Split payment IVA art. 17-ter DPR 633/72: scissione pagamenti PA
Ambito soggettivo PA + società partecipate, esclusione società quotate da DL 84/2025, eccezione professionisti con ritenuta, fatturazione SDI codice S.
22/06/2026
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In sintesi
L'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) introdotto nel 2015 come deroga al sistema ordinario di rivalsa e versamento dell'IVA. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e a determinati enti/società pubbliche, l'IVA è versata direttamente dal cessionario/committente (la PA o l'ente assimilato) all'Erario, anziché essere incassata dal cedente/prestatore e poi versata da quest'ultimo. Il fornitore emette fattura con esposizione dell'IVA ma incassa solo l'imponibile: la quota IVA è trattenuta dalla PA e versata direttamente tramite F24 entro il 16 del mese successivo. L'ambito soggettivo del cessionario/committente è stato progressivamente esteso (c. 1-bis): include amministrazioni pubbliche ex art. 1 c. 2 L. 196/2009, enti pubblici economici, fondazioni partecipate ≥ 70%, società controllate direttamente da Presidenza Consiglio/Ministeri, società controllate da PA, società partecipate ≥ 70%. Dal 1° luglio 2025 (art. 10 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108) le società quotate FTSE MIB sono escluse dal meccanismo (soppressa la lett. d del c. 1-bis). La misura è di natura transitoria: dipende dall'autorizzazione UE ex art. 395 direttiva 2006/112/CE — quella vigente (decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio) copre le operazioni fino al 30 giugno 2026, con proroga verso il 2029 in corso di adozione a livello UE. Sono escluse le prestazioni con compensi soggetti a ritenuta alla fonte (c. 1-sexies) — tipicamente professionisti — che restano nel regime ordinario. Restano inoltre fuori dal meccanismo i fornitori in regime forfettario, che non espongono l'IVA in fattura: non c'è imposta da scindere.
Quando si applica
Lo split payment si applica nelle operazioni B2G (Business-to-Government) e B2 paragoverno in cui:
- Il cedente/prestatore è un soggetto passivo IVA italiano (impresa o professionista non escluso dalle deroghe del c. 1-sexies).
- Il cessionario/committente rientra in una delle categorie elencate dai commi 1 e 1-bis.
- L'operazione è imponibile IVA in Italia (esclusi i regimi di reverse charge che restano prioritari, le operazioni esenti o non imponibili).
Cessionari/committenti soggetti a split payment (combinato c. 1 + c. 1-bis):
- Amministrazioni pubbliche ex art. 1 c. 2 L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Stato, Regioni, Province, Comuni, ASL, Università, ENPI, IPAB, Agenzie fiscali, enti di previdenza, ecc.).
- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona, ASP).
- Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale del fondo di dotazione ≥ 70%.
- Società controllate direttamente da Presidenza Consiglio dei Ministri o Ministeri ex art. 2359 c. 1 n. 2 c.c. (controllo dominante per voti o influenza).
- Società controllate direttamente o indirettamente da PA o dagli enti delle lett. precedenti ex art. 2359 c. 1 n. 1 (maggioranza voti assemblea ordinaria).
- Società partecipate per una percentuale complessiva del capitale ≥ 70% da PA o dagli enti precedenti.
Soggetti USCITI dal regime (riforma 2025):
- Società quotate sul FTSE MIB (lett. d c. 1-bis): la lettera è stata soppressa dall'art. 10 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 — le società quotate sull'indice principale di Borsa Italiana non sono più destinatarie del meccanismo. L'esclusione opera per le operazioni la cui fattura è emessa (cioè trasmessa allo SdI) a partire dal 1° luglio 2025, a prescindere dalla data di effettuazione dell'operazione; le fatture trasmesse allo SdI entro il 30 giugno 2025 restano soggette allo split payment. Sono inoltre fatti salvi i comportamenti adottati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (2 agosto 2025).
Esclusioni soggettive c. 1-quinquies: enti pubblici gestori di demanio collettivo (es. Comunalia, Università agrarie, ASBUC) limitatamente alle cessioni e prestazioni afferenti la gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Esclusioni oggettive c. 1-sexies: prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito o a titolo d'acconto ex art. 25 DPR 600/1973 (tipicamente: prestazioni di lavoro autonomo soggette a ritenuta 20%, agenti e rappresentanti, intermediari, ecc.). Queste operazioni restano nel regime ordinario di rivalsa.
Natura transitoria (c. 1-ter): la misura ha durata pari all'autorizzazione UE rilasciata dal Consiglio ex art. 395 direttiva 2006/112/CE. Le proroghe sono state numerose: la decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023 autorizza lo split payment fino al 30 giugno 2026. Per il periodo successivo è in corso l'iter di proroga: il MEF ha notificato la richiesta il 1° ottobre 2025 e la Commissione UE ha adottato la relativa proposta il 17 giugno 2026 (orientata al 30 giugno 2029), con approvazione definitiva del Consiglio UE ancora pendente. I cedenti devono monitorare le scadenze normative UE prima di emettere fattura, specie sui contratti pluriennali con la PA.
Come si applica nella pratica
Fatturazione
Il cedente/prestatore emette fattura elettronica (tipo documento TD01, o TD24 per i servizi; lo split si applica anche agli altri tipi documento attivi, es. acconti TD02 e note di variazione TD04) con:
- Imponibile IVA esposto regolarmente.
- IVA calcolata sull'imponibile con aliquota di legge (22%, 10%, 5%, 4%).
- Dicitura obbligatoria nel blocco "Causale" o "DatiGeneraliDocumento": "Scissione dei pagamenti — art. 17-ter DPR 633/1972".
- Codice Esigibilità IVA SDI (campo 2.2.2.7): "S" (Scissione dei pagamenti).
Imponibile e imposta restano esposti in fattura: lo split payment non è una "Natura" (non azzera l'imposta) ma una modalità di esigibilità. Per questo l'esigibilità "S" è incompatibile con i codici Natura N6 (inversione contabile / reverse charge), in cui l'IVA non è esposta: lo SdI non ammette le due rappresentazioni sulla stessa riga. Quando ricorrono i presupposti sia del reverse charge sia dello split payment prevale il reverse charge (Natura N6.x), senza split payment.
La fattura va trasmessa via SdI al codice destinatario della PA (codice univoco IPA) o, in mancanza, a 0000000. La PA è obbligata alla ricezione tramite SdI da gennaio 2019 (B2G full electronic).
Incasso da parte del cedente
Il cedente incassa solo l'imponibile (es. fattura 10.000 € + IVA 22% = 12.200 € → incasso 10.000 €). La quota IVA 2.200 € resta in capo alla PA e non transita per la cassa del fornitore.
Versamento IVA da parte del cessionario PA
La PA versa l'IVA all'Erario tramite modello F24 EP (per enti pubblici) o F24 ordinario (per società), entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile (data fattura per opzione esigibilità immediata; data pagamento per esigibilità differita ex art. 6 c. 5 DPR 633/72).
Codici tributo specifici split payment (istituiti dalla Risoluzione AdE n. 15/E del 12 febbraio 2015):
- Acquisti istituzionali della PA (non commerciali): 620E (F24 EP) oppure 6040 (F24 ordinario).
- Acquisti nell'esercizio di attività commerciali da parte di PA e società identificate ai fini IVA: 621E (F24 EP) oppure 6041 (F24 ordinario).
Registrazione contabile del cedente
Il cedente registra la fattura emessa nel registro vendite (art. 23) con IVA "in scissione" — non a debito ma annotata pro memoria. Il rigo VE in dichiarazione IVA è specifico (sezione split payment). Non concorre alla liquidazione IVA periodica del cedente: l'imposta è "neutralizzata" dal versamento PA.
Attestazione di assoggettabilità (c. 1-quater)
Su richiesta del cedente, il cessionario/committente PA o ente assimilato è tenuto a rilasciare un documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti elencati dall'art. 17-ter. Il cedente in possesso dell'attestazione è obbligato ad applicare lo split payment.
L'attestazione è la safeguard del fornitore in caso di accertamento: dimostra la diligenza nell'identificazione del regime applicabile. Per le PA tradizionali (Comuni, ASL, ecc.) la riconducibilità è autoevidente; per le società partecipate è obbligo procurarsi la dichiarazione.
Effetto sulla detrazione IVA della PA
La PA cessionaria/committente, se soggetto passivo IVA (es. azienda speciale comunale che svolge attività commerciale), detrae l'IVA versata in split payment con gli stessi criteri ordinari (art. 19 e ss.). Per gli enti istituzionali non soggetti passivi IVA, l'imposta è costo deducibile ai fini del bilancio pubblico.
Esempi pratici
Esempio 1 — Fornitura beni a un Comune, importo 10.000 € + IVA 22%
Alfa SRL cede a Comune di Verona materiale informatico per scuole. Fattura emessa il 15/03/2025:
- Imponibile: 10.000,00 €
- IVA 22%: 2.200,00 €
- Totale fattura: 12.200,00 €
- Dicitura: "Scissione dei pagamenti — art. 17-ter DPR 633/1972"
- Esigibilità IVA SDI: "S"
Incasso Alfa SRL: 10.000,00 € (solo imponibile). Versamento Comune Verona: 2.200,00 € all'Erario via F24 EP codice 620E entro il 16/04/2025.
Esempio 2 — Prestazione consulenza a società partecipata 80% da Regione, professionista
Il commercialista Bianchi (P.IVA, regime ordinario) emette fattura per consulenza fiscale a SpA Servizi Regionali (partecipata 80% dalla Regione Lombardia). Compenso 5.000 € + cassa 4% + IVA 22%, ritenuta d'acconto 20%.
Analisi:
- La SpA è soggetto split payment c. 1-bis lett. c (partecipazione ≥ 70%).
- MA la prestazione è a professionista con ritenuta d'acconto ex art. 25 DPR 600/1973 → escluso ex c. 1-sexies.
- Risultato: regime ordinario di rivalsa, no split payment.
Fattura:
- Compenso 5.000,00 € + cassa 4% (200,00 €) = imponibile 5.200,00 €
- IVA 22% = 1.144,00 €
- Totale lordo: 6.344,00 €
- Ritenuta 20% su 5.200 = 1.040,00 €
- Netto incassato dal professionista: 6.344 − 1.040 = 5.304,00 € (incluso IVA 1.144 €)
- La SpA versa 1.040 € all'Erario via F24 (ritenuta) ma non versa l'IVA in split (regime ordinario).
Esempio 3 — Cessione a società quotata FTSE MIB post-luglio 2025
Gamma SRL cede macchinari a Enel SpA (società quotata FTSE MIB). Fattura emessa il 01/09/2025: imponibile 50.000 € + IVA 22% = 11.000 €.
Analisi:
- Prima del DL 84/2025: Enel rientrava nello split payment ex lett. d c. 1-bis → IVA a Enel via split.
- Dopo il DL 84/2025 (conv. L. 108/2025): lett. d soppressa → Enel fuori dallo split → regime ordinario di rivalsa.
Fattura senza dicitura split, esigibilità SDI "I" (immediata) o "D" (differita).
Incasso Gamma SRL: 61.000,00 € complessivi (imponibile + IVA). Versamento IVA 11.000 € a debito nella liquidazione mensile/trimestrale di Gamma.
Errori comuni e come evitarli
- Emettere fattura con esigibilità "I" o "D" anziché "S" alle PA: lo SdI rifiuta o accetta con errore la fattura. La dicitura split payment e il codice esigibilità "S" sono obbligatori per le operazioni soggette ex art. 17-ter.
- Rappresentare lo split payment come una "Natura" (es. N6) anziché come esigibilità "S": lo split payment non azzera l'imposta — imponibile e IVA vanno esposti e l'esigibilità è "S". I codici Natura N6.x identificano invece il reverse charge (IVA non esposta) e sono incompatibili con l'esigibilità "S": lo SdI scarta la riga che li combina.
- Applicare lo split payment alle prestazioni di professionisti soggette a ritenuta: il c. 1-sexies esclude tassativamente queste prestazioni. Ricontrollare sempre se l'operazione è "servizi con compenso soggetto a ritenuta art. 25 DPR 600/1973".
- Continuare ad applicare split payment a società FTSE MIB dopo il D.L. 84/2025: monitorare la decorrenza dell'esclusione lett. d. Errore frequente nelle imprese fornitrici abituali di gruppi quotati. Attenzione alle note di variazione: una nota di credito emessa dal 1° luglio 2025 ma riferita a una fattura trasmessa prima di tale data segue ancora lo split payment, mentre le nuove fatture e note di debito dal 1° luglio applicano l'IVA ordinaria.
- Non chiedere l'attestazione di assoggettabilità a società partecipate: per cessioni a società partecipate ≥ 70% da PA, la riconducibilità non è sempre autoevidente. Senza attestazione c. 1-quater, in caso di errore di classificazione (es. partecipazione scesa sotto 70%), il cedente risponde del versamento IVA.
- Sbagliare l'identificazione delle "amministrazioni pubbliche" ex L. 196/2009: l'elenco è pubblicato annualmente da ISTAT (c.d. "elenco P.A.") in Gazzetta Ufficiale. Università, ENPI, Authority indipendenti, alcune Federazioni sportive nazionali sono inclusi e generano contenzioso.
- Dimenticare la natura transitoria della misura: lo split payment dura quanto l'autorizzazione UE (l'attuale, decisione (UE) 2023/1552, scade il 30 giugno 2026; la proroga verso il 2029 è in corso di adozione, non ancora definitiva). Verificare la vigenza prima di ogni nuovo contratto pluriennale con la PA.
- Confondere split payment con reverse charge: nel reverse charge l'IVA non è esposta in fattura ed è il cessionario a integrarla e versarla con autofattura (Natura N6.x). Nello split payment l'IVA è esposta in fattura (esigibilità "S") ma versata dal cessionario direttamente all'Erario. Coordinazione tra art. 17 c. 5-6 e art. 17-ter: il reverse charge è prioritario quando ricorrono entrambi i presupposti, e i due regimi si escludono a vicenda sulla stessa riga (vincolo controllato dallo SdI).
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633 art. 17-ter c. 1 — meccanismo split payment per cessioni e prestazioni a Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 c. 2 L. 196/2009
- DPR 633/72 art. 17-ter c. 1-bis — estensione soggettiva: enti pubblici economici, fondazioni 70%+, società controllate Presidenza Consiglio/Ministeri (lett. a), società controllate direttamente o indirettamente da PA o enti precedenti (lett. b), società partecipate ≥ 70% (lett. c). Lett. d (società quotate FTSE MIB) soppressa dall'art. 10 D.L. 17 giugno 2025, n. 84
- DPR 633/72 art. 17-ter c. 1-ter — durata pari all'autorizzazione UE ex art. 395 direttiva 2006/112/CE
- DPR 633/72 art. 17-ter c. 1-quater — obbligo del cessionario di rilasciare attestazione di riconducibilità su richiesta del cedente; vincolatività per il cedente
- DPR 633/72 art. 17-ter c. 1-quinquies — esclusione enti pubblici gestori di demanio collettivo per operazioni afferenti diritti uso civico
- DPR 633/72 art. 17-ter c. 1-sexies — esclusione prestazioni con compensi soggetti a ritenuta alla fonte ex art. 25 DPR 600/1973 (professionisti, agenti)
- DPR 633/72 art. 17-ter c. 2 — abrogato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito da L. 21 giugno 2017, n. 96
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84 art. 10, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 — soppressione della lett. d del c. 1-bis (società quotate FTSE MIB fuori dallo split payment) per le fatture emesse dal 1° luglio 2025
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023 — autorizzazione dello split payment in Italia fino al 30 giugno 2026 (proroga successiva, verso il 2029, in corso di adozione a livello UE)
- L. 31 dicembre 2009, n. 196 art. 1 c. 2 — elenco delle pubbliche amministrazioni (pubblicato annualmente da ISTAT)
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio art. 395 — base giuridica UE per misure speciali di deroga (autorizzazione split payment Italia)
- Codice civile art. 2359 c. 1 nn. 1 e 2 — definizione di società controllata (n. 1 maggioranza voti, n. 2 influenza dominante)
- DPR 29 settembre 1973, n. 600 art. 25 — ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo (riferimento c. 1-sexies)
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito da L. 21 giugno 2017, n. 96 — riforma dell'ambito soggettivo split payment (estensione a società controllate e quotate)
- Risoluzione AdE n. 15/E del 12 febbraio 2015 — istituzione dei codici tributo per il versamento dell'IVA in scissione dei pagamenti (620E/6040 per gli acquisti istituzionali; 621E/6041 per gli acquisti nell'esercizio di attività commerciali)
Risorse correlate
- Operazioni esenti IVA art. 10 DPR 633/72: le operazioni esenti non sono soggette a split payment (il meccanismo opera solo su operazioni imponibili).
- Note di variazione IVA art. 26 DPR 633/72: le note di credito/debito su fatture in split payment seguono il medesimo regime (codice esigibilità "S", versamento PA).
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-22.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 22/06/2026.