Regime OSS non-UE art. 74-quinquies DPR 633/1972
Regime OSS non-UE ex art. 74-quinquies DPR 633/1972: identificazione in Italia dei soggetti extra-UE, dichiarazione trimestrale e versamento unico
28/05/2026
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In sintesi
L'art. 74-quinquies del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina il regime speciale OSS "non-UE" (non-Union scheme) dell'One Stop Shop. Consente ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro, di identificarsi in un solo Stato (in Italia, presso l'Agenzia delle Entrate) per assolvere l'IVA dovuta su tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi (consumatori finali) nell'intera Unione europea (comma 1). Il regime evita all'operatore extra-UE di doversi identificare in ogni Stato membro di consumo: presenta un'unica dichiarazione trimestrale (comma 6) e versa l'IVA dovuta a ciascuno Stato tramite l'Agenzia delle Entrate (comma 9). I soggetti aderenti non possono detrarre l'IVA sugli acquisti, ma possono chiederne il rimborso ex art. 38-ter (comma 11).
Quando si applica
- Soggetti ammessi (comma 1): soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro.
- Operazioni coperte: prestazioni di servizi (di qualsiasi tipo, non solo digitali) rese a committenti non soggetti passivi (privati consumatori) nel territorio dell'Unione europea.
- Identificazione in Italia: il soggetto presenta richiesta all'Agenzia delle Entrate, che attribuisce un numero di identificazione dedicato (comma 1).
- Il regime è opzionale: in alternativa l'operatore extra-UE dovrebbe identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro di consumo.
Per i soggetti UE che prestano servizi o effettuano vendite a distanza, si applica invece il regime OSS "UE" (art. 74-sexies); per le vendite a distanza di beni importati di valore modesto, il regime IOSS (art. 74-sexies.1).
Come si applica nella pratica
Identificazione e dispensa dagli obblighi (commi 1-3)
Il soggetto extra-UE presenta la richiesta di identificazione con i dati anagrafici, l'indirizzo postale ed elettronico, l'eventuale codice fiscale estero e la dichiarazione di non essere stabilito ai fini IVA nell'Unione (comma 3). Gli aderenti sono dispensati dagli obblighi del titolo II del decreto (registrazione, ecc.); se emettono fattura, si applicano gli artt. 21 e seguenti (comma 2).
Dichiarazione trimestrale e versamento (commi 6 e 9)
Per ciascun trimestre solare, ed entro la fine del mese successivo, il soggetto presenta — anche in assenza di operazioni — una dichiarazione telematica dalla quale risultano: il numero di identificazione; l'ammontare delle prestazioni effettuate, distinto per ciascuno Stato membro di consumo e per aliquota; le aliquote applicate; l'IVA dovuta a ciascuno Stato (comma 6). Il versamento dell'imposta avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione (comma 9). La dichiarazione può essere modificata entro tre anni con una dichiarazione successiva (comma 6-bis).
Esclusione dal regime (comma 5)
Il soggetto è escluso se comunica di non fornire più i servizi, se si presume la cessazione dell'attività, se non soddisfa più i requisiti o se persiste nell'inosservanza delle norme del regime.
Detrazione e rimborso (comma 11)
Gli aderenti non possono detrarre l'IVA sugli acquisti dall'imposta dovuta nel regime; l'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni in Italia può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38-ter, comma 1-bis. Resta ferma la detrazione per le eventuali attività svolte fuori dal regime speciale.
Conservazione della documentazione (comma 10)
La documentazione delle operazioni è conservata fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione ed è fornita su richiesta all'Amministrazione finanziaria e alle autorità degli altri Stati membri.
Esempi pratici
Esempio 1 — Società statunitense di servizi digitali
Una società con sede negli Stati Uniti, non stabilita nell'UE, vende abbonamenti a una piattaforma software a consumatori in Italia, Francia e Germania.
- Si identifica in Italia ai sensi dell'art. 74-quinquies, ottenendo un numero di identificazione dedicato.
- Applica l'IVA con le aliquote dello Stato di consumo (Italia 22%, Francia, Germania) e la dichiara tramite l'unico punto di contatto italiano.
Esempio 2 — Dichiarazione trimestrale e versamento unico
Nel primo trimestre la società dell'esempio 1 incassa 50.000,00 € (Italia), 30.000,00 € (Francia) e 20.000,00 € (Germania) di corrispettivi.
- Entro fine aprile presenta la dichiarazione trimestrale con l'IVA suddivisa per Stato e aliquota.
- Versa l'IVA complessiva all'Agenzia delle Entrate, che la ripartisce tra gli Stati membri di consumo.
Esempio 3 — Rimborso dell'IVA sugli acquisti italiani
La stessa società sostiene in Italia spese di marketing con IVA per 2.200,00 €.
- Non può detrarre tale IVA dall'imposta dovuta nel regime OSS (comma 11).
- Può però chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 38-ter, comma 1-bis (procedura per soggetti non residenti).
Errori comuni e come evitarli
- Usare il regime non-UE quando si è stabiliti nell'UE: l'art. 74-quinquies è riservato ai soggetti extra-UE non stabiliti in alcuno Stato membro; i soggetti UE usano l'OSS "UE" (art. 74-sexies).
- Detrarre l'IVA sugli acquisti nel regime: la detrazione è esclusa (comma 11); l'IVA italiana sugli acquisti si recupera solo a rimborso ex art. 38-ter.
- Omettere la dichiarazione trimestrale in assenza di operazioni: la dichiarazione va presentata anche se non sono state effettuate operazioni (comma 6).
- Applicare l'aliquota dello Stato di identificazione: l'IVA va applicata con le aliquote dello Stato membro di consumo, non di quello di identificazione.
- Trascurare l'obbligo decennale di conservazione: la documentazione va conservata per dieci anni ed esibita su richiesta delle autorità (comma 10).
- Ignorare le cause di esclusione: la persistente inosservanza delle regole comporta l'esclusione dal regime (comma 5), con obbligo di identificazione in ciascuno Stato di consumo.
Riferimenti normativi
- Art. 74-quinquies, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — regime speciale OSS "non-UE" per i soggetti extra-UE che prestano servizi a consumatori nell'Unione: identificazione, dichiarazione, versamento, rimborso
- Art. 74-quinquies, comma 1, DPR 633/1972 — identificazione in Italia dei soggetti extra-UE per i servizi B2C resi nell'Unione
- Art. 74-quinquies, comma 6, DPR 633/1972 — dichiarazione trimestrale per Stato membro e aliquota
- Art. 74-quinquies, comma 11, DPR 633/1972 — esclusione della detrazione e rimborso ex art. 38-ter
- Art. 74-sexies e art. 74-sexies.1, DPR 633/1972 — regimi OSS "UE" e IOSS, distinti dal regime non-UE
- Art. 38-ter, DPR 633/1972 — rimborso dell'IVA ai soggetti non residenti
- Direttiva 2006/112/CE, Titolo XII, Capo 6 — regimi speciali OSS/IOSS di matrice unionale
Risorse correlate
- Regime OSS per le vendite a distanza importate art. 74-sexies DPR 633/1972: regime OSS "UE"/IOSS, complementare al regime non-UE dell'art. 74-quinquies.
- Partita IVA: apertura, variazione e cessazione art. 35 DPR 633/1972: adempimenti identificativi ordinari, alternativi all'identificazione OSS.
- Rimborso del credito IVA art. 38-bis DPR 633/1972: disciplina generale dei rimborsi IVA, di cui il comma 11 richiama la variante per non residenti (art. 38-ter).
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 28 maggio 2026.
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