Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 10/06/2026

IVA indetraibile come costo deducibile dal reddito

Quando l'IVA che non si può detrarre diventa un costo deducibile, sommandosi al bene o al servizio cui si riferisce, secondo l'inerenza

Ultimo aggiornamento

10/06/2026

Tempo di lettura

3 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Quando l'IVA su un acquisto non può essere detratta, non sempre è una perdita secca: l'imposta oggettivamente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972 si somma al costo del bene o del servizio cui si riferisce e ne segue il regime di deduzione dal reddito d'impresa, secondo i criteri di inerenza e competenza dell'art. 109 del TUIR. L'IVA indetraibile non è quindi un tributo autonomamente deducibile come gli oneri fiscali dell'art. 99, ma una componente del costo dell'operazione. Diverso è il caso dell'IVA indetraibile per effetto del pro-rata generale, che costituisce un onere di gestione deducibile come costo generale dell'attività.

Quando si applica

La regola interessa le imprese e i professionisti che sostengono acquisti la cui IVA è indetraibile. Le situazioni più frequenti riguardano:

  • l'IVA oggettivamente indetraibile su singoli acquisti (ad esempio veicoli a detrazione limitata, fabbricati abitativi, spese di rappresentanza), che accede al costo dello specifico bene o servizio;
  • l'IVA indetraibile da pro-rata generale, che deriva dallo svolgimento di operazioni esenti e si traduce in un onere generale dell'attività.

Nel primo caso l'imposta non detratta aumenta il costo del bene o servizio cui si riferisce e ne condivide il trattamento (deduzione immediata, ammortamento, ecc.). Nel secondo caso l'IVA indetraibile, non essendo riferibile a un singolo acquisto, è un costo generale deducibile per competenza. In entrambi i casi resta fermo il requisito di inerenza della spesa sottostante.

Come si applica nella pratica

Il trattamento dell'IVA indetraibile dipende dalla sua origine.

Tipo di IVA indetraibileTrattamento ai fini del reddito
Oggettiva su singolo acquisto (art. 19-bis1)Si somma al costo del bene/servizio e ne segue il regime
Da pro-rata generale (operazioni esenti)Costo generale deducibile per competenza

Sul piano operativo, l'IVA indetraibile su un'auto a deducibilità limitata aumenta il valore ammortizzabile del veicolo; quella su un bene strumentale di modesto valore può far superare la soglia di deduzione integrale di 516,46 euro; quella sulle spese di rappresentanza si aggiunge al costo che resta deducibile entro il plafond. L'IVA indetraibile non va invece confusa con le imposte deducibili dell'art. 99, che sono tributi a sé: l'imposta sul valore aggiunto non detratta è un onere accessorio del costo, non un tributo autonomo. La deducibilità dipende quindi dall'inerenza della spesa cui l'IVA accede.

Esempi pratici

Esempio 1 — IVA indetraibile su un'auto a deducibilità limitata

Un'impresa acquista un'auto a uso promiscuo: l'IVA è detraibile solo al 40%, quindi il 60% indetraibile si somma al costo del veicolo e viene ammortizzato insieme ad esso, nei limiti dell'art. 164.

Esempio 2 — IVA indetraibile da pro-rata

Una società con un pro-rata di detraibilità dell'80% non detrae il 20% dell'IVA sugli acquisti promiscui: tale quota indetraibile è un costo generale deducibile per competenza nell'esercizio.

Esempio 3 — IVA indetraibile su una spesa di rappresentanza

Su un omaggio di rappresentanza di valore unitario superiore a 50 euro, l'IVA è indetraibile e si somma al costo del bene; il costo complessivo resta deducibile entro il plafond di rappresentanza.

Errori comuni e come evitarli

  • Trattare l'IVA indetraibile come un'imposta dell'art. 99: non è un tributo autonomamente deducibile, ma una componente del costo dell'operazione.
  • Perdere l'IVA non detratta: l'imposta indetraibile è deducibile come parte del costo, se la spesa è inerente.
  • Confondere IVA oggettiva e IVA da pro-rata: la prima accede al singolo bene, la seconda è un costo generale dell'attività.
  • Dimenticare l'effetto sulla soglia dei 516,46 euro: l'IVA indetraibile sommata al costo può far superare il limite per la deduzione integrale.
  • Dedurre l'IVA indetraibile su spese non inerenti: senza inerenza della spesa sottostante, neppure l'IVA che vi accede è deducibile.

Riferimenti normativi

  • Art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — indetraibilità oggettiva dell'IVA su determinati acquisti.
  • Art. 99 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità degli oneri fiscali e distinzione dall'IVA indetraibile.
  • Art. 109 del TUIR — inerenza e competenza dei componenti negativi.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 10/06/2026.