Art. 40 DL 331/1993: acquisti intra e vendite a distanza
Acquisti intracomunitari, triangolazioni e vendite a distanza ai consumatori: quale Stato tassa, e come funziona davvero la soglia di 10.000 €
05/09/2026
5 min lettura
In sintesi
L'art. 40 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 raccoglie sotto un'unica rubrica tre operazioni che hanno criteri di territorialità diversi. L'acquisto intracomunitario è effettuato in Italia se i beni, originari di un altro Stato membro o lì immessi in libera pratica, sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato (comma 1), e si considera comunque effettuato in Italia quando l'acquirente è qui soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato l'assoggettamento a imposta nello Stato membro di destinazione (comma 2). Le vendite a distanza intracomunitarie provenienti da un altro Stato membro sono effettuate in Italia se qui arriva la spedizione o il trasporto (comma 3), a meno che il cedente resti sotto la soglia annua di 10.000 € insieme alle altre condizioni del comma 4. Le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi seguono anch'esse il luogo di arrivo, con la regola specifica del comma 4-ter per i beni importati in Italia e dichiarati nel regime dell'art. 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633 del 1972. I commi 4-bis e da 5 a 9 sono stati abrogati.
Tre operazioni diverse dentro lo stesso articolo
Trattarle come varianti della stessa regola è l'errore che produce le fatture sbagliate: cambiano il soggetto che acquista, la provenienza dei beni e il criterio che decide dove si paga l'imposta.
| Voce | Acquisto intracomunitario (commi 1 e 2) | Vendita a distanza intracomunitaria (commi 3 e 4) | Vendita a distanza di beni importati (comma 4-ter) |
|---|---|---|---|
| Chi acquista | Un soggetto passivo d'imposta o un ente a esso assimilato | Un consumatore che non è soggetto passivo | Un consumatore che non è soggetto passivo |
| Da dove partono i beni | Da un altro Stato membro, se originari dell'Unione o lì immessi in libera pratica | Da un altro Stato membro dell'Unione europea | Da un territorio terzo o da un Paese terzo |
| Criterio di territorialità | I beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato; l'acquisto si considera comunque effettuato in Italia se l'acquirente è qui soggetto d'imposta | Il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato | Il luogo di arrivo è nel territorio dello Stato; per i beni importati in Italia con arrivo in Italia rileva la dichiarazione nel regime dell'art. 74-sexies.1 DPR 633/1972 |
| Deroga o regola di chiusura | Acquisto senza pagamento dell'imposta se i beni proseguono verso un altro Stato membro e il cessionario è designato debitore dell'imposta | Il comma 3 non si applica se il cedente è stabilito in un solo Stato membro, non ha optato e resta entro 10.000 € annui | La soglia del comma 4 riguarda il comma 3: il comma 4-ter non la richiama |
Sul comma 2 vale una precisazione che nella pratica pesa: la norma non si limita a dire che l'acquisto è territoriale dove arrivano i beni. Aggiunge che l'acquisto si considera comunque effettuato in Italia quando l'acquirente è qui soggetto d'imposta, e ammette la prova contraria solo se è comprovato che l'acquisto è stato assoggettato a imposta nell'altro Stato membro di destinazione del bene. È una regola di chiusura: un'impresa italiana che compra beni con un altro numero identificativo e li fa consegnare altrove non esce dall'imposizione italiana per il solo fatto che la merce non è entrata in Italia — deve dimostrare che l'imposta è stata assolta a destinazione. Sulla definizione di acquisto intracomunitario e sulle operazioni che ne restano fuori si rinvia all'art. 38.
Triangolazione: l'acquisto senza pagamento dell'imposta, e chi deve provare il trasporto
Il secondo periodo del comma 2 chiude il cerchio sulla triangolazione comunitaria: l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in un altro Stato membro è effettuato senza pagamento dell'imposta se i beni risultano lì oggetto di una successiva cessione a un soggetto d'imposta di quello Stato — o a un ente ivi assoggettato a imposta per acquisti intracomunitari — e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta. Mancando la designazione, la rete di sicurezza non opera e l'acquisto torna imponibile in Italia in capo al promotore.
Guardata dal lato opposto, la stessa operazione coinvolge un primo cedente italiano che fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 41, e qui si apre la questione probatoria. Nella risposta a interpello n. 632 del 29 dicembre 2020, su una triangolazione con merce trasportata dall'Italia all'Austria per conto di un promotore stabilito in un terzo Stato membro, l'Agenzia delle entrate ha rilevato che «la prova della movimentazione dei beni è richiesta dall'Amministrazione finanziaria italiana al Fornitore italiano, primo cedente, e non all'Istante», il quale dovrà invece attenersi agli adempimenti richiesti dalla propria Amministrazione. L'onere documentale non segue chi organizza il trasporto: segue chi applica la non imponibilità italiana. Nello stesso documento l'Agenzia ha ritenuto opportuno integrare un CMR privo della firma del destinatario finale con la documentazione bancaria delle somme riscosse e una dichiarazione di ricezione della merce.
Il caso: la soglia di 10.000 € si conta su tutta l'Unione, non Paese per Paese
Il comma 4 disapplica la regola di destinazione del comma 3 quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: il cedente è stabilito in un solo Stato membro; non ha optato per l'applicazione dell'imposta in Italia; e l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta, delle sue prestazioni di servizi verso committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri diversi da quello di stabilimento — quelle dell'art. 7-octies, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 — sommato alle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione non ha superato 10.000 € nell'anno solare precedente e non supera quel limite nell'anno in corso.
Il perno è quella somma. Un venditore online stabilito soltanto in Germania, che non ha esercitato l'opzione, chiude i primi cinque mesi dell'anno così.
| Operazione del venditore tedesco | Ammontare al netto dell'imposta |
|---|---|
| Vendite a distanza a consumatori italiani, da gennaio a maggio | 6.200,00 € |
| Vendite a distanza a consumatori francesi e spagnoli, stesso periodo | 2.500,00 € |
| Servizi elettronici a consumatori di altri Stati membri (art. 7-octies, c. 2, lett. b) | 900,00 € |
| Totale rilevante ai fini della soglia dell'art. 40, comma 4, lettera b) | 9.600,00 € |
| Totale rilevante ai fini della soglia | 9.600,00 € |
Con 9.600 € resta sotto i 10.000 €: le sue vendite ai consumatori italiani continuano a scontare l'IVA tedesca, perché il comma 3 non si applica. Guardando invece i soli 6.200 € venduti in Italia, il venditore concluderebbe di avere ancora un ampio margine — ed è esattamente l'errore che la norma non consente, perché nel conteggio entrano tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento e vi entrano anche i 900 € di servizi elettronici. La prima vendita successiva da 700 € porta il totale a 10.300 €: superato il limite nel corso dell'anno, la deroga del comma 4 cessa di operare e le vendite a distanza destinate a consumatori italiani tornano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi del comma 3. L'imposta italiana può essere assolta tramite il regime speciale dello sportello unico, senza aprire una posizione IVA in ciascuno Stato di destinazione.
Riferimenti normativi
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 1 — acquisti intracomunitari effettuati nel territorio dello Stato.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 2 — acquisto effettuato in Italia quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, e acquisto senza pagamento dell'imposta nella triangolazione comunitaria.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 3 — vendite a distanza intracomunitarie: rileva il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 4 — condizioni per la disapplicazione del comma 3, fra cui la soglia complessiva di 10.000 €.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 4-ter — vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 38, comma 2 — definizione di acquisto intracomunitario.
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 1 — cessioni intracomunitarie non imponibili.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-octies, comma 2 — prestazioni di servizi elettronici e simili verso committenti non soggetti passivi che concorrono alla soglia.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74-sexies.1, comma 1 — regime speciale per le vendite a distanza di beni importati.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 632 del 29 dicembre 2020 — triangolazione comunitaria: la prova della movimentazione dei beni è richiesta al primo cedente italiano.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
Risorse correlate
TD16-TD28: guida alla compilazione della fattura elettronica
Quando si usa ogni tipo documento SDI da TD16 a TD28, chi lo trasmette, quale Natura IVA indicare e quale data va nel campo Data della fattura
Leggi la schedaAcconto IVA del 27 dicembre
Acconto IVA entro il 27 dicembre (art. 6 L. 405/1990): metodo storico all'88%, previsionale e delle operazioni effettuate, soglia minima di 103,29 euro
Leggi la schedaAcquisti intracomunitari di beni — Art. 38 DL 331/1993: presupposti, integrazione fattura estera, reverse charge e registrazione duplice
Onerosità, trasporto fra due Stati membri e due soggetti passivi: se manca un requisito non c'è acquisto intracomunitario e l'IVA italiana non si liquida
Leggi la schedaTFR: calcolo, accantonamento e rivalutazione del fondo
Quota annua pari alla retribuzione divisa per 13,5 ex art. 2120 c.c., rivalutazione dell'1,5% più il 75% dell'indice ISTAT, scritture e deducibilità
Leggi la schedaAltre schede su IVA
- Aliquote IVA art. 16 DPR 633/1972: ordinaria 22% e ridotte 4/5/10%L'aliquota ordinaria, le tre ridotte agganciate alle parti della Tabella A e la regola che allinea appalti e leasing all'aliquota del bene
- Autofattura: quando si emette e come si registra (art. 17 DPR 633/1972)Quando la fattura la emette chi acquista: acquisti da soggetti esteri, regolarizzazioni e omaggi, con i tipi di documento TD17, TD19 e TD20.
- Base imponibile IVA (art. 13 DPR 633/1972)Come si determina la base imponibile IVA: corrispettivi e spese accessorie, valuta estera, valore normale infragruppo e beni a detrazione ridotta
- Base imponibile IVA di permute e dazioni in pagamentoDal 2026 l'imponibile di permute e dazioni in pagamento è il valore monetario stabilito dal contratto, che non può scendere sotto i costi dell'operazione
- Cessioni all'esportazione — art. 8 DPR 633/1972: prove e plafondEsportazioni dirette, a cura del cessionario e umanitarie: termini e prove dell'uscita, la soglia del dieci per cento e il plafond per comprare senza imposta
- Cessioni di beni IVA art. 2 DPR 633/1972: nozione ed esclusioniLe sei operazioni che la norma assimila a cessione, quelle che tiene fuori dal campo dell'imposta e la soglia di 50 euro che decide il trattamento degli omaggi