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IRPEFUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Auto aziendale: 20% deducibile e il tetto fermo a 18.075,99 €

Quattro percentuali di deduzione, tetti di costo ancora scritti in lire, fringe benefit dal 2025 e plusvalenza tassata solo in proporzione all'ammortamento

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 164 del TUIR non stabilisce una sola percentuale di deducibilità per i mezzi di trasporto a motore: ne stabilisce quattro, e le fa precedere da un tetto di costo che opera prima ancora della percentuale. La deduzione è integrale per i veicoli esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa e per quelli adibiti a uso pubblico; è del 20 per cento per le autovetture a utilizzo diverso, elevata all'80 per cento per gli agenti e rappresentanti di commercio; è del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Sul costo di acquisizione delle autovetture si applica poi il limite di 35 milioni di lire — 18.075,99 € alla conversione — che la norma non ha mai riscritto in euro e che il legislatore non ha rivalutato.

Prima il tetto, poi la percentuale: l'ordine dei due limiti

I due limiti dell'art. 164 non sono alternativi e non si applicano nello stesso punto del calcolo. Il tetto di costo taglia la base: la parte di costo di acquisizione che eccede il limite non entra mai nel calcolo, e l'eccedenza è persa in via definitiva, non rinviata. La percentuale si applica dopo, sulla base già tagliata, e vale per tutti i componenti negativi del veicolo — quote di ammortamento, canoni di leasing e noleggio, carburante, assicurazione, manutenzione, pedaggi — fermo restando che ciascun costo va imputato all'esercizio di competenza.

VoceLimite nel testo dell'art. 164, comma 1Conversione in euro
Autovetture e autocaravan, costo di acquisizione35 milioni di lire18.075,99 €
Motocicli, costo di acquisizione8 milioni di lire4.131,66 €
Ciclomotori, costo di acquisizione4 milioni di lire2.065,83 €
Autovetture e autocaravan, canoni di locazione e noleggio7 milioni di lire3.615,20 €
Motocicli, canoni di locazione e noleggio1,5 milioni di lire774,69 €
Ciclomotori, canoni di locazione e noleggio800.000 lire413,17 €
Autovetture di agenti e rappresentanti, costo di acquisizioneeuro 25.822,8425.822,84 €
Autovetture di agenti e rappresentanti, canonieuro 5.164,575.164,57 €

Due asimmetrie del testo meritano attenzione, perché cambiano il conto. La prima: solo i due limiti degli agenti e rappresentanti sono scritti direttamente in euro; tutti gli altri sono ancora in lire, e gli importi correnti sono la conversione al tasso fisso di 1.936,27 lire per euro. Il comma 1 prevede che i limiti possano essere variati con decreto ministeriale tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo, ma quel decreto non è mai intervenuto: il tetto di 18.075,99 € è lo stesso da oltre vent'anni. La seconda: la frase che introduce i tetti è collocata dentro la lettera b), quella del 20 e dell'80 per cento, e non è richiamata dalla lettera b-bis) sull'uso promiscuo ai dipendenti. Non è una lettura di comodo. Nella circolare 18 giugno 2008, n. 47/E, § 5.1, il quesito posto all'Agenzia delle entrate muoveva proprio dal presupposto che «ai fini della identificazione del costo del mezzo non rilevi la limitazione prevista dalla lettera b) della norma in questione ma non richiamata dalla lettera b-bis)», e l'Agenzia ha risposto che la percentuale «va applicata all'intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in oggetto», fringe benefit compreso. Lo stesso ordine si legge nelle istruzioni al modello Redditi 2026, dove il 20 per cento è ammesso «senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99» mentre per «il 70 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» nessun tetto viene indicato. Per i canoni di locazione e noleggio i limiti vanno inoltre ragguagliati ad anno, e per le società semplici e le associazioni professionali sono riferiti a ciascun socio o associato.

Sulle quote di ammortamento cui applicare la percentuale si rinvia alla scheda sull'art. 102 del TUIR. Il carburante segue una regola propria: è deducibile nella misura del comma 1 solo se pagato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (comma 1-bis, introdotto dall'art. 1, comma 922, della legge 27 dicembre 2017 n. 205).

Un'auto da 30.000 € al 20%: quanto arriva davvero in deduzione

Una S.r.l. acquista un'autovettura per 30.000,00 € al netto dell'IVA, non assegnata ad alcun dipendente e non strumentale all'attività propria. Il costo fiscalmente rilevante si ferma a 18.075,99 €: i restanti 11.924,01 € non produrranno mai deduzione. Il coefficiente di ammortamento delle autovetture è il 25 per cento: è la misura che la tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (in G.U. 2 febbraio 1989, n. 27) attribuisce alla specie «autovetture, motoveicoli e simili», identica in tutti i gruppi di attività. L'ammortamento civilistico dell'esercizio è quindi 7.500,00 €, mentre la quota fiscalmente deducibile è il 20 per cento del 25 per cento del costo fiscalmente rilevante, cioè 903,80 €.

VoceImporto
Costo fiscalmente rilevante: tetto di 35 milioni di lire dell'art. 164, comma 1, lettera b)18.075,99 €
Ammortamento civilistico dell'esercizio: 25% del costo pieno di 30.000,00 €7.500,00 €
Quota fiscalmente deducibile: 20% del 25% del costo fiscalmente rilevante-903,80 €
Variazione in aumento da indicare in dichiarazione6.596,20 €
Autovettura da 30.000 €: ammortamento civilistico e quota deducibileFonte: Elaborazione SamBooks su art. 164, comma 1, lettera b), TUIR e sul coefficiente del 25% della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La differenza di 6.596,20 € è una variazione in aumento da indicare in dichiarazione, e si ripete in ciascun esercizio del piano di ammortamento. La stessa percentuale del 20 per cento colpisce poi le spese di gestione: su 2.000,00 € annui fra assicurazione, bollo e manutenzione, la deduzione è di 400,00 €. Il tetto di costo, invece, non tocca le spese di gestione: opera sul solo costo di acquisizione e sui canoni.

Tre destinazioni della stessa auto, tre regimi

La stessa autovettura produce carichi fiscali molto diversi a seconda di come è destinata, e la scelta si fa prima dell'acquisto, non in sede di dichiarazione.

VoceUso aziendale non esclusivoUso promiscuo al dipendenteAgente o rappresentante di commercio
Percentuale di deducibilità dei costi20% (art. 164, comma 1, lettera b)70% (art. 164, comma 1, lettera b-bis)80% (art. 164, comma 1, lettera b)
Tetto sul costo di acquisizione18.075,99 €, pari a 35 milioni di lireIl tetto è collocato nella lettera b) e non è richiamato dalla lettera b-bis)25.822,84 €, importo scritto direttamente in euro nella norma
Condizione da rispettareSolo l'inerenza del costo all'attivitàUso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'impostaEsercizio effettivo di attività di agenzia o rappresentanza di commercio
Effetto in capo al lavoratoreNessunoFringe benefit tassato in busta paga secondo l'art. 51, comma 4, lettera a)Nessuno: il veicolo è del titolare dell'attività
Detrazione IVA sull'acquisto40%, se il veicolo non è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa40%, alle stesse condizioniIntegrale: la limitazione non si applica agli agenti e rappresentanti di commercio
La stessa autovettura in tre destinazioni diverseFonte: Elaborazione SamBooks su art. 164 e art. 51, comma 4, lettera a), TUIR e art. 19-bis1 DPR 633/1972Scarica i dati in CSV

Sul lato del dipendente, l'art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sul costo chilometrico ACI, al netto di quanto trattenuto al dipendente; la percentuale scende al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per gli ibridi plug-in. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il nuovo criterio si applica solo se tutti e tre i requisiti si verificano dal 1° gennaio 2025 — immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo e consegna al dipendente (circolare n. 10/E del 3 luglio 2025). Resta ferma la disciplina previgente per i veicoli concessi in uso promiscuo fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025 (art. 1, comma 48-bis, della stessa legge). Un'auto immatricolata, contrattualizzata e consegnata nel 2026 ricade quindi senza incertezze nel nuovo criterio. Il fringe benefit resta comunque una componente del costo del personale dipendente, e il dettaglio della sua quantificazione è nella scheda dedicata al fringe benefit dell'auto in uso promiscuo; il taglio per il lavoro autonomo, con il limite di un solo veicolo, in quella su auto e telefonia del professionista.

Quando l'auto si vende: la plusvalenza segue l'ammortamento dedotto

L'art. 164, comma 2, chiude il cerchio con una regola di simmetria che è facile dimenticare al momento della cessione: plusvalenze e minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente fra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Se il fisco ha ammesso in deduzione solo una frazione del costo, tassa poi solo la corrispondente frazione del guadagno.

Si riprenda l'autovettura dell'esempio. Sull'intera vita del bene l'ammortamento civilistico complessivo è 30.000,00 €, mentre l'ammortamento fiscalmente dedotto è il 20 per cento di 18.075,99 €, cioè 3.615,20 €: la proporzione fra i due è del 12,05 per cento. Se il veicolo, ormai interamente ammortizzato, viene ceduto a 8.000,00 €, la plusvalenza civilistica è di 8.000,00 € ma quella imponibile è solo il 12,05 per cento.

VoceImporto
Ammortamento fiscalmente dedotto sull'intera vita del bene: 20% di 18.075,99 €3.615,20 €
Corrispettivo di cessione dell'autovettura, interamente ammortizzata8.000,00 €
Quota non imponibile, proporzionale all'ammortamento non dedotto (87,95%)-7.036,00 €
Plusvalenza imponibile: 12,05% del corrispettivo964,00 €
Cessione a 8.000 € dell'auto interamente ammortizzata: quanto è tassatoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 164, commi 1 e 2, TUIRScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La stessa proporzione vale, a rovescio, per le minusvalenze: una perdita da cessione è deducibile solo nella medesima frazione. Il comma 3 estende il criterio ai redditi diversi dell'art. 67, comma 7, assumendo il costo dei beni della lettera b) nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle quote di ammortamento. Sul piano dell'imposta sul valore aggiunto valgono regole autonome: la detrazione è ammessa nella misura del 40 per cento per i veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione, e non subisce limiti per gli agenti e rappresentanti di commercio né quando i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa — il dettaglio è nella scheda sull'indetraibilità oggettiva IVA.

Riferimenti normativi

  • Decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (G.U. 2 febbraio 1989, n. 27), tabella allegata — coefficiente di ammortamento del 25 per cento per la specie «autovetture, motoveicoli e simili».
  • Circolare Agenzia delle entrate 18 giugno 2008, n. 47/E, § 5.1 — la percentuale di deducibilità dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti si applica all'intero ammontare dei costi, fringe benefit compreso; il tetto di costo della lettera b) non è richiamato dalla lettera b-bis).
  • Agenzia delle entrate, istruzioni al modello Redditi 2026 — il tetto di 18.075,99 € è indicato per la deduzione al 20 per cento e non per quella al 70 per cento.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 164, comma 1 — deducibilità integrale, al 20, all'80 e al 70 per cento; tetti di costo di 35, 8 e 4 milioni di lire e di 7, 1,5 e 0,8 milioni per i canoni; limiti di 25.822,84 € e 5.164,57 € per agenti e rappresentanti.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 164, comma 1-bis — deducibilità del carburante subordinata al pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 164, comma 2 — plusvalenze e minusvalenze rilevanti in proporzione all'ammortamento fiscalmente dedotto.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 164, comma 3 — costo assunto nei limiti di deduzione ai fini dell'art. 67, comma 7.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 51, comma 4, lettera a) — fringe benefit dei veicoli in uso promiscuo: 50 per cento della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, 10 per cento per i veicoli elettrici a batteria e 20 per cento per gli ibridi plug-in.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 102, comma 1 — quote di ammortamento dei beni materiali.
  • Legge 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, commi 48 e 48-bis — nuova formulazione del fringe benefit e disciplina transitoria per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024.
  • Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 922 — inserimento del comma 1-bis nell'art. 164 del TUIR.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19-bis1, comma 1, lettera c) — detrazione IVA al 40 per cento sui veicoli stradali a motore non esclusivamente strumentali, senza limiti per gli agenti e rappresentanti di commercio.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, paragrafi 1.1, 1.2 e 1.4 — requisiti cumulativi del nuovo fringe benefit, disciplina transitoria, proroga e riassegnazione del veicolo.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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