IVA sui servizi digitali venduti a privati UE: dove si paga
Quando l'imposta si versa nel Paese del cliente, come si dichiara con l'OSS trimestrale e che cosa distingue un corso online da una consulenza
08/09/2026
08/09/2026
6 min lettura
In sintesi
Un corso registrato, un e-book, un abbonamento a una piattaforma o una licenza software standard venduti a un consumatore privato si tassano nel Paese in cui il cliente è domiciliato o residente: è la deroga dell'articolo 7-octies del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 alla regola del prestatore. La deroga non scatta subito per chi vende poco: finché le vendite verso privati di altri Stati membri, sommate alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, restano entro 10.000 € nell'anno precedente e in quello in corso, l'imposta resta quella del Paese del prestatore. Superata la soglia, o esercitata l'opzione, l'IVA estera si dichiara e si versa attraverso lo sportello unico OSS, con una dichiarazione trimestrale e un solo versamento. Chi consulta questa scheda dopo il 2026 troverà la stessa regola nell'articolo 23 del testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), dove la deroga richiama l'articolo 17, comma 1, lettera b), e la soglia richiama l'articolo 6, commi 1 e 3, dello stesso testo unico.
Che cosa è un servizio elettronico, e perché una consulenza online non lo è
La deroga vale per tre famiglie di prestazioni rese a committenti non soggetti passivi: i servizi resi tramite mezzi elettronici, i servizi di telecomunicazione e quelli di teleradiodiffusione. Per le ultime due la norma aggiunge una condizione che alla prima non si applica: devono essere utilizzate nel territorio dell'Unione europea.
Il confine fra un servizio elettronico e una prestazione intellettuale resa a distanza non lo traccia lo strumento, ma il grado di automazione. Il criterio sta nell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che definisce servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. I tre requisiti vanno letti insieme: manca il primo e la deroga non si applica. L'Agenzia delle entrate ha applicato questo criterio nella risposta a interpello n. 494 del 5 ottobre 2022, esaminando l'offerta di un contribuente residente nel Regno Unito verso consumatori italiani: se la componente di consulenza personalizzata è prevalente, l'operazione segue la regola generale dell'articolo 7-ter; se prevale il prodotto scaricabile, l'intero pacchetto si considera effettuato in Italia ai sensi dell'articolo 7-octies, con l'obbligo per il prestatore estero di identificarsi direttamente, nominare un rappresentante fiscale o usare il regime speciale per i soggetti non unionali.
La distinzione ha un effetto immediato sulla fattura. Una videolezione registrata e scaricabile è un servizio elettronico; la stessa materia insegnata in diretta a un singolo allievo, con esercizi corretti a mano, non lo è, e resta soggetta alla regola generale del prestatore.
Il conto di un anno di vendite digitali, prima e dopo la soglia
Una micro-impresa italiana vende videocorsi preregistrati, non ha stabilimenti in altri Stati membri e nell'anno precedente era rimasta sotto i 10.000 € di vendite verso consumatori di altri Paesi dell'Unione: è la prima delle due condizioni che il comma 3, lettera b), pone insieme, e senza di essa la tassazione sarebbe a destinazione fin dalla prima operazione dell'anno. Nell'anno in corso vende per 12.000 € a consumatori italiani e per 28.000 € a consumatori di altri Paesi dell'Unione. Le vendite verso l'Italia non entrano nel conto della soglia, perché il comma 3 guarda soltanto ai committenti stabiliti in Stati membri diversi.
| Vendite dell'anno | Corrispettivi | IVA italiana |
|---|---|---|
| Consumatori italiani: fuori dal conteggio della soglia, IVA al 22% | 12.000,00 € | 2.640,00 € |
| Consumatori di altri Stati UE, fino alla soglia di 10.000 €: IVA al 22% | 10.000,00 € | 2.200,00 € |
| Consumatori di altri Stati UE, oltre la soglia: imposta dovuta a destinazione | 18.000,00 € | 0,00 € |
| Corrispettivi dell'anno e IVA italiana dovuta | 40.000,00 € | 4.840,00 € |
Sui 40.000 € complessivi l'impresa addebita 4.840 € di IVA italiana; i 18.000 € eccedenti la soglia escono dall'imposta italiana e generano imposta negli Stati dei clienti, con le aliquote di quei Paesi. Il momento del sorpasso è quello che conta: la condizione del comma 3 opera «fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato», quindi la tassazione a destinazione parte dall'operazione che porta oltre i 10.000 € e non dall'inizio dell'anno. Nel conteggio vanno incluse anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni dell'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del DL 30 agosto 1993 n. 331: chi vende sia servizi digitali sia prodotti fisici somma le due grandezze, e la stessa soglia governa entrambe le fattispecie, come illustrato nella scheda sulla territorialità delle operazioni intracomunitarie.
Dichiarare con l'OSS: un trimestre, una dichiarazione, un versamento
Superata la soglia, l'alternativa all'apertura di una posizione IVA in ogni Stato di consumo è lo sportello unico. Un soggetto passivo domiciliato in Italia opta per il regime a norma dell'articolo 74-sexies del DPR 633/1972, usando la partita IVA che già possiede, e dichiara con un unico modello tutti i servizi resi a privati negli altri Stati membri e tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
- 1° gennaio - 31 marzo: Primo trimestre: le vendite verso privati UE maturano imposta negli Stati di destinazione — L'imposta estera non entra nelle liquidazioni periodiche italiane e non si annota nei registri IVA ordinari.
- Entro il 30 aprile: Dichiarazione OSS del primo trimestre, dovuta anche in mancanza di operazioni — Art. 74-quinquies, c. 6, DPR 633/1972, richiamato per i soggetti italiani dall'art. 74-sexies, c. 4: la dichiarazione espone corrispettivi, aliquote e imposta per ciascuno Stato membro.
- Entro il 30 aprile: Versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione del trimestre — Art. 74-quinquies, c. 9: il termine di versamento coincide con quello di presentazione, senza rate né differimenti.
- 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio: Stesse due scadenze per i tre trimestri successivi — La regola è sempre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; l'ultima scadenza cade nell'anno seguente.
- Con la dichiarazione IVA annuale: L'imposta sugli acquisti italiani si detrae qui, non dentro il regime speciale — Art. 74-sexies, c. 5: dall'imposta dovuta nell'OSS non si detrae nulla; la detrazione si esercita sulle operazioni fuori dal regime, secondo l'art. 19 e seguenti.
Due regole del regime sorprendono chi lo usa per la prima volta. La dichiarazione va presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre, e l'imposta assolta sugli acquisti non si detrae dall'imposta dovuta nel regime speciale: il diritto alla detrazione si esercita nella dichiarazione IVA ordinaria, sulle operazioni che restano fuori dallo sportello unico (articolo 74-sexies, comma 5). Chi ha molti acquisti e poche operazioni nazionali si trova quindi con un credito da gestire nella dichiarazione annuale, non con una compensazione dentro l'OSS.
L'opzione per la tassazione a destinazione presa sotto soglia, invece, si comunica nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata esercitata e vincola fino a revoca e comunque per almeno due anni (articolo 7-octies, comma 4): non è una scelta da rivedere ogni gennaio.
Le domande di chi ci arriva
Se vendo servizi digitali a un privato italiano, dove devo applicare l'IVA?
In Italia, sempre: il committente è domiciliato nel territorio dello Stato e il servizio è reso tramite mezzi elettronici (articolo 7-octies, comma 1, lettera a, DPR 633/1972). La regola vale anche quando il prestatore è estero, salvo che sia stabilito in un solo altro Stato membro e resti sotto la propria soglia di 10.000 €.
Cosa succede se il mio fatturato per servizi digitali verso privati UE resta sotto i 10.000 € annui?
L'imposta resta italiana e non serve l'OSS, a tre condizioni che devono ricorrere insieme: nessuno stabilimento in un altro Stato membro, soglia non superata né nell'anno precedente né in quello in corso, nessuna opzione per la tassazione a destinazione (articolo 7-octies, comma 3). Nel conteggio entrano anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Posso applicare l'IVA del Paese del cliente anche se sono sotto la soglia?
Sì, con l'opzione del comma 3. Si comunica nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata esercitata e ha effetto fino a revoca, comunque per almeno due anni (comma 4). È la scelta di chi vende soprattutto verso Stati con aliquota più bassa di quella italiana.
Un corso in diretta con un docente è un servizio elettronico?
No, se l'intervento umano non è minimo: il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 richiede una prestazione essenzialmente automatizzata e impossibile da garantire senza la tecnologia dell'informazione. Una lezione dal vivo o una consulenza personalizzata seguono l'articolo 7-ter, come chiarito nella risposta a interpello n. 494 del 5 ottobre 2022.
Ogni quanto si presenta la dichiarazione OSS, e quando si paga?
Per ciascun trimestre solare, entro la fine del mese successivo, anche in mancanza di operazioni; entro lo stesso termine si versa l'imposta risultante (articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, DPR 633/1972). Le quattro scadenze cadono quindi il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-octies, c. 1 — servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati: tassazione nel Paese del committente.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-octies, c. 3 — soglia di 10.000 € per il prestatore stabilito nel solo territorio dello Stato.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-octies, c. 4 — comunicazione dell'opzione in dichiarazione e vincolo biennale.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74-sexies — regime speciale OSS per i soggetti passivi domiciliati in Italia.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74-sexies, c. 5 — imposta sugli acquisti non detraibile all'interno del regime speciale.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74-quinquies, c. 6 e c. 9 — dichiarazione trimestrale e versamento entro la fine del mese successivo al trimestre.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 494 del 5 ottobre 2022 — confine fra servizio elettronico e prestazione di consulenza resa a distanza.
- D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, art. 23 — testo unico IVA, disposizione corrispondente applicabile dal 1° gennaio 2027 (art. 171).
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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