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IVAUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Servizi internazionali non imponibili IVA: trasporti e dogana

Quali servizi legati a export, transito e import escono dall'imposta, chi può riceverli senza IVA dal 2022 e come concorrono al plafond

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

I servizi elencati nell'articolo 9 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 escono dall'imposta pur restando operazioni pienamente rilevanti: concorrono al volume d'affari e generano plafond per l'esportatore abituale, e a differenza delle operazioni esenti non comprimono il diritto alla detrazione sugli acquisti. Sono undici le voci ancora vigenti del primo comma, dai trasporti internazionali ai servizi doganali fino ai trattamenti su merce estera nei depositi; tre numeri sono stati abrogati nel tempo. Dal 1° gennaio 2022 la non imponibilità dei trasporti non segue più tutta la filiera: vale soltanto quando il servizio è reso a chi esporta, importa o spedisce, e non al vettore che lo riceve in subappalto. L'elenco sopravvive al decreto che lo ospita: dal 1° gennaio 2027 si legge nell'articolo 49 del testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), riordinato per lettere.

Undici voci vigenti, tre abrogate, e la condizione che le tiene insieme

Il primo comma non è un principio generale sui servizi internazionali: è un elenco chiuso, e ciò che non vi rientra resta imponibile anche quando la merce finisce fuori dall'Unione. Gran parte delle voci condivide una condizione che va verificata prima di emettere la fattura: i corrispettivi devono essere inclusi nella base imponibile in dogana, o assoggettati a imposta, a norma del primo comma dell'articolo 69. Senza quel collegamento la prestazione torna imponibile.

N.Servizio non imponibileCondizione da verificare
1Trasporto di persone in parte in Italia e in parte all'esteroUnico contratto per l'intera tratta
2Trasporto di beni in esportazione, transito o importazione temporaneaPer l'importazione, corrispettivi inclusi nella base imponibile ex art. 69; committente fra quelli del c. 3
3Noleggio e locazione di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni, cabine-letto, containers e carrelliMezzi adibiti ai trasporti del n. 1 o a beni in esportazione, transito o importazione
4Servizi di spedizione relativi a quei trasporti e servizi relativi alle operazioni doganaliCorrispettivi della spedizione inclusi nella base imponibile ex art. 69
4-bisServizi accessori alle spedizioniCorrispettivi che hanno concorso alla base imponibile ex art. 69, anche se non assoggettata
5Carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito e custodiaBeni in esportazione, transito o importazione temporanea, con corrispettivi assoggettati ex art. 69
6Servizi resi nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confineRiferiti al funzionamento e alla manutenzione degli impianti o al movimento di beni e mezzi
7Intermediazioni su beni in import, export o transito, su trasporti internazionali e sui noleggi del n. 3Anche operazioni effettuate fuori del territorio unionale; comprese le cessioni di licenze all'esportazione
7-bisIntermediazioni rese in nome e per conto di agenzie di viaggioPrestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri (art. 74-ter)
8Manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganaliA norma dell'art. 152, primo comma, del DPR 23 gennaio 1973 n. 43
9Trattamenti su beni di provenienza estera non ancora importati o su beni destinati all'esportazioneA norma dell'art. 176 del DPR 23 gennaio 1973 n. 43

I numeri 10, 11 e 12 non esistono più: sono stati abrogati rispettivamente dal DL 31 dicembre 1996 n. 669, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dal D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18. Chi trova quei riferimenti in un contratto o in un vecchio prontuario sta leggendo una versione superata del testo.

Sul piano degli effetti l'articolo 9 sta dalla stessa parte delle cessioni all'esportazione e non delle operazioni esenti: il secondo comma richiama espressamente il secondo e il terzo comma dell'articolo 8, così i corrispettivi di queste prestazioni formano plafond per acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta.

Dal 2022 il trasporto esce dalla non imponibilità se non lo riceve chi esporta

L'articolo 5-septies del DL 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha aggiunto un terzo comma con effetto dal 1° gennaio 2022. La regola è netta: le prestazioni del numero 2) non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione del numero 4), neppure quando sono resi da intermediari.

VoceTrasporto reso a uno dei soggetti del terzo commaTrasporto reso a un altro operatore della catena
Regime IVANon imponibile ai sensi dell'art. 9, c. 1, n. 2Imponibile con l'aliquota ordinaria del 22%
Chi può essere il committenteEsportatore, titolare del regime di transito, importatore, destinatario dei beni, prestatore dei servizi di spedizione del n. 4Qualunque altro soggetto della filiera, compreso un vettore o uno spedizioniere che agisce da subappaltatore
Da quando vale la distinzioneDal 1° gennaio 2022, per effetto dell'art. 5-septies del DL 21 ottobre 2021 n. 146Restano salvi i comportamenti anteriori conformi alla sentenza della Corte di giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16
Effetto sul plafondIl corrispettivo concorre al plafond del prestatore (art. 9, c. 2, che richiama l'art. 8)Nessun effetto sul plafond: è un'operazione imponibile come le altre
Effetto in fatturaTitolo di non imponibilità indicato in fattura, nessuna imposta addebitataImposta addebitata al committente, che la detrae secondo le regole ordinarie
Trasporto internazionale reso al committente diretto o in subvezioneFonte: Elaborazione SamBooks su art. 9, c. 1 n. 2 e c. 3, DPR 633/1972 e circolare AdE n. 5/E del 2022Scarica i dati in CSV

La modifica recepisce la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16, secondo cui il beneficio richiede un rapporto diretto: il servizio deve contribuire all'operazione doganale ed essere fornito direttamente all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni. La circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 ha illustrato la novità, e la risposta a interpello n. 392 del 26 luglio 2022 l'ha applicata a una catena reale, negando la non imponibilità al vettore che esegue la tratta per conto di un altro operatore e non dell'esportatore. Quel diniego non colpisce però lo spedizioniere in quanto tale: la risposta a interpello n. 514 del 14 ottobre 2022 conferma la regola generale — la subvezione è fuori dalla non imponibilità — ma riconosce il regime al vettore terzo quando il suo committente è uno dei cinque soggetti del terzo comma, e lo è anche perché in quel rapporto rende esso stesso i servizi del numero 4), spedizione o operazioni doganali; nel caso deciso ha assunto «portata dirimente» il ruolo di rappresentante doganale diretto del destinatario rivestito dal committente. Il test è dunque sul singolo rapporto e non sulla professione di chi fattura: in una catena in cui più spedizionieri ricevono ciascuno mandato dall'esportatore e a lui fatturano, nessuno è subappaltatore e tutte le fatture restano non imponibili. Il comma 2 dello stesso articolo 5-septies fa salvi i comportamenti tenuti prima del 1° gennaio 2022 in conformità a quella sentenza, come conferma la circolare: chi si era già adeguato non deve rifare nulla.

Il conto su una catena di trasporto verso l'estero

Un'azienda di Alcamo esporta una partita di merce. Lo spedizioniere che riceve il mandato dall'esportatore cura le operazioni doganali e affida la tratta fino al porto di Palermo a un secondo spedizioniere, che a sua volta incarica un autotrasportatore. Tre rapporti, tre fatture, due regimi diversi.

Rapporto e trattamentoCorrispettivoIVA addebitata
Primo spedizioniere all'esportatore: dogana e trasporto, non imponibili (c. 1, n. 2 e n. 4)4.200,00 €0,00 €
Secondo spedizioniere al primo: committente compreso nell'elenco del c. 3, non imponibile3.000,00 €0,00 €
Vettore al secondo spedizioniere, che in questo rapporto agisce di fatto da subappaltatore: IVA al 22%2.500,00 €550,00 €
Corrispettivi della catena e IVA addebitata9.700,00 €550,00 €
Catena di trasporto verso l'esportazione: chi fattura senza impostaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 9, c. 1 n. 2 e n. 4 e c. 3, DPR 633/1972, e risposta a interpello AdE n. 392/2022Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Sui 9.700 € di corrispettivi complessivi l'imposta addebitata è 550 €, e cade tutta sull'ultimo anello: il vettore fattura al secondo spedizioniere che, pur essendo a sua volta uno spedizioniere, in quel rapporto agisce di fatto da subappaltatore e non è il soggetto a diretto contatto con l'esportatore. Le altre due fatture restano non imponibili, perché il primo spedizioniere ha un rapporto diretto con l'esportatore e il secondo rende il servizio proprio a lui, che è il prestatore dei servizi di spedizione del numero 4). L'IVA addebitata al subappaltatore non è persa: resta detraibile secondo le regole ordinarie, ma anticipa cassa a chi lavora su margini sottili, e va prevista nel prezzo.

Le domande di chi ci arriva

Il trasporto di merci in esportazione è sempre non imponibile?

No, dal 1° gennaio 2022. È non imponibile solo se il committente è l'esportatore, il titolare del regime di transito, l'importatore, il destinatario dei beni o lo spedizioniere del numero 4) del primo comma. Un vettore che riceve l'incarico da un altro vettore fattura con IVA al 22%.

Posso fatturare senza IVA i servizi di carico e scarico se i beni sono destinati all'esportazione?

Sì, per il numero 5) del primo comma, che copre carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito e custodia. Per i beni in importazione occorre però che i corrispettivi siano assoggettati a imposta a norma del primo comma dell'articolo 69: la verifica va fatta prima di emettere la fattura.

Le operazioni dell'articolo 9 mi fanno perdere la detrazione, come quelle esenti?

No: sono non imponibili, non esenti. Concorrono al volume d'affari, non entrano nel calcolo del pro-rata come limitazione e generano plafond per l'esportatore abituale, perché il secondo comma richiama il secondo e il terzo comma dell'articolo 8.

Le intermediazioni su operazioni nazionali rientrano nell'articolo 9?

No. Il numero 7) copre solo le intermediazioni su beni in importazione, esportazione o transito, su trasporti internazionali di persone o di beni, sui noleggi del numero 3) e su operazioni effettuate fuori del territorio unionale. Un'intermediazione su una vendita interna resta imponibile.

L'articolo 9 resta in vigore dopo il 2026?

No: dal 1° gennaio 2027 è abrogato (articolo 170, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10) e il contenuto passa nell'articolo 49 del testo unico IVA, dove l'elenco è ordinato per lettere anziché per numeri e il rinvio all'articolo 69 diventa un rinvio all'articolo 33, comma 1.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 9, c. 1 — elenco dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili (undici voci vigenti, compresi il n. 4-bis e il n. 7-bis; i numeri 10, 11 e 12 sono abrogati).
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 9, c. 2 e c. 3 — richiamo all'art. 8 per il plafond; esclusione dei trasporti resi a soggetti diversi dall'esportatore, in vigore dal 1° gennaio 2022.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 69, c. 1 — determinazione dell'imposta in dogana, condizione richiamata da diverse voci dell'elenco.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 — novità IVA del DL 21 ottobre 2021 n. 146, con il capitolo sui trasporti internazionali eseguiti da subvettori.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 392 del 26 luglio 2022 — trasporto in una catena di esportazione e limiti della non imponibilità.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 514 del 14 ottobre 2022 — subvezione: il vettore terzo resta non imponibile se il committente è prestatore dei servizi del numero 4) del primo comma.
  • D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, art. 49 — testo unico IVA, disposizione corrispondente applicabile dal 1° gennaio 2027 (art. 171).

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

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