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IVAUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Fattura differita o immediata: quale termine si applica

Dodici giorni dall'operazione, oppure il giorno 15 del mese dopo se la consegna risulta da un documento di trasporto: presupposti, date del file XML, IVA dovuta

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

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In sintesi

Il termine ordinario per emettere la fattura è di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata secondo l'art. 6 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633. Il comma 4 dell'art. 21 dello stesso decreto apre quattro deroghe, e la più usata è la lettera a): quando la consegna dei beni risulta da un documento di trasporto, o quando le prestazioni di servizi sono individuabili attraverso idonea documentazione, le operazioni dello stesso mese solare verso il medesimo soggetto possono confluire in una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, emessa entro il giorno 15 del mese successivo. Quello che la deroga sposta è soltanto il termine dell'adempimento documentale: il momento in cui l'imposta diventa esigibile resta quello di effettuazione, e l'annotazione avviene con riferimento allo stesso mese di effettuazione (art. 23). Emettere a luglio la fattura di consegne di giugno non sposta l'IVA nella liquidazione di luglio.

Quanto tempo c'è per emettere la fattura

La fattura immediata è la regola e vale ogni volta che manca un presupposto della deroga. Il termine di dodici giorni decorre dall'effettuazione dell'operazione: stipulazione per i beni immobili, consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Se prima di quegli eventi viene emessa fattura o viene pagato il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. La sequenza completa è ricostruita in momento di effettuazione delle operazioni.

Sulla data da scrivere nel documento l'Agenzia delle entrate si è espressa con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: il campo Data della sezione DatiGenerali del file XML va sempre valorizzato con la data dell'operazione, e i giorni residui servono alla trasmissione al Sistema di Interscambio. La circolare ragiona sul termine di dieci giorni allora vigente, portato a dodici dal 1° luglio 2019; il principio sulla data resta quello, il numero dei giorni no.

Accanto alla lettera a) il comma 4 ne prevede altre tre, che nella pratica quotidiana si incontrano meno ma hanno termini propri:

  • lettera b) — cessioni di beni effettuate dal cessionario verso un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, con fattura emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione;
  • lettera c) — prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro e non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter, con fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione;
  • lettera d) — prestazioni di servizi dell'art. 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, con lo stesso termine del giorno 15.

Restano fermi i termini più ampi previsti da disposizioni speciali, come il decreto ministeriale del 18 novembre 1976 per le operazioni effettuate tramite sedi secondarie o dipendenze che non emettono direttamente i documenti, richiamato dalla stessa circolare n. 14/E.

I presupposti della differita, lettera per lettera

La deroga della lettera a) poggia su due presupposti alternativi, entrambi documentali, e su due condizioni che devono ricorrere insieme.

I presupposti: per le cessioni di beni, la consegna o spedizione deve risultare da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali l'operazione è effettuata, avente le caratteristiche determinate dal DPR 14 agosto 1996 n. 472; per le prestazioni di servizi, queste devono essere individuabili attraverso idonea documentazione. Per differire la fattura di un servizio non serve quindi un documento di trasporto, che presuppone la movimentazione di merce: assolvono la funzione i rapportini di intervento controfirmati, i fogli di lavoro, i contratti con corrispettivi periodici, gli estratti di timesheet.

Le condizioni: le operazioni devono cadere nello stesso mese solare e riguardare il medesimo soggetto. Una consegna del 30 settembre e una del 2 ottobre allo stesso cliente restano su documenti distinti. La fattura, poi, deve recare il dettaglio delle operazioni, non un importo cumulativo indistinto: ogni consegna o prestazione va riportata con la propria data, e il comma 2, lettera g-bis), dell'art. 21 impone comunque di indicare la data della cessione o della prestazione ogni volta che sia diversa da quella di emissione.

VoceFattura immediataDifferita della lettera a)Differita della lettera b)
Quando si può usareSempre: è la regola quando manca un presupposto della derogaConsegna risultante da documento di trasporto, o servizi individuabili da idonea documentazione, nello stesso mese verso lo stesso soggettoCessioni effettuate dal cessionario verso un terzo per il tramite del proprio cedente
Termine di emissioneDodici giorni dall'effettuazioneGiorno 15 del mese successivo a quello di effettuazioneMese successivo a quello della consegna o spedizione
Tipo documento per il Sistema di InterscambioTD01TD24TD25
Mese a cui si riferisce l'annotazioneMese di effettuazioneMese di effettuazioneMese di emissione
Quando l'imposta diventa esigibileAlla data di effettuazioneAlla data di effettuazioneNel mese successivo a quello di effettuazione (art. 6, quinto comma)
Fattura immediata e le due differite più frequenti a confrontoFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 6, 21 e 23 DPR 633/1972Scarica i dati in CSV

Un caso vicino ma diverso è quello del comma 3, che consente di emettere una sola fattura per più operazioni effettuate nello stesso giorno verso il medesimo soggetto: lì non serve alcun documento di trasporto e il termine resta quello ordinario dei dodici giorni.

Un mese di consegne, una sola fattura

Un grossista di ferramenta consegna merce a un rivenditore il 5, il 14 e il 26 settembre, ogni volta accompagnata da documento di trasporto. Ricorrono i presupposti della lettera a): può emettere un unico TD24 con il dettaglio delle tre righe, datandolo 26 settembre e trasmettendolo entro il 15 ottobre.

Riga della fattura differitaImporto
Consegna del 5 settembre, documento di trasporto n. 1414.200,00 €
Consegna del 14 settembre, documento di trasporto n. 1565.100,00 €
Consegna del 26 settembre, documento di trasporto n. 1733.200,00 €
IVA al 22 per cento sull'imponibile complessivo di 12.500,00 €2.750,00 €
Totale del documento TD24 datato 26 settembre15.250,00 €
Tre consegne di settembre riepilogate in un solo documento TD24Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

L'imposta di 2.750,00 € entra nella liquidazione di settembre, non in quella di ottobre, perché l'annotazione avviene con riferimento al mese di effettuazione. Se la stessa merce fosse stata consegnata senza documento di trasporto, la strada sarebbe stata la fattura immediata TD01 entro dodici giorni da ciascuna consegna, con tre documenti invece di uno e con la stessa imposta nella stessa liquidazione.

Il calendario successivo è quello ordinario: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità si determina la differenza fra l'imposta esigibile e quella detraibile, e si versa quanto dovuto (art. 1, commi 1 e 4, DPR 23 marzo 1998 n. 100). La norma è esplicita nel dire che l'imposta esigibile è quella risultante dalle annotazioni «eseguite o da eseguire» nei registri: un ritardo nell'annotazione non sposta il periodo di liquidazione.

Fa eccezione la sola lettera b). Per quelle cessioni l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello di effettuazione (art. 6, quinto comma) e la fattura si registra entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese (art. 23). È l'unico caso in cui l'ancoraggio cambia, ed è la causa più frequente di registrazioni finite nella liquidazione sbagliata.

Le domande di chi ci arriva

Entro quanti giorni va emessa la fattura dopo l'operazione?

Dodici giorni dall'effettuazione determinata secondo l'art. 6 del DPR 633/1972 (art. 21, comma 4, primo periodo). Il termine vale anche quando il documento viene generato subito e trasmesso al Sistema di Interscambio più tardi: in quel caso la data del file resta quella dell'operazione e i giorni servono alla trasmissione.

Serve un documento di trasporto per emettere una fattura differita di servizi?

No. La lettera a) del comma 4 richiede, per i servizi, che siano «individuabili attraverso idonea documentazione»: rapportini controfirmati, fogli di lavoro, contratti con corrispettivi periodici. Il documento di trasporto è il presupposto richiesto per le cessioni di beni, perché presuppone la movimentazione della merce.

Si può fare una fattura unica per più consegne allo stesso cliente nello stesso mese?

Sì, ed è proprio la fattura differita della lettera a). La fattura deve recare il dettaglio delle operazioni, le consegne devono cadere nello stesso mese solare e riguardare il medesimo soggetto, e il termine di emissione è il giorno 15 del mese successivo. Il tipo documento è il TD24.

Per i servizi resi a un cliente soggetto passivo UE, entro quando va emessa la fattura?

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, se la prestazione non è soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter (art. 21, comma 4, lettera c). Lo stesso termine vale, per la lettera d), per i servizi dell'art. 6, sesto comma, primo periodo, resi o ricevuti da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea.

Una fattura differita emessa a ottobre fa entrare l'IVA nella liquidazione di ottobre?

No, salvo il caso della lettera b). L'annotazione avviene entro il giorno 15 del mese successivo ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 23), quindi l'imposta di consegne di settembre concorre alla liquidazione di settembre anche se la fattura porta data 15 ottobre.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 4 — dodici giorni per la fattura immediata e deroghe delle lettere a), b), c) e d).
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 1 — obbligo di emissione e momento in cui la fattura si ha per emessa; comma 2, lettere a) e g-bis) — data di emissione e data dell'operazione quando diversa; comma 3 — fattura unica per le operazioni dello stesso giorno.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 6 — momento di effettuazione ed esigibilità dell'imposta, compresa l'esigibilità nel mese successivo per le cessioni della lettera b).
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 23 — registrazione delle fatture emesse; art. 19, comma 1 — nascita ed esercizio del diritto alla detrazione.
  • DPR 23 marzo 1998 n. 100, art. 1, commi 1 e 4 — liquidazione e versamento entro il giorno 16 del mese successivo.
  • DPR 14 agosto 1996 n. 472 — caratteristiche del documento di trasporto, richiamate dall'art. 21, comma 4, lettera a).
  • Decreto ministeriale 18 novembre 1976 — termini più ampi per le operazioni effettuate tramite sedi secondarie o dipendenze, richiamato dalla circolare n. 14/E del 2019.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 — documentazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA dopo l'obbligo di fatturazione elettronica, con i chiarimenti sulla data del documento.
  • Agenzia delle entrate, guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, versione 1.10 dell'aprile 2025 — tipi di documento TD01, TD24 e TD25.

Dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluisce nell'art. 72 del testo unico dell'IVA approvato come allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, sotto la rubrica «Fatturazione delle operazioni».

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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