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IVAUltimo aggiornamento: 05/08/2026

Nota di debito: variazione IVA in aumento art. 26 DPR 633/72

Art. 26 comma 1 DPR 633/72: la variazione in aumento e' un obbligo senza termine, si emette con tipo documento TD05 e si annota nel registro vendite

Ultimo aggiornamento

05/08/2026

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In sintesi

La nota di debito è il documento con cui il cedente o prestatore aumenta l'imponibile o l'imposta già fatturati: la sua emissione è un obbligo, non una facoltà, tutte le volte che l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione (art. 26, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).

Il comma 1 non pone alcun termine: la variazione in aumento resta possibile anche a distanza di anni. Il limite di un anno riguarda il versante opposto, cioè la variazione in diminuzione del comma 2 quando dipende da sopravvenuto accordo fra le parti. Nel file XML trasmesso al Sistema di Interscambio il documento assume il tipo documento TD05 (TD09 nella forma semplificata).

ProfiloVariazione in aumentoVariazione in diminuzione
Normaart. 26, comma 1art. 26, commi 2 e 3
Naturaobbligo del cedente o prestatorefacoltà del cedente o prestatore
Terminenessuno previsto dalla normaun anno dall'effettuazione se l'evento dipende da sopravvenuto accordo
Tipo documentoTD05, o TD09 se semplificataTD04, o TD08 se semplificata
Registro dell'emittentefatture emesse (art. 23)acquisti (art. 25)

Quando si applica

L'art. 26, comma 1, rinvia agli «articoli 21 e seguenti» in relazione al maggiore ammontare: quando imponibile o imposta crescono dopo l'emissione della fattura o dopo la registrazione, la differenza va documentata con le stesse regole della fattura originaria. I casi ricorrenti sono tre.

  • Errori a favore del cedente: aliquota inferiore a quella dovuta, imponibile sottostimato, righe omesse. La norma li qualifica come «rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione».
  • Conguagli e revisioni di prezzo: adeguamenti contrattuali, indicizzazioni, quantità consuntivate superiori a quelle preventivate.
  • Sopravvenuti accordi fra le parti che aumentano il corrispettivo dopo l'emissione della fattura.

A questi si aggiunge un caso particolare: se, dopo una nota di credito emessa per mancato pagamento in procedura concorsuale o esecutiva infruttuosa, il corrispettivo viene poi pagato, si applica il comma 1 e il cessionario che aveva registrato la variazione ha diritto di detrarre l'imposta corrispondente.

Restano distinte le correzioni di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni e nelle liquidazioni periodiche: il comma 7 impone di annotare le variazioni in aumento nel registro dell'art. 23 e quelle in diminuzione nel registro dell'art. 25.

Il TD05 non si usa per rettificare in aumento documenti integrativi o autofatture trasmessi con i codici da TD16 a TD19 e con TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28: si riutilizza la medesima tipologia di documento con importi di segno positivo, che assume comunque valore di nota di variazione ai fini IVA. Il TD05 (o il TD09) serve invece per la variazione in aumento di una fattura trasmessa con TD24, TD25 o TD27.

Come si applica nella pratica

Chi emette e cosa contiene. Il documento è emesso dal cedente o prestatore verso il cessionario e riporta i dati di entrambi, l'imponibile e la relativa imposta oppure il codice Natura se l'imposta non si applica. Gli estremi della fattura da rettificare vanno nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> per il TD05, nel blocco 2.1.2 per il TD09. Si espone la sola differenza. Il codice tipo documento e i campi qui richiamati sono un dato tecnico del tracciato, non una previsione di legge: vanno verificati sulle specifiche e sulla guida dell'Agenzia nella versione in vigore.

Come si registra. Il cedente annota la nota di debito nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese in cui è stata effettuata l'operazione, entro i termini dell'art. 23. Il cessionario la annota nel registro degli acquisti con riferimento al mese in cui esercita la detrazione, che l'art. 19 vuole esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto. È qui il rischio della nota di debito tardiva: l'obbligo di emissione non decade, ma la detrazione del cessionario può essere compromessa.

Effetto in liquidazione. La nota di debito genera IVA a debito nel periodo, come una fattura. Se il documento è tardivo e la violazione ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo si applica la sanzione dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 70% dell'imposta non correttamente documentata o registrata; se non ha inciso, va da 250 € a 2.000 €.

Il confine con la nota di credito. Le due direzioni non sono simmetriche: la nota di credito è una facoltà, presuppone eventi tipizzati (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, abbuoni o sconti contrattuali, mancato pagamento ex comma 3-bis) e incontra il limite di un anno per il sopravvenuto accordo; la nota di debito è un obbligo, opera «per qualsiasi motivo» e non ha termine. Il quadro completo è nella scheda sulle note di variazione IVA dell'art. 26.

Esempi pratici

Esempio 1 — Grossista di imballaggi che ha applicato il 10% invece del 22%

Fattura di gennaio con imponibile 8.000 € e IVA addebitata al 10%, pari a 800 €, su beni soggetti ad aliquota ordinaria. Ad aprile l'errore emerge. L'imponibile non cambia, aumenta solo l'imposta, ipotesi coperta espressamente dal comma 1: il grossista emette un TD05 per la variazione in aumento della sola imposta, pari a 960 €, richiamando nel campo 2.1.6 la fattura originaria.

Esempio 2 — Impresa edile con conguaglio prezzi a fine lavori

Il contratto prevede la revisione del corrispettivo a consuntivo: a ottobre le parti definiscono un conguaglio di 6.500 €. L'aumento non è un errore ma un fatto sopravvenuto, e l'impresa emette comunque un TD05 per 6.500 € di imponibile e 1.430 € di IVA, totale 7.930 €.

Esempio 3 — Nota di debito emessa a distanza di tre anni

Nel 2026 una società rileva che una fattura del 2023 esponeva un imponibile di 2.000 € inferiore al dovuto. Nessun termine decadenziale impedisce la variazione in aumento: la società emette il TD05 per 2.000 € di imponibile e 440 € di IVA. Il cliente riceve però un documento di un'annualità chiusa e la sua detrazione va valutata ex art. 19.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: trattare la variazione in aumento come una scelta di opportunità. Il comma 1 dice che le disposizioni degli artt. 21 e seguenti «devono essere osservate», a differenza della nota di credito che il comma 2 configura come diritto.
  • Errore: applicare alla nota di debito il termine di un anno. Quel termine, previsto dal comma 3, limita la sola variazione in diminuzione del comma 2 da sopravvenuto accordo fra le parti.
  • Errore: annullare la fattura errata con una nota di credito e riemetterla corretta. Per il maggiore ammontare la strada prevista è la variazione in aumento; annullamento e riemissione complicano il registro.
  • Errore: usare il TD05 per rettificare in aumento un'integrazione da reverse charge. Per TD16-TD19, TD20-TD23, TD26 e TD28 si riutilizza lo stesso tipo documento con importi positivi; il TD05 resta per le fatture ordinarie e per TD24, TD25 e TD27.
  • Errore: indicare l'intero importo della fattura originaria anziché la sola differenza, oppure omettere gli estremi della fattura rettificata nel campo 2.1.6 (blocco 2.1.2 per il TD09).

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, comma 1 — obbligo di variazione in aumento quando imponibile o imposta aumentano per qualsiasi motivo.
  • DPR 633/1972, art. 26, commi 2 e 3 — variazione in diminuzione come diritto e termine di un anno per il sopravvenuto accordo.
  • DPR 633/1972, art. 26, commi 5-bis e 7 — variazione in aumento dopo il pagamento successivo agli eventi del comma 3-bis; correzione di errori materiali.
  • DPR 633/1972, artt. 21 comma 7, 23 e 19 — imposta dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura, registrazione e termine della detrazione.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 1 — sanzione del 70% dell'imposta, da 250 € a 2.000 € se non incide sulla liquidazione.

Prassi e documentazione tecnica — non sono fonti normative: orientano la compilazione del tracciato e vanno lette nella versione in vigore.

  • Agenzia delle Entrate, guida alla fattura elettronica e all'esterometro — sezione TD05.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.

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