Redditi di natura fondiaria non catastali art. 70 TUIR
L'art. 70 del TUIR disciplina i redditi di natura fondiaria non determinabili in catasto e i redditi degli immobili situati all'estero del contribuente
02/06/2026
4 min lettura
In sintesi
L'art. 70 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e i redditi degli immobili situati all'estero. Il comma 1 stabilisce che i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili in catasto — ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi — e i redditi dei beni immobili situati in Italia che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono al reddito complessivo nell'ammontare e nel periodo d'imposta in cui sono percepiti (criterio di cassa). Il comma 2 disciplina i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero: concorrono nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero; per i fabbricati non soggetti a imposta sui redditi nello Stato estero si applica una deduzione forfetaria del 15%.
Quando si applica
L'art. 70 ha natura residuale e copre fattispecie non riconducibili ai redditi fondiari ordinari (dominicale, agrario, dei fabbricati) determinati su base catastale. Si applica a:
- censi, decime, quartesi e altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
- redditi di immobili in Italia privi di rendita catastale (che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita);
- redditi di terreni e fabbricati situati all'estero posseduti da soggetti residenti.
Come si applica nella pratica
Redditi fondiari non catastali (comma 1)
Per i censi, le decime e i redditi fondiari non determinabili in catasto, nonché per gli immobili italiani senza rendita, la tassazione avviene per cassa: rileva l'ammontare effettivamente percepito nel periodo d'imposta, non un valore catastale figurativo. Si tratta di una regola diversa da quella dei redditi dominicali e dei fabbricati (artt. 28 e 37 TUIR), basati invece sulla rendita.
Immobili esteri (comma 2)
I redditi di terreni e fabbricati esteri concorrono all'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo d'imposta. Quando i periodi d'imposizione non coincidono, si considera il periodo estero che scade nel corso di quello italiano. Per i fabbricati non soggetti a imposta sui redditi nello Stato estero è prevista una deduzione forfetaria del 15% a titolo di spese.
Rapporto con la disciplina catastale
L'art. 70 interviene proprio dove manca un valore catastale: per gli immobili italiani dotati di rendita si applicano le regole ordinarie dei redditi fondiari (artt. 25 e seguenti), mentre l'art. 70 cattura i casi residuali e i beni esteri.
Esempi pratici
Esempio 1 — Censo percepito da un privato
Un contribuente residente percepisce un censo annuo di 1.500,00 € su un fondo. Trattandosi di reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente, concorre al reddito complessivo per cassa, nell'ammontare percepito nell'anno (comma 1).
Esempio 2 — Fabbricato estero locato
Un residente possiede un appartamento all'estero, tassato nello Stato estero per un reddito netto di 6.000,00 €. Tale importo concorre al reddito complessivo italiano (comma 2), salvo il credito per le imposte pagate all'estero.
Esempio 3 — Fabbricato estero non tassato all'estero
Un residente possiede un immobile in uno Stato che non lo assoggetta a imposta sui redditi. Il reddito concorre in Italia con la deduzione forfetaria del 15% a titolo di spese (comma 2): su un canone di 10.000,00 € concorrono 8.500,00 €.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare il criterio catastale a immobili privi di rendita: per gli immobili italiani senza rendita si applica la tassazione per cassa dell'art. 70, non un valore catastale figurativo (comma 1).
- Omettere i redditi degli immobili esteri: i fabbricati e i terreni esteri dei residenti concorrono al reddito complessivo (comma 2).
- Dimenticare la deduzione forfetaria del 15% per i fabbricati esteri non tassati nello Stato estero (comma 2).
- Tassare per competenza i redditi fondiari non catastali: la regola è la cassa, sull'importo percepito nel periodo (comma 1).
- Confondere l'art. 70 con i redditi fondiari ordinari: dominicale, agrario e dei fabbricati su base catastale seguono altre norme; l'art. 70 copre i casi residuali e gli immobili esteri.
Riferimenti normativi
- Art. 70, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — redditi di natura fondiaria non catastali e redditi degli immobili esteri
- Art. 70, comma 1, TUIR — censi, decime, quartesi e immobili senza rendita: tassazione per cassa
- Art. 70, comma 2, TUIR — terreni e fabbricati esteri; deduzione forfetaria del 15% per i fabbricati non tassati all'estero
- Art. 25 TUIR — redditi fondiari (disciplina generale su base catastale)
- Art. 37 TUIR — determinazione del reddito dei fabbricati
Risorse correlate
- Redditi fondiari art. 25 TUIR: la disciplina generale dei redditi fondiari su base catastale, da cui si distinguono i redditi residuali dell'art. 70.
- Determinazione del reddito dei fabbricati art. 37 TUIR: la regola per i fabbricati dotati di rendita catastale.
- Immobili non produttivi di reddito fondiario art. 43 TUIR: la distinzione tra immobili strumentali e immobili produttivi di reddito fondiario.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2 giugno 2026.
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