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IVAUltimo aggiornamento: 05/08/2026

Fattura differita e immediata: termini art. 21 DPR 633/72

Dodici giorni per la fattura immediata e giorno 15 del mese successivo per la differita ex art. 21 DPR 633/72: presupposti, TD24 e liquidazione IVA

Ultimo aggiornamento

05/08/2026

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In sintesi

La fattura differita è la fattura che documenta in un solo atto più operazioni effettuate nello stesso mese solare verso il medesimo soggetto e può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in deroga al termine ordinario di dodici giorni proprio della fattura immediata (art. 21, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).

La differenza riguarda soltanto il termine dell'adempimento documentale. Il momento in cui l'IVA diventa dovuta resta quello di effettuazione determinato dall'art. 6, e la fattura va annotata nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo ma «con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni» (art. 23). Emettere il documento a luglio per consegne di giugno non sposta l'imposta nella liquidazione di luglio.

Tipo di fatturaTermine di emissioneBase normativa
Immediatadodici giorni dall'effettuazioneart. 21, c. 4, primo periodo
Differita: cessioni con DDT e servizi documentatigiorno 15 del mese successivoart. 21, c. 4, lett. a)
Differita: cessione a un terzo tramite il proprio cedentemese successivo alla consegna o spedizioneart. 21, c. 4, lett. b)
Servizi non soggetti resi a soggetti passivi UEgiorno 15 del mese successivoart. 21, c. 4, lett. c)
Servizi resi o ricevuti da soggetto passivo extra-UEgiorno 15 del mese successivoart. 21, c. 4, lett. d)

Quando si applica

La fattura immediata è la regola: si emette entro dodici giorni dall'effettuazione determinata ai sensi dell'art. 6, ed è la forma obbligata quando manca un presupposto della deroga.

La fattura differita della lettera a) poggia su due presupposti alternativi, entrambi documentali:

  • cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, avente le caratteristiche determinate dal DPR 14 agosto 1996, n. 472;
  • prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione.

In entrambi i casi le operazioni devono cadere nello stesso mese solare e riguardare il medesimo soggetto: solo così può essere emessa una sola fattura, che deve recare il dettaglio delle operazioni e non un importo cumulativo indistinto.

Per differire la fattura di un servizio non serve quindi un documento di trasporto, che presuppone la movimentazione di merce: la norma chiede «idonea documentazione», e assolvono alla funzione rapportini di intervento controfirmati, fogli di lavoro, contratti con corrispettivi periodici o estratti di timesheet.

Restano fuori dalla deroga le operazioni verso soggetti diversi e quelle a cavallo di due mesi: una consegna del 30 settembre e una del 2 ottobre allo stesso cliente restano su documenti distinti.

Come si applica nella pratica

Individuare il momento di effettuazione. L'art. 6 lo fissa alla stipulazione per i beni immobili, alla consegna o spedizione per i beni mobili, al pagamento del corrispettivo per i servizi. Se prima di tali eventi è emessa fattura o è pagato il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. È questo il dato che governa la liquidazione, perché l'imposta «diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate».

Scegliere il tipo documento. Nel file XML trasmesso al Sistema di Interscambio la differita della lettera a) viaggia con tipo documento TD24, quella della lettera b) con TD25; la fattura immediata resta la fattura elettronica TD01, e gli altri campi si compilano senza peculiarità. Il codice tipo documento è un dato tecnico del tracciato, non una previsione di legge: va verificato sulle specifiche e sulla guida dell'Agenzia nella versione in vigore.

Compilare le date. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> della differita va indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle operazioni documentate, o in cui ne è stato pagato il corrispettivo; è consigliabile usare la data dell'ultima operazione documentata. Le date delle singole operazioni non spariscono: l'art. 21, comma 2, lettera g-bis) impone di indicare la data della cessione o della prestazione ogni volta che sia diversa da quella di emissione.

Registrare e liquidare. I termini di registrazione delle fatture emesse seguono lo schema sotto.

DocumentoAnnotazione nel registro venditeMese di riferimento
TD01 immediataentro il 15 del mese successivo all'effettuazionemese di effettuazione
TD24 differita lett. a)entro il 15 del mese successivo all'effettuazionemese di effettuazione
TD25 differita lett. b)entro il 15 del mese successivo all'emissionemese di emissione, con imposta esigibile nel mese successivo a quello di effettuazione

Sul versante del cessionario nulla cambia: la fattura ricevuta si annota nel registro acquisti con riferimento al mese in cui si esercita la detrazione (art. 19).

Esempi pratici

Esempio 1 — Grossista di ferramenta con tre consegne settimanali allo stesso cliente

Consegne accompagnate da DDT il 5, il 14 e il 26 settembre allo stesso rivenditore, per 12.500 € di imponibile. Ricorrono i presupposti della lettera a): il grossista emette un unico TD24 con il dettaglio delle tre righe, data documento 26/09, e lo trasmette entro il 15/10. L'IVA di 2.750 € entra nella liquidazione di settembre, non di ottobre.

Esempio 2 — Studio tecnico che incassa tre acconti dallo stesso committente nel mese

Uno studio di progettazione riceve tre bonifici dal medesimo committente il 3, il 12 e il 21 aprile, per 4.200 € complessivi. Le prestazioni si considerano effettuate all'atto del pagamento e sono individuabili dai fogli di intervento allegati al contratto: lo studio emette un unico TD24 entro il 15/05 con data documento 21/04, e i 924 € di imposta vanno nella liquidazione di aprile.

Esempio 3 — Officina che consegna il 27 giugno e fattura il 7 luglio

L'officina consegna un ricambio il 27 giugno senza emettere DDT. Non potendo usare la differita, resta nel termine dei dodici giorni e trasmette il TD01 il 7 luglio, entro la scadenza del 9 luglio. L'operazione però è effettuata il 27 giugno: l'imposta di 396 € su 1.800 € di imponibile va nella liquidazione di giugno, e la data dell'operazione va esposta perché diversa da quella di emissione.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: far confluire l'IVA della differita nella liquidazione del mese di emissione. La fattura si annota entro il giorno 15 del mese successivo ma con riferimento al mese di effettuazione: il periodo di liquidazione è quello dell'operazione, non quello del documento.
  • Errore: emettere una differita cumulativa senza il dettaglio delle operazioni. La lettera a) richiede una fattura «recante il dettaglio delle operazioni»: va riportata ogni consegna o prestazione con la sua data.
  • Errore: differire le cessioni senza DDT o documento idoneo con le caratteristiche del DPR 472/1996. Senza il documento che identifica i soggetti il presupposto manca e il termine resta di dodici giorni.
  • Errore: ritenere che i servizi non possano essere fatturati in modo differito. La lettera a) li ammette quando sono individuabili attraverso idonea documentazione e resi nello stesso mese solare al medesimo soggetto.
  • Errore: usare il TD24 per la triangolazione della lettera b). Quella fattispecie ha un termine diverso (il mese successivo alla consegna), una registrazione ancorata al mese di emissione e un proprio tipo documento, il TD25.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4 — dodici giorni per la fattura immediata e deroghe della differita (lettere a, b, c, d).
  • DPR 633/1972, art. 21, commi 1, 2 e 3 — obbligo di fatturazione, data di emissione e data dell'operazione (lett. g-bis).
  • DPR 633/1972, art. 6 — momento di effettuazione ed esigibilità dell'imposta.
  • DPR 633/1972, artt. 23 e 19 — registrazione delle fatture emesse e diritto alla detrazione.
  • DPR 14 agosto 1996, n. 472 — caratteristiche del documento di trasporto, richiamate dall'art. 21, comma 4, lett. a).

Prassi e documentazione tecnica — non sono fonti normative: orientano la compilazione del tracciato e vanno lette nella versione in vigore.

  • Agenzia delle Entrate, guida alla fattura elettronica e all'esterometro — sezioni TD01, TD24, TD25.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.

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