Tax free shopping: sgravio IVA e rimborso al turista extra-UE
Soglia di 70 euro IVA inclusa, uscita dei beni entro il terzo mese e fattura vistata entro il sesto: il termine è cambiato con la legge di bilancio 2026
05/09/2026
7 min lettura
In sintesi
L'art. 38-quater del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 consente di cedere senza pagamento dell'IVA i beni destinati all'uso personale o familiare venduti a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, per un importo complessivo comprensivo dell'imposta superiore a 70 euro, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione. Lo sgravio non è automatico: vale a condizione che sia emessa fattura, che i beni escano entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e che l'esemplare della fattura, vistato dall'ufficio doganale di uscita, torni al cedente entro il sesto mese; in mancanza, il cedente regolarizza l'operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza (comma 1). Se il cedente non si avvale di questa facoltà, il viaggiatore ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa alle stesse condizioni di tempo, e il cedente recupera l'imposta annotando la variazione nel registro degli acquisti dell'art. 25 (comma 2).
Il termine della fattura vistata è passato dal quarto al sesto mese
È la modifica che rende obsoleta buona parte del materiale in circolazione. L'art. 1, comma 935, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, legge di bilancio 2026, dispone che «all'articolo 38-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola "quarto" è sostituita dalla seguente: "sesto"». Il termine entro cui l'esemplare vistato deve rientrare al cedente è quindi oggi il sesto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in entrambe le modalità.
Chi consulta la prassi trova ancora il termine precedente: la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 16 febbraio 2024, che è il documento che ha illustrato la riduzione della soglia da 154,94 euro a 70 euro, riporta l'art. 38-quater «nella sua formulazione in vigore dal 1° febbraio 2024» e parla di quarto mese. Non è un errore della circolare: è anteriore alla modifica. Quando si legge un documento di prassi su questo articolo conviene verificarne la data prima del contenuto.
- Giorno della cessione: Emissione della fattura tax free in modalità elettronica sul sistema OTELLO 2.0 — Art. 4-bis, commi 1 e 2, del DL 193/2016; determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con l'Agenzia delle entrate n. 54088 del 22 maggio 2018.
- Entro il terzo mese successivo: I beni devono lasciare il territorio doganale dell'Unione nei bagagli personali del viaggiatore — Art. 38-quater, commi 1 e 2: termine non modificato dalla legge di bilancio 2026.
- All'uscita dall'Unione: L'ufficio doganale di uscita appone il visto sulla fattura, in forma digitale tramite OTELLO 2.0 — Gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente vanno indicati sulla fattura prima di ottenere il visto (art. 38-quater, comma 1).
- Entro il sesto mese successivo: L'esemplare vistato deve essere restituito al cedente — Termine elevato dal quarto al sesto mese dall'art. 1, comma 935, della legge 30 dicembre 2025 n. 199. La prassi anteriore indica ancora il quarto mese.
- Entro un mese dalla scadenza: Se la fattura vistata non rientra, il cedente regolarizza l'operazione a norma dell'art. 26, primo comma — Vale nella modalità di sgravio immediato. Nella modalità di rimborso, la mancata restituzione comporta semplicemente che il rimborso non spetta.
Il termine di uscita dei beni, invece, non è cambiato: resta il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, e la regolarizzazione del comma 1 resta dovuta entro un mese dalla scadenza del termine di restituzione.
Le due strade sullo stesso acquisto: senza IVA subito, o rimborso dopo
L'agevolazione si riconosce in due modi alternativi sulla singola operazione: in via immediata, emettendo fattura senza applicazione dell'IVA, oppure in via differita, restituendo al viaggiatore l'imposta originariamente applicata. La scelta cambia chi sopporta il rischio della prova doganale e come il cedente rientra dell'imposta.
| Voce | Sgravio immediato (comma 1) | Rimborso differito (comma 2) |
|---|---|---|
| IVA in fattura | Non applicata: la cessione è effettuata senza pagamento dell'imposta | Applicata e addebitata al viaggiatore per rivalsa |
| Chi anticipa l'imposta | Nessuno: l'imposta non è mai stata incassata dal cedente | Il viaggiatore, che la recupera solo dopo il visto doganale |
| Come il cedente sistema la posizione IVA | Nulla da fare se la fattura vistata rientra nei termini | Annota la corrispondente variazione nel registro degli acquisti dell'art. 25, senza emettere un documento autonomo (risoluzione n. 65/E del 2019) |
| Se la fattura vistata non torna entro il sesto mese | Il cedente regolarizza a norma dell'art. 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza: l'IVA non applicata torna a debito | Il rimborso non spetta e l'imposta resta acquisita: il cedente non annota alcuna variazione |
Sul recupero dell'imposta nella modalità differita l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il legislatore, fra gli strumenti astrattamente previsti dall'art. 26 per le variazioni in diminuzione, ha scelto l'annotazione nel registro degli acquisti «senza emissione di un autonomo documento» (risoluzione n. 65/E del 10 luglio 2019). Il quadro generale delle variazioni resta quello di Variazioni dell'imponibile o dell'imposta (art. 26).
Una precisazione sugli intermediari, che nel tax free shopping gestiscono spesso il rimborso in luogo del cedente. La norma che li abilita è l'art. 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, richiamato anche dalla circolare n. 3 del 2024: «le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater [...] possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385». Al 5 settembre 2026 quel comma è vigente, e chi si affida a una società di intermediazione continua a doverne verificare l'iscrizione a quell'albo.
L'abrogazione esiste ma decorre più avanti, e non toglie nulla. L'art. 170, comma 1, lettera mmm), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto — allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 — abroga il comma 368 «a decorrere dalla data indicata dall'articolo 171», e l'art. 171 stabilisce che «le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027». Da quella data la regola si legge all'art. 51, comma 3, del testo unico, che la riproduce parola per parola accanto ai commi 1 e 2 che raccolgono l'attuale art. 38-quater. Il requisito dell'iscrizione all'albo degli istituti di pagamento resta identico: cambia il numero dell'articolo da citare, non la disciplina.
Un acquisto da 1.220 € con IVA al 22%: cosa torna al viaggiatore
Un negozio vende a un cliente residente in Svizzera beni per 1.000 € di imponibile, con 220 € di IVA al 22 per cento, e sceglie di applicare l'imposta rinviando al rimborso. L'importo complessivo della cessione, comprensivo dell'IVA, è 1.220 €: supera la soglia di 70 € del comma 1, e l'operazione è quindi ammessa al beneficio.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Corrispettivo dei beni al netto dell'IVA | 1.000,00 € |
| IVA al 22 per cento addebitata per rivalsa in fattura | 220,00 € |
| Soglia minima di accesso allo sgravio, IVA inclusa (art. 38-quater, comma 1) | 70,00 € |
| Rimborso spettante al viaggiatore nella modalità del comma 2 | 220,00 € |
| Importo complessivo della cessione, comprensivo dell'imposta | 1.220,00 € |
Se i beni escono dall'Unione entro il terzo mese e la fattura vistata torna al cedente entro il sesto, il viaggiatore ha diritto al rimborso di 220 € e il cedente recupera l'imposta annotando la variazione nel registro dell'art. 25. Se la fattura vistata non rientra, il rimborso non spetta.
Attenzione a come si raggiunge la soglia. Per verificarne il superamento si fa riferimento al valore indicato in fattura, e il valore aggregato di più beni può essere usato soltanto se tutti figurano nella stessa fattura, emessa dallo stesso soggetto passivo allo stesso cliente (art. 48 del regolamento di esecuzione UE n. 282/2011); quel valore aggregato non può però riferirsi a più cessioni avvenute in momenti diversi, anche se documentate con un'unica fattura. Sommare acquisti separati sotto i 70 euro per superare la soglia non è ammesso (circolare n. 3 del 16 febbraio 2024).
OTELLO 2.0: la fattura è elettronica e il visto è digitale
Dal 1° settembre 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni dell'art. 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica (art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193). Il documento non passa dal canale ordinario della fattura elettronica: viaggia sul sistema OTELLO («Online tax refund at exit: light lane optimization»), nella versione 2.0, con modalità e contenuti semplificati stabiliti in deroga all'art. 21, comma 2, del decreto IVA dalla determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle entrate, n. 54088 del 22 maggio 2018 (art. 4-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge; circolare n. 3 del 16 febbraio 2024). È in OTELLO che il personale doganale appone il visto in forma digitale.
La stessa legge di bilancio 2026 ha inserito un comma 2-bis nell'art. 4-bis: entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disposizione un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, deve stabilire modalità di semplificazione delle procedure di rimborso contestuali all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture intestate al medesimo cessionario, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. Chi gestisce volumi di tax free shopping ha interesse a verificarne la pubblicazione, perché cambierà le operazioni al punto di uscita.
Il beneficio, va ricordato, spetta a persone fisiche che abbiano domicilio o residenza abituale in un Paese fuori del territorio doganale dell'Unione indipendentemente dalla cittadinanza, e non copre le prestazioni di servizi (circolare n. 3 del 16 febbraio 2024). Per il confine con le cessioni all'esportazione si veda Cessioni all'esportazione (art. 8).
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-quater, commi 1 e 2 — Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea: soglia di 70 euro IVA inclusa, uscita dei beni entro il terzo mese, fattura vistata entro il sesto, regolarizzazione ex art. 26 e rimborso dell'imposta pagata per rivalsa.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 25 e 26, primo comma — Registrazione degli acquisti e variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 934 e 935 — Sostituzione di «quarto» con «sesto» nei commi 1 e 2 dell'art. 38-quater e nuovo comma 2-bis dell'art. 4-bis del DL 193/2016 sulla validazione unica delle fatture intestate allo stesso cessionario.
- Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 4-bis, commi 1, 2 e 2-bis — Emissione elettronica obbligatoria delle fatture tax free dal 1° settembre 2018 e interoperabilità con il sistema OTELLO.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, art. 48 — Uso del valore aggregato di più beni ai fini della soglia.
- Agenzia delle entrate, circolare 16 febbraio 2024 n. 3/E, paragrafo 1.3 — Riduzione della soglia da 154,94 euro a 70 euro dal 1° febbraio 2024, beneficiari, esclusione dei servizi, documentazione tramite OTELLO 2.0.
- Agenzia delle entrate, risoluzione 10 luglio 2019 n. 65/E — Recupero dell'imposta nella modalità di rimborso tramite annotazione nel registro degli acquisti, senza emissione di un documento autonomo.
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 368 — Rimborso al viaggiatore eseguibile da intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento (art. 114-septies del D.Lgs. 1º settembre 1993 n. 385). Vigente fino al 31 dicembre 2026.
- D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, testo unico IVA allegato, artt. 51, comma 3, 170, comma 1, lettera mmm), e 171 — dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell'art. 38-quater e del comma 368 confluisce nell'art. 51 del testo unico e le norme originarie sono abrogate.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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