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IVAUltimo aggiornamento: 27/07/2026

TD16-TD28: guida alla compilazione della fattura elettronica

Quando si usa ogni tipo documento SDI da TD16 a TD28, chi lo trasmette, quale Natura IVA indicare e quale data va nel campo Data della fattura

Ultimo aggiornamento

27/07/2026

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In sintesi

I tipi documento TD16-TD28 sono i codici che il Sistema di Interscambio (SDI) usa per distinguere le fatture elettroniche "di servizio" — integrazioni, autofatture, comunicazioni esterometro — dalla fattura ordinaria (TD01): li trasmette normalmente il cessionario/committente per assolvere il reverse charge o l'obbligo comunicativo sulle operazioni transfrontaliere (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, dal 1° luglio 2022). Scegliere il codice giusto, la Natura IVA corretta e la data corretta nel campo <Data> non è un dettaglio formale: determina se l'operazione confluisce correttamente nelle bozze dei registri IVA e della liquidazione periodica precompilate dall'Agenzia delle Entrate. Questa scheda riepiloga, codice per codice, quando si usa, chi lo trasmette, cosa scrivere nei campi chiave e dove si registra.

Quando si applica

I tipi documento TD16-TD28 servono quando l'operazione richiede un documento elettronico aggiuntivo rispetto alla fattura del cedente/prestatore (C/P), tipicamente perché:

  • l'IVA è dovuta dal cessionario/committente (C/C) in reverse charge (interno, TD16; da acquisti intra-UE o extra-UE, TD17-TD19);
  • il C/C deve autofatturarsi per un'omissione o irregolarità del C/P (TD20, TD29), per uno splafonamento (TD21) o per un'estrazione da deposito IVA (TD22-TD23);
  • il C/P deve emettere una fattura con regole di differimento particolari (TD24-TD25), per beni ammortizzabili/passaggi interni (TD26) o per autoconsumo/cessioni gratuite (TD27);
  • l'acquisto avviene da un fornitore di San Marino con fattura cartacea con IVA addebitata (TD28).

Per TD17, TD18 e TD19 la distinzione chiave è fra integrazione (fornitore UE: si integra il documento ricevuto) e autofattura (fornitore extra-UE, San Marino o Città del Vaticano: si emette un documento ex novo). La trasmissione tramite SDI di questi tre codici assolve contemporaneamente l'obbligo di reverse charge IVA e l'obbligo comunicativo esterometro: non servono due invii separati.

Come si applica nella pratica

CodiceQuando si usaChi lo trasmetteNatura/impostaCampo <Data>
TD16Reverse charge interno (art. 17 c.5-6 e art. 74 c.7-8 DPR 633/72): il C/P ha emesso fattura con Natura N6.1-N6.9C/C (recapitato solo a sé stesso)Aliquota e imposta calcolate dal C/C sull'imponibile ricevutoData di ricezione della fattura (o comunque data nel mese di ricezione)
TD17Acquisto di servizi da prestatore estero (UE, extra-UE, San Marino, Vaticano)C/C — integrazione se UE, autofattura se extra-UEImposta calcolata dal C/C, o Natura (es. N3.4 non imponibile, N4 esente, N2.2 se non rilevante in Italia)Intra-UE: data di ricezione. Extra-UE/San Marino/Vaticano: data di effettuazione dell'operazione
TD18Acquisto di beni intracomunitari (art. 46 c.1 DL 331/93), anche con introduzione in deposito IVAC/C (integrazione)Imposta calcolata dal C/C, o Natura (N3.5 plafond, N3.6 deposito IVA, N4 esente)Data di ricezione della fattura del cedente UE
TD19Acquisto di beni già presenti in Italia da cedente estero (art. 17 c.2 DPR 633/72), incluso San Marino (obbligatorio)C/C — integrazione se UE, autofattura se extra-UEImposta calcolata dal C/C, o Natura (N3.5, N3.6)Intra-UE/San Marino: data di ricezione. Extra-UE/Vaticano: data di effettuazione
TD20Autofattura per omessa/irregolare fattura in reverse charge interno (art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/97) o per omessa fattura estera intra-UE oltre il 2° mese (art. 46 c.5 DL 331/93)C/C, seguito da TD16/TD17/TD18/TD19 per la sola impostaNatura N6.x (caso interno) o N2.1/N3.2 (caso estero) sull'imponibile non fatturatoData di effettuazione dell'operazione
TD21Splafonamento dell'esportatore abituale (dichiarazione d'intento oltre il plafond)C/C che emette l'autofatturaImposta corrispondente all'eccedenza sul plafondData di effettuazione della regolarizzazione, nell'anno di splafonamento
TD22Estrazione di beni da deposito IVA (art. 50-bis c.6 DL 331/93), senza versamento immediatoSoggetto che estraeAliquota e imposta sul valore del bene (+ eventuali servizi resi in deposito)Data di estrazione
TD23Estrazione di beni da deposito IVA con versamento tramite F24 (art. 50-bis c.4 lett. c) DL 331/93)Soggetto che estrae (F24 intestato a lui, versato dal gestore del deposito)Imposta versata con F24, oppure Natura N3.5 se si usa il plafondData di estrazione
TD24Fattura differita per cessioni con DDT o servizi documentati nello stesso mese (art. 21 c.4 lett. a) DPR 633/72)C/PCome una fattura ordinaria TD01Data nel mese dell'ultima operazione documentata
TD25Fattura differita per cessioni triangolari (art. 21 c.4 lett. b) DPR 633/72)CedenteCome una fattura ordinaria TD01Data nel mese dell'operazione documentata (trasmissione SDI entro il mese successivo alla consegna)
TD26Cessione di beni ammortizzabili o passaggi interni (art. 36 c.5 DPR 633/72)C/P (passaggi interni: C/P = C/C)Imponibile e imposta, o Natura se non imponibileData di effettuazione dell'operazione
TD27Autoconsumo o cessioni/prestazioni gratuite senza rivalsa (art. 2 c.2 nn. 4-5 e art. 3 c.3 DPR 633/72)Soggetto che emette l'autofattura (C/P = C/C)Imponibile e imposta calcolati sul valore normale del bene/servizioData di effettuazione (o data dell'ultima operazione se riepilogativa)
TD28Acquisto da San Marino con fattura cartacea e IVA già addebitata dal cedenteC/C, per il solo obbligo comunicativoImponibile e imposta come da fattura cartacea ricevutaData di effettuazione indicata nella fattura cartacea

Per la registrazione, la regola ricorrente per TD16-TD20 è la doppia annotazione: il documento integrativo/autofattura va annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti (art. 47 DL 331/93 per l'intracomunitario, art. 23 e 25 DPR 633/72 per il reverse charge interno), così l'IVA risulta contestualmente a debito e detraibile. Fanno eccezione TD21 (registro acquisti, salvo assolvimento in liquidazione), TD22 (regole diverse a seconda del riferimento a bolletta doganale o C/P UE) e TD23/TD27 (registro unico).

Per rettificare una comunicazione già trasmessa con questi codici (a partire dalle operazioni dal 1° luglio 2022), si trasmette un nuovo documento dello stesso tipo con importi a segno positivo o negativo, indicando nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della nota di variazione o della comunicazione errata: il documento rettificativo, se l'obbligo IVA non era stato assolto in via cartacea, assume anche valore di nota di variazione ai fini IVA.

Esempi pratici

Esempio 1 — Consulenza da fornitore UE (TD17, integrazione)

Una S.r.l. italiana riceve il 3 marzo una fattura da 3.000 € (senza IVA) da un consulente tedesco per servizi di marketing, con data fattura 28 febbraio. Il committente italiano invia via SDI un TD17 indicando come data (campo <Data>) il 3 marzo (data di ricezione), imponibile 3.000 €, imposta 660 € (aliquota 22%). Il documento è annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.

Esempio 2 — Beni intracomunitari (TD18)

Un'azienda acquista macchinari da un fornitore francese: fattura ricevuta il 10 giugno per 15.000 €. L'azienda integra con TD18, data di ricezione 10 giugno, imponibile 15.000 €, imposta 3.300 €. Se i beni sono destinati a un deposito IVA, l'imponibile va indicato con Natura N3.6 anziché con l'imposta.

Esempio 3 — Reverse charge interno in subappalto edile (TD16 + Natura N6.3)

Un'impresa edile subappaltatrice emette fattura TD01 da 8.000 € con Natura N6.3 (inversione contabile edilizia) nei confronti dell'appaltatore principale. Quest'ultimo, per assolvere l'imposta, trasmette un TD16 recapitato solo a sé stesso con imponibile 8.000 € e imposta 1.760 € (22%), riportando nel campo <Data> una data nel mese di ricezione della fattura originaria.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere TD17 con TD19 per gli acquisti di beni da soggetto extra-UE: TD17 è per i servizi, TD19 per i beni già presenti in Italia acquistati da soggetto non residente ai sensi dell'art. 17, secondo comma, DPR 633/72.
  • Usare la data del documento del fornitore estero invece della data di ricezione per i casi intra-UE di TD17/TD18/TD19: il campo <Data> deve riportare la data (o comunque una data nel mese) di ricezione della fattura, non la data di emissione del cedente/prestatore estero.
  • Dimenticare la doppia annotazione: il documento integrativo TD16-TD19 va sempre annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti, mai in uno solo.
  • Confondere TD20 con TD29: il TD20 copre sia il reverse charge interno omesso/irregolare (art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/97, seguito da TD16) sia l'omessa fattura estera intra-UE oltre il secondo mese (art. 46 c.5 DL 331/93, seguito da TD17/TD18/TD19); il TD29 è invece una mera comunicazione, senza rilevanza IVA, per l'omessa o irregolare fatturazione interna ordinaria (art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97).
  • Trasmettere ancora dati via vecchio esterometro dopo il 30 giugno 2022: da tale data l'obbligo comunicativo si assolve solo tramite i tipi documento SDI (TD16-TD28), non più con il tracciato "Schema dati fattura.xsd".
  • Dimenticare il regime fiscale RF20 e la Natura N2.2 per gli acquisti da (o le cessioni verso) soggetti ammessi al regime transfrontaliero di franchigia (direttiva UE 2020/285): la trasmissione in questo caso ha valore solo comunicativo, non IVA.

Riferimenti normativi

  • Agenzia delle Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, v. 1.10, aprile 2025 — sezioni dedicate a ciascun tipo documento TD16-TD29 e alle Nature IVA.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, secondo comma — Reverse charge/debitore d'imposta per acquisti da soggetti non residenti.
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 46, comma 1 — Fatturazione delle operazioni intracomunitarie (integrazione).
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 46, comma 5 — Autofattura per omessa fattura intracomunitaria.
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 47 — Registrazione delle operazioni intracomunitarie (doppia annotazione).
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50-bis, comma 4, lett. c) e comma 6 — Depositi IVA: introduzione ed estrazione.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8 e comma 9-bis — Sanzioni e regolarizzazione per omessa/irregolare fatturazione.
  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, comma 3-bis — Obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere tramite SDI.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-27.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 27/07/2026.