Detassazione premi di produttività 2026: imposta sostitutiva 1%
Imposta sostitutiva IRPEF sui premi di risultato: aliquota all'1% ed entro 5.000 euro per il 2026-2027, soglia di reddito 80.000 euro e contratti collettivi
16/06/2026
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In sintesi
L'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 assoggetta i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, in luogo della tassazione ordinaria. Per i premi erogati negli anni 2026 e 2027 l'aliquota è ridotta all'1% e il limite di imponibile agevolabile sale a 5.000 euro lordi (legge di bilancio 2026, art. 1, comma 9). L'agevolazione spetta ai lavoratori del settore privato titolari, nell'anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro, a condizione che il premio sia erogato in esecuzione di un contratto collettivo aziendale o territoriale.
In assenza dell'agevolazione il premio sconterebbe l'IRPEF progressiva per scaglioni più le addizionali: la tassazione sostitutiva è quindi quasi sempre più conveniente per il dipendente.
Quando si applica
L'imposta sostitutiva si applica al ricorrere congiunto di tre condizioni:
- Requisito soggettivo: dipendente del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente a quello di percezione del premio (art. 1, comma 186, L. 208/2015). Sono esclusi i dipendenti pubblici.
- Requisito oggettivo: il premio deve essere un premio di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione misurabili e verificabili secondo i criteri del decreto interministeriale 25 marzo 2016; in alternativa, somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa.
- Requisito formale: le somme devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali (art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), depositati in via telematica presso l'Ispettorato del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Non rientrano nel regime agevolato i premi fissi o comunque garantiti, le erogazioni non ancorate a indicatori incrementali misurabili e i premi liquidati al di fuori di un contratto collettivo qualificato.
Come si applica nella pratica
L'aliquota e il limite di imponibile sono cambiati più volte. La misura vigente dipende dall'anno di erogazione del premio:
| Anno di erogazione | Aliquota imposta sostitutiva | Limite di imponibile agevolabile | Riferimento |
|---|---|---|---|
| 2016 | 10% | 2.000 € (2.500 € con coinvolgimento) | L. 208/2015, c. 182 |
| dal 2017 | 10% | 3.000 € | L. 232/2016, c. 160 |
| 2023 | 5% | 3.000 € | L. 197/2022, c. 63 |
| 2024 | 5% | 3.000 € | L. 213/2023, c. 18 |
| 2025 | 5% | 3.000 € | L. 207/2024, c. 385 |
| 2026 e 2027 | 1% | 5.000 € | Legge di bilancio 2026, c. 9 |
Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) applica direttamente l'imposta sostitutiva sul cedolino, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, che può optare per la tassazione ordinaria quando questa risulti per lui più favorevole (ad esempio in presenza di detrazioni e oneri capienti). L'imposta sostitutiva non concorre al reddito complessivo e non incide quindi sulle aliquote progressive applicate agli altri redditi.
Il limite va riferito al valore lordo del premio: l'eccedenza rispetto al tetto agevolato (3.000 o 5.000 euro a seconda dell'anno) confluisce nel reddito di lavoro dipendente e sconta la tassazione ordinaria.
In luogo del premio in denaro, il comma 184 consente al dipendente di optare per beni e servizi di welfare aziendale (benefit dell'art. 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR): in tal caso le utilità non concorrono a formare il reddito, né scontano l'imposta sostitutiva, nei limiti previsti per ciascun benefit. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2026 ha chiarito che, in caso di conversione del premio in welfare, opera il nuovo limite di 5.000 euro introdotto per il 2026-2027.
Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro beneficiano inoltre di una riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore, entro i limiti previsti dal comma 189.
Esempi pratici
Esempio 1 — Premio di 2.500 € a un impiegato (anno 2026)
Una S.r.l. eroga nel 2026 un premio di risultato di 2.500 € a un'impiegata amministrativa con reddito di lavoro dipendente di 35.000 € nell'anno precedente, in esecuzione del contratto aziendale depositato. L'imposta sostitutiva è pari a 2.500 × 1% = 25,00 €, contro un prelievo IRPEF ordinario di alcune centinaia di euro. Il netto in busta paga risulta sensibilmente più alto.
Esempio 2 — Premio di 6.000 € oltre il tetto (anno 2026)
Un tecnico con reddito 2025 di 42.000 € riceve nel 2026 un premio di 6.000 €. È agevolabile solo la quota entro il limite: 5.000 € all'1% = 50,00 € di imposta sostitutiva; i restanti 1.000 € confluiscono nel reddito e scontano l'IRPEF ordinaria con le relative addizionali.
Esempio 3 — Conversione del premio in welfare
Un dipendente sceglie, in base al comma 184, di convertire un premio di 4.000 € del 2026 in servizi di welfare aziendale (rimborso spese scolastiche, previdenza complementare). L'intero importo, rientrando nel limite di 5.000 €, non concorre a formare il reddito e non sconta alcuna imposta sostitutiva, fermi restando i tetti specifici previsti dall'art. 51 del TUIR per ciascuna tipologia di benefit.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare l'aliquota del 5% nel 2026: per i premi erogati nel 2026 e 2027 l'aliquota è scesa all'1%; il 5% riguardava il triennio 2023-2025.
- Usare il limite di 3.000 € nel 2026: dal 2026 il tetto agevolabile è salito a 5.000 € (3.000 € fino al 2025).
- Detassare un premio fisso o garantito: l'agevolazione richiede un premio di risultato variabile legato a indicatori incrementali misurabili e verificabili; un importo fisso non è agevolabile.
- Ignorare la soglia di reddito: il dipendente con reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 € nell'anno precedente è escluso dal regime sostitutivo.
- Omettere il deposito del contratto: senza un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato telematicamente l'erogazione non è agevolabile.
- Estendere l'agevolazione al settore pubblico: l'imposta sostitutiva riguarda esclusivamente i datori di lavoro privati.
Riferimenti normativi
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), art. 1, commi 182-189 — imposta sostitutiva sui premi di risultato, settore privato, soglia di reddito e contratti collettivi.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023), art. 1, comma 63 — riduzione dell'aliquota al 5% per il 2023.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), art. 1, comma 385 — aliquota al 5% per i premi erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
- Legge di bilancio 2026, art. 1, comma 9 — aliquota ridotta all'1% ed elevazione del limite a 5.000 euro per i premi erogati nel 2026 e 2027 (come ricostruito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2026).
- Decreto interministeriale 25 marzo 2016 — criteri di misurazione degli incrementi di produttività.
Risorse correlate
- Welfare aziendale e flexible benefit: deducibilità ed esenzione (art. 51 e 100 TUIR)
- Buoni pasto e mensa aziendale: deducibilità ed esenzione (art. 51 TUIR)
- Fringe benefit auto aziendale a uso promiscuo 2025 (art. 51 TUIR)
- TFR: tassazione separata e aliquota media (art. 19 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-17.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 16/06/2026.