Reverse charge edilizia: quali lavori ci rientrano davvero
Subappalto edile, pulizie, demolizioni, impianti e completamento: come si separa ciò che entra nella lettera a-ter da ciò che resta con IVA ordinaria
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Nel comparto edile l'inversione contabile nasce da due lettere del sesto comma dell'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, e le due non si sovrappongono. La lettera a) copre i servizi resi da un subappaltatore a un'impresa di costruzione o ristrutturazione, all'appaltatore principale o a un altro subappaltatore, comprese le prestazioni di manodopera. La lettera a-ter) copre quattro servizi individuati per tipo, pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, quando riguardano edifici: qui il rapporto contrattuale non conta, conta la natura della prestazione. Il meccanismo tecnico dell'integrazione della fattura è comune a tutte le ipotesi del comma 5 ed è descritto nella scheda sul debitore d'imposta e sull'inversione contabile; qui il tema è il perimetro, che è dove si sbaglia.
Il subappalto della lettera a) e i quattro servizi della lettera a-ter)
La lettera a) chiede un rapporto: le prestazioni devono essere rese «da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore». La stessa lettera esclude le prestazioni rese a un contraente generale a cui il committente abbia affidato la totalità dei lavori: è un'esclusione secca, e vale anche quando la prestazione sarebbe edile in senso pieno. La lettera a) si applica inoltre ai servizi «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)», quindi quando la prestazione è una delle quattro tipiche non si torna indietro alla a).
La lettera a-ter) chiede invece una qualificazione oggettiva: pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, e l'oggetto dev'essere un edificio. Non serve un subappalto, non serve che il committente sia un'impresa edile; serve che sia un soggetto passivo d'imposta, perché l'inversione contabile presuppone che il debitore possa assolvere l'imposta.
Le altre lettere del comma 6 vivono di regole proprie e non appartengono al comparto edile in senso stretto: la a-bis) riguarda le cessioni di fabbricati dei numeri 8-bis) e 8-ter) dell'articolo 10 con opzione per l'imponibilità, la a-quater) le prestazioni delle consorziate verso il consorzio aggiudicatario di una commessa pubblica, la a-quinquies) gli appalti e i subappalti resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. Per queste ultime due la norma pone una condizione che va verificata prima di applicarle: l'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
Dove passa il confine: i ponteggi restano con IVA ordinaria
La domanda pratica non è quasi mai «è edilizia?», ma «questo servizio è uno dei quattro?». L'Agenzia delle entrate ha risposto in modo netto su un caso di confine nella risposta a interpello n. 373 del 12 luglio 2022: alla mera messa a disposizione, al montaggio e allo smontaggio di ponteggi, e in generale di ogni altra attrezzatura comprese le gru, senza altra diretta attività edile in cantiere, si applica l'aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dal tipo di intervento e di immobile, e senza inversione contabile. Nella stessa risposta l'Agenzia ha dichiarato inammissibile, per mancanza di obiettive condizioni di incertezza, la parte del quesito sul perimetro generale delle lettere a) e a-ter), rinviando alla circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e alle circolari n. 14/E e n. 37/E del 2015, che quel perimetro lo ricostruiscono sui codici ATECO 2007 delle attività di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento.
Nello stesso documento c'è un chiarimento che conviene tenere a mente: l'inversione contabile sposta gli obblighi di indicazione e di versamento dell'imposta, ma non incide sull'aliquota applicabile all'operazione. Individuarla correttamente ricade su chi versa, cioè sul committente, che se sbaglia non può addossare l'errore al prestatore. Le aliquote e il criterio con cui si scelgono stanno nella scheda sulle aliquote IVA.
| Voce | Rientra nella lettera a-ter): inversione contabile | Resta fuori: imposta esposta in fattura |
|---|---|---|
| Esempi di prestazione | Pulizia di uffici, demolizione di un fabbricato, installazione dell'impianto elettrico o termico, intonacatura e tinteggiatura | Mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi o gru senza altra diretta attività edile in cantiere |
| Rapporto contrattuale richiesto | Nessuno in particolare: contano la natura del servizio e la qualità di soggetto passivo del committente | Irrilevante: se il servizio è fuori elenco l'inversione non si applica in nessun rapporto |
| Che cosa deve riguardare il servizio | Un edificio: la norma dice «relative ad edifici», non a opere in genere | Attrezzature e beni di cantiere, oppure opere non qualificabili come edificio |
| Come si compila la fattura elettronica | Codice natura N6.7 e rigo VE35 colonna 8; per il subappalto della lett. a) sono invece N6.3 e la colonna 4 | Aliquota propria dell'operazione, nessun codice natura, imposta addebitata in rivalsa |
La fattura in pratica: due codici natura, non uno
Un'impresa installa l'impianto elettrico di un capannone per conto di una società committente soggetto passivo. Si tratta di installazione di impianti relativa a un edificio, quindi la lettera a-ter) si applica. Il prestatore emette una fattura da 18.000 € senza addebito dell'imposta, con l'annotazione «inversione contabile». Nella fattura elettronica il codice natura è N6.7, riservato dalle specifiche dell'Agenzia alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario; il valore dell'operazione confluisce poi nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale IVA del prestatore.
La coppia cambia se l'inversione contabile nasce dalla lettera a) invece che dalla a-ter). Per le prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta il codice natura è N6.3, e il valore confluisce nel rigo VE35, colonna 4. Sono due caselle diverse della stessa dichiarazione, e sbagliarle non è un dettaglio formale: la qualificazione dell'operazione si legge da lì.
Il committente integra il documento con aliquota e imposta, 3.960 € al 22 per cento, e lo annota sia fra le operazioni a debito sia nel registro degli acquisti: se ha diritto alla detrazione piena l'operazione è finanziariamente neutra e al prestatore paga 18.000 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imponibile della prestazione di installazione impianti | 18.000,00 € |
| IVA addebitata in fattura dal prestatore (natura N6.7) | 0,00 € |
| IVA 22% integrata dal committente e annotata a debito | 3.960,00 € |
| Stessa imposta annotata nel registro degli acquisti in detrazione | -3.960,00 € |
| Importo che il committente paga al prestatore | 18.000,00 € |
Sbagliare il perimetro costa, in tutt'e due i versi
L'articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 punisce l'errore in entrambe le direzioni, con due sanzioni diverse.
Se l'inversione contabile andava applicata e il committente non ha fatto ciò che doveva, il comma 9-bis prevede una sanzione da 500 € a 10.000 €; se l'operazione non risulta neppure dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del DPR 600/1973, la sanzione sale al 5 per cento dell'imponibile con un minimo di 1.000 €.
Se invece l'inversione contabile è stata applicata in assenza dei requisiti, e l'imposta è stata così erroneamente assolta dal committente, il comma 9-bis.2 stabilisce che il prestatore non è tenuto ad assolvere l'imposta ma è punito con una sanzione da 250 € a 10.000 €, di cui il committente risponde in solido; resta fermo il diritto alla detrazione. La misura più mite cade però quando l'applicazione dell'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode: in quel caso si torna alla sanzione ordinaria del comma 1. Il quadro completo delle sanzioni sui documenti IVA sta nella scheda dedicata all'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, e la riduzione per chi si corregge da sé nella scheda sul ravvedimento operoso.
Un'avvertenza di calendario: le regole descritte qui sono quelle del DPR 633/1972, abrogato dal 1° gennaio 2027 dal D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, in vigore dal 31 gennaio 2026. Chi scrive contratti o procedure destinati a durare oltre il 2026 deve tenerne conto.
Le domande di chi ci arriva
Come funziona il reverse charge per i subappaltatori nel settore edile?
Il subappaltatore fattura senza addebito d'imposta all'impresa di costruzione o ristrutturazione, all'appaltatore principale o a un altro subappaltatore, e quella integra la fattura. Non vale però verso un contraente generale a cui il committente ha affidato la totalità dei lavori: il dettaglio è nella sezione sulle due lettere.
Il reverse charge si applica anche ai servizi di pulizia e installazione impianti negli edifici?
Sì, per effetto della lettera a-ter), che copre pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici. Qui non serve un subappalto: basta che il servizio sia uno dei quattro e che il committente sia un soggetto passivo d'imposta.
Che codice natura devo usare in fattura elettronica per una prestazione edile in inversione contabile?
Dipende dalla lettera. Per pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, cioè la lettera a-ter), il codice è N6.7 e il valore va nel rigo VE35, colonna 8. Per il subappalto edile della lettera a) il codice è N6.3 e la colonna è la 4, come spiega la sezione sulla fattura.
Ho applicato l'inversione contabile a una prestazione che non la prevedeva: che sanzione rischio?
Da 250 € a 10.000 € a carico del prestatore, con il committente responsabile in solido, salvo il diritto alla detrazione (art. 6, c. 9-bis.2, D.Lgs. 471/1997). Se l'inversione è stata usata con intento di evasione o frode si applica invece la sanzione ordinaria del primo comma.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 17, c. 5 (meccanismo dell'integrazione) e c. 6, lett. a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies)
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, c. 9-bis e 9-bis.2 (sanzioni sull'inversione contabile)
- D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, testo unico IVA: abroga gli articoli del DPR 633/1972 dal 1° gennaio 2027
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 373 del 12 luglio 2022; circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e circolari n. 14/E e n. 37/E del 2015, richiamate in quella risposta
- Agenzia delle entrate, guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro, codici natura N6.7 (lett. a-ter, rigo VE35 colonna 8) e N6.3 (subappalto edile lett. a, colonna 4)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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