Rivalsa IVA: addebito obbligatorio, patti nulli e privilegio
Quando l'addebito al cliente è dovuto, in quali operazioni non lo è e che cosa resta al fornitore se il credito per rivalsa non viene incassato
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Chi effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente: è la regola con cui il peso economico dell'IVA passa dal fornitore al cliente, e insieme alla detrazione rende l'imposta neutrale lungo la catena. L'obbligo non è disponibile dalle parti, perché l'articolo 18 del DPR 633/1972 dichiara nullo ogni patto contrario. Nelle operazioni per cui la fattura non è prescritta la rivalsa resta implicita nel prezzo esposto. Per l'autoconsumo e per le cessioni gratuite l'addebito smette di essere obbligatorio, pur restando dovuta l'imposta verso l'Erario. Sulla maggiore imposta emersa da un accertamento la rivalsa diventa invece una facoltà, con tempi propri anche per la detrazione del cliente.
L'addebito è un obbligo, e il patto contrario è nullo
Il primo comma pone l'obbligo di addebito e il quarto ne protegge l'effettività: è nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Una clausola che ponga l'imposta a carico del fornitore, o che escluda il cliente dal pagarla, non produce effetti; se le parti vogliono che il cliente non paghi più di una certa somma, devono lavorare sul prezzo, non sull'IVA. L'imposta si calcola sulla base imponibile dell'articolo 13 applicando l'aliquota propria dell'operazione, ordinaria al 22 per cento o ridotta al 4, 5 e 10 per cento, e va indicata distintamente in fattura: senza quell'indicazione il cliente soggetto passivo non può esercitare la detrazione.
Il quinto comma aggiunge una tutela che si dimentica quando il cliente non paga. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile; se riguarda beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale dell'articolo 2752, al quale però è posposto. In una procedura concorsuale è una posizione da far valere, non un dettaglio teorico.
Quando la rivalsa non è obbligatoria
| Voce | Regime della rivalsa | Norma |
|---|---|---|
| Cessione di beni o prestazione di servizi imponibile documentata con fattura | Obbligatoria, con imposta addebitata e indicata distintamente | art. 18, primo comma |
| Operazioni per cui non è prescritta l'emissione della fattura | Obbligatoria ma implicita: il prezzo si intende comprensivo dell'imposta | art. 18, secondo comma |
| Destinazione di beni a finalità estranee all'impresa e cessioni gratuite | Non obbligatoria: il cedente può non addebitare l'imposta | art. 18, terzo comma, e art. 2, secondo comma, n. 4) e 5) |
| Prestazioni di servizi per uso personale o familiare dell'imprenditore | Non obbligatoria | art. 18, terzo comma, e art. 3, terzo comma, primo periodo |
| Maggiore imposta emersa da un avviso di accertamento o di rettifica | Facoltativa, e soltanto dopo il pagamento di imposta, sanzioni e interessi | art. 60, ultimo comma |
Il terzo comma dell'articolo 18 sottrae all'obbligo due gruppi di operazioni: le cessioni dei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2, cioè la destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attività, e le prestazioni di servizi del terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3, cioè quelle rese per uso personale o familiare dell'imprenditore. Non obbligatoria non vuol dire non dovuta verso l'Erario: l'operazione resta imponibile e l'imposta va liquidata e versata; ciò che viene meno è l'obbligo di ribaltarla sul destinatario, che tipicamente non pagherebbe nulla.
Una quarta ipotesi sta fuori dall'articolo 18. Quando la maggiore imposta emerge da un avviso di accertamento o di rettifica, l'ultimo comma dell'articolo 60 consente al contribuente di rivalersi sui cessionari o committenti, ma solo dopo aver pagato imposta, sanzioni e interessi. Il cliente, dal canto suo, esercita la detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta addebitata in via di rivalsa, e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria: se allora la detrazione era limitata, quel limite si applica anche adesso. La risposta a interpello n. 481 del 2023 e, per l'ipotesi del ravvedimento della fattura errata, la risposta n. 267 del 2020 descrivono i due percorsi e la loro differenza: nel ravvedimento la strada ordinaria è la nota di variazione in aumento, che consente di esercitare la rivalsa nei modi consueti.
Prezzo al pubblico: l'imposta è già dentro, e lo scorporo si fa così
| Articolo venduto al dettaglio | Prezzo esposto | IVA compresa |
|---|---|---|
| Aliquota ordinaria del 22 per cento (imponibile 100,00 €) | 122,00 € | 22,00 € |
| Aliquota ridotta del 10 per cento (imponibile 100,00 €) | 110,00 € | 10,00 € |
| Aliquota ridotta del 4 per cento (imponibile 100,00 €) | 104,00 € | 4,00 € |
| IVA complessiva compresa nei tre prezzi al pubblico | 36,00 € |
Per le operazioni in cui non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo si intende comprensivo dell'imposta, e la rivalsa opera in via implicita: chi vende al dettaglio non aggiunge l'IVA al prezzo esposto, la estrae da quel prezzo. Su un articolo venduto a 122,00 € con aliquota ordinaria l'imponibile è 100,00 € e l'imposta 22,00 €; a 110,00 € con aliquota al 10 per cento l'imposta è 10,00 €; a 104,00 € con aliquota al 4 per cento è 4,00 €. Sui tre articoli l'IVA compresa nei prezzi vale complessivamente 36,00 €, che concorre alla liquidazione periodica.
Il secondo comma dell'articolo 18 rinvia, per il caso della fattura emessa su richiesta del cliente, alla percentuale indicata nel quarto comma dell'articolo 27. Quel rinvio è rimasto alla formulazione storica, che nomina i divisori 104, 110 e 121 per le aliquote del 4, 10 e 21 per cento: l'aliquota ordinaria oggi è il 22 per cento, e lo scorporo si esegue con il metodo matematico, dividendo il corrispettivo lordo per 1,22. Il risultato è lo stesso che il vecchio elenco produceva per le aliquote allora vigenti, ma la tabella non si può leggere come se fosse aggiornata.
Le domande di chi ci arriva
Posso pattuire con il cliente di non applicare la rivalsa IVA?
No. L'articolo 18 dichiara nullo ogni patto contrario all'obbligo di addebito, quindi una clausola contrattuale che ponga l'imposta a carico del fornitore o esoneri il cliente non produce effetti. Per contenere l'esborso del cliente si interviene sul corrispettivo pattuito, mai sull'imposta: il punto è sviluppato nella sezione «L'addebito è un obbligo, e il patto contrario è nullo».
Quando il fornitore è obbligato ad addebitare l'IVA in rivalsa al cliente?
Sempre che effettui una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile. Fanno eccezione le operazioni dei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e quelle del terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3, per le quali la rivalsa non è obbligatoria pur restando dovuta l'imposta verso l'Erario. L'elenco completo sta nella sezione «Quando la rivalsa non è obbligatoria».
Il credito per rivalsa che garanzie ha se il cliente non paga?
Ha un privilegio speciale sugli immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile. Per i beni mobili il privilegio è generale sui mobili del debitore, con lo stesso grado di quello dell'articolo 2752 del codice civile, al quale però è posposto: se ne parla in fondo alla sezione «L'addebito è un obbligo, e il patto contrario è nullo».
Se l'imposta emerge da un accertamento posso ancora addebitarla al cliente?
Sì, ma è una facoltà e non un obbligo, e si esercita solo dopo aver pagato imposta, sanzioni e interessi (art. 60, ultimo comma). Il cliente ha tempo fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la rivalsa, e detrae alle condizioni esistenti quando l'operazione originaria fu effettuata. Il passaggio è nella sezione «Quando la rivalsa non è obbligatoria».
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 18: obbligo di addebito a titolo di rivalsa, prezzo comprensivo dell'imposta senza obbligo di fattura, ipotesi in cui la rivalsa non è obbligatoria, nullità dei patti contrari, privilegio del credito.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 2, secondo comma, numeri 4) e 5): destinazione a finalità estranee e cessioni gratuite.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 3, terzo comma, primo periodo: prestazioni per uso personale o familiare dell'imprenditore.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 13, comma 1: base imponibile.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 16, comma 1: aliquota ordinaria del 22 per cento e aliquote ridotte.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19, comma 1: detrazione dell'imposta addebitata in rivalsa.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 27, quarto comma: percentuali storiche di scorporo per i commercianti al minuto.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 60, ultimo comma: rivalsa della maggiore imposta accertata, e detrazione del cessionario entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo al pagamento, alle condizioni dell'operazione originaria.
- Articoli 2752, 2758 e 2772 del codice civile: privilegi che assistono il credito di rivalsa.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 267 del 2020: ravvedimento della fattura errata e nota di variazione in aumento.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 481 del 2023: rivalsa della maggiore imposta accertata e detrazione del cessionario.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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