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IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Territorialità operazioni intracomunitarie art. 40 DL 331/93

Dove si tassano acquisti intra, vendite a distanza B2C e triangolazioni: regola di destinazione, soglia di 10.000 € e beni importati con IOSS

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 40 del DL 331/1993 stabilisce dove si considerano effettuate, ai fini IVA, le operazioni intracomunitarie. La regola cardine è quella di destinazione: l'acquisto intracomunitario di beni rileva nel territorio dello Stato quando i beni, provenienti da un altro Stato membro, vi arrivano e l'acquirente è soggetto d'imposta in Italia. Lo stesso principio governa le vendite a distanza verso privati e le triangolazioni comunitarie, con una soglia unica europea di 10.000 € per i piccoli operatori.

Quando si applica

La norma riguarda i soggetti passivi che acquistano o vendono beni in ambito UE e gli operatori del commercio elettronico verso consumatori finali. È determinante per:

  • stabilire se un acquisto da fornitore UE è un acquisto intracomunitario imponibile in Italia (reverse charge);
  • individuare il luogo di tassazione delle vendite a distanza B2C;
  • gestire correttamente le triangolazioni comunitarie;
  • applicare la soglia di 10.000 € per le vendite a distanza e i servizi digitali dei piccoli operatori.

Come si applica nella pratica

  • Acquisti intracomunitari (commi 1-2): l'acquisto si considera effettuato in Italia quando l'acquirente è soggetto d'imposta in Italia e i beni vi arrivano da un altro Stato membro; l'IVA è assolta in reverse charge. Se i beni sono assoggettati a imposta nello Stato membro di destinazione, l'operazione non rileva in Italia.
  • Triangolazioni: l'acquisto è senza pagamento dell'imposta se i beni sono oggetto di successiva cessione a un soggetto d'imposta di un altro Stato membro designato come debitore dell'imposta.
  • Vendite a distanza intracomunitarie B2C (comma 3): si considerano effettuate dove arriva la spedizione; se l'arrivo è in Italia, la vendita è tassata in Italia.
  • Soglia di 10.000 € (comma 4): il cedente stabilito in un solo Stato membro, che non ha superato nell'anno precedente e in corso il limite complessivo di 10.000 € di vendite a distanza e servizi digitali e non ha optato, applica l'imposta nel proprio Stato.
  • Beni importati da Paesi terzi: le vendite a distanza di beni importati rilevano dove arriva la spedizione, con possibile applicazione del regime IOSS (art. 74-sexies.1 DPR 633/1972).

Esempi pratici

Esempio 1 — Acquisto di beni da fornitore francese

Una S.r.l. italiana acquista merce per 20.000 € da un fornitore francese, con trasporto in Italia. L'acquisto intracomunitario rileva in Italia: la società integra la fattura UE applicando l'IVA al 22% (4.400 €) in reverse charge, con doppia annotazione.

Esempio 2 — Vendita a distanza a privati tedeschi sotto soglia

Un'impresa italiana vende online beni a privati in Germania per 7.000 € nell'anno e non ha superato la soglia di 10.000 € né optato: applica l'IVA italiana, poiché la tassazione resta nello Stato di partenza.

Esempio 3 — Vendita a distanza oltre soglia

La stessa impresa supera i 10.000 € complessivi di vendite a distanza UE: da quel momento le vendite ai privati tedeschi sono tassate in Germania (luogo di arrivo), assolvendo l'imposta tramite il regime OSS.

Errori comuni e come evitarli

  • Tassare in Italia una vendita a distanza oltre soglia: superati i 10.000 € la tassazione segue il Paese di destinazione del consumatore.
  • Non integrare la fattura sugli acquisti intra: l'acquisto intracomunitario imponibile in Italia richiede il reverse charge.
  • Confondere la soglia con un limite per singolo Stato: i 10.000 € sono un limite complessivo a livello UE, non per ciascun Paese.
  • Trascurare il regime IOSS per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi.
  • Gestire male le triangolazioni, omettendo la designazione del cessionario come debitore dell'imposta nello Stato di destinazione.

Riferimenti normativi

  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 40 — Territorialità delle operazioni intracomunitarie (acquisti, vendite a distanza, triangolazioni).
  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 38 — Acquisti intracomunitari di beni.
  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 41 — Cessioni intracomunitarie non imponibili.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.