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IVAUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Art. 40 DL 331/1993: acquisti intra e vendite a distanza

Acquisti intracomunitari, triangolazioni e vendite a distanza ai consumatori: quale Stato tassa, e come funziona davvero la soglia di 10.000 €

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 40 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 raccoglie sotto un'unica rubrica tre operazioni che hanno criteri di territorialità diversi. L'acquisto intracomunitario è effettuato in Italia se i beni, originari di un altro Stato membro o lì immessi in libera pratica, sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato (comma 1), e si considera comunque effettuato in Italia quando l'acquirente è qui soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato l'assoggettamento a imposta nello Stato membro di destinazione (comma 2). Le vendite a distanza intracomunitarie provenienti da un altro Stato membro sono effettuate in Italia se qui arriva la spedizione o il trasporto (comma 3), a meno che il cedente resti sotto la soglia annua di 10.000 € insieme alle altre condizioni del comma 4. Le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi seguono anch'esse il luogo di arrivo, con la regola specifica del comma 4-ter per i beni importati in Italia e dichiarati nel regime dell'art. 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633 del 1972. I commi 4-bis e da 5 a 9 sono stati abrogati.

Tre operazioni diverse dentro lo stesso articolo

Trattarle come varianti della stessa regola è l'errore che produce le fatture sbagliate: cambiano il soggetto che acquista, la provenienza dei beni e il criterio che decide dove si paga l'imposta.

VoceAcquisto intracomunitario (commi 1 e 2)Vendita a distanza intracomunitaria (commi 3 e 4)Vendita a distanza di beni importati (comma 4-ter)
Chi acquistaUn soggetto passivo d'imposta o un ente a esso assimilatoUn consumatore che non è soggetto passivoUn consumatore che non è soggetto passivo
Da dove partono i beniDa un altro Stato membro, se originari dell'Unione o lì immessi in libera praticaDa un altro Stato membro dell'Unione europeaDa un territorio terzo o da un Paese terzo
Criterio di territorialitàI beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato; l'acquisto si considera comunque effettuato in Italia se l'acquirente è qui soggetto d'impostaIl luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello StatoIl luogo di arrivo è nel territorio dello Stato; per i beni importati in Italia con arrivo in Italia rileva la dichiarazione nel regime dell'art. 74-sexies.1 DPR 633/1972
Deroga o regola di chiusuraAcquisto senza pagamento dell'imposta se i beni proseguono verso un altro Stato membro e il cessionario è designato debitore dell'impostaIl comma 3 non si applica se il cedente è stabilito in un solo Stato membro, non ha optato e resta entro 10.000 € annuiLa soglia del comma 4 riguarda il comma 3: il comma 4-ter non la richiama
Le tre operazioni dell'art. 40 e il criterio che decide dove si tassanoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 40, commi 1, 2, 3, 4 e 4-ter, DL 331/1993Scarica i dati in CSV

Sul comma 2 vale una precisazione che nella pratica pesa: la norma non si limita a dire che l'acquisto è territoriale dove arrivano i beni. Aggiunge che l'acquisto si considera comunque effettuato in Italia quando l'acquirente è qui soggetto d'imposta, e ammette la prova contraria solo se è comprovato che l'acquisto è stato assoggettato a imposta nell'altro Stato membro di destinazione del bene. È una regola di chiusura: un'impresa italiana che compra beni con un altro numero identificativo e li fa consegnare altrove non esce dall'imposizione italiana per il solo fatto che la merce non è entrata in Italia — deve dimostrare che l'imposta è stata assolta a destinazione. Sulla definizione di acquisto intracomunitario e sulle operazioni che ne restano fuori si rinvia all'art. 38.

Triangolazione: l'acquisto senza pagamento dell'imposta, e chi deve provare il trasporto

Il secondo periodo del comma 2 chiude il cerchio sulla triangolazione comunitaria: l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in un altro Stato membro è effettuato senza pagamento dell'imposta se i beni risultano lì oggetto di una successiva cessione a un soggetto d'imposta di quello Stato — o a un ente ivi assoggettato a imposta per acquisti intracomunitari — e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta. Mancando la designazione, la rete di sicurezza non opera e l'acquisto torna imponibile in Italia in capo al promotore.

Guardata dal lato opposto, la stessa operazione coinvolge un primo cedente italiano che fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 41, e qui si apre la questione probatoria. Nella risposta a interpello n. 632 del 29 dicembre 2020, su una triangolazione con merce trasportata dall'Italia all'Austria per conto di un promotore stabilito in un terzo Stato membro, l'Agenzia delle entrate ha rilevato che «la prova della movimentazione dei beni è richiesta dall'Amministrazione finanziaria italiana al Fornitore italiano, primo cedente, e non all'Istante», il quale dovrà invece attenersi agli adempimenti richiesti dalla propria Amministrazione. L'onere documentale non segue chi organizza il trasporto: segue chi applica la non imponibilità italiana. Nello stesso documento l'Agenzia ha ritenuto opportuno integrare un CMR privo della firma del destinatario finale con la documentazione bancaria delle somme riscosse e una dichiarazione di ricezione della merce.

Il caso: la soglia di 10.000 € si conta su tutta l'Unione, non Paese per Paese

Il comma 4 disapplica la regola di destinazione del comma 3 quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: il cedente è stabilito in un solo Stato membro; non ha optato per l'applicazione dell'imposta in Italia; e l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta, delle sue prestazioni di servizi verso committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri diversi da quello di stabilimento — quelle dell'art. 7-octies, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 — sommato alle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione non ha superato 10.000 € nell'anno solare precedente e non supera quel limite nell'anno in corso.

Il perno è quella somma. Un venditore online stabilito soltanto in Germania, che non ha esercitato l'opzione, chiude i primi cinque mesi dell'anno così.

Operazione del venditore tedescoAmmontare al netto dell'imposta
Vendite a distanza a consumatori italiani, da gennaio a maggio6.200,00 €
Vendite a distanza a consumatori francesi e spagnoli, stesso periodo2.500,00 €
Servizi elettronici a consumatori di altri Stati membri (art. 7-octies, c. 2, lett. b)900,00 €
Totale rilevante ai fini della soglia dell'art. 40, comma 4, lettera b)9.600,00 €
Totale rilevante ai fini della soglia9.600,00 €
Soglia dell'art. 40, comma 4: che cosa entra davvero nel conteggioFonte: Elaborazione SamBooks su art. 40, comma 4, lettera b), DL 331/1993 e art. 7-octies, comma 2, lettera b), DPR 633/1972Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Con 9.600 € resta sotto i 10.000 €: le sue vendite ai consumatori italiani continuano a scontare l'IVA tedesca, perché il comma 3 non si applica. Guardando invece i soli 6.200 € venduti in Italia, il venditore concluderebbe di avere ancora un ampio margine — ed è esattamente l'errore che la norma non consente, perché nel conteggio entrano tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento e vi entrano anche i 900 € di servizi elettronici. La prima vendita successiva da 700 € porta il totale a 10.300 €: superato il limite nel corso dell'anno, la deroga del comma 4 cessa di operare e le vendite a distanza destinate a consumatori italiani tornano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi del comma 3. L'imposta italiana può essere assolta tramite il regime speciale dello sportello unico, senza aprire una posizione IVA in ciascuno Stato di destinazione.

Riferimenti normativi

  • D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 1 — acquisti intracomunitari effettuati nel territorio dello Stato.
  • D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 2 — acquisto effettuato in Italia quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, e acquisto senza pagamento dell'imposta nella triangolazione comunitaria.
  • D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 3 — vendite a distanza intracomunitarie: rileva il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto.
  • D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 4 — condizioni per la disapplicazione del comma 3, fra cui la soglia complessiva di 10.000 €.
  • D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 40, comma 4-ter — vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
  • D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 38, comma 2 — definizione di acquisto intracomunitario.
  • D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 41, comma 1 — cessioni intracomunitarie non imponibili.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-octies, comma 2 — prestazioni di servizi elettronici e simili verso committenti non soggetti passivi che concorrono alla soglia.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74-sexies.1, comma 1 — regime speciale per le vendite a distanza di beni importati.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 632 del 29 dicembre 2020 — triangolazione comunitaria: la prova della movimentazione dei beni è richiesta al primo cedente italiano.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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