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IVAUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Split payment IVA: a chi si applica e la proroga al 2029

Quali clienti pubblici obbligano alla scissione dei pagamenti, quali prestazioni restano fuori e che cosa incassa davvero chi emette la fattura

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Con la scissione dei pagamenti il fornitore emette la fattura con l'IVA esposta ma incassa il solo imponibile: l'imposta la versa direttamente all'Erario il cliente pubblico, che pure non è debitore d'imposta (art. 17-ter, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633). A differenza dell'inversione contabile il meccanismo non incide sull'applicazione del tributo ma solo sulla sua riscossione, e non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell'imposta: lo ha ribadito l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 52 del 2025. Due novità pesano più di ogni altra: dal 1° luglio 2025 le società incluse nell'indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro, e la deroga europea che regge l'istituto, in scadenza al 30 giugno 2026, arriva ora al 30 giugno 2029.

Quali clienti obbligano alla scissione dei pagamenti

Il comma 1 individua le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009 n. 196: è l'elenco statistico ISTAT, non una categoria da ricostruire per analogia. Il comma 1-bis estende l'obbligo ad altri soggetti, elencati per lettera.

Lettera del c. 1-bisChi rientra
0a)Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
0b)Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70 per cento del fondo di dotazione
a)Società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2), c.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri
b)Società controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. dalle amministrazioni o dai soggetti delle lett. 0a), 0b), a) e c)
c)Società partecipate per almeno il 70 per cento del capitale dalle amministrazioni o dai soggetti delle lett. 0a), 0b), a) e b)

La lettera d), che comprendeva le società incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, è stata abrogata dall'articolo 10 del DL 17 giugno 2025 n. 84: l'abrogazione ha effetto dal 1° luglio 2025 e riguarda le operazioni per le quali la fattura è emessa da quella data in poi, restando salvi i comportamenti tenuti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Chi emette fattura non deve ricostruire da sé i rapporti di controllo. Il Dipartimento delle finanze pubblica gli elenchi dei soggetti riconducibili al comma 1-bis, ed è consultandoli che il fornitore stabilisce se applicare la scissione (circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, paragrafo 1.4). Quando il controllo o la partecipazione vengono meno in corso d'anno dopo il 30 settembre, il soggetto continua ad applicare l'articolo 17-ter alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Se resta un dubbio, il fornitore può chiedere al cliente l'attestazione prevista dal comma 1-quater: il documento va rilasciato su richiesta e, una volta ottenuto, vincola chi lo detiene ad applicare il regime.

Restano fuori per previsione espressa gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle operazioni afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (comma 1-quinquies).

  • Domanda: Il cliente è un'amministrazione del c. 1 o uno dei soggetti elencati nel c. 1-bis?
    • no → Fattura con IVA ordinaria: il cliente resta fuori dal perimetro dell'articolo 17-ter
    • sì → L'operazione riguarda la gestione di diritti collettivi di uso civico di un ente gestore di demanio collettivo?
  • Domanda: L'operazione riguarda la gestione di diritti collettivi di uso civico di un ente gestore di demanio collettivo?
    • sì → Fattura con IVA ordinaria: opera l'esclusione del c. 1-quinquies
    • no → È una prestazione di servizi il cui compenso subisce ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta o d'acconto?
  • Domanda: È una prestazione di servizi il cui compenso subisce ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta o d'acconto?
    • sì → Fattura con IVA ordinaria: opera l'esclusione del c. 1-sexies
    • no → Fattura con imposta esposta e annotazione «scissione dei pagamenti»: l'IVA la versa il cliente
  • Esito: Fattura con IVA ordinaria: il cliente resta fuori dal perimetro dell'articolo 17-ter
  • Esito: Fattura con IVA ordinaria: opera l'esclusione del c. 1-quinquies
  • Esito: Fattura con IVA ordinaria: opera l'esclusione del c. 1-sexies
  • Esito: Fattura con imposta esposta e annotazione «scissione dei pagamenti»: l'IVA la versa il cliente
Su questa fattura va applicata la scissione dei pagamenti?Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 17-ter, c. 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies DPR 633/1972

Il professionista con ritenuta alla fonte resta fuori

Il comma 1-sexies esclude dalla scissione le prestazioni di servizi rese ai soggetti dei commi 1, 1-bis e 1-quinquies i cui compensi siano assoggettati a ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta oppure a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 29 settembre 1973 n. 600. L'esclusione guarda alla prestazione, non alla persona: la parcella dell'avvocato che difende il Comune viaggia con IVA ordinaria, mentre una cessione di beni fatta al medesimo Comune dallo stesso professionista non sarebbe coperta, perché non è un compenso soggetto a ritenuta. Quali compensi subiscano davvero la ritenuta è il tema della scheda sulla ritenuta d'acconto per il lavoro autonomo.

Un'ultima avvertenza di lettura, per chi apre la norma e trova un comma vuoto: il comma 2 dell'articolo 17-ter è stato abrogato dal DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, e non pone quindi più alcun obbligo.

Che cosa incassa davvero il fornitore

Uno studio di ingegneria in forma societaria fattura a un'azienda ospedaliera una progettazione da 10.000 € più IVA al 22 per cento. La società non subisce ritenuta sui compensi, quindi il comma 1-sexies non opera e la scissione si applica. In fattura vanno esposti imponibile e imposta, con l'annotazione «scissione dei pagamenti»: il totale del documento è 12.200 €, ma l'azienda ospedaliera paga al fornitore i soli 10.000 € e versa all'Erario i 2.200 € di imposta.

VoceImporto
Imponibile della prestazione di progettazione10.000,00 €
IVA 22% esposta in fattura (totale documento 12.200 €)2.200,00 €
IVA trattenuta dall'ente e versata all'Erario (c. 1)-2.200,00 €
Somma effettivamente incassata dal fornitore10.000,00 €
Progettazione da 10.000 € a un'azienda ospedaliera: chi incassa che cosaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 17-ter DPR 633/1972 e DM 23 gennaio 2015Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

L'IVA non transita mai dalla cassa del fornitore, che non la fa concorrere alla propria liquidazione a debito. Per l'ente l'imposta diventa esigibile al pagamento del corrispettivo (art. 3, comma 1, DM 23 gennaio 2015), con facoltà di anticipare l'esigibilità alla ricezione o alla registrazione della fattura, scelta esercitabile fattura per fattura e desumibile dal comportamento concludente (art. 3, comma 2, dello stesso decreto); il versamento va eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità (art. 4). Nella risposta a interpello n. 52 del 2025 l'Agenzia ha applicato la regola a un caso frequente negli appalti: fatturare l'intero corrispettivo comprensivo delle ritenute di garanzia non anticipa l'obbligo di versamento, perché l'esigibilità resta ancorata al pagamento anche quando il corrispettivo non è pagato in tutto o in parte.

La deroga europea copre fino al 30 giugno 2029

L'applicazione dell'articolo 17-ter dura quanto la misura speciale di deroga concessa dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE (comma 1-ter): la scadenza non la decide il legislatore nazionale da solo. La finestra precedente si chiudeva il 30 giugno 2026, e il Dipartimento delle finanze aveva comunicato che, in attesa dell'autorizzazione, i soggetti interessati potevano continuare ad applicare il meccanismo senza soluzione di continuità. L'autorizzazione è poi arrivata: la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 15 luglio 2026, modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 con effetti dal 1° luglio 2026 e sposta il termine al 30 giugno 2029.

11° luglio 2025Escono le società incluse nell'indiceFTSE MIBl'art. 10 del DL 17 giugno 2025 n. 84abroga la lett. d) del c. 1-bis, per lefatture emesse da questa data230 giugno 2026Scadenza della deroga europea alloravigenteil Dipartimento delle finanze comunica che,in attesa dell'autorizzazione, ilmeccanismo si continua ad applicare senzasoluzione di continuità310 luglio 2026Il Consiglio adotta la decisione diesecuzione (UE) 2026/1728modifica la decisione di esecuzione (UE)2017/784; pubblicata nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea il 15 luglio2026, con effetti dal 1° luglio 2026430 giugno 2029Nuovo termine di applicazione dellascissione dei pagamentioltre questa data serve una nuovaautorizzazione ai sensi dell'art. 395 delladirettiva 2006/112/CE
  1. 1° luglio 2025: Escono le società incluse nell'indice FTSE MIB — l'art. 10 del DL 17 giugno 2025 n. 84 abroga la lett. d) del c. 1-bis, per le fatture emesse da questa data
  2. 30 giugno 2026: Scadenza della deroga europea allora vigente — il Dipartimento delle finanze comunica che, in attesa dell'autorizzazione, il meccanismo si continua ad applicare senza soluzione di continuità
  3. 10 luglio 2026: Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 — modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/784; pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 15 luglio 2026, con effetti dal 1° luglio 2026
  4. 30 giugno 2029: Nuovo termine di applicazione della scissione dei pagamenti — oltre questa data serve una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE
Le quattro date che hanno spostato il perimetro e la scadenzaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 10 DL 84/2025 e sui comunicati del Dipartimento delle finanze del 2026

Le domande di chi ci arriva

Chi deve versare l'imposta quando il cliente è un ente pubblico?

La versa il cliente, direttamente all'Erario, pur non essendo lui il debitore d'imposta: il fornitore incassa il solo imponibile. Su una fattura da 10.000 € più IVA al 22 per cento l'ente paga 10.000 € al fornitore e 2.200 € allo Stato, come mostra la sezione «Che cosa incassa davvero il fornitore».

Se sulla mia fattura verso un ente pubblico c'è già una ritenuta d'acconto, devo comunque applicare la scissione dei pagamenti?

No. Il comma 1-sexies esclude le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta o d'acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973: la fattura esce con IVA ordinaria. Il perimetro dell'esclusione sta nella sezione «Il professionista con ritenuta alla fonte resta fuori».

Fino a quando rimane in vigore lo split payment per le fatture verso la PA?

Fino al 30 giugno 2029. La decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10 luglio 2026 ha prorogato la deroga europea con effetti dal 1° luglio 2026, senza interruzione rispetto al precedente termine del 30 giugno 2026. Le tappe stanno nella sezione «La deroga europea copre fino al 30 giugno 2029».

Come faccio a farmi certificare dal cliente pubblico che devo applicare lo split payment?

Il comma 1-quater consente al fornitore di chiedere al cliente un documento che ne attesti la riconducibilità ai soggetti dell'articolo 17-ter; una volta ottenuto, chi lo detiene è tenuto ad applicare il regime. Prima ancora, la consultazione degli elenchi del Dipartimento delle finanze scioglie la gran parte dei dubbi.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 17-ter, c. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies
  • DL 17 giugno 2025 n. 84, art. 10 (abrogazione della lett. d del c. 1-bis)
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 25 (ritenuta richiamata dal c. 1-sexies)
  • DM 23 gennaio 2015, artt. 3 e 4 (esigibilità e termine di versamento), citato in prosa
  • Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, modificativa della decisione di esecuzione (UE) 2017/784
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 52 del 2025 e circolare n. 9/E del 7 maggio 2018
  • Dipartimento delle finanze, comunicati del 2026 sull'applicabilità dopo il 30 giugno 2026 e sulla pubblicazione della decisione di proroga
  • D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, testo unico IVA: abroga l'art. 17-ter dal 1° gennaio 2027, quindi entro l'orizzonte della deroga europea

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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