Regimi IVA monofase art. 74 DPR 633/1972: settori particolari
L'art. 74 DPR 633/1972 detta i regimi IVA monofase per editoria, tabacchi, telefonia e trasporti, il reverse charge rottami e il regime intrattenimenti
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 74 del DPR 633/1972 introduce, in deroga alle regole ordinarie, regimi monofase e speciali per particolari settori: l'imposta è dovuta da un solo soggetto della filiera, sul prezzo di vendita al pubblico. Rientrano nel regime monofase il commercio di sali e tabacchi, i fiammiferi, l'editoria (giornali, periodici, libri), la telefonia e i mezzi tecnici per servizi di telecomunicazione, i documenti di viaggio del trasporto pubblico e di sosta. La norma contiene inoltre il regime di reverse charge per le cessioni di rottami e cascami e la disciplina IVA degli intrattenimenti con detrazione forfettizzata.
Quando si applica
Il regime monofase si applica ai settori espressamente elencati dal primo comma, accomunati dal fatto che l'IVA è assolta "a monte" da un unico soggetto sul prezzo finale al pubblico, esonerando i successivi passaggi commerciali dall'applicazione dell'imposta. Le operazioni non soggette in virtù del regime monofase sono equiparate, per tutti gli effetti del decreto, alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
Settori interessati:
- Sali e tabacchi (lettera a) — imposta dovuta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli sul prezzo di vendita al pubblico.
- Fiammiferi (lettera b) — imposta dovuta dal Consorzio industrie fiammiferi.
- Editoria (lettera c) — imposta dovuta dagli editori sul prezzo di vendita al pubblico, in relazione alle copie vendute o consegnate.
- Telefonia e mezzi tecnici (lettera d) — imposta assolta dal titolare della concessione/autorizzazione sul corrispettivo dovuto dall'utente.
- Documenti di viaggio e di sosta (lettera e) — imposta assolta dall'esercente il trasporto o la gestione del parcheggio sul prezzo di vendita al pubblico.
Come si applica nella pratica
Il meccanismo monofase concentra l'imposta su un solo soggetto. Per l'editoria, la norma consente di applicare l'imposta in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa:
| Settore / regime | Misura prevista dal testo | Riferimento |
|---|---|---|
| Editoria — forfetizzazione resa (libri) | 70% | Art. 74, c. 1, lett. c) |
| Editoria — forfetizzazione resa (giornali quotidiani e periodici) | 80% | Art. 74, c. 1, lett. c) |
| Cessione congiunta con altri beni | Costo del bene ≤ 50% del prezzo della confezione | Art. 74, c. 1, lett. c) |
| Intrattenimenti — detrazione forfettizzata | 50% dell'imposta sulle operazioni imponibili | Art. 74 (regime intrattenimenti) |
| Intrattenimenti — riprese TV/radio | Detrazione forfettizzata a 1/3 | Art. 74 (regime intrattenimenti) |
| Rottami e cascami | Reverse charge (debitore il cessionario) | Art. 74 (cessioni di rottami) |
Per gli intrattenimenti, giochi e attività della tariffa allegata al DPR 640/1972, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, con detrazione forfettizzata pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili; per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica connesse, la detrazione è forfettizzata a un terzo. È possibile optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, con vincolo quinquennale.
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, carta da macero, stracci, vetro, gomma, plastica e bancali in legno recuperati, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario soggetto passivo nel territorio dello Stato: il cedente emette fattura senza addebito d'imposta con l'annotazione "inversione contabile" e il cessionario la integra con aliquota e imposta. Si tratta di un'ipotesi di reverse charge interno, distinta dal regime monofase ma collocata nello stesso articolo.
Esempi pratici
Esempio 1 — Editore con forfetizzazione della resa
Un editore consegna 10.000 copie di un periodico al prezzo di copertina di 4,00 € ciascuna. Applicando la forfetizzazione della resa dell'80% per i periodici, l'imposta è calcolata sul 20% delle copie consegnate, ossia su 2.000 copie (8.000,00 € di base), anziché sul totale spedito.
Esempio 2 — Tabaccaio in regime monofase
Un tabaccaio rivende sigarette per 30.000,00 € al mese. L'IVA è già stata assolta "a monte" dall'Amministrazione dei monopoli sul prezzo di vendita al pubblico (lettera a): le rivendite successive non scontano nuovamente l'imposta e sono equiparate a operazioni non imponibili.
Esempio 3 — Cessione di rottami in reverse charge
Una fonderia acquista rottami ferrosi da un raccoglitore per 25.000,00 €. Il cedente emette fattura senza IVA con annotazione "inversione contabile"; la fonderia, cessionaria soggetto passivo, integra il documento con l'aliquota e l'imposta e lo annota nei registri vendite e acquisti (regime reverse charge dell'art. 74).
Errori comuni e come evitarli
- Riaddebitare l'IVA nei passaggi successivi del monofase: nei settori monofase l'imposta è assolta da un solo soggetto; le rivendite successive non scontano nuovamente l'IVA.
- Sbagliare le percentuali di resa editoriale: la forfetizzazione è del 70% per i libri e dell'80% per giornali quotidiani e periodici (lettera c).
- Applicare l'IVA ordinaria sui rottami: per rottami, cascami e materiali recuperati opera il reverse charge con cessionario debitore d'imposta.
- Trascurare la detrazione forfettizzata sugli intrattenimenti: la detrazione è forfettizzata al 50% (e a 1/3 per le riprese TV/radio), salvo opzione per i modi ordinari vincolante per un quinquennio.
- Ignorare il limite del 50% nella cessione congiunta editoriale: la forfetizzazione resta applicabile solo se il costo del bene ceduto unitamente alla pubblicazione non supera il 50% del prezzo della confezione.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74 — Disposizioni relative a particolari settori (regimi monofase: sali e tabacchi, fiammiferi, editoria, telefonia, documenti di viaggio; reverse charge rottami; intrattenimenti).
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 — Debitore dell'imposta (reverse charge).
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16 — Aliquote dell'imposta.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2 — Cessioni di beni (equiparazione a operazioni non imponibili).
Risorse correlate
- Reverse charge e debitore dell'imposta (art. 17 DPR 633/1972)
- Aliquote dell'imposta (art. 16 DPR 633/1972)
- Cessioni di beni (art. 2 DPR 633/1972)
- Volume d'affari (art. 20 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.
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