Enti associativi: quote e corrispettivi specifici dal 2026
Quando l'attività verso gli associati non è commerciale, quali associazioni sono uscite dall'elenco del comma 3 e le clausole che lo statuto deve avere
08/09/2026
08/09/2026
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In sintesi
L'attività che un ente non commerciale di tipo associativo svolge verso i propri associati in conformità alle finalità istituzionali non è commerciale, e le quote o i contributi associativi restano fuori dal reddito complessivo (art. 148, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917). I corrispettivi specifici, cioè quanto l'associato paga in più per una prestazione ulteriore, sono invece commerciali per regola generale (comma 2) e si salvano soltanto se l'associazione appartiene a una delle categorie del comma 3 e il suo statuto contiene le sei clausole del comma 8. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 quell'elenco si è accorciato: le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona ne sono uscite (art. 89, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117). Dalla stessa data l'art. 148 non si applica più agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, che seguono gli artt. 79 e seguenti del codice.
Tre incassi, tre trattamenti: quote, corrispettivi specifici, contributi supplementari
La domanda che decide non è come l'associazione chiama l'incasso, ma che cosa l'associato riceve in cambio.
Se non riceve nulla di più degli altri, il versamento è quota o contributo associativo e non concorre a formare il reddito complessivo. Se riceve una prestazione ulteriore o diversa, il versamento è un corrispettivo specifico e concorre al reddito d'impresa o ai redditi diversi, secondo che l'operazione sia abituale o occasionale. Il comma 2 mette sullo stesso piano dei corrispettivi anche i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto: chiamarli contributi non cambia il trattamento.
| Voce | Quote e contributi associativi (comma 1) | Corrispettivi specifici, regola generale (comma 2) | Corrispettivi specifici delle associazioni del comma 3 |
|---|---|---|---|
| Che cosa riceve chi paga | Nulla di più degli altri associati: l'attività istituzionale comune | Una prestazione ulteriore o diversa, riservata a chi versa | Una prestazione resa in diretta attuazione degli scopi istituzionali |
| Trattamento ai fini IRES | Fuori dal reddito complessivo | Reddito d'impresa se abituale, reddito diverso se occasionale | Non commerciale, quindi fuori dal reddito d'impresa |
| Condizioni da rispettare | Conformità alle finalità istituzionali | Nessuna: è la regola generale | Associazione fra le cinque categorie del comma 3, statuto conforme al comma 8, destinatari indicati dallo stesso comma |
| Se l'ente è iscritto al RUNTS | Si applica l'art. 79 del codice del Terzo settore | Si applica l'art. 79 del codice del Terzo settore | L'art. 148 non si applica (art. 89, c. 1, lett. a, del codice) |
L'Agenzia delle entrate ha applicato questo criterio nella risposta a interpello n. 22 del 9 febbraio 2026, su una comunità energetica rinnovabile che tratteneva una quota degli incentivi del Gestore dei servizi energetici per coprire i maggiori costi di gestione: la trattenuta non è corrispettivo, perché non comporta per gli associati l'attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo né di particolari privilegi, e produce lo stesso effetto di un conguaglio della quota annuale.
Resta poi la valvola dell'art. 143, comma 1, secondo periodo, che il comma 2 fa espressamente salva: per gli enti non commerciali non sono attività commerciali le prestazioni di servizi estranee all'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
L'elenco del comma 3 si è accorciato, e per gli iscritti al RUNTS l'articolo non vale più
Il comma 3 estende la non commercialità ai corrispettivi specifici pagati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ma solo per alcune categorie di associazioni e solo verso una platea definita: iscritti, associati o partecipanti, altre associazioni che svolgono la medesima attività e appartengono per legge o per statuto a un'unica organizzazione locale o nazionale, i loro associati e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Vi rientrano anche le cessioni, pure a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Alla data dell'8 settembre 2026 le categorie nominate dal comma 3 sono cinque: associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, più le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse. Le associazioni culturali, quelle di promozione sociale e quelle di formazione extra-scolastica della persona, che il testo originario nominava, sono state espunte dall'art. 89, comma 4, del codice del Terzo settore.
- Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025: Il comma 3 nomina anche le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona — Testo originario dell'art. 148, c. 3, TUIR
- Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: L'elenco del comma 3 si riduce a politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche — art. 89, c. 4, D.Lgs. 117/2017; decorrenza fissata dall'art. 104, c. 2, dello stesso codice come modificato dal DL 17 giugno 2025 n. 84
- Dalla stessa data, per gli enti iscritti al RUNTS: L'art. 148 TUIR non si applica più agli enti del Terzo settore — art. 89, c. 1, lett. a), D.Lgs. 117/2017: valgono gli artt. 79 e seguenti del codice
- Dal 1° gennaio 2027: La disciplina passa nell'art. 157 del testo unico delle imposte sui redditi — artt. 376 e 377 D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, che abrogano gli articoli da 1 a 191 del DPR 917/1986
La seconda modifica è più radicale della prima. Agli enti del Terzo settore l'art. 148 non si applica affatto (art. 89, comma 1, lettera a, del codice, che esclude anche gli artt. 143, comma 3, 144, commi 2, 5 e 6, e 149 TUIR): al suo posto valgono i criteri di non commercialità degli artt. 79 e seguenti, e per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale le regole proprie descritte nella scheda sul regime fiscale di OdV e APS. Poiché la qualifica di associazione di promozione sociale si acquisisce oggi con l'iscrizione al Registro unico, per queste associazioni le due modifiche convergono nello stesso esito.
L'art. 148 continua invece a operare, con l'elenco ridotto, per gli enti associativi che non sono iscritti al Registro unico: circoli, associazioni di categoria, associazioni religiose e associazioni sportive dilettantistiche che restano fuori dal Terzo settore.
Che cosa resta commerciale in ogni caso, e le due deroghe per bar e viaggi
Il comma 4 mette fuori dalla non commercialità un blocco di operazioni, qualunque sia l'associazione e qualunque cosa dica lo statuto: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito, prestazioni di servizi portuali e aeroportuali. Vi si aggiungono cinque attività nominate: gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Due deroghe restano scritte nell'articolo. Il comma 5 esclude dalla commercialità la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi in cui si svolge l'attività istituzionale e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, quando a farle sono associazioni di promozione sociale ricomprese fra gli enti dell'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991 n. 287 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, purché quelle attività siano strettamente complementari a quelle istituzionali e rese ai soggetti del comma 3. Il comma 6 estende la sola organizzazione di viaggi alle associazioni politiche, sindacali e di categoria e a quelle riconosciute dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
Su questo punto le strade oggi sono due, e dipendono dal registro. Il comma 5 non è rimasto senza destinatari quando le associazioni di promozione sociale sono uscite dall'elenco del comma 3, per due ragioni. La prima è che il rinvio del comma 5 al comma 3 riguarda i destinatari dell'attività — iscritti, associati, partecipanti e tesserati — e non i tipi di ente. La seconda è che il requisito soggettivo del comma 5 è un altro: l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'interno di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 287/1991, che la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 alla nota 124 dà per vivo, perché «continua a esistere, anche dopo l'istituzione del RUNTS». Il comma 5 resta quindi invocabile da chi è iscritto in quel registro e non nel Registro unico. Un'associazione di promozione sociale iscritta al Registro unico sta invece sull'art. 85, comma 4, del codice del Terzo settore: stesse due attività, ma requisiti soggettivi più stretti e una condizione in più. Serve la doppia iscrizione, nella corrispondente sezione del RUNTS e nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'interno, oppure l'affiliazione a un ente così iscritto; i destinatari sono gli associati e i «familiari conviventi degli stessi» insieme agli altri soggetti del comma 1; l'attività dev'essere strettamente complementare a quella istituzionale; e per svolgerla l'ente non deve avvalersi di alcuno strumento pubblicitario o di diffusione di informazioni verso terzi diversi dagli associati. L'agevolazione si applica poi nei limiti della disciplina degli aiuti «de minimis» dell'Unione europea, come precisa la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 al paragrafo 2.2.9.
Il comma 7 aggiunge una regola tagliata su organizzazioni sindacali e di categoria: la cessione di pubblicazioni sui contratti collettivi e l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti in materia di applicazione dei contratti e di legislazione sul lavoro non sono commerciali, a patto che i corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione.
Le clausole statutarie del comma 8: senza quelle il regime non parte
Le agevolazioni dei commi 3, 5, 6 e 7 valgono a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo, redatti come atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, contengano sei clausole: divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità; disciplina uniforme del rapporto associativo, con esclusione della temporaneità della partecipazione e diritto di voto degli associati maggiorenni su statuto, regolamenti e organi direttivi; obbligo di redigere e approvare ogni anno un rendiconto economico e finanziario; eleggibilità libera degli organi amministrativi, voto singolo, sovranità dell'assemblea e pubblicità di convocazioni, delibere e rendiconti; intrasmissibilità della quota, salvo il trasferimento a causa di morte, e sua non rivalutabilità.
Il comma 9 esonera dalle clausole delle lettere c) ed e) le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni politiche, sindacali e di categoria. È un esonero parziale: le altre quattro clausole restano dovute anche per loro.
Il caso: un circolo assistenziale fra quote, corsi e bar
Un circolo assistenziale non iscritto al Registro unico chiude il 2026 con quattro flussi. Le quote associative annuali valgono 12.000,00 € e non concorrono al reddito complessivo (comma 1). I corsi riservati agli iscritti, resi in diretta attuazione degli scopi istituzionali, incassano 18.000,00 € di corrispettivi specifici: poiché il circolo è un'associazione assistenziale e lo statuto contiene tutte le clausole del comma 8, quei corrispettivi non sono commerciali (comma 3).
Gli altri due flussi non si salvano. Il bar sociale somministra alimenti e bevande per 9.500,00 €: al circolo manca già il primo requisito del comma 5, perché non è un'associazione di promozione sociale ricompresa fra gli enti dell'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 287/1991, e non ha nemmeno le finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno. Non essendo iscritto al Registro unico non può neppure appoggiarsi all'art. 85, comma 4, del codice del Terzo settore. Il notiziario ospita pubblicità commerciale per 3.200,00 €, nominata dal comma 4, lettera d). Il reddito d'impresa si costruisce quindi su 12.700,00 € di ricavi, con contabilità separata ai sensi dell'art. 144, comma 2, TUIR.
| Incasso e trattamento | Importo |
|---|---|
| Quote associative annuali: fuori dal reddito complessivo (comma 1) | 12.000,00 € |
| Corsi riservati agli iscritti: non commerciali (comma 3) | 18.000,00 € |
| Somministrazione al bar sociale: commerciale (comma 4) | 9.500,00 € |
| Pubblicità sul notiziario: commerciale (comma 4, lett. d) | 3.200,00 € |
| Ricavi che concorrono al reddito d'impresa | 12.700,00 € |
Se il circolo avesse chiuso il 2025 con gli stessi numeri come associazione culturale, i 18.000,00 € sarebbero rimasti fuori dal reddito d'impresa: dal 2026 quella categoria non compare più nel comma 3, e i corrispettivi dei corsi tornano commerciali. Sui costi deducibili in quel caso si può valutare il regime forfetario degli enti non commerciali.
Le domande di chi ci arriva
Le quote che incasso dai miei soci sono tassabili o no?
Le quote e i contributi associativi versati in conformità alle finalità istituzionali non concorrono a formare il reddito complessivo (art. 148, comma 1, TUIR). Diventano imponibili solo se, sotto il nome di quota, remunerano una prestazione ulteriore riservata a chi paga: in quel caso sono corrispettivi specifici.
La mia associazione culturale può ancora incassare corrispettivi specifici senza tassarli?
Non più, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Le associazioni culturali sono uscite dall'elenco del comma 3 per effetto dell'art. 89, comma 4, del D.Lgs. 117/2017: i corrispettivi specifici tornano alla regola generale del comma 2 e concorrono al reddito d'impresa.
Se la mia associazione gestisce un bar per finanziare le attività, è tutto esente da tasse?
No: il comma 4 la nomina fra le operazioni sempre commerciali. Restano due deroghe, e dipendono dal registro. Senza iscrizione al RUNTS vale il comma 5 dell'art. 148, riservato alle APS della legge 287/1991 con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno. Con l'iscrizione vale l'art. 85, comma 4, del codice del Terzo settore, che chiede anche l'iscrizione nel registro del Ministero dell'interno, nessuno strumento pubblicitario verso terzi e i limiti «de minimis».
Quali clausole devo per forza mettere nello statuto per non pagare le imposte sui corrispettivi?
Le sei del comma 8: divieto di distribuzione anche indiretta, devoluzione del patrimonio, rapporto associativo uniforme e non temporaneo con diritto di voto, rendiconto annuale, eleggibilità libera degli organi con voto singolo, intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota. Il dettaglio sta nella sezione sulle clausole statutarie.
Se ci iscriviamo al RUNTS, l'art. 148 continua a valere per noi?
No. Agli enti del Terzo settore l'art. 148 non si applica (art. 89, comma 1, lettera a, del codice del Terzo settore), dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Al suo posto valgono i criteri di non commercialità degli artt. 79 e seguenti del codice.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 148, c. 1 e 2 — non commercialità dell'attività verso gli associati e regola generale sui corrispettivi specifici
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 148, c. 3, 5, 6 e 7 — categorie di associazioni ammesse, deroghe per somministrazione e viaggi, regola per sindacati e associazioni di categoria
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 148, c. 4 — attività commerciali in ogni caso
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 148, c. 8 e 9 — clausole statutarie obbligatorie ed esoneri parziali
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 143, c. 1 — prestazioni di servizi non commerciali rese a copertura dei costi di diretta imputazione
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 89, c. 1, lett. a) e c. 4 — disapplicazione dell'art. 148 agli enti del Terzo settore e riduzione dell'elenco del comma 3
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 85, c. 1 e 4 — non commercialità per le associazioni di promozione sociale, destinatari e deroga per somministrazione e viaggi
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 104, c. 2 — decorrenza del titolo X dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 22 del 9 febbraio 2026 — trattenute di una comunità energetica rinnovabile e nozione di corrispettivo specifico
- Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 — chiarimenti sul codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi
Il 1° gennaio 2027 l'art. 148 smette di esistere come tale: il testo unico delle imposte sui redditi lo riproduce nell'art. 157 e manda in archivio gli articoli da 1 a 191 del DPR 917/1986. Attenzione al numero, perché in questa scheda ricorre due volte: il codice del Terzo settore è il D.Lgs. 117 del 2017, il testo unico dei redditi è il D.Lgs. 117 del 2026.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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