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IRPEFUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Valore normale: come si stima quando manca un prezzo

Quando manca un corrispettivo in denaro il fisco assume il prezzo di libera concorrenza: la gerarchia delle fonti, i titoli e i conferimenti

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi (art. 9, comma 3, DPR 22 dicembre 1986 n. 917). È la misura che il sistema usa ogni volta che un'operazione non esprime un prezzo attendibile in denaro, e non è una stima libera: la norma indica anche dove andare a cercare il dato.

Lo stesso articolo detta due regole che precedono la definizione. I corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera si valutano al cambio del giorno in cui sono percepiti o sostenuti, o del giorno antecedente più prossimo; quelli in natura si valutano al valore normale dei beni e servizi che li costituiscono (comma 2). E per i conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti, con un pavimento aggiuntivo quando le azioni ricevute sono quotate e il conferimento è proporzionale.

Per i titoli il comma 4 sostituisce la definizione generale con tre criteri propri: media dei prezzi dell'ultimo mese per i titoli quotati, proporzione al patrimonio netto per le partecipazioni non quotate, comparazione con titoli analoghi per gli altri. Infine il comma 5 estende le regole delle cessioni a titolo oneroso agli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento e ai conferimenti in società.

Quando la norma smette di guardare il prezzo pattuito

Il valore normale non è un correttivo antielusivo generale: entra in gioco nei casi in cui la legge lo richiama, e sono numerosi.

  • Corrispettivi in natura. Il comma 2 impone la valutazione al valore normale dei beni e servizi ricevuti al posto del denaro. È la regola che si applica alle permute, ai pagamenti in azioni e a ogni forma di baratto commerciale.
  • Conferimenti e apporti. Il corrispettivo del conferente è il valore normale dei beni e crediti conferiti, non il valore nominale delle quote ricevute. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati e il conferimento è proporzionale, il corrispettivo non può comunque essere inferiore al valore normale determinato secondo il comma 4, lettera a).
  • Cessioni gratuite e destinazioni estranee. L'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa si misurano al valore normale del bene: come ricavo se si tratta di beni merce, come plusvalenza negli altri casi.
  • Diritti reali di godimento. Il comma 5 equipara alle cessioni a titolo oneroso gli atti che costituiscono o trasferiscono usufrutto, superficie e altri diritti reali di godimento.
  • Cripto-attività. Le plusvalenze della lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 si determinano sulla differenza fra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o valore di acquisto (art. 68, comma 9-bis).

Un chiarimento sul confine con il transfer pricing, perché la sovrapposizione è frequente. L'art. 110, comma 7, non rinvia all'art. 9: le operazioni infragruppo con società estere si valutano in base alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti fra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza, secondo il criterio di libera concorrenza internazionale. È una regola parallela, non lo stesso istituto: il tema è trattato in Norme generali sulle valutazioni (art. 110 TUIR).

Dove si va a prendere il dato: due gradini, più una regola a parte

La parte del comma 3 che si legge meno è quella che rende la stima difendibile. Dopo aver definito il valore normale come prezzo di libera concorrenza, la norma dice a quali documenti fare riferimento «in quanto possibile», e li dispone su due soli gradini: prima i listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi; «in mancanza», e sullo stesso piano fra loro, le mercuriali e i listini delle camere di commercio e le tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Non esiste un terzo e un quarto posto: chi porta le mercuriali senza aver prima verificato se un listino del fornitore c'era salta il gradino che la norma mette per primo.

Gradino del comma 3Che cosa si guarda
PrimoListini o tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi
Secondo, «in mancanza» del primoMercuriali e listini delle camere di commercio e tariffe professionali, sullo stesso piano fra loro

Fuori dalla scala sta una regola autonoma, che non è un gradino ulteriore: per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi il valore normale si legge nei provvedimenti in vigore, e il confronto con listini e mercuriali non entra in gioco.

Due condizioni della definizione pesano quanto la gerarchia. Il confronto va fatto «al medesimo stadio di commercializzazione»: il prezzo al dettaglio non è il valore normale di una cessione all'ingrosso. E va fatto «nel tempo e nel luogo» dell'operazione, o nei più prossimi: un listino di due anni prima non è una prova, è un indizio debole.

I titoli hanno una regola propria, e tre criteri diversi

Per azioni, obbligazioni e altri titoli il comma 4 non rimanda al prezzo di libera concorrenza: detta criteri specifici, che prevalgono sulla definizione del comma 3 per i beni ivi considerati.

VoceBeni e servizi in genereTitoli quotatiAzioni e quote non quotateAltri titoli
Criterio di leggePrezzo mediamente praticato in libera concorrenza, allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo dell'operazione (comma 3)Media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (comma 4, lettera a)In proporzione al valore del patrimonio netto della società o dell'ente (comma 4, lettera b)Comparazione con il valore normale di titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati (comma 4, lettera c)
Dove si prende il datoListini o tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi; in mancanza, mercuriali e listini camerali e tariffe professionali. Per i prezzi amministrati valgono i provvedimenti in vigoreRilevazioni del mercato regolamentato italiano o estero di quotazioneUltimo bilancio della società; per gli enti di nuova costituzione, l'ammontare complessivo dei conferimentiIn mancanza di titoli comparabili, altri elementi determinabili in modo obiettivo
Errore da evitareConfrontare prezzi di stadi commerciali diversi, o riferiti a un periodo lontano da quello dell'operazioneUsare la quotazione del giorno dell'operazione invece della media dell'ultimo meseRiferirsi al capitale sociale invece che al patrimonio netto, o a una stima soggettiva dell'avviamentoAttribuire un valore in via discrezionale senza documentare gli elementi obiettivi utilizzati
Come si determina il valore normale di un titolo, categoria per categoriaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 9, commi 3 e 4, DPR 22 dicembre 1986 n. 917Scarica i dati in CSV

La lettera b) è quella che genera più errori, perché il rinvio è al patrimonio netto della società, non al capitale sociale e non a una stima soggettiva di avviamento. Per le società o enti di nuova costituzione il riferimento è l'ammontare complessivo dei conferimenti.

Quanto realizza chi conferisce un bene in società

Il caso più frequente in cui questa regola morde è il conferimento di un bene in società. Il conferente non realizza il valore nominale delle quote che riceve: realizza il valore normale di ciò che dà.

Voce del calcoloImporto
Valore normale dell'impianto conferito: è il corrispettivo conseguito (comma 2)45.000,00 €
Costo fiscalmente riconosciuto dell'impianto-28.000,00 €
Valore nominale delle quote ricevute in cambio, che non entra nel calcolo30.000,00 €
Plusvalenza del conferente17.000,00 €
Conferimento di un impianto in S.r.l.: la plusvalenza del conferenteFonte: Elaborazione SamBooks su art. 9, c. 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Un socio conferisce in una S.r.l. un impianto il cui valore normale, stimato su mercuriali di settore, è 45.000,00 €, a fronte di un costo fiscalmente riconosciuto di 28.000,00 €. In cambio riceve quote di valore nominale 30.000,00 €. Il corrispettivo conseguito è 45.000,00 € ai sensi del comma 2, quindi la plusvalenza da assoggettare a tassazione è 17.000,00 €: il valore nominale delle quote non entra nel calcolo, e assumerlo come corrispettivo porterebbe a dichiarare 2.000,00 € invece di 17.000,00 €.

Lo stesso principio vale quando il corrispettivo di una prestazione è pagato in azioni. Nella risposta a interpello n. 479 del 15 luglio 2021 l'Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di una società italiana che riceveva azioni quotate a fronte di un contratto di consulenza e che proponeva di assumerle al valore nominale invece che al valore normale. La risposta è stata negativa: «l'istante dovrà tenere conto, ai fini delle imposte dirette, del valore normale delle azioni emesse in suo favore, prendendo a riferimento, quale esercizio di competenza, quello della maturazione dei corrispettivi». Due indicazioni in una riga: la misura è il valore normale, e il momento è quello dettato dall'art. 109, non quello dell'intestazione dei certificati.

Sul versante delle plusvalenze d'impresa che nascono da queste operazioni si veda Plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR).

Le domande di chi ci arriva

Se compro un macchinario usato da un fornitore, come faccio a sapere se il prezzo che ho pagato è il «valore normale» che dice la legge?

Il confronto si fa con il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari, in libera concorrenza, allo stesso stadio di commercializzazione e nello stesso tempo e luogo. Le fonti da usare sono, nell'ordine, i listini del fornitore, le mercuriali camerali, le tariffe professionali e i provvedimenti sui prezzi amministrati (art. 9, comma 3).

Ho azioni non quotate in borsa: come faccio a stimarne il valore normale?

In proporzione al valore del patrimonio netto della società, non al capitale sociale (art. 9, comma 4, lettera b). Per le società di nuova costituzione si guarda invece all'ammontare complessivo dei conferimenti. Il criterio è vincolante e sostituisce ogni stima soggettiva.

Come si calcola il valore normale delle azioni quotate?

Con la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (art. 9, comma 4, lettera a). Non è la quotazione del giorno dell'operazione: prendere il prezzo puntuale invece della media mensile è l'errore più comune, e in un mese volatile la differenza è rilevante.

Ho un cliente estero che mi paga in dollari: a che cambio converto in euro?

Al cambio del giorno in cui il corrispettivo è stato percepito, o del giorno antecedente più prossimo; solo in mancanza si usa il cambio del mese in cui è stato percepito (art. 9, comma 2). Un cambio medio annuale non è previsto dalla norma.

Se cedo un diritto di usufrutto su un immobile, è tassato come una vendita?

Sì. Il comma 5 stabilisce che, dove non è previsto diversamente, le disposizioni sulle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che comportano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, oltre che per i conferimenti in società.

Riferimenti normativi

  • Art. 9, c. 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — determinazione distinta di redditi e perdite per ciascuna categoria
  • Art. 9, c. 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — valuta estera al cambio del giorno; proventi in natura e conferimenti al valore normale
  • Art. 9, c. 3, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — definizione di valore normale e gerarchia delle fonti di stima
  • Art. 9, c. 4, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — valore normale dei titoli quotati, delle partecipazioni non quotate e degli altri titoli
  • Art. 9, c. 5, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — estensione ai diritti reali di godimento e ai conferimenti
  • Art. 68, c. 9-bis, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — valore normale delle cripto-attività permutate
  • Art. 110, c. 7, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — prezzi infragruppo internazionali, regola distinta dal valore normale
  • Art. 85 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — cessioni gratuite di beni merce al valore normale
  • Art. 86 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — destinazione a finalità estranee e plusvalenze al valore normale
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 479 del 15 luglio 2021 — corrispettivo pagato in azioni: rileva il valore normale, non il valore nominale

Il testo dell'art. 9 è invariato nella sostanza dal 1994 e resta applicabile fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 la stessa definizione si trova nell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 non ha toccato l'art. 9, ma vi ha agganciato la valutazione dei conferimenti di partecipazioni: quando il valore di realizzo determinato secondo gli artt. 175 e 177 risulta inferiore sia al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite sia al loro valore normale, il valore di realizzo diventa il minore fra questi due. La regola vale per i conferimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e, per i periodi d'imposta precedenti, ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, a condizione che le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a essa.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

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