Plusvalenze d'impresa IRPEF art. 58 TUIR: realizzo e PEX
L'art. 58 del TUIR detta le regole sulle plusvalenze nel reddito d'impresa IRPEF: niente rateizzazione con tassazione separata, esenzione PEX al 60%
13/06/2026
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In sintesi
L'art. 58 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) detta le regole specifiche delle plusvalenze nel reddito d'impresa dei soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone), che si aggiungono alla disciplina generale dell'art. 86. Tre i punti centrali: per le plusvalenze da cessione d'azienda non si applica la rateizzazione in cinque quote (art. 86, comma 4) quando il contribuente chiede la tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 2 (comma 1); il trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze, con continuità dei valori fiscali in capo all'avente causa (comma 1); le plusvalenze su partecipazioni con i requisiti dell'art. 87 (PEX) concorrono al reddito solo per il 40%, essendo esenti nella misura del 60% (comma 2). Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa rilevano anche se i beni sono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (comma 3).
Quando si applica
L'art. 58 riguarda i titolari di reddito d'impresa soggetti a IRPEF: imprese individuali e società di persone commerciali (s.n.c., s.a.s.). Le situazioni tipiche sono:
- cessione d'azienda da parte dell'imprenditore individuale, con scelta tra tassazione ordinaria, rateizzazione o tassazione separata;
- trasferimento d'azienda mortis causa o per donazione, che non genera plusvalenza tassabile;
- cessione di partecipazioni che possiedono i requisiti PEX dell'art. 87 (regime di esenzione parziale al 60%);
- autoconsumo o destinazione a finalità extra-impresa di beni relativi all'impresa.
Come si applica nella pratica
Il regime delle plusvalenze nel reddito d'impresa dei soggetti IRPEF si articola come riepilogato di seguito:
| Fattispecie | Trattamento ai fini IRPEF | Riferimento |
|---|---|---|
| Cessione d'azienda con tassazione separata (art. 17, comma 2) | esclusa la rateizzazione in cinque quote (regime alternativo) | comma 1 |
| Trasferimento d'azienda per morte o atto gratuito | non costituisce realizzo, continuità dei valori fiscali | comma 1 |
| Plusvalenze su partecipazioni con requisiti PEX (art. 87) | imponibili al 40% (esenti per il 60%) | comma 2 |
| Beni d'impresa destinati a consumo personale o familiare | concorrono come plusvalenza (autoconsumo) | comma 3 |
Cessione d'azienda e tassazione separata (comma 1)
La plusvalenza da cessione d'azienda, di regola, può concorrere per intero, essere rateizzata in cinque quote (se l'azienda è posseduta da almeno tre anni, art. 86, comma 4) oppure — per l'imprenditore individuale che possiede l'azienda da più di cinque anni — essere assoggettata a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. g, e comma 2). La rateizzazione e la tassazione separata sono alternative: scegliendo la tassazione separata non si applica il riparto in cinque quote.
Continuità dei valori nei trasferimenti gratuiti (comma 1)
Il trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo: l'azienda è assunta dall'erede o donatario ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa (neutralità). La regola vale anche quando, entro cinque anni dall'apertura della successione, la società tra eredi si scioglie e l'azienda resta a uno solo di essi.
Participation exemption ridotta al 40% imponibile (comma 2)
Per i soggetti IRPEF la PEX dell'art. 87 opera in misura diversa rispetto all'IRES (dove l'imponibile è il 5%): le plusvalenze su partecipazioni con i requisiti PEX sono esenti per il 60% e quindi concorrono al reddito per il 40% del loro ammontare.
Destinazione a finalità extra-impresa (comma 3)
Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni sono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa: l'autoconsumo è ipotesi di realizzo.
Esempi pratici
Esempio 1 — Cessione d'azienda con tassazione separata
Un imprenditore individuale cede l'azienda, posseduta da otto anni, realizzando una plusvalenza di 150.000,00 €. Potendo optare per la tassazione separata (art. 17, comma 2), rinuncia alla rateizzazione in cinque quote: la plusvalenza non si fraziona ma è tassata con l'aliquota separata (comma 1).
Esempio 2 — Donazione dell'azienda al figlio
Un padre dona l'azienda al figlio che prosegue l'attività. L'operazione non genera plusvalenza tassabile: il figlio assume l'azienda agli stessi valori fiscali del padre (comma 1), con piena continuità.
Esempio 3 — Cessione di partecipazione PEX da parte di una s.n.c.
Una s.n.c. cede una partecipazione con i requisiti dell'art. 87 realizzando una plusvalenza di 50.000,00 €. Per i soci IRPEF la plusvalenza è esente al 60% e concorre per il 40%, cioè 20.000,00 € (comma 2), da imputare per trasparenza ai soci.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare l'esenzione PEX al 95% anche ai soggetti IRPEF: il 95% è la misura IRES; per gli imprenditori IRPEF l'esenzione è del 60% (imponibile 40%, comma 2).
- Cumulare rateizzazione e tassazione separata: sono regimi alternativi; scegliendo la tassazione separata non si applica il riparto in cinque quote (comma 1).
- Tassare la donazione o successione d'azienda: il trasferimento gratuito o mortis causa non è realizzo, con continuità dei valori fiscali (comma 1).
- Ignorare l'autoconsumo: la destinazione di beni d'impresa a uso personale o familiare genera plusvalenza imponibile (comma 3).
- Trascurare il requisito temporale: la tassazione separata sulla cessione d'azienda richiede il possesso da più di cinque anni (art. 17).
Riferimenti normativi
- Art. 58, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — plusvalenze nel reddito d'impresa dei soggetti IRPEF
- Art. 58, comma 1, TUIR — esclusione della rateizzazione con tassazione separata; neutralità dei trasferimenti gratuiti e mortis causa d'azienda
- Art. 58, comma 2, TUIR — esenzione PEX al 60% (imponibile 40%) per i soggetti IRPEF
- Art. 58, comma 3, TUIR — rilevanza delle plusvalenze sui beni destinati a finalità extra-impresa
- Art. 86 TUIR — disciplina generale delle plusvalenze patrimoniali
- Art. 87 TUIR — requisiti della participation exemption
- Art. 17, comma 2, TUIR — tassazione separata sulla cessione d'azienda
Risorse correlate
- Plusvalenze beni d'impresa art. 86 TUIR: la disciplina generale del realizzo e della rateizzazione, integrata dall'art. 58 per i soggetti IRPEF.
- Participation exemption (PEX) art. 87 TUIR: i requisiti per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni.
- Determinazione del reddito d'impresa art. 56 TUIR: le regole generali di determinazione del reddito d'impresa IRPEF.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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