Tassazione separata art. 17 TUIR: TFR, arretrati, indennità
Redditi a tassazione separata ex art. 17 TUIR: TFR, arretrati, indennità di fine rapporto e plusvalenze pluriennali, con opzione per la tassazione ordinaria
29/05/2026
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Un regime IRPEF distinto per i redditi a formazione pluriennale, che li sottrae alla progressività dell'imposta sul reddito complessivo.
In sintesi
L'art. 17 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina la tassazione separata: l'imposta si applica separatamente, e non concorre alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione, su una serie tassativa di redditi maturati in più periodi d'imposta. Vi rientrano, fra gli altri, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, le indennità per cessazione di rapporti di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa, le plusvalenze da cessione di azienda posseduta da più di cinque anni e i corrispettivi per la cessione della clientela o di elementi immateriali da parte di lavoratori autonomi. La ratio è evitare che redditi formatisi lentamente nel tempo, ma incassati in un'unica soluzione, subiscano un'aliquota marginale sproporzionata per effetto della progressività IRPEF.
Quando si applica
Il comma 1 dell'art. 17 TUIR elenca in modo tassativo i redditi assoggettati a tassazione separata. I principali per una PMI e i suoi collaboratori sono:
- TFR e indennità equipollenti (lett. a): il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. e le indennità comunque denominate commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente, comprese l'indennità di preavviso, le somme da capitalizzazione di pensioni e quelle per il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.
- Emolumenti arretrati (lett. b): compensi per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
- Indennità per cessazione di co.co.co. (lett. c): se il diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, oltre alle somme percepite a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni sulla risoluzione del rapporto.
- Indennità per cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (lett. d).
- Plusvalenze da cessione d'azienda (lett. g): comprese il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, nonché i redditi da liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni.
- Cessione di clientela ed elementi immateriali del professionista (lett. g-ter): i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo d'imposta. La formulazione vigente è quella introdotta dal D.Lgs. 192/2024 (riforma del reddito di lavoro autonomo), che ha esteso la lettera alle plusvalenze su partecipazioni in studi associati e società tra professionisti (STP).
- Indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani a uso diverso da abitazione (lett. h) e indennità per danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni (lett. i).
Il perno comune è la formazione pluriennale del reddito: requisito esplicito (oltre cinque anni) per le ipotesi di cessione d'azienda, liquidazione di società e contratti di durata (lett. g, l, m, n).
Come si applica nella pratica
La tassazione separata non è sempre automatica: la disciplina distingue secondo la tipologia di reddito e prevede meccanismi di opzione.
| Categoria di reddito | Comma art. 17 | Regime |
|---|---|---|
| TFR e indennità equipollenti (lett. a) | comma 3 | Separata; gli uffici iscrivono a ruolo le maggiori imposte o fanno concorrere il reddito al complessivo se più favorevole |
| Arretrati di lavoro dipendente (lett. b) e co.co.co. (lett. c, c-bis) | comma 3 | Come sopra: ricalcolo d'ufficio con scelta del trattamento più favorevole |
| Indennità lett. d-f e redditi lett. g - n-bis non d'impresa | comma 3 | Separata salvo opzione per il regime ordinario in dichiarazione |
| Cessione clientela/elementi immateriali del professionista (lett. g-ter) | comma 3 | Separata salvo opzione per il regime ordinario in dichiarazione |
| Redditi lett. g - n conseguiti da s.n.c./s.a.s. | comma 2 | Esclusi dalla tassazione separata |
| Redditi lett. g - n da persone fisiche imprenditori | comma 2 | Separata solo su richiesta in dichiarazione |
La logica operativa è la seguente:
- per TFR, arretrati e indennità co.co.co. (lett. a, b, c, c-bis), il comma 3 dispone che gli uffici provvedano a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute, oppure facciano concorrere i redditi alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione se ciò risulta più favorevole per il contribuente. La scelta del trattamento di favore è quindi tutelata d'ufficio;
- per i redditi delle lett. da d) a f) e da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali — tra cui i corrispettivi per cessione di clientela ed elementi immateriali del professionista (lett. g-ter) — il comma 3 riconosce al contribuente la facoltà di non avvalersi della tassazione separata, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione;
- per i redditi delle lett. da g) a n) conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice, il comma 2 prevede l'esclusione dalla tassazione separata; se invece sono conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, la separata si applica solo a richiesta in dichiarazione.
L'opzione per la tassazione ordinaria conviene quando il reddito complessivo del contribuente è basso e l'aliquota ordinaria risultante è inferiore all'aliquota della tassazione separata. La determinazione concreta dell'imposta dovuta segue criteri specifici: per il TFR si rinvia all'art. 19 TUIR sull'indennità di fine rapporto, che àncora l'imposta all'aliquota media del biennio; per gli altri redditi tassati separatamente la disciplina di calcolo è dettata dall'art. 21 TUIR.
Esempi pratici
Esempio 1 — TFR di un dipendente cessato
Un dipendente di una S.r.l. cessa il rapporto e matura un TFR lordo di 48.000,00 €. Il sostituto d'imposta applica la tassazione separata determinando l'imposta in base all'aliquota media calcolata sui redditi del dipendente, anziché sommare i 48.000,00 € al reddito dell'anno (che subirebbe l'aliquota marginale più alta). Trattandosi della lett. a) del comma 1, l'Agenzia delle Entrate può successivamente riliquidare l'imposta, scegliendo il regime più favorevole come previsto dal comma 3.
Esempio 2 — Arretrati di retribuzione da contratto collettivo
A seguito del rinnovo del CCNL, nel 2025 un impiegato percepisce 6.500,00 € di arretrati riferiti agli anni 2023 e 2024. Rientrando nella lett. b) del comma 1 (emolumenti arretrati per effetto di contratti collettivi sopravvenuti), gli arretrati sono assoggettati a tassazione separata. Il contribuente non deve esercitare alcuna opzione: il comma 3 affida agli uffici la riliquidazione, con applicazione del trattamento più favorevole tra separata e concorso al reddito complessivo.
Esempio 3 — Cessione della clientela di uno studio professionale
Un professionista cede nel 2025 a un collega la propria clientela e il marchio dello studio, incassando in un'unica soluzione un corrispettivo di 90.000,00 €. La somma rientra nella lett. g-ter) del comma 1, nella formulazione vigente dopo il D.Lgs. 192/2024, che vi ricomprende anche le plusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni e società tra professionisti. Essendo un reddito non conseguito nell'esercizio di impresa commerciale, ai sensi del comma 3 si applica la tassazione separata salvo che il professionista opti per la tassazione ordinaria in dichiarazione; l'opzione conviene solo se l'aliquota ordinaria risulta inferiore a quella separata.
Errori comuni e come evitarli
- Ritenere la tassazione separata sempre automatica. Per molte fattispecie (lett. d-f, g-ter e g - n-bis non d'impresa) il comma 3 prevede una facoltà del contribuente, e per le plusvalenze d'impresa delle persone fisiche il comma 2 richiede addirittura una richiesta espressa in dichiarazione: omettere l'opzione fa perdere il regime.
- Dimenticare il requisito quinquennale per la cessione d'azienda. La lett. g) ammette la separata solo per aziende possedute da più di cinque anni; se il possesso è inferiore, la plusvalenza concorre ordinariamente al reddito d'impresa.
- Sommare il TFR al reddito complessivo dell'anno. Il TFR (lett. a) non concorre al reddito complessivo: va liquidato separatamente; l'errore inverso è non verificare, in sede di riliquidazione, che il regime applicato sia quello più favorevole come impone il comma 3.
- Confondere esclusione e opzione per le società di persone. Per i redditi lett. g - n conseguiti da s.n.c. e s.a.s. il comma 2 prevede l'esclusione tout court dalla tassazione separata, non una semplice facoltà: applicarla è un errore.
- Trascurare la cessione di clientela ed elementi immateriali del professionista (lett. g-ter). Dopo il D.Lgs. 192/2024 la lettera include anche le plusvalenze da cessione di partecipazioni in studi associati e società tra professionisti: ignorare questa fattispecie, o non valutare l'opzione per il regime ordinario, è un errore di inquadramento.
- Non valutare la convenienza dell'opzione ordinaria. Quando il reddito complessivo è contenuto, l'aliquota ordinaria può risultare inferiore a quella separata: trascurare il confronto può tradursi in un'imposta più elevata del necessario.
Riferimenti normativi
- Art. 17, commi 1, 2 e 3, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Tassazione separata
- Art. 17, comma 1, lett. g-ter), DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Cessione di clientela ed elementi immateriali del professionista (formulazione sostituita dal D.Lgs. 192/2024, art. 5, comma 1, lett. a)
- Art. 19 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Indennità di fine rapporto
- Art. 21 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
- Art. 2120 e art. 2125 del codice civile (TFR e patto di non concorrenza)
Risorse correlate
- TFR art. 19 TUIR: tassazione separata
- Reddito di lavoro dipendente art. 51 TUIR
- Plusvalenze art. 68 TUIR (redditi diversi)
- Detrazioni IRPEF lavoro e pensione art. 13 TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.