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IVAUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Splafonamento e dichiarazione d'intento: le sanzioni IVA

Il cinquanta per cento sull'esportazione non perfezionata, il settanta per cento sul plafond superato e sulla dichiarazione d'intento mancante o non riscontrata

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

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In sintesi

L'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 raccoglie le sanzioni delle operazioni fatturate senza imposta che poi non reggono. Quando il bene non esce dall'Unione europea nel termine previsto, o non arriva nell'altro Stato membro entro novanta giorni dalla consegna, la sanzione è il cinquanta per cento del tributo (comma 1). Quando l'operazione è stata fatturata senza imposta pur mancando la dichiarazione d'intento, oppure l'esportatore abituale ha comprato oltre il plafond disponibile, la sanzione è il settanta per cento dell'imposta e il tributo resta comunque dovuto (commi 3 e 4). Queste misure sono state introdotte dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 e si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

La meccanica sottostante è trattata altrove: la formazione del plafond e la prova dell'uscita dei beni nella scheda sulle cessioni all'esportazione, i termini e le prove del trasporto intracomunitario in quella sulle cessioni intracomunitarie. Qui si guarda solo che cosa succede quando quella meccanica salta.

Le misure scese con la riforma del 2024

Il comma 1 copre due situazioni parallele. La prima è la cessione all'esportazione fatturata senza imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, quando il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avviene nel termine prescritto. La seconda è la cessione intracomunitaria fatturata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 30 agosto 1993 n. 331, quando il bene è trasportato dal cessionario o da terzi per suo conto e non risulta pervenuto nell'altro Stato entro novanta giorni dalla consegna. In entrambi i casi la sanzione è il cinquanta per cento del tributo.

Il comma 3 riguarda invece la dichiarazione d'intento, cioè il documento con cui l'esportatore abituale chiede al fornitore di non applicare l'imposta (articolo 1, primo comma, lettera c), del DL 29 dicembre 1983 n. 746). Chi effettua operazioni senza addebito in mancanza di quella dichiarazione paga il settanta per cento dell'imposta e resta obbligato a versare il tributo. La norma aggiunge una regola di imputazione che vale la pena leggere due volte: se la dichiarazione è stata rilasciata in mancanza dei presupposti di legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che l'hanno rilasciata. Il fornitore in buona fede, in quel caso, non risponde dell'imposta.

Alla stessa misura del comma 3 rinviano poi tre fattispecie vicine: lo splafonamento vero e proprio, cioè l'acquisto senza imposta oltre il limite consentito (comma 4); l'emissione della fattura senza aver prima riscontrato per via telematica la presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate (comma 4-bis); l'indicazione in fattura o in dogana di quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, con sanzione calcolata sulle differenze e senza applicazione per gli scostamenti quantitativi non superiori al cinque per cento (comma 5).

Le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano a seguire le misure allora vigenti: l'articolo 5 del D.Lgs. 87/2024 limita l'applicazione delle nuove disposizioni alle violazioni commesse a partire da quella data, e non c'è retroattività. L'articolo contiene altre fattispecie che restano fuori da questa scheda, fra cui quelle dei commi 2, 3-bis, 3-ter e 4-ter.

Quando il versamento entro trenta giorni cancella la sanzione

Due commi prevedono una via d'uscita completa, e due no. È la distinzione che pesa di più in pratica, perché riguarda il momento in cui ci si accorge del problema.

Il comma 1 chiude con una clausola espressa: la sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito il versamento dell'imposta previa regolarizzazione della fattura. Il comma 4 replica lo stesso meccanismo per il caso in cui il superamento del limite consegua alla mancata esportazione da parte del cessionario o del commissionario, prevedendo anche la riduzione alla metà: la sanzione non si applica se l'imposta è versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, sempre previa regolarizzazione della fattura.

Nessuna clausola del genere accompagna invece il comma 3. La fattura emessa senza imposta in assenza della dichiarazione d'intento, e il mancato riscontro telematico del comma 4-bis, non hanno una sanatoria propria: restano percorribili gli istituti generali, a partire dal ravvedimento operoso dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che riduce la sanzione ma non la azzera. Contare sui trenta giorni anche qui è l'errore più frequente su questo articolo.

Regolarizzare lo splafonamento con l'autofattura TD21

Lo splafonamento è la fattispecie che l'impresa incontra più spesso, e ha una procedura consolidata. Nella guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro, versione 1.10 dell'aprile 2025, l'Agenzia delle entrate riepiloga le tre strade indicate dalla risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017: chiedere al fornitore una variazione in aumento dell'imposta ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/1972, restando a carico dell'acquirente interessi e sanzione; emettere un'autofattura con gli estremi dei fornitori, l'eccedenza e l'imposta, versandola con modello F24 insieme agli interessi; emettere la stessa autofattura entro il 31 dicembre dell'anno dello splafonamento, annotandola nel registro delle vendite oltre che in quello degli acquisti, con l'imposta assolta in liquidazione periodica.

Nelle ultime due ipotesi il documento si trasmette al Sistema di interscambio con il codice tipo documento TD21, «autofattura per splafonamento», e viene recapitato al solo soggetto emittente. La data indicata nel documento deve ricadere nell'anno in cui lo splafonamento si è verificato. Se l'imposta è stata versata con F24, la guida indica di valorizzare il campo TipoDato della sezione AltriDatiGestionali con la stringa «F24»: in quel caso l'autofattura si annota nel solo registro degli acquisti.

VoceImporto
Acquisti senza imposta effettuati nell'anno150.000,00 €
Plafond disponibile120.000,00 €
Eccedenza (splafonamento)30.000,00 €
IVA dovuta sull'eccedenza, aliquota 22%6.600,00 €
Sanzione del 70% dell'imposta4.620,00 €
Imposta e sanzione prima del ravvedimento11.220,00 €
Acquisti senza imposta per 150.000 euro su un plafond di 120.000 euroFonte: Elaborazione SamBooks su articolo 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. 471/1997, aliquota ordinaria del 22%Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il caso: un'impresa con plafond disponibile di 120.000 € effettua nell'anno acquisti senza imposta per 150.000 €. L'eccedenza è di 30.000 €, l'IVA che avrebbe dovuto gravare quegli acquisti ad aliquota ordinaria è 6.600 € e la sanzione del settanta per cento vale 4.620 €, per un totale di 11.220 € prima di qualsiasi riduzione. Con il ravvedimento operoso la sola sanzione si riduce secondo il tempo trascorso, mentre imposta e interessi restano dovuti per intero.

  • Domanda: Chi assolve l'imposta sull'eccedenza di plafond?
    • il fornitore, su richiesta dell'acquirente → Il fornitore emette una variazione in aumento ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/1972; interessi e sanzione restano a carico dell'acquirente
    • l'esportatore abituale, con autofattura → L'esportatore abituale versa con F24 o assolve in liquidazione periodica?
  • Esito: Il fornitore emette una variazione in aumento ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/1972; interessi e sanzione restano a carico dell'acquirente
  • Domanda: L'esportatore abituale versa con F24 o assolve in liquidazione periodica?
    • con modello F24 → Autofattura TD21 con imposta e interessi versati tramite F24; il documento si annota nel solo registro degli acquisti
    • in liquidazione periodica → Autofattura TD21 emessa entro il 31 dicembre dell'anno dello splafonamento, annotata nel registro delle vendite e in quello degli acquisti
  • Esito: Autofattura TD21 con imposta e interessi versati tramite F24; il documento si annota nel solo registro degli acquisti
  • Esito: Autofattura TD21 emessa entro il 31 dicembre dell'anno dello splafonamento, annotata nel registro delle vendite e in quello degli acquisti
Splafonamento: chi assolve l'imposta e con quale documentoFonte: Elaborazione SamBooks sulla guida dell'Agenzia delle entrate alla fattura elettronica, versione 1.10 di aprile 2025 (risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017)

Le domande di chi ci arriva

Cosa si rischia superando il plafond degli acquisti senza IVA?

La sanzione è il settanta per cento dell'imposta non applicata sull'eccedenza (articolo 7, comma 4, che rinvia al comma 3), oltre al versamento dell'imposta e degli interessi. Su uno splafonamento di 30.000 € ad aliquota ordinaria significa 6.600 € di imposta e 4.620 € di sanzione, riducibile con il ravvedimento operoso.

Se la merce non esce dall'Unione nei termini, la sanzione si può evitare?

Sì. Il comma 1 prevede che la sanzione del cinquanta per cento non si applichi se nei trenta giorni successivi viene eseguito il versamento dell'imposta, previa regolarizzazione della fattura. La stessa via vale per lo splafonamento che dipende dalla mancata esportazione del cessionario (comma 4), ma non per le altre fattispecie dell'articolo.

Chi paga l'imposta se il cliente rilascia una dichiarazione d'intento senza averne i requisiti?

Il comma 3 è esplicito: dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione priva dei presupposti. Il fornitore resta però sanzionabile se non ha riscontrato per via telematica la presentazione della dichiarazione, ai sensi del comma 4-bis.

Esiste una tolleranza sulle differenze dichiarate in dogana?

Il comma 5 punisce con il settanta per cento l'indicazione di quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali nelle fatture e nelle dichiarazioni doganali relative a cessioni all'esportazione, calcolando la sanzione sulle differenze. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento.

Con quale documento si regolarizza lo splafonamento in fattura elettronica?

Con l'autofattura trasmessa al Sistema di interscambio con codice tipo documento TD21, nelle due ipotesi in cui l'imposta è assolta dall'esportatore abituale anziché dal fornitore. La data del documento deve cadere nell'anno dello splafonamento; se l'imposta è versata con F24, l'autofattura si annota nel solo registro degli acquisti.

Riferimenti normativi

  • Articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471: cinquanta per cento del tributo per l'esportazione non perfezionata e per i beni UE non pervenuti entro novanta giorni; sanzione non applicata con versamento entro trenta giorni.
  • Articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 471/1997: settanta per cento dell'imposta per le operazioni senza dichiarazione d'intento, con imputazione esclusiva dell'imposta a chi ha rilasciato la dichiarazione priva dei presupposti.
  • Articolo 7, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 471/1997: splafonamento dell'esportatore abituale e mancato riscontro telematico della dichiarazione d'intento.
  • Articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 471/1997: differenze di quantità, qualità o corrispettivi, con esclusione sotto il cinque per cento.
  • Articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 30 agosto 1993 n. 331: le operazioni fatturate senza imposta a cui il comma 1 si riferisce.
  • Articolo 1, primo comma, lettera c), del DL 29 dicembre 1983 n. 746: dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale.
  • Articolo 26 del DPR 633/1972: variazione in aumento dell'imposta da parte del fornitore.
  • Guida dell'Agenzia delle entrate alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro, versione 1.10 di aprile 2025: codice TD21 e le tre modalità di regolarizzazione dello splafonamento indicate dalla risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017.
  • Articolo 5 del D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87: le misure vigenti si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
  • Il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173) riprende la disposizione all'articolo 32; l'articolo 7 del D.Lgs. 471/1997 resta applicabile fino al 31 dicembre 2026.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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