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IRPEFUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Determinazione redditi assimilati lavoro dipendente art. 52 TUIR

Ai redditi assimilati si applicano le regole dell'art. 51 (lavoro dipendente), con deroghe: intramoenia al 75% e franchigia di 15.000 euro (art. 52 TUIR)

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 52 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) stabilisce che ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano, in via generale, le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente previste dall'art. 51, salvo specifiche deroghe. Tra queste: i compensi per l'attività libero-professionale intramuraria del personale SSN presso studi privati costituiscono reddito nella misura del 75%, e i compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella concorrono al reddito solo per la parte che eccede 15.000 euro nel periodo d'imposta. L'art. 52 va letto in combinato con l'art. 50, che individua le categorie assimilate.

Quando si applica

L'art. 52 interviene una volta qualificato un reddito come assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 (collaborazioni coordinate e continuative, compensi di amministratori, indennità di cariche elettive, rendite, prestazioni pensionistiche complementari, borse di studio, e simili). A quel punto la determinazione dell'imponibile segue le regole del lavoro dipendente, con gli adattamenti dell'art. 52.

Nota sulla numerazione storica. Il testo dell'art. 52 rinvia all'«articolo 48» e all'«articolo 47»: si tratta della numerazione anteriore alla riforma del 2004 (D.Lgs. 344/2003). I riferimenti vanno letti con la numerazione attuale:

Riferimento nel testo (pre-2004)Articolo vigente
art. 48 (determinazione reddito lavoro dipendente)art. 51
art. 47 (redditi assimilati a lavoro dipendente)art. 50

Come si applica nella pratica

Il principio dell'art. 52, comma 1, è di rinvio: alla determinazione dei redditi assimilati si applicano le disposizioni dell'art. 51 (citato come «articolo 48»), salvo le specificazioni elencate nelle lettere dello stesso comma. Le principali deroghe operative:

Fattispecie (art. 52, comma 1)Regola di determinazione
Lett. a-bis) — attività libero-professionale intramuraria del personale SSN presso studi privati autorizzatiReddito nella misura del 75% dei compensi
Lett. b) — somme ai titolari di cariche elettive a titolo di rimborso spese, disposte dagli organi competentiNon concorrono a formare il reddito
Lett. c) — rendite e assegni di cui all'art. 50, comma 1, lett. h) e i)Non si applica l'art. 51; si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze dei relativi titoli
Lett. d) — prestazioni pensionistiche complementari (art. 50, comma 1, lett. h-bis)Si applicano le regole della previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005) e, per i PEPP, le norme di attuazione del Reg. UE 2019/1238
Lett. d-bis.1) — compensi di cui all'art. 50, comma 1, lett. l-bis) (addetti corse ippiche)Reddito per la parte che eccede 15.000 euro nel periodo d'imposta

Per la libera professione intramuraria svolta in studi privati (lett. a-bis), l'abbattimento al 75% riconosce in forma forfetaria una quota di costi della prestazione, in deroga al principio di onnicomprensività che governa il lavoro dipendente. La determinazione di base resta comunque ancorata alle regole dell'art. 51 TUIR.

Per gli addetti al controllo delle corse ippiche (lett. d-bis.1) opera una franchigia: i relativi compensi sono imponibili solo per l'eccedenza rispetto a 15.000 euro complessivi nel periodo d'imposta.

Esempi pratici

Esempio 1 — Intramoenia in studio privato

Un dirigente medico del SSN, autorizzato dal direttore generale, percepisce 40.000,00 € per attività libero-professionale intramuraria svolta presso uno studio privato. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a-bis), costituisce reddito imponibile il 75%, pari a 30.000,00 €, da assoggettare a tassazione con le regole del lavoro dipendente.

Esempio 2 — Addetto al controllo delle corse ippiche

Un soggetto iscritto nell'apposito registro percepisce nell'anno 22.000,00 € per l'attività di controllo e disciplina delle corse ippiche. Per l'art. 52, comma 1, lett. d-bis.1), concorre al reddito solo l'eccedenza rispetto alla franchigia di 15.000,00 €: l'imponibile è quindi 7.000,00 €.

Esempio 3 — Co.co.co. di un amministratore

Un amministratore di S.r.l. percepisce un compenso annuo di 24.000,00 €, reddito assimilato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis). Non operando per questa fattispecie alcuna deroga specifica dell'art. 52, la determinazione segue integralmente le regole dell'art. 51: imponibile pari all'intero compenso, salvo i fringe benefit e le esclusioni ivi previste.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: leggere i rinvii dell'art. 52 con la numerazione letterale. «Articolo 48» significa oggi art. 51 (determinazione lavoro dipendente) e «articolo 47» significa art. 50 (redditi assimilati): la numerazione del testo è quella pre-riforma 2004.
  • Errore tipico: tassare l'intero compenso dell'intramoenia in studio privato. Per la lett. a-bis) l'imponibile è il 75%, non il 100% dei compensi.
  • Errore tipico: assoggettare a tassazione i compensi degli addetti alle corse ippiche fin dal primo euro. Opera una franchigia di 15.000 euro (lett. d-bis.1); è imponibile solo l'eccedenza.
  • Errore tipico: applicare l'art. 51 alle rendite e agli assegni della lett. c). Per queste fattispecie l'art. 52 esclude l'applicazione dell'art. 51 e presume la percezione nella misura e alle scadenze dei titoli, salvo prova contraria.
  • Errore tipico: assimilare automaticamente al lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche complementari senza applicare il regime speciale. Per la lett. d) valgono le regole della previdenza complementare e, per i PEPP, le norme di attuazione del regolamento UE.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 52, comma 1 — Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (rinvio all'art. 51; lett. a-bis 75%; lett. d-bis.1 franchigia 15.000 euro).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 51 — Determinazione del reddito di lavoro dipendente (regola generale richiamata).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 50 — Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (categorie richiamate dall'art. 52).
  • D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 — Disciplina delle forme pensionistiche complementari (richiamato dalla lett. d).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.