Salta al contenuto
IRESUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Ricavi d'impresa art. 85 TUIR: cosa entra e cosa è plusvalenza

Corrispettivi tipici, partecipazioni non immobilizzate, indennità e contributi: l'elenco chiuso dei ricavi e il confine con il realizzo dei beni patrimoniali

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

Tempo di lettura

7 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Sono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, insieme ad altre sette voci che l'articolo 85 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 elenca una per una: materie prime e semilavorati rivenduti, partecipazioni e titoli non iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, indennità risarcitorie su quegli stessi beni, contributi spettanti per contratto e contributi in conto esercizio spettanti per legge. L'elenco è tassativo. Il provento che deriva dal realizzo di un bene patrimoniale o strumentale resta fuori e diventa plusvalenza dell'articolo 86, con conseguenze pratiche diverse — prima fra tutte la possibilità di rateizzarla. Quando il bene esce dall'impresa senza un prezzo, perché assegnato a un socio o destinato a finalità estranee, il ricavo si misura al valore normale (comma 2). L'articolo 85 dice che cosa è ricavo; il momento in cui il ricavo si tassa lo stabilisce l'articolo 109.

Otto voci, e nulla al di fuori

Il comma 1 elenca otto lettere. Le prime due riguardano i beni che l'impresa produce o compra per rivenderli e i servizi che costituiscono la sua attività: prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati per essere impiegati nella produzione, con l'esclusione espressa dei beni strumentali. Le lettere c), d) ed e) portano fra i ricavi le cessioni di partecipazioni, di strumenti finanziari similari alle azioni e di obbligazioni o titoli in serie, purché non costituiscano immobilizzazioni finanziarie. La lettera f) tratta le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni indicati nelle lettere precedenti: il risarcimento segue la natura del bene perduto, quindi è ricavo se il bene era merce. Le ultime due lettere riguardano i contributi: quelli in denaro o in natura spettanti «sotto qualsiasi denominazione in base a contratto» e quelli spettanti «esclusivamente in conto esercizio a norma di legge».

Fuori da queste otto voci la cessione di un bene dell'impresa genera plusvalenza o minusvalenza. Il criterio di separazione non è il tipo di contratto, è la funzione del bene nell'impresa: lo stesso automezzo produce ricavo per il concessionario che lo tiene a magazzino e plusvalenza per l'artigiano che lo usava in cantiere.

VoceRicavo (art. 85)Plusvalenza (art. 86)
Bene cedutoMerci, prodotti finiti, materie prime e semilavorati destinati alla produzioneBeni strumentali e altri beni patrimoniali diversi da quelli di scambio
PartecipazioniSolo se non iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie e fuori dall'esenzione dell'art. 87Se iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, con eventuale esenzione dell'art. 87
Uscita senza prezzoValore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee (art. 85, c. 2)Valore normale in caso di assegnazione, destinazione estranea o autoconsumo (art. 86, c. 1, lett. c, e c. 3)
Ripartizione su più eserciziNon prevista: il ricavo concorre per intero all'esercizio di competenzaAmmessa fino a cinque esercizi per i beni posseduti da almeno tre anni (art. 86, c. 4)
Ricavo dell'articolo 85 o plusvalenza dell'articolo 86Fonte: Elaborazione SamBooks su artt. 85 e 86 DPR 917/1986Scarica i dati in CSV

Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina si legge all'articolo 94 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, che riproduce l'elenco delle otto lettere aggiornando i rinvii interni.

Partecipazioni e titoli: decide l'iscrizione in bilancio

Per le partecipazioni la qualificazione fiscale segue una scelta contabile. Il comma 3 stabilisce che i beni delle lettere c), d) ed e) costituiscono immobilizzazioni finanziarie «se sono iscritti come tali nel bilancio»: l'iscrizione è il fatto, l'intenzione dichiarata dall'amministratore non basta e non si rimedia a posteriori. Una partecipazione iscritta nell'attivo circolante genera ricavo quando viene ceduta; la stessa partecipazione iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie genera plusvalenza, eventualmente esente in applicazione dell'articolo 87. Per chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali il comma 3-bis capovolge il criterio: sono immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

Le lettere c) e d) escludono dai ricavi le partecipazioni «cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87», e su quel rinvio il 2026 ha lasciato un segno. La legge 30 dicembre 2025 n. 199 aveva introdotto una soglia minima di possesso per accedere alla participation exemption; il decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026 n. 88, ha abrogato quella previsione con effetto dal 1° gennaio 2026, ripristinando il regime precedente per i dividendi e per le plusvalenze. Chi deve qualificare una cessione di partecipazioni avvenuta nel 2026 trova il quadro completo nella scheda sulla participation exemption.

Il conto dei ricavi che non hanno un prezzo

Tre delle voci del comma 1 non nascono da una vendita, e proprio per questo sfuggono con facilità alla registrazione. La prima è l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa: il comma 2 comprende fra i ricavi il valore normale dei beni del comma 1 che escono per questa via, quindi il prelievo di merce dal magazzino concorre al reddito anche se nessuno ha incassato nulla. La seconda è l'indennità assicurativa sui beni-merce (lettera f). La terza è il contributo in conto esercizio (lettera h).

Una S.r.l. commerciale chiude l'esercizio con tre operazioni di questo tipo: assegna al socio merce di magazzino il cui valore normale è 45.000,00 €, incassa 12.000,00 € di indennizzo assicurativo per un lotto di merce danneggiato in un allagamento e riceve 8.000,00 € di contributo regionale in conto esercizio.

Operazione dell'esercizioRicavo
Merce di magazzino assegnata al socio, valore normale (art. 85, c. 2)45.000,00 €
Indennizzo assicurativo per merce danneggiata (art. 85, c. 1, lett. f)12.000,00 €
Contributo regionale in conto esercizio (art. 85, c. 1, lett. h)8.000,00 €
Ricavi senza corrispettivo di vendita65.000,00 €
Assegnazione al socio, indennizzo e contributo: quanto concorre al redditoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 85, commi 1 e 2, DPR 917/1986Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

L'esito è che 65.000,00 € concorrono al reddito pur in assenza di una fattura di vendita. Sull'ultima delle tre voci l'Agenzia delle entrate ha chiarito come si decide: con la risposta a interpello n. 79 del 2 febbraio 2021 ha qualificato come contributo in conto esercizio una sovvenzione regionale destinata a ridurre i costi dell'operatività ordinaria, rilevata nella voce A.5 del conto economico, e ha concluso che essa concorre alla formazione del reddito «in funzione della corretta rappresentazione in bilancio», per effetto del principio di derivazione dell'articolo 83. La qualificazione contabile, di nuovo, precede quella fiscale: un contributo destinato all'acquisto di un bene strumentale non è ricavo della lettera h) e segue la disciplina delle sopravvenienze attive.

Le domande di chi ci arriva

Ho ricevuto un contributo pubblico in denaro per la mia attività: devo metterlo tra i ricavi?

Dipende da che cosa il contributo integra. È ricavo se spetta per contratto (lettera g) oppure se spetta per legge esclusivamente in conto esercizio (lettera h), cioè se riduce costi o integra ricavi della gestione ordinaria. Un contributo legato all'acquisto di un bene strumentale segue invece la disciplina delle sopravvenienze attive dell'articolo 88. Il criterio di scelta è illustrato nella sezione «Il conto dei ricavi che non hanno un prezzo».

Se do un macchinario al mio socio invece di venderglielo, come lo dichiaro?

Se il macchinario era un bene strumentale non si applica l'articolo 85: l'assegnazione è realizzo al valore normale e genera plusvalenza ai sensi dell'articolo 86. Il comma 2 dell'articolo 85 riguarda soltanto i beni del comma 1, cioè le merci e gli altri beni di scambio: quelli concorrono come ricavo, sempre al valore normale.

Ho ricevuto un indennizzo assicurativo perché un macchinario si è rotto: è un ricavo?

No, se il macchinario era un bene strumentale. La lettera f) del comma 1 riguarda le indennità per la perdita o il danneggiamento dei soli beni indicati nelle lettere precedenti, cioè i beni-merce. L'indennità che risarcisce un cespite rientra fra le plusvalenze dell'articolo 86, comma 1, lettera b).

Se compro azioni per tenerle a lungo, devo per forza iscriverle fra le immobilizzazioni finanziarie?

L'orizzonte di detenzione non decide da solo. Il comma 3 guarda l'iscrizione in bilancio: sono immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni iscritte come tali, secondo la corretta applicazione dei principi contabili. Riclassificarle in un esercizio successivo per ottenere un trattamento fiscale più favorevole non produce l'effetto sperato, come spiega la sezione «Partecipazioni e titoli: decide l'iscrizione in bilancio».

Le materie prime che rivendo perché mi sono avanzate generano ricavo?

Sì. La lettera b) del comma 1 comprende fra i ricavi i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, con la sola esclusione dei beni strumentali. Non conta che la vendita sia occasionale.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 85, c. 1 — elenco delle otto voci considerate ricavi
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 85, c. 2 — valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 85, c. 3 — immobilizzazioni finanziarie secondo l'iscrizione in bilancio
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 85, c. 3-bis — criterio per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 86 — plusvalenze patrimoniali
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109, c. 1 — competenza dei componenti positivi e negativi
  • DL 27 marzo 2026 n. 38, art. 11, conv. L. 22 maggio 2026 n. 88 — ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della participation exemption dal 1° gennaio 2026
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 79 del 2 febbraio 2021 — contributi in conto esercizio, artt. 83 e 85 TUIR
  • D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, art. 94 (t.u. allegato) — «Ricavi», in vigore dal 1° gennaio 2027

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su IRES

Vedi tutte le 77 schede su IRES