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IVAUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Tax free shopping viaggiatori extra-UE: art. 38-quater DPR 633/72

Art. 38-quater DPR 633/1972: sgravio IVA sulle vendite a turisti extra-UE oltre 70 euro, condizioni doganali, termini di visto e rimborso per rivalsa

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 38-quater del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 disciplina lo sgravio dell'IVA sulle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea: le cessioni di beni per un importo complessivo (IVA inclusa) superiore a 70 euro, destinati all'uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta (comma 1). Le condizioni sono l'emissione della fattura, il trasporto fuori UE entro il terzo mese successivo all'operazione e la restituzione della fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita entro il sesto mese. In alternativa, il viaggiatore può ottenere il rimborso dell'imposta pagata per rivalsa (comma 2).

Quando si applica

La disciplina del "tax free shopping" riguarda le vendite al dettaglio a turisti extra-UE. I requisiti vanno verificati congiuntamente:

  • Soggettivo — il cessionario deve essere domiciliato o residente fuori dell'Unione europea (lo si documenta con passaporto o documento equipollente, i cui estremi vanno apposti sulla fattura prima del visto doganale).
  • Oggettivo — beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE.
  • Quantitativo — importo complessivo della cessione, comprensivo dell'IVA, superiore a 70 euro.

La norma non si applica alle prestazioni di servizi né ai beni che non lasciano fisicamente il territorio doganale UE nei termini previsti. Il requisito dei "bagagli personali" esclude le spedizioni commerciali.

Come si applica nella pratica

Sono praticabili due modalità alternative, mutuamente esclusive sulla singola operazione.

Modalità sgravio diretto (comma 1) — il cedente vende senza applicazione dell'imposta. Deve:

  1. emettere fattura con gli estremi del passaporto o documento equipollente del cessionario;
  2. assicurarsi che i beni siano trasportati fuori UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
  3. ricevere l'esemplare della fattura, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il sesto mese successivo all'operazione.

In caso di mancata restituzione della fattura vistata entro tale termine, il cedente deve regolarizzare l'operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza: l'imposta inizialmente non applicata viene così recuperata a debito.

Modalità rimborso al viaggiatore (comma 2) — il cedente vende con IVA e il viaggiatore, alle stesse condizioni temporali, ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa: beni trasportati fuori UE entro il terzo mese, fattura vistata restituita al cedente entro il sesto mese. Il rimborso è materialmente effettuato dal cedente, che recupera l'imposta annotando la corrispondente variazione nel registro di cui all'art. 25.

ProfiloSgravio diretto (c. 1)Rimborso al viaggiatore (c. 2)
IVA in fatturaNo (senza pagamento)Sì, addebitata per rivalsa
Trasporto fuori UEEntro il 3° mese successivoEntro il 3° mese successivo
Fattura vistata restituitaEntro il 6° mese successivoEntro il 6° mese successivo
Se la prova mancaRegolarizzazione ex art. 26 c.1 entro 1 meseNessun rimborso al viaggiatore
Annotazione del cedenteVariazione nel registro art. 25

La soglia di accesso è 70 euro IVA inclusa per l'importo complessivo della cessione: al di sotto, la disciplina non opera. La gestione dei termini è il vero presidio di rischio, perché la prova dell'uscita dei beni (visto doganale) condiziona la legittimità dello sgravio o del rimborso.

Esempi pratici

Esempio 1 — Acquisto sopra soglia con sgravio diretto

Un viaggiatore residente in Svizzera acquista articoli per 450,00 € IVA inclusa. Il commerciante emette fattura con gli estremi del passaporto e non applica l'imposta. Il turista trasporta i beni fuori UE entro tre mesi e restituisce al cedente la fattura vistata in dogana entro sei mesi: l'operazione è regolarmente senza imposta.

Esempio 2 — Fattura vistata non restituita: regolarizzazione

Stesso scenario, ma la fattura vistata non rientra entro il sesto mese. Il cedente deve regolarizzare l'operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza, recuperando a debito l'IVA non applicata sui 450,00 €. Senza prova dell'uscita lo sgravio non è legittimo.

Esempio 3 — Vendita con IVA e rimborso al turista

Un negozio vende a un cliente extra-UE beni per 1.220,00 € IVA inclusa (1.000,00 € + 220,00 € di IVA al 22%) applicando l'imposta. Il viaggiatore trasporta i beni fuori UE entro tre mesi e restituisce la fattura vistata entro sei mesi: ha diritto al rimborso dei 220,00 €, erogati dal cedente, che annota la variazione nel registro dell'art. 25.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare la vecchia soglia: il limite di accesso vigente è 70 euro IVA inclusa per l'importo complessivo della cessione; non vanno usate soglie superate.
  • Confondere le due modalità: lo sgravio diretto del comma 1 e il rimborso del comma 2 sono alternativi sulla stessa operazione; vanno documentati separatamente.
  • Trascurare i termini doganali: trasporto fuori UE entro il terzo mese e fattura vistata entro il sesto mese sono condizioni di efficacia, non formalità derogabili.
  • Omettere la regolarizzazione: se la fattura vistata non torna entro il sesto mese, il cedente deve regolarizzare ex art. 26 c.1 entro un mese dalla scadenza, altrimenti l'IVA non applicata resta indebitamente sgravata.
  • Estendere la disciplina ai servizi o alle spedizioni: la norma copre solo beni a uso personale/familiare trasportati nei bagagli personali del viaggiatore.
  • Vistare senza identificare il cessionario: gli estremi del passaporto o documento equipollente vanno apposti sulla fattura prima del visto doganale.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 38-quater, comma 1 — Sgravio dell'imposta per soggetti domiciliati e residenti fuori della UE: soglia oltre 70 euro IVA inclusa, fattura, trasporto entro il terzo mese, visto doganale entro il sesto mese, regolarizzazione ex art. 26 c.1.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 38-quater, comma 2 — Rimborso al cessionario dell'imposta pagata per rivalsa, recupero del cedente con variazione nel registro dell'art. 25.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 26 — Variazioni dell'imponibile o dell'imposta (regolarizzazione del comma 1).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 25 — Registrazione degli acquisti (annotazione della variazione del cedente).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.