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IVAUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Art. 7-septies DPR 633: i servizi che escono dal campo IVA

Le due condizioni della deroga, l'elenco chiuso delle prestazioni, il caso degli istituti italiani all'estero e la fattura con codice natura N2.1

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 7-septies del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 non aggiunge un criterio di territorialità: ne toglie uno. In deroga all'art. 7-ter, comma 1, lettera b) — che tasserebbe nel Paese del prestatore i servizi resi a chi non è soggetto passivo — otto categorie di prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è un non soggetto passivo domiciliato e residente fuori della Comunità. Le condizioni sono cumulative e l'elenco è chiuso: se il committente è un'impresa, se è un privato residente nell'Unione, o se il servizio non è fra quelli elencati, la deroga non opera e si torna alla regola generale. Fuori campo non significa però senza documento: la fattura resta dovuta, con l'annotazione «operazione non soggetta» e il codice natura N2.1.

Due condizioni soggettive e un elenco chiuso

La verifica si fa in tre passaggi, e basta che uno fallisca perché l'imposta italiana torni applicabile. Il primo riguarda lo status del committente: la deroga vale solo verso chi non è soggetto passivo, perché nel rapporto fra imprese decide il criterio del committente dell'art. 7-ter, comma 1, lettera a), trattato nella scheda sulla territorialità generale dei servizi. Il secondo riguarda il luogo: il committente dev'essere «domiciliato e residente fuori della Comunità», e la norma richiede entrambe le qualità, non una a scelta. Il terzo riguarda l'oggetto.

  • Domanda: Il committente è un soggetto passivo che agisce come tale?
    • sì, è un'impresa o un professionista → Imposta dovuta nel Paese del committente: art. 7-ter, c. 1, lett. a), imposta assolta dal committente
    • no, è un privato consumatore → Il committente è domiciliato e residente fuori della Comunità?
  • Domanda: Il committente è domiciliato e residente fuori della Comunità?
    • sì, fuori dall'Unione → La prestazione rientra in una delle lettere del comma 1 dell'art. 7-septies?
    • no, è residente nell'Unione → Regola generale dell'art. 7-ter, c. 1, lett. b): imposta italiana nel Paese del prestatore, salvo le deroghe degli artt. 7-quater, 7-sexies e 7-octies
  • Domanda: La prestazione rientra in una delle lettere del comma 1 dell'art. 7-septies?
    • sì, è nell'elenco → Operazione non effettuata nel territorio dello Stato: fattura senza imposta, annotazione «operazione non soggetta», codice natura N2.1
    • no, l'elenco è tassativo → Regola generale dell'art. 7-ter, c. 1, lett. b): imposta italiana nel Paese del prestatore, salvo le deroghe degli artt. 7-quater, 7-sexies e 7-octies
  • Esito: Imposta dovuta nel Paese del committente: art. 7-ter, c. 1, lett. a), imposta assolta dal committente
  • Esito: Operazione non effettuata nel territorio dello Stato: fattura senza imposta, annotazione «operazione non soggetta», codice natura N2.1
  • Esito: Regola generale dell'art. 7-ter, c. 1, lett. b): imposta italiana nel Paese del prestatore, salvo le deroghe degli artt. 7-quater, 7-sexies e 7-octies
Art. 7-septies: le tre verifiche prima di emettere la fatturaFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 7-septies e 7-ter DPR 633/1972

Le prestazioni elencate dal comma 1 sono le cessioni, concessioni e licenze di diritti di proprietà intellettuale e simili di cui all'art. 3, secondo comma, n. 2 (lettera a); le prestazioni pubblicitarie (lettera b); le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili (lettera c); le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le riassicurazioni ed escluse le locazioni di casseforti (lettera d); la messa a disposizione del personale (lettera e); la locazione, anche finanziaria, il noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto (lettera f); l'accesso ai sistemi di gas naturale, energia elettrica e reti di riscaldamento o raffreddamento, la trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi e i servizi direttamente collegati (lettera g); e gli obblighi di non esercitare, in tutto o in parte, un'attività o un diritto relativi alle prestazioni precedenti (lettera l).

Le lettere h) e i) sono soppresse dal D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42: i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati hanno una disciplina propria, quella dell'art. 7-octies, e citarli ancora come lettere dell'art. 7-septies è un errore che porta a qualificare male l'operazione.

Sulla lettera e) va segnalato un cambio di scenario recente. Fino ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, il prestito o distacco di personale a fronte del solo rimborso del costo era fuori dal campo IVA per effetto dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988; l'art. 16-ter del D.L. 16 settembre 2024 n. 131 ha abrogato quella disposizione, e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 maggio 2025 chiarisce che la novità si applica «ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025», rinnovi taciti compresi. Da quella data l'operazione rientra nel campo dell'imposta secondo i principi generali, e la domanda su dove si tassa — quindi anche l'art. 7-septies, lettera e) — diventa attuale invece che teorica.

«Fuori della Comunità» è una qualità del committente, non del luogo del servizio

Il punto su cui la deroga si applica per errore più spesso non è l'elenco: è la residenza. La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 96 del 7 marzo 2022 riguarda un Istituto italiano di cultura all'estero che riceveva da fornitori italiani prestazioni riconducibili a diverse lettere del comma 1. L'Agenzia ha escluso l'applicazione dell'art. 7-septies: l'Istituto è organo periferico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dipendente dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari, e «non come autonomo soggetto domiciliato o residente fuori dall'UE». La sede fisica oltre confine non basta, perché il domicilio e la residenza si valutano sul soggetto giuridico, non sull'indirizzo dove il servizio viene consumato.

La stessa risposta esclude anche la via alternativa della stabile organizzazione: ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE 15 marzo 2011 n. 282 la nozione presuppone un'attività economica di carattere commerciale, mentre l'attività dell'Istituto è istituzionale — promuovere la lingua e la cultura italiana attraverso eventi culturali. La verifica da fare prima di emettere fattura è quindi doppia: chi è il soggetto giuridico committente, e dove è domiciliato e residente quel soggetto.

Fuori campo, ma con fattura: annotazione, codice natura e rigo VE34

Un'operazione non territorialmente rilevante non è un'operazione che si dimentica. L'art. 21, comma 6-bis, del decreto IVA — citato testualmente dalla circolare n. 5 del 2025 — obbliga i soggetti passivi stabiliti in Italia a emettere fattura anche per le operazioni non soggette a imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, alla lettera b), per «cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea», l'annotazione «operazione non soggetta».

Sul piano del tracciato elettronico, la guida dell'Agenzia delle Entrate alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro prescrive il codice natura N2.1 «per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies», e precisa che si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA. La stessa guida distingue i due casi del comma 6-bis: per le operazioni della lettera a) va inserita la dicitura «INVCONT» nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco <AltriDatiGestionali>, mentre per quelle della lettera b) — il caso dell'art. 7-septies — non è obbligatorio riportare alcuna dicitura in quel campo.

Il caso: la stessa consulenza legale a tre committenti diversi

Uno studio legale italiano emette tre parcelle dello stesso importo, 5.000 € ciascuna, per la medesima attività di assistenza legale. Cambia solo il committente, e cambia l'esito.

Committente e norma applicabileIVA italiana in parcella
Privato residente negli Stati Uniti: fuori campo (art. 7-septies, c. 1, lett. c)0,00 €
Privato residente in Germania: imposta italiana al 22% (art. 7-ter, c. 1, lett. b)1.100,00 €
Impresa tedesca soggetto passivo: imposta assolta dal committente (art. 7-ter, c. 1, lett. a)0,00 €
IVA italiana addebitata sulle tre parcelle da 5.000 € ciascuna1.100,00 €
Stessa consulenza da 5.000 €, tre committenti: quanta IVA italianaFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 7-septies e 7-ter DPR 633/1972Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Verso il privato residente negli Stati Uniti la prestazione rientra nella lettera c) e il committente è un non soggetto passivo domiciliato e residente fuori della Comunità: l'operazione è fuori campo, e la parcella resta di 5.000 €. Verso il privato residente in Germania la deroga non opera perché manca il requisito extracomunitario: si applica l'art. 7-ter, comma 1, lettera b), con IVA italiana al 22% pari a 1.100 € e totale a 6.100 €. Verso l'impresa tedesca, infine, non è l'art. 7-septies a escludere l'imposta italiana ma il criterio del committente dell'art. 7-ter, comma 1, lettera a): la parcella esce senza imposta, ma per una ragione diversa, e va indicata come tale. Confondere i due percorsi produce la stessa fattura con la norma sbagliata in calce — e con il codice natura sbagliato nel tracciato.

Per le prestazioni a privati che restano invece imponibili in Italia in forza di criteri specifici, il riferimento è l'art. 7-sexies; per quelle che si tassano dove sono materialmente eseguite, l'art. 7-quater.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-septies, comma 1 — prestazioni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità (lettere a-g e l; lettere h e i soppresse dal D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter, comma 1 — criterio generale: lettera a) committente soggetto passivo, lettera b) committente non soggetto passivo.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-sexies — prestazioni a non soggetti passivi imponibili in Italia per criteri specifici.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 6 — annotazioni sostitutive dell'ammontare dell'imposta in fattura.
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 96 del 7 marzo 2022 — istituti italiani di cultura all'estero: non sono committenti domiciliati e residenti fuori della Comunità ai fini dell'art. 7-septies.
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 5 del 16 maggio 2025 — distacco e prestito di personale ai fini IVA dopo l'art. 16-ter del D.L. 131/2024; testo dell'art. 21, comma 6-bis, del decreto IVA.
  • Agenzia delle Entrate, guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro — codice natura N2.1 e rigo VE34 per le operazioni non soggette per carenza di territorialità.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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