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IRPEFUltimo aggiornamento: 28/05/2026

TFR art. 19 TUIR: tassazione separata e aliquota media

Tassazione del TFR ex art. 19 TUIR: regime di tassazione separata, aliquota media sul reddito di riferimento e riliquidazione dell'Agenzia

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 19 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina la tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR è soggetto a tassazione separata: non si somma agli altri redditi del periodo, ma sconta un'imposta calcolata con un'aliquota media determinata su un "reddito di riferimento" (comma 1). L'ammontare imponibile è ridotto delle rivalutazioni annuali già assoggettate a imposta sostitutiva (attualmente nella misura del 17%). Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate riliquidano l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello di maturazione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte o rimborsando quelle spettanti. Regole specifiche valgono per le altre indennità (comma 2), le indennità equipollenti del pubblico impiego (comma 2-bis), le anticipazioni (comma 4) e le erogazioni agli eredi (comma 5).

Quando si applica

L'art. 19 si applica:

  • al TFR maturato dal lavoratore dipendente e liquidato alla cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, pensionamento);
  • alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto, indicate nell'art. 17, comma 1, lett. a) (richiamato dal testo con la numerazione previgente "art. 16");
  • alle indennità equipollenti del pubblico impiego (comma 2-bis);
  • alle anticipazioni e agli acconti sul TFR (comma 4);
  • alle somme erogate agli eredi in caso di morte del dipendente (art. 2122 c.c., comma 5).

Il TFR destinato a forme pensionistiche complementari (previdenza integrativa) segue invece il regime fiscale proprio della previdenza complementare e non è considerato anticipazione (comma 4).

Come si applica nella pratica

Determinazione dell'aliquota media (comma 1)

L'imposta è applicata con l'aliquota corrispondente al reddito di riferimento, così calcolato: l'ammontare del TFR (al netto delle rivalutazioni già tassate e aumentato delle somme destinate alla previdenza complementare) si divide per il numero di anni (e frazioni) di anzianità e si moltiplica per dodici. Sul reddito di riferimento si individua l'aliquota IRPEF applicabile, poi estesa all'intero TFR.

Riliquidazione dell'Agenzia delle Entrate

L'imposta versata dal sostituto è provvisoria: l'Agenzia delle Entrate riliquida l'imposta in base all'aliquota media di tassazione del contribuente nei cinque anni precedenti a quello di maturazione del diritto, iscrivendo a ruolo i conguagli a debito o disponendo i rimborsi (comma 1). Se in alcuni di quegli anni non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola sugli anni con reddito; in assenza assoluta, si applica l'aliquota del primo scaglione IRPEF (comma 1-bis).

Rivalutazione e imposta sostitutiva

Il TFR accantonato è rivalutato annualmente; la rivalutazione è assoggettata a imposta sostitutiva (attualmente del 17%) versata anno per anno dal datore di lavoro. In sede di liquidazione, l'imponibile del TFR è ridotto delle rivalutazioni già tassate, per evitare la doppia imposizione (comma 1).

Altre indennità, anticipazioni ed eredi

Le altre indennità (comma 2) sono imponibili per l'ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori, con l'aliquota del comma 1. Le indennità equipollenti del pubblico impiego (comma 2-bis) beneficiano di una riduzione di 309,87 € per ciascun anno preso a base di commisurazione. Sulle anticipazioni e sugli acconti si applica l'aliquota provvisoria, salvo conguaglio alla liquidazione definitiva (comma 4).

Esempi pratici

Esempio 1 — Calcolo del reddito di riferimento e dell'aliquota

Un dipendente con 20 anni di anzianità riceve un TFR di 60.000,00 € (al netto delle rivalutazioni già tassate).

  • Reddito di riferimento: (60.000,00 / 20) × 12 = 36.000,00 €.
  • Sull'importo di 36.000,00 € si individua l'aliquota IRPEF applicabile, poi estesa all'intero TFR.

Esempio 2 — Anticipazione del TFR

Lo stesso dipendente chiede, prima della cessazione, un'anticipazione di 20.000,00 € sul TFR maturato.

  • Sull'anticipazione si applica l'aliquota provvisoria determinata sull'importo accantonato (comma 4).
  • Alla liquidazione definitiva si effettua il conguaglio dell'imposta.

Esempio 3 — Riliquidazione sull'aliquota media del quinquennio

Al momento della liquidazione, il sostituto applica l'aliquota provvisoria. Successivamente l'Agenzia delle Entrate riliquida l'imposta sull'aliquota media del contribuente nei cinque anni precedenti.

  • Se l'aliquota media del quinquennio è inferiore a quella applicata in via provvisoria, il contribuente ottiene un rimborso; se superiore, riceve una cartella per il conguaglio a debito (comma 1).

Errori comuni e come evitarli

  • Sommare il TFR agli altri redditi IRPEF: il TFR è soggetto a tassazione separata (comma 1), non concorre al reddito complessivo dell'anno di erogazione.
  • Dimenticare la riliquidazione dell'Agenzia: l'imposta versata dal sostituto è provvisoria; la riliquidazione sull'aliquota media del quinquennio può generare conguagli a debito o rimborsi (comma 1).
  • Tassare due volte le rivalutazioni: l'imponibile del TFR va ridotto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva; non vanno tassate nuovamente in sede di liquidazione.
  • Trattare come anticipazione la quota destinata alla previdenza complementare: le somme destinate ai fondi pensione non sono anticipazioni e seguono il regime della previdenza complementare (comma 4).
  • Confondere TFR e altre indennità di cessazione: le altre indennità (comma 2) seguono regole proprie di imponibilità, pur condividendo l'aliquota del comma 1.
  • Ignorare la riduzione per le indennità equipollenti del pubblico impiego: spetta una riduzione di 309,87 € per ciascun anno di commisurazione (comma 2-bis).

Riferimenti normativi

  • Art. 19, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità di cessazione: aliquota media, riliquidazione, rivalutazioni, anticipazioni, eredi
  • Art. 17, comma 1, lett. a), TUIR (richiamato nel testo come art. 16) — redditi soggetti a tassazione separata
  • Art. 19, comma 1, TUIR — determinazione dell'aliquota sul reddito di riferimento e riliquidazione sull'aliquota media del quinquennio
  • Art. 19, comma 2-bis, TUIR — indennità equipollenti del pubblico impiego e relativa riduzione
  • Art. 19, comma 4, TUIR — regime delle anticipazioni e degli acconti, esclusione delle somme destinate alla previdenza complementare
  • Art. 2122 del codice civile — erogazione del TFR agli aventi diritto in caso di morte del lavoratore (comma 5)

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.