Nota di credito IVA: quando si emette e come si registra
Variazione IVA in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72: cause senza termine, limite di un anno per il sopravvenuto accordo, registrazione e detrazione
05/08/2026
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In sintesi
La nota di credito è il documento con cui il cedente o prestatore riduce l'imponibile o l'imposta di una fattura già emessa: la sua emissione è una facoltà, non un obbligo, e attribuisce il diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25 (art. 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
Il punto che decide quasi tutti i casi pratici è il termine, e su questo l'art. 26 è più preciso di quanto si creda. Il comma 3 riferisce il limite di un anno alla sola «disposizione di cui al comma 2», e solo quando gli eventi che riducono l'operazione si verificano «in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti». Le cause oggettive — dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, abbuoni o sconti previsti contrattualmente — restano quindi senza termine. Sul versante opposto la variazione in aumento del comma 1 è un obbligo e non conosce termine alcuno: il confronto fra le due direzioni è nella scheda sulla nota di debito.
| Causa della riduzione | Termine per la variazione IVA | Norma |
|---|---|---|
| Nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili | nessuno | art. 26, comma 2 |
| Abbuoni o sconti previsti contrattualmente | nessuno | art. 26, comma 2 |
| Sopravvenuto accordo fra le parti | un anno dall'effettuazione dell'operazione | art. 26, comma 3 |
| Rettifica di inesattezze che hanno dato luogo all'art. 21, comma 7 | un anno dall'effettuazione dell'operazione | art. 26, comma 3 |
| Mancato pagamento per procedura concorsuale, accordo di ristrutturazione omologato o piano attestato pubblicato | dalla data di assoggettamento alla procedura concorsuale individuata dal comma 10-bis, ovvero dalla data del decreto di omologa o di pubblicazione del piano attestato (comma 3-bis, lett. a) | art. 26, comma 3-bis, lett. a) |
| Mancato pagamento per procedura esecutiva individuale infruttuosa | al verificarsi di uno dei casi del comma 12 | art. 26, comma 3-bis, lett. b) |
Quando si applica
Il presupposto comune è che un'operazione già fatturata e registrata «viene meno in tutto o in parte» oppure «se ne riduce l'ammontare imponibile». Nella pratica quotidiana le situazioni ricorrenti sono cinque.
- Resi di merce. Il rientro totale o parziale dei beni fa venire meno l'operazione nella stessa misura: la variazione riguarda la quota resa, non l'intera fattura, salvo che il reso sia integrale.
- Abbuoni e sconti previsti contrattualmente. Sono l'ipotesi tipizzata dal comma 2. Ciò che conta è la fonte: se lo sconto o il premio è già previsto dal contratto — premio quantità, abbuono su volumi, riduzione legata a una condizione pattuita — la variazione non incontra il termine annuale. Se invece nasce da una trattativa successiva, ricade nel sopravvenuto accordo del comma 3.
- Errori di fatturazione. La rettifica di inesattezze che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21, comma 7 — cioè l'imposta dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura quando i corrispettivi o le imposte sono esposti in misura superiore a quella reale — è ammessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione.
- Risoluzione, nullità, annullamento, revoca, rescissione. Sono eventi che incidono sul contratto e sono esplicitamente elencati dal comma 2, senza limiti di tempo.
- Mancato pagamento. Il comma 3-bis lo ammette in due sole ipotesi: quando il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o è intervenuto il decreto di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti o la pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato; e quando una procedura esecutiva individuale è rimasta infruttuosa. Il comma 10-bis individua la data di assoggettamento nella sentenza dichiarativa del fallimento, nel provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, nel decreto di ammissione al concordato preventivo o nel decreto che dispone l'amministrazione straordinaria. Il comma 12 elenca i casi di procedura esecutiva infruttuosa: pignoramento presso terzi senza beni o crediti da pignorare, pignoramento mobiliare con verbale che attesta la mancanza di beni, l'impossibilità di accesso al domicilio o l'irreperibilità del debitore, e tre aste andate deserte con successiva interruzione della procedura per eccessiva onerosità.
Restano fuori due situazioni frequenti. Il semplice insoluto, per quanto prolungato, non legittima la variazione: serve una delle due ipotesi del comma 3-bis. E nei contratti a esecuzione continuata o periodica risolti per inadempimento, il comma 9 esclude dalla facoltà le cessioni e le prestazioni per cui sia il cedente sia il cessionario abbiano correttamente adempiuto: la riduzione opera sulle prestazioni non più dovute, non su quelle già regolarmente eseguite e fatturate.
Come si applica nella pratica
Cosa contiene il documento. La nota di credito segue le regole della fattura: dati del cedente e del cessionario, riferimento al documento che rettifica, imponibile e imposta della sola variazione — non l'importo ricalcolato dell'operazione — o il codice Natura se l'imposta non si applica. Nel tracciato trasmesso al Sistema di Interscambio il documento assume il tipo TD04, TD08 nella forma semplificata: sono dati tecnici delle specifiche del formato, non previsioni di legge, e vanno verificati nella versione in vigore.
Dove si annota, lato emittente. Il comma 2 indica il registro degli acquisti dell'art. 25: l'imposta della variazione si porta in detrazione ai sensi dell'art. 19 e si annota lì. Il comma 8 consente in alternativa l'annotazione in rettifica sul registro delle fatture emesse dell'art. 23. Le due strade sono equivalenti; la scelta va tenuta coerente nel tempo, perché cambia il modo in cui la variazione compare nei riepiloghi periodici.
Dove si annota, lato ricevente. Il comma 5 è netto: il cessionario o committente che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'art. 25 deve registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente a titolo di rivalsa. L'unica eccezione è espressa: l'obbligo non si applica nel caso delle procedure concorsuali del comma 3-bis, lettera a).
| Soggetto | Annotazione | Effetto in liquidazione | Norma |
|---|---|---|---|
| Cedente o prestatore che emette | registro acquisti (art. 25), oppure in rettifica sul registro vendite | IVA a credito del periodo | art. 26, commi 2 e 8 |
| Cessionario o committente che riceve | registro vendite (art. 23) o corrispettivi (art. 24), nei limiti della detrazione operata | IVA a debito del periodo | art. 26, comma 5 |
| Cessionario in procedura concorsuale ex comma 3-bis, lett. a) | nessun obbligo di registrazione | nessuno | art. 26, comma 5, ultimo periodo |
Entro quando si detrae. L'assenza di un termine per emettere la nota di credito non significa che l'imposta si recuperi quando si vuole. Il diritto alla detrazione «è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo» (art. 19, comma 1), e l'art. 25 impone di annotare il documento prima della liquidazione periodica in cui la detrazione è esercitata e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione. Le regole generali della detrazione IVA valgono anche qui.
Se il pagamento poi arriva. Quando, dopo una nota di credito per mancato pagamento, il corrispettivo viene pagato in tutto o in parte, si torna al comma 1: il cedente emette una variazione in aumento e il cessionario che aveva assolto l'obbligo del comma 5 recupera in detrazione l'imposta corrispondente.
Esempi pratici
Esempio 1 — Grossista di ferramenta che riceve un reso parziale da 1.200 €
Fattura di marzo a un rivenditore: imponibile 4.000 €, IVA al 22% pari a 880 €, totale 4.880 €. Ad aprile il cliente restituisce merce per 1.200 € di imponibile. L'operazione viene meno in parte: il grossista emette una nota di credito per 1.200 € di imponibile e 264 € di imposta, totale 1.464 €, richiamando la fattura originaria. Annota il documento nel registro acquisti e detrae 264 € nella liquidazione di aprile; il rivenditore lo annota nel registro vendite e riversa gli stessi 264 €.
Esempio 2 — Studio professionale che ha fatturato 22% su una prestazione al 10%
Parcella di febbraio con imponibile 5.000 € e IVA esposta al 22%, pari a 1.100 €, su una prestazione soggetta all'aliquota del 10%. L'imposta indicata in misura superiore a quella reale è comunque dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura (art. 21, comma 7). La rettifica è possibile con nota di credito per la sola differenza d'imposta, 600 €, ma entro un anno dall'effettuazione dell'operazione: il comma 3 estende a questa ipotesi lo stesso termine previsto per il sopravvenuto accordo. Passato l'anno, la variazione non è più esercitabile.
Esempio 3 — Fornitore con credito da 9.760 € e pignoramento presso terzi negativo
Fornitura del 2024 per 8.000 € di imponibile e 1.760 € di IVA, mai incassata. Il fornitore agisce in via esecutiva e nel 2026 il verbale di pignoramento presso terzi redatto dall'ufficiale giudiziario attesta che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare: è uno dei casi in cui il comma 12 considera la procedura infruttuosa. Da quel momento la nota di credito per 8.000 € e 1.760 € è ammessa ai sensi del comma 3-bis, lettera b). Trattandosi di procedura esecutiva e non concorsuale, il debitore non è esonerato dall'obbligo di registrazione del comma 5.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: applicare il termine di un anno a ogni nota di credito. Il comma 3 lo riferisce testualmente alla «disposizione di cui al comma 2» e solo per gli eventi che dipendono da sopravvenuto accordo fra le parti, oltre che per la rettifica di inesattezze ex art. 21, comma 7. Risoluzione, nullità, rescissione e sconti previsti in contratto non hanno termine: prima di rinunciare al recupero, si verifica la causa.
- Errore: emettere la nota di credito per un semplice insoluto. Il comma 3-bis richiede una procedura concorsuale, un accordo omologato o un piano attestato pubblicato, oppure una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa nei casi del comma 12. Il ritardo di pagamento, anche cronico, resta un problema di credito e non di IVA.
- Errore: dimenticare la registrazione in capo a chi riceve la nota. Il comma 5 obbliga il cessionario ad annotarla nel registro delle vendite o dei corrispettivi nei limiti della detrazione operata; l'esonero riguarda soltanto le procedure concorsuali della lettera a) del comma 3-bis, non le procedure esecutive né le altre cause.
- Errore: emettere il documento nei termini e poi detrarre l'imposta troppo tardi. L'art. 19, comma 1, chiude la detrazione con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto, e l'art. 25 richiede l'annotazione prima della liquidazione in cui la detrazione è esercitata. Una nota di credito corretta ma registrata fuori termine non recupera nulla.
- Errore: estendere la variazione alle prestazioni già eseguite in un contratto a esecuzione continuata risolto per inadempimento. Il comma 9 le esclude quando entrambe le parti hanno correttamente adempiuto: si riduce solo ciò che non è più dovuto.
- Errore: trattare la nota di credito come un adempimento dovuto al cliente. Il comma 2 attribuisce un diritto al cedente, non un obbligo verso il cessionario; il documento va emesso quando ricorre una causa di legge, non su semplice richiesta commerciale.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, comma 2 — facoltà di variazione in diminuzione, detrazione ex art. 19 e registrazione ex art. 25.
- DPR 633/1972, art. 26, comma 3 — termine di un anno per il sopravvenuto accordo fra le parti e per la rettifica di inesattezze ex art. 21, comma 7.
- DPR 633/1972, art. 26, comma 3-bis e comma 12 — mancato pagamento per procedure concorsuali e per procedure esecutive individuali infruttuose.
- DPR 633/1972, art. 26, commi 5, 8, 9 e 10-bis — obblighi del cessionario, annotazioni in rettifica, contratti a esecuzione continuata, data di assoggettamento alla procedura.
- DPR 633/1972, art. 19, comma 1, e art. 25 — termine di esercizio della detrazione e registrazione degli acquisti.
- DPR 633/1972, art. 21, comma 7 — imposta dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura.
Documentazione tecnica — non è fonte normativa: i codici tipo documento e i campi del tracciato vanno letti nelle specifiche del formato della fattura elettronica in vigore.
Risorse correlate
- Nota di debito: la variazione IVA in aumento
- Note di variazione IVA art. 26: il quadro completo dell'articolo
- Conservazione delle fatture elettroniche: termini e modalità
- Fattura elettronica TD01: contenuto e termini di emissione
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
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