Reddito complessivo IRPEF e regime delle perdite art. 8 TUIR
Come si forma il reddito complessivo (art. 8 TUIR) e il regime delle perdite: compensazione orizzontale professionale e riporto verticale d'impresa all'80%
31/05/2026
4 min lettura
In sintesi
L'art. 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) determina il reddito complessivo IRPEF sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni (oltre a quelle d'impresa in contabilità semplificata). La norma distingue due regimi di compensazione: le perdite professionali e delle imprese minori abbattono orizzontalmente il reddito complessivo dell'anno; le perdite d'impresa (in contabilità ordinaria) e da partecipazione in SNC/SAS si scomputano solo dai redditi della stessa natura, riportabili negli anni successivi in misura non superiore all'80% del reddito e per l'intero importo che vi trova capienza (art. 8, comma 3).
Quando si applica
La norma si applica nella fase finale di liquidazione dell'IRPEF della persona fisica, quando i redditi delle diverse categorie già determinati (ai sensi dell'art. 9 TUIR) vanno aggregati nel reddito complessivo, base di partenza della base imponibile IRPEF (art. 3 TUIR) al netto degli oneri deducibili.
Tre situazioni in cui l'art. 8 è dirimente:
- Professionista o impresa minore in perdita: la perdita dell'anno si compensa con gli altri redditi del contribuente (compensazione orizzontale), nei limiti previsti.
- Socio di società di persone in perdita (art. 8, comma 2): le perdite di SNC, SAS, società semplici e associazioni professionali si imputano pro quota a ciascun socio o associato nella proporzione dell'art. 5; per la SAS le perdite eccedenti il capitale sociale spettano ai soli soci accomandatari.
- Impresa in contabilità ordinaria in perdita (art. 8, comma 3): la perdita non abbatte gli altri redditi, ma solo quelli d'impresa, e si riporta agli anni successivi con il limite dell'80%.
Come si applica nella pratica
Il punto critico è disambiguare due tipi di perdita, perché il regime cambia radicalmente.
| Tipo di perdita | Compensazione | Riporto agli anni successivi |
|---|---|---|
| Arti e professioni | Orizzontale, su tutto il reddito complessivo dell'anno | Non riportabile (si esaurisce nell'anno) |
| Impresa in contabilità semplificata | Orizzontale, su tutto il reddito complessivo dell'anno | Non riportabile |
| Impresa in contabilità ordinaria | Verticale, solo su redditi d'impresa | Sì, fino all'80% del reddito d'impresa, per l'intero importo capiente |
| Partecipazione in SNC/SAS (ordinaria) | Verticale, solo su redditi d'impresa | Sì, fino all'80%, con rinvio all'art. 84, commi 2 e 3 |
La compensazione orizzontale delle perdite professionali (art. 8, comma 1) opera nell'anno: se eccede gli altri redditi, l'eccedenza non si riporta. Non concorrono al reddito complessivo del percipiente i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 60 (lavoro dell'imprenditore e dei familiari).
Per le perdite d'impresa (art. 8, comma 3) vige invece la compensazione verticale: si scomputano «in diminuzione dei relativi redditi» d'impresa dell'anno e, per la differenza, nei periodi successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi e per l'intero importo che vi trova capienza. La norma rinvia all'art. 84, comma 2 (perdite dei primi tre periodi di una nuova attività produttiva, computabili senza il limite dell'80% e senza limiti temporali) e, per le sole SNC e SAS, all'art. 84, comma 3 (limiti antielusivi in caso di trasferimento delle partecipazioni con cambio di attività). Si coordina così con il riporto delle perdite (art. 84 TUIR) dei soggetti IRES.
Esempi pratici
Esempio 1 — Professionista in perdita con altri redditi
Un lavoratore autonomo chiude l'attività con una perdita di 12.000,00 € e nello stesso anno percepisce 30.000,00 € di redditi di lavoro dipendente. Per l'art. 8, comma 1, la perdita professionale si compensa orizzontalmente: il reddito complessivo è 30.000,00 − 12.000,00 = 18.000,00 €. La perdita si esaurisce nell'anno e non è riportabile.
Esempio 2 — Impresa ordinaria, riporto con limite 80%
Una ditta in contabilità ordinaria realizza nel 2024 una perdita di 50.000,00 €. Nel 2025 consegue un reddito d'impresa di 40.000,00 €. Il riporto è ammesso fino all'80% di 40.000,00 = 32.000,00 €. Reddito d'impresa 2025 imponibile: 40.000,00 − 32.000,00 = 8.000,00 €; perdita residua riportata: 50.000,00 − 32.000,00 = 18.000,00 €, utilizzabile negli anni successivi.
Esempio 3 — Perdita di SAS imputata ai soci
Una SAS chiude con una perdita di 100.000,00 € a fronte di un capitale sociale di 60.000,00 €. La quota fino a 60.000,00 € si imputa pro quota a tutti i soci secondo l'art. 5; le perdite eccedenti il capitale, pari a 40.000,00 €, per l'art. 8, comma 2, si attribuiscono ai soli soci accomandatari.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: compensare orizzontalmente una perdita d'impresa in contabilità ordinaria con redditi di altra natura. È vietato: la perdita d'impresa abbatte solo redditi d'impresa (art. 8, comma 3).
- Errore tipico: riportare le perdite professionali agli anni successivi. Le perdite di arti e professioni (e delle imprese minori) operano solo nell'anno e non si riportano.
- Errore tipico: applicare il limite dell'80% alle perdite dei primi tre periodi di una nuova attività. Quelle, per il rinvio all'art. 84, comma 2, si computano integralmente e senza limiti temporali.
- Errore tipico: imputare ai soci accomandanti le perdite della SAS eccedenti il capitale sociale. Spettano ai soli accomandatari (art. 8, comma 2).
- Errore tipico: dimenticare l'esclusione dei compensi non deducibili ex art. 60: i compensi all'imprenditore e ai familiari non concorrono al reddito complessivo del percipiente.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 8 — Determinazione del reddito complessivo (commi 1, 2 e 3: somma dei redditi e perdite professionali, perdite delle società di persone, perdite d'impresa e limite dell'80%).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 5 — Redditi prodotti in forma associata (imputazione pro quota delle perdite ai soci).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 60 — Spese per prestazioni di lavoro (compensi non ammessi in deduzione).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 84, commi 2 e 3 — Riporto delle perdite (perdite dei primi tre periodi e limiti antielusivi richiamati dall'art. 8, comma 3).
Risorse correlate
- Base imponibile IRPEF (art. 3 TUIR)
- Riporto delle perdite (art. 84 TUIR)
- Imprese minori in contabilità semplificata (art. 66 TUIR)
- Classificazione redditi e periodo d'imposta (art. 6-7 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 31 maggio 2026.
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