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IRPEFUltimo aggiornamento: 13/06/2026

Plusvalenze d'impresa IRPEF art. 58 TUIR: realizzo e PEX

L'art. 58 del TUIR detta le regole sulle plusvalenze nel reddito d'impresa IRPEF: niente rateizzazione con tassazione separata, esenzione PEX al 60%

Ultimo aggiornamento

13/06/2026

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In sintesi

L'art. 58 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) detta le regole specifiche delle plusvalenze nel reddito d'impresa dei soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone), che si aggiungono alla disciplina generale dell'art. 86. Tre i punti centrali: per le plusvalenze da cessione d'azienda non si applica la rateizzazione in cinque quote (art. 86, comma 4) quando il contribuente chiede la tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 2 (comma 1); il trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze, con continuità dei valori fiscali in capo all'avente causa (comma 1); le plusvalenze su partecipazioni con i requisiti dell'art. 87 (PEX) concorrono al reddito solo per il 40%, essendo esenti nella misura del 60% (comma 2). Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa rilevano anche se i beni sono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (comma 3).

Quando si applica

L'art. 58 riguarda i titolari di reddito d'impresa soggetti a IRPEF: imprese individuali e società di persone commerciali (s.n.c., s.a.s.). Le situazioni tipiche sono:

  • cessione d'azienda da parte dell'imprenditore individuale, con scelta tra tassazione ordinaria, rateizzazione o tassazione separata;
  • trasferimento d'azienda mortis causa o per donazione, che non genera plusvalenza tassabile;
  • cessione di partecipazioni che possiedono i requisiti PEX dell'art. 87 (regime di esenzione parziale al 60%);
  • autoconsumo o destinazione a finalità extra-impresa di beni relativi all'impresa.

Come si applica nella pratica

Il regime delle plusvalenze nel reddito d'impresa dei soggetti IRPEF si articola come riepilogato di seguito:

FattispecieTrattamento ai fini IRPEFRiferimento
Cessione d'azienda con tassazione separata (art. 17, comma 2)esclusa la rateizzazione in cinque quote (regime alternativo)comma 1
Trasferimento d'azienda per morte o atto gratuitonon costituisce realizzo, continuità dei valori fiscalicomma 1
Plusvalenze su partecipazioni con requisiti PEX (art. 87)imponibili al 40% (esenti per il 60%)comma 2
Beni d'impresa destinati a consumo personale o familiareconcorrono come plusvalenza (autoconsumo)comma 3

Cessione d'azienda e tassazione separata (comma 1)

La plusvalenza da cessione d'azienda, di regola, può concorrere per intero, essere rateizzata in cinque quote (se l'azienda è posseduta da almeno tre anni, art. 86, comma 4) oppure — per l'imprenditore individuale che possiede l'azienda da più di cinque anni — essere assoggettata a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. g, e comma 2). La rateizzazione e la tassazione separata sono alternative: scegliendo la tassazione separata non si applica il riparto in cinque quote.

Continuità dei valori nei trasferimenti gratuiti (comma 1)

Il trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo: l'azienda è assunta dall'erede o donatario ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa (neutralità). La regola vale anche quando, entro cinque anni dall'apertura della successione, la società tra eredi si scioglie e l'azienda resta a uno solo di essi.

Participation exemption ridotta al 40% imponibile (comma 2)

Per i soggetti IRPEF la PEX dell'art. 87 opera in misura diversa rispetto all'IRES (dove l'imponibile è il 5%): le plusvalenze su partecipazioni con i requisiti PEX sono esenti per il 60% e quindi concorrono al reddito per il 40% del loro ammontare.

Destinazione a finalità extra-impresa (comma 3)

Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni sono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa: l'autoconsumo è ipotesi di realizzo.

Esempi pratici

Esempio 1 — Cessione d'azienda con tassazione separata

Un imprenditore individuale cede l'azienda, posseduta da otto anni, realizzando una plusvalenza di 150.000,00 €. Potendo optare per la tassazione separata (art. 17, comma 2), rinuncia alla rateizzazione in cinque quote: la plusvalenza non si fraziona ma è tassata con l'aliquota separata (comma 1).

Esempio 2 — Donazione dell'azienda al figlio

Un padre dona l'azienda al figlio che prosegue l'attività. L'operazione non genera plusvalenza tassabile: il figlio assume l'azienda agli stessi valori fiscali del padre (comma 1), con piena continuità.

Esempio 3 — Cessione di partecipazione PEX da parte di una s.n.c.

Una s.n.c. cede una partecipazione con i requisiti dell'art. 87 realizzando una plusvalenza di 50.000,00 €. Per i soci IRPEF la plusvalenza è esente al 60% e concorre per il 40%, cioè 20.000,00 € (comma 2), da imputare per trasparenza ai soci.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare l'esenzione PEX al 95% anche ai soggetti IRPEF: il 95% è la misura IRES; per gli imprenditori IRPEF l'esenzione è del 60% (imponibile 40%, comma 2).
  • Cumulare rateizzazione e tassazione separata: sono regimi alternativi; scegliendo la tassazione separata non si applica il riparto in cinque quote (comma 1).
  • Tassare la donazione o successione d'azienda: il trasferimento gratuito o mortis causa non è realizzo, con continuità dei valori fiscali (comma 1).
  • Ignorare l'autoconsumo: la destinazione di beni d'impresa a uso personale o familiare genera plusvalenza imponibile (comma 3).
  • Trascurare il requisito temporale: la tassazione separata sulla cessione d'azienda richiede il possesso da più di cinque anni (art. 17).

Riferimenti normativi

  • Art. 58, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — plusvalenze nel reddito d'impresa dei soggetti IRPEF
  • Art. 58, comma 1, TUIR — esclusione della rateizzazione con tassazione separata; neutralità dei trasferimenti gratuiti e mortis causa d'azienda
  • Art. 58, comma 2, TUIR — esenzione PEX al 60% (imponibile 40%) per i soggetti IRPEF
  • Art. 58, comma 3, TUIR — rilevanza delle plusvalenze sui beni destinati a finalità extra-impresa
  • Art. 86 TUIR — disciplina generale delle plusvalenze patrimoniali
  • Art. 87 TUIR — requisiti della participation exemption
  • Art. 17, comma 2, TUIR — tassazione separata sulla cessione d'azienda

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 13/06/2026.