilaterali controllante-controllata.
  • Soggetti non residenti come controllanti: i soggetti dell'art. 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione in qualità di controllanti a condizione di essere residenti in Paesi con cui è in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e di esercitare in Italia attività d'impresa mediante una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante (art. 117, comma 2).
  • Consolidato orizzontale fra sorelle: i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione, residenti in Stati UE/SEE con effettivo scambio di informazioni e di forma giuridica analoga, possono designare una controllata residente a esercitare l'opzione congiuntamente con le altre società controllate (art. 117, comma 2-bis); il controllo va verificato in capo al controllante non residente.

Come si applica nella pratica

L'opzione produce un effetto sostanziale: ai sensi dell'art. 118, comma 1, TUIR l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società aderenti, considerati per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione del controllante. Il risultato è un'unica base imponibile IRES, dichiarata e versata dalla controllante (consolidante).

La logica di calcolo si sintetizza così:

FaseOperazioneRiferimento
1Ciascuna società determina il proprio reddito complessivo netto IRESart. 117, comma 1
2I redditi netti (positivi e negativi) confluiscono nella dichiarazione di gruppo per l'intero importoart. 118, comma 1
3La controllante calcola il reddito complessivo globale come somma algebricaart. 118, comma 1
4L'IRES si applica sulla base imponibile consolidata, liquidata dalla consolidanteart. 117, comma 1

Dal punto di vista temporale, l'art. 117, comma 3, fissa una durata triennale irrevocabile: permanendo il requisito del controllo, l'opzione vale per tre esercizi sociali. Al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo revoca secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione; la regola del rinnovo si applica al termine di ciascun triennio.

MomentoEffettoRiferimento
Esercizio dell'opzioneVincolo per 3 esercizi sociali, irrevocabileart. 117, comma 3
Termine del triennioRinnovo tacito per un ulteriore triennio salvo revocaart. 117, comma 3
Venir meno del controlloConseguenze dell'interruzione anticipataart. 117, comma 3 (rinvio art. 124)

Un punto da non confondere riguarda le perdite: secondo l'art. 118, comma 2, le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono e non sono "messe in comune". Il regime ordinario di riporto delle perdite ex art. 84 TUIR resta quindi rilevante per le perdite pregresse individuali, mentre le perdite maturate in vigenza del consolidato confluiscono nella base imponibile globale.

Esempi pratici

Esempio 1 — Consolidato verticale con somma algebrica positiva

Alfa S.p.A. controlla al 100% Beta S.r.l. e opta per il consolidato nazionale. Nell'esercizio Alfa ha un reddito netto di 800.000,00 € e Beta una perdita di 300.000,00 €. Per effetto dell'art. 118, comma 1, il reddito complessivo globale è 800.000,00 € − 300.000,00 € = 500.000,00 €. L'IRES al 24% si calcola su 500.000,00 €, pari a 120.000,00 €, liquidata dalla consolidante Alfa. Senza consolidato, Alfa avrebbe pagato l'imposta su 800.000,00 € (192.000,00 €) e la perdita di Beta sarebbe rimasta sospesa.

Esempio 2 — Durata triennale e rinnovo tacito

Gamma Holding S.p.A. esercita l'opzione di consolidato con la controllata Delta S.r.l. per gli esercizi 2026-2028. L'opzione è irrevocabile per il triennio (art. 117, comma 3). Al 31/12/2028, in assenza di revoca comunicata nei termini, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il triennio 2029-2031. Se nel 2030 Gamma intende uscire, dovrà attendere il termine del nuovo triennio (31/12/2031) e comunicare la revoca, salvo eventi che facciano venir meno il requisito di controllo.

Esempio 3 — Perdite ante-consolidato non condivisibili

Epsilon S.p.A. controlla Zeta S.r.l., che porta in dote perdite fiscali pregresse per 200.000,00 € maturate prima dell'avvio del consolidato (2025). Nel 2026, primo anno di opzione, Zeta produce un reddito di 150.000,00 €. Le perdite 2025 di Zeta non confluiscono nella somma algebrica di gruppo: ai sensi dell'art. 118, comma 2, sono utilizzabili solo da Zeta, che le scomputa dal proprio reddito 2026 secondo le regole dell'art. 84 TUIR. Nella dichiarazione di gruppo confluisce il reddito netto residuo di Zeta (150.000,00 € − 200.000,00 €, con eccedenza di 50.000,00 € riportabile in capo a Zeta).

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere il controllo di diritto ex art. 2359 c.c. con qualsiasi partecipazione: il consolidato richiede il controllo dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) con i requisiti dell'art. 120 TUIR; una partecipazione di minoranza o un controllo di fatto non bastano (art. 117, comma 1).
  • Trattare il consolidato come opzione annuale revocabile: l'opzione vincola per tre esercizi sociali ed è irrevocabile; uscire prima del triennio è possibile solo se viene meno il requisito di controllo, con le conseguenze dell'interruzione anticipata (art. 117, comma 3).
  • Dimenticare il rinnovo tacito: chi non comunica la revoca nei termini al termine del triennio si ritrova vincolato per un ulteriore triennio; la verifica della scadenza va calendarizzata (art. 117, comma 3).
  • Mettere in comune le perdite pregresse: le perdite fiscali anteriori all'avvio del consolidato restano utilizzabili solo dalle società che le hanno prodotte e non riducono il reddito globale di gruppo (art. 118, comma 2).
  • Pesare i redditi delle controllate per la quota di partecipazione: i redditi delle controllate confluiscono nella somma algebrica per l'intero importo, a prescindere dalla percentuale di possesso del controllante (art. 118, comma 1).
  • Sovrapporre consolidato e trasparenza fiscale: la tassazione di gruppo dell'art. 117 e la trasparenza fiscale dell'art. 115 TUIR sono opzioni distinte, con presupposti e meccanismi differenti, da valutare separatamente.

Riferimenti normativi

  • Art. 117 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti
  • Art. 118 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Effetti dell'esercizio dell'opzione (somma algebrica dei redditi)
  • Art. 120 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Definizione del requisito di controllo
  • Art. 84 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Riporto delle perdite
  • Art. 115 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Opzione per la trasparenza fiscale
  • Art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile — Società controllate

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.