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IRESUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Costo fiscale dei beni: oneri accessori, cambi e valore normale

Che cosa il TUIR fa entrare nel costo di un bene, quale cambio si applica alle poste in valuta e dove si ferma la deduzione nelle operazioni infragruppo

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Quando una norma del capo sul reddito d'impresa parla di «costo dei beni» senza specificare altro, il contenuto di quella parola lo fissa l'articolo 110 del TUIR: costo al lordo degli ammortamenti già dedotti, oneri accessori di diretta imputazione compresi, interessi passivi e spese generali esclusi salvo casi tassativi. Sulla stessa disposizione poggiano tre regole che tornano ogni anno in dichiarazione: il cambio da applicare alle poste in valuta estera, il valore di libera concorrenza nelle operazioni con società estere del gruppo, e il limite alla deduzione dei costi sostenuti verso imprese di Paesi non cooperativi a fini fiscali.

Che cosa entra nel costo di un bene, e che cosa il comma 1 tiene fuori

Il costo si assume al lordo delle quote di ammortamento già dedotte, così che le plusvalenze e le minusvalenze si misurino sempre sul valore fiscalmente riconosciuto e non su un residuo contabile. Vi si comprendono gli oneri accessori di diretta imputazione: commissioni, spese e imposte legate all'operazione, e le consulenze professionali sostenute per concluderla. Ne restano fuori gli interessi passivi e le spese generali, con due eccezioni espresse. Per i beni materiali e immateriali strumentali entrano nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo per effetto di disposizioni di legge; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa entrano gli interessi passivi sui prestiti contratti per la costruzione o la ristrutturazione.

Componente e trattamentoImporto
Prezzo pagato per la partecipazione2.000.000,00 €
Consulenza legale e due diligence direttamente imputabili all'operazione: oneri accessori (c. 1, lett. b)85.000,00 €
Commissioni bancarie sull'operazione: oneri accessori (c. 1, lett. b)15.000,00 €
Interessi passivi sul finanziamento dell'acquisto: esclusi dal costo, restano a conto economico e seguono l'art. 9640.000,00 €
Quota di spese generali di struttura: esclusa dal costo (c. 1, lett. b)20.000,00 €
Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione2.100.000,00 €
Acquisto di una partecipazione: quali oneri entrano nel costo fiscaleFonte: Elaborazione SamBooks su art. 110, c. 1, lett. b), DPR 917/1986Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Una società che acquista una partecipazione per 2.000.000,00 € e sostiene 85.000,00 € di consulenze legali e di due diligence e 15.000,00 € di commissioni bancarie iscrive un costo fiscalmente riconosciuto di 2.100.000,00 €. I 40.000,00 € di interessi passivi sul finanziamento dell'acquisto e i 20.000,00 € di spese generali di struttura non entrano nel costo: i primi restano a conto economico e seguono le regole dell'articolo 96, descritte nella scheda sugli interessi passivi. L'operazione non porta alcun costo deducibile nell'esercizio: i 100.000,00 € di oneri accessori restano nel valore fiscale della partecipazione e rileveranno come minor plusvalenza, o maggior minusvalenza, soltanto alla cessione. Se l'impresa li avesse imputati a conto economico andrebbero ripresi come variazione in aumento nel quadro RF del modello Redditi.

Le lettere c), d) ed e) completano il quadro sui beni valutati. I maggiori valori iscritti per rivalutazione non entrano nel costo, salvo quelli che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito; per azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni il costo non comprende i maggiori o minori valori iscritti, che di conseguenza non concorrono al reddito né alla determinazione del valore fiscale delle rimanenze; per i titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie la differenza fra costo d'acquisto e valore di rimborso concorre al reddito per la quota maturata nell'esercizio.

VoceBene materiale strumentaleImmobile alla cui produzione è diretta l'attivitàPartecipazione o strumento similare alle azioni
Oneri accessori di diretta imputazionenel costonel costonel costo, e se capitalizzati non tornano deducibili (risposta n. 235/2023)
Interessi passivifuori dal costo, salvo quelli iscritti in bilancio ad aumento del costo per disposizione di leggenel costo, se relativi a prestiti contratti per la costruzione o la ristrutturazionefuori dal costo
Maggiori valori iscritti in bilancioesclusi, salvo le plusvalenze che per legge non concorrono al reddito (c. 1, lett. c)esclusi, alla stessa condizione (c. 1, lett. c)esclusi, e non concorrono al reddito né al valore fiscale delle rimanenze (c. 1, lett. d)
Lo stesso onere su tre tipi di bene: dove finisce nel costo fiscaleFonte: Elaborazione SamBooks su art. 110, c. 1, lett. b), c) e d), DPR 917/1986Scarica i dati in CSV

Il comma 3, che disciplinava la rilevanza fiscale delle valutazioni di crediti e debiti in valuta, è stato abrogato dall'articolo 9, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192. La lettera a) del comma 1-bis, riservata ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali, è stata abrogata dall'articolo 1, comma 130, lettera c), della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Chi lavora su un testo scaricato prima di quelle due date sta leggendo commi che non esistono più.

La rettifica di una valutazione non si esaurisce nell'esercizio accertato

Il comma 8 lega fra loro gli esercizi: la rettifica operata dall'ufficio sulle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per quelli successivi, e l'ufficio deve procedere a rettificare di conseguenza anche le valutazioni relative a essi. Una contestazione su un criterio di valutazione va quindi affrontata guardando all'intera catena degli esercizi ancora aperti, non al solo anno accertato.

Un onere accessorio capitalizzato non torna a conto economico neanche dopo una fusione

La scelta di capitalizzare un onere accessorio non è reversibile sul piano fiscale, ed è il punto su cui l'Agenzia delle entrate si è pronunciata con la risposta a interpello n. 235/2023. Una società veicolo aveva sostenuto costi di transazione per l'acquisizione di una partecipazione totalitaria e li aveva capitalizzati nel valore della partecipazione, come previsto dall'OIC 21; a seguito della fusione inversa nell'incorporante, che adotta i principi contabili internazionali, quegli stessi costi erano transitati a conto economico, e l'istante ne chiedeva la deduzione.

La risposta è stata negativa. Poiché la retrodatazione contabile e fiscale aveva portato la società veicolo a chiudere un bilancio autonomo prima della fusione, i costi restano inglobati nel valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ai sensi dell'articolo 172 del TUIR, e concorreranno alla formazione del reddito soltanto al momento dell'eventuale cessione. La stessa conclusione vale ai fini IRAP. Chi capitalizza sta rinviando la deduzione al realizzo, non scegliendo fra due esercizi.

Quale cambio si applica alle operazioni e ai saldi in valuta estera

Per la valutazione di corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera il comma 2 rinvia all'articolo 9, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti; se però sono stati percepiti o effettivamente sostenuti in una data precedente, si valutano con riferimento a quella data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua al cambio utilizzato in bilancio secondo i corretti principi contabili, e le differenze rispetto ai saldi dell'esercizio precedente non concorrono a formare il reddito. Le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera possono tenere la contabilità plurimonetaria.

Il cambio di ciascun mese è accertato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Il comma 9 ammette però anche i tassi alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, purché siano quelli effettivamente usati dall'impresa nella contabilizzazione e la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili: la condizione è documentale, non di convenienza.

Prezzi infragruppo e fornitori in Paesi non cooperativi: due limiti diversi al costo

Il comma 7 riguarda le operazioni con società non residenti che controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società: i componenti di reddito si determinano con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti fra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La rettifica in diminuzione è ammessa solo con le modalità dell'articolo 31-quater del DPR 600/1973.

Quanto vale in pratica lo ha chiarito la circolare n. 16/E del 24 maggio 2022, che interpreta l'intervallo di libera concorrenza dell'articolo 6 del decreto ministeriale 14 maggio 2018. Se l'intervallo comprende valori caratterizzati da un elevato e omogeneo grado di comparabilità, ognuno di essi è conforme al principio di libera concorrenza, e l'amministrazione che individui un intervallo diverso deve riposizionare il prezzo sul valore minimo o massimo del proprio intervallo che per primo interseca quello individuato dall'impresa. Su una vendita infragruppo valorizzata dall'impresa a 80.000,00 €, se l'intervallo ritenuto valido dall'ufficio va da 100.000,00 € a 120.000,00 €, la rettifica porta il prezzo a 100.000,00 € e il maggior imponibile si ferma a 20.000,00 €: non al massimo dell'intervallo, e non alla mediana.

Il comma 9-bis segue una logica diversa. Le spese derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, individuati nell'allegato I alla lista UE adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, sono deducibili nei limiti del loro valore normale, e solo se l'operazione ha avuto concreta esecuzione. Il comma 9-ter riapre la deduzione integrale a chi prova che l'operazione risponde a un effettivo interesse economico e ha avuto concreta esecuzione, con due obblighi procedurali: l'indicazione separata in dichiarazione dei componenti negativi dedotti, e per l'amministrazione la notifica di un avviso preventivo che concede novanta giorni per fornire le prove. Le stesse regole valgono per i professionisti domiciliati in quei territori (comma 9-quinquies) e non si applicano quando l'operazione ricade nella disciplina delle imprese estere controllate (comma 9-quater).

Chi cita questo articolo in un contratto o in una procedura interna dovrà rinumerarlo entro l'anno: dal 1° gennaio 2027 le stesse regole si leggono nell'articolo 119 del testo unico approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, con i commi da 9-bis a 9-quinquies rinumerati da 11 a 14 e con il parere sul cambio mensile attribuito alla Banca d'Italia. Fino al 31 dicembre 2026 resta il DPR 917/1986.

Le domande di chi ci arriva

Gli interessi passivi sul mutuo per costruire un capannone entrano nel costo dell'immobile?

Solo se l'immobile è fra quelli alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa: in quel caso il comma 1, lettera b), fa entrare nel costo gli interessi sui prestiti contratti per la costruzione o la ristrutturazione. Per un capannone strumentale la regola è opposta, e gli interessi entrano nel costo solo se iscritti in bilancio ad aumento del costo per disposizione di legge.

Se compro da un fornitore in un Paese non cooperativo, quanto posso dedurre?

Il valore normale del bene o del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 9, e solo se l'operazione ha avuto concreta esecuzione. Provando che risponde a un effettivo interesse economico si torna alla deduzione piena, indicando separatamente in dichiarazione i componenti negativi dedotti.

Compro un macchinario in dollari a gennaio e lo pago a marzo: quale cambio uso?

Quello della data in cui la spesa si considera sostenuta, cioè gennaio, secondo il rinvio del comma 2 all'articolo 9. Se il pagamento fosse avvenuto prima di quella data, varrebbe invece il cambio del giorno del pagamento. Il tasso di riferimento è quello accertato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, salvo l'uso documentato di tassi alternativi pubblici e verificabili.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 110, commi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies: comma 1 composizione del costo; comma 2 valutazione delle poste in valuta e conversione dei saldi delle stabili organizzazioni; comma 6 comunicazione del mutamento dei criteri di valutazione; comma 7 prezzi di libera concorrenza infragruppo; comma 8 efficacia pluriennale della rettifica; comma 9 accertamento del cambio mensile e tassi alternativi; comma 9-bis e 9-ter deduzione dei costi da Paesi non cooperativi ed esimente
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 9: determinazione del valore normale
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 235/2023: i costi di transazione capitalizzati nel valore della partecipazione non sono deducibili e rilevano solo alla cessione
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 16/E del 24 maggio 2022: intervallo di libera concorrenza e riposizionamento sul valore minimo o massimo dell'intervallo che per primo interseca quello individuato dall'impresa
  • Legge 30 dicembre 2025 n. 199, articolo 1, comma 130, lett. c): abrogazione della lettera a) del comma 1-bis
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, articolo 9, lett. d): abrogazione del comma 3
  • D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, articoli 119, 376 e 377: testo unico delle imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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