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IVAUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Territorialità IVA servizi digitali B2C art. 7-octies DPR 633/72

L'art. 7-octies DPR 633/72 regola i servizi TTE B2C (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, elettronici) e la soglia unica UE di 10.000 euro per la tassazione

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 7-octies del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 disciplina la territorialità dei servizi TTE — telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici — resi a committenti non soggetti passivi (B2C): in deroga all'art. 7-ter comma 1 lettera b), queste prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è ivi domiciliato o residente. Il principio è la tassazione nel luogo del consumatore. Per le micro-imprese opera però una soglia unica UE di 10.000 euro (commi 2 e 3): finché l'ammontare complessivo dei servizi TTE B2C verso altri Stati membri e delle vendite a distanza intracomunitarie non supera 10.000 euro nell'anno, e non li ha superati nell'anno precedente, la tassazione resta nel Paese del prestatore, salvo opzione.

Quando si applica

La disciplina riguarda i servizi resi a non soggetti passivi (privati) nelle tre categorie individuate dal comma 1:

  • servizi resi tramite mezzi elettronici, imponibili in Italia quando il committente è ivi domiciliato o residente senza domicilio all'estero (lett. a);
  • servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, imponibili in Italia quando il committente è ivi domiciliato o residente e i servizi sono utilizzati nel territorio dell'Unione europea (lett. b).

La soglia di 10.000 euro (commi 2 e 3) si applica ai prestatori stabiliti in un solo Stato membro, per individuare se la tassazione spetta al Paese del prestatore o a quello del committente. Le condizioni devono concorrere unitariamente:

  • il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro;
  • l'ammontare complessivo annuo (al netto IVA) dei servizi TTE B2C verso committenti di altri Stati membri e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni (art. 38-bis, commi 1 e 3, del D.L. 331/1993) non ha superato 10.000 euro nell'anno solare precedente, né nell'anno in corso;
  • il prestatore non ha optato per la tassazione nello Stato di destinazione.

Come si applica nella pratica

La soglia è unica e cumulativa a livello europeo: si sommano servizi TTE B2C e vendite a distanza intracomunitarie verso tutti gli altri Stati membri. Il seguente schema riassume la regola per un prestatore stabilito solo in Italia.

SituazioneLuogo di tassazione
Totale TTE B2C + vendite a distanza UE ≤ 10.000 € (anno precedente e in corso), nessuna opzioneItalia (Paese del prestatore)
Soglia di 10.000 € superata nell'annoStato membro del committente
Opzione per la tassazione a destinazione (anche sotto soglia)Stato membro del committente

L'opzione per la tassazione nello Stato del committente (comma 3) è comunicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata esercitata e ha effetto fino a revoca, per almeno due anni (comma 4). Superata la soglia o esercitata l'opzione, l'IVA è dovuta nello Stato di destinazione: l'adempimento avviene di regola tramite il regime OSS (One Stop Shop), che evita l'identificazione diretta in ciascuno Stato. Per l'OSS si rinvia a Regime OSS non UE art. 74-quinquies.

Esempi pratici

Esempio 1 — E-commerce di servizi digitali sotto soglia

Una micro-impresa italiana vende e-book e software (servizi elettronici) a privati di vari Stati UE. Nell'anno precedente e in quello in corso il totale di tali vendite a distanza e servizi TTE B2C verso altri Stati membri è 7.500,00 €, sotto i 10.000 euro. In assenza di opzione, le operazioni si considerano effettuate in Italia (art. 7-octies, comma 3): IVA italiana al 22%, senza necessità di OSS.

Esempio 2 — Superamento della soglia nell'anno

La stessa impresa, in corso d'anno, raggiunge 11.000,00 € di servizi TTE B2C e vendite a distanza verso committenti UE. Superata la soglia di 10.000 euro, dal momento del superamento le prestazioni B2C si considerano effettuate nello Stato del committente (art. 7-octies, comma 3, lett. b, a contrario): l'impresa applica l'IVA del Paese di destinazione, tipicamente tramite il regime OSS.

Esempio 3 — Servizio elettronico a privato italiano

Una società estera UE vende un abbonamento a una piattaforma di streaming a un privato residente a Roma per 120,00 € annui. Il servizio elettronico reso a committente domiciliato in Italia si considera ivi effettuato (art. 7-octies, comma 1, lett. a): IVA italiana applicata dal prestatore estero, salvo che operi la propria soglia di 10.000 euro nello Stato di stabilimento (comma 2).

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: calcolare una soglia separata per ciascuno Stato membro. La soglia di 10.000 euro è unica e cumulativa su tutti gli Stati UE e comprende anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
  • Errore tipico: dimenticare le vendite a distanza nel computo. Il comma 2 e il comma 3 includono nel limite sia i servizi TTE B2C sia le vendite a distanza intracomunitarie ex art. 38-bis del D.L. 331/1993.
  • Errore tipico: ritenere la soglia valida anche per prestatori stabiliti in più Stati membri. La semplificazione richiede che il prestatore sia stabilito in un solo Stato (comma 2, lett. a; comma 3, lett. a).
  • Errore tipico: esercitare l'opzione e revocarla l'anno dopo. L'opzione vincola per almeno due anni (comma 4); va comunicata in dichiarazione e resta efficace fino a revoca.
  • Errore tipico: cercare ancora i servizi elettronici negli artt. 7-sexies o 7-septies. Dal 2015-2020 la materia TTE B2C è confluita interamente nell'art. 7-octies.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-octies — Territorialità dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non soggetti passivi; soglia unica UE di 10.000 euro (commi 1-4).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter, comma 1 — criterio generale di territorialità delle prestazioni di servizi.
  • D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 38-bis, commi 1 e 3 — vendite a distanza intracomunitarie di beni rilevanti ai fini della soglia di 10.000 euro.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74-quinquies e seguenti — regime speciale OSS per l'assolvimento dell'IVA nello Stato di destinazione.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.