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AdempimentiUltimo aggiornamento: 06/08/2026

DL 62/2026: bonus assunzioni, salario giusto e piattaforme digitali

Esoneri contributivi al 100% per assunzioni e stabilizzazioni 2026 (donne, giovani, ZES unica), salario giusto come parametro di accesso ai benefici e nuove regole sul lavoro tramite piattaforma digitale, nel testo convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 112.

Ultimo aggiornamento

06/08/2026

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In sintesi

Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 — convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026) — muove su tre fronti che interessano direttamente i datori di lavoro privati. Primo: quattro esoneri contributivi al 100 per cento per assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel 2026 (donne svantaggiate, giovani, ZES unica per il Mezzogiorno, trasformazioni di contratti a termine). Secondo: il salario giusto, cioè l'aggancio del trattamento economico ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, che non è solo un principio ma la condizione di accesso agli esoneri del decreto stesso. Terzo: le regole sul lavoro tramite piattaforma digitale, con presunzione di subordinazione e obblighi di trasparenza sugli algoritmi. Vale il testo coordinato: la conversione ha aggiunto articoli (fra gli altri 4-bis, 6-bis, 6-ter, 7-bis, 11-bis, 16-bis, 16-quater) che nel decreto del 30 aprile non c'erano.

Quando si applica

Destinatari sono i datori di lavoro privati; sono esclusi il lavoro domestico e l'apprendistato.

  • Bonus donne (art. 1) — assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (o da almeno dodici mesi se rientrano fra i lavoratori svantaggiati del regolamento UE 651/2014). Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi INAIL, per un massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650,00 € al mese, che salgono a 800,00 € al mese se la lavoratrice risiede nelle regioni della ZES unica. Per alcune categorie svantaggiate il periodo massimo scende a dodici mesi.
  • Bonus giovani (art. 2) — assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale nel 2026, riferite a chi non ha compiuto trentacinque anni ed è privo di impiego regolarmente retribuito da ventiquattro mesi (o da dodici mesi, se lavoratore svantaggiato). Esonero al 100% per un massimo di ventiquattro mesi, fino a 500,00 € al mese, elevati a 650,00 € al mese per assunzioni in sedi o unità produttive in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
  • Bonus ZES (art. 3) — riservato ai datori che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione e assumono presso una sede o unità produttiva nella ZES unica, per soggetti che hanno compiuto trentacinque anni e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Esonero al 100% per un massimo di ventiquattro mesi, fino a 650,00 € al mese.
  • Stabilizzazioni (art. 4) — trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine di durata complessiva non superiore a dodici mesi, riferiti a under 35 mai occupati a tempo indeterminato. La finestra è stretta: trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità con rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026. Esonero al 100% fino a 500,00 € al mese per un massimo di ventiquattro mesi, ma l'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Come si applica nella pratica

Le quattro misure condividono lo stesso impianto di condizioni, ed è lì che si perdono i benefici:

  • Incremento occupazionale netto: l'assunzione o la trasformazione deve aumentare l'organico, calcolato come differenza fra gli occupati del mese e la media dei dodici mesi precedenti, con i part-time ponderati sulle ore.
  • Nessun licenziamento nei sei mesi precedenti: si applicano i principi generali dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2015 e l'esonero spetta solo se, nei sei mesi prima dell'assunzione, nella stessa unità produttiva non ci sono stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi.
  • Nessun licenziamento nei sei mesi successivi: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato — o di un collega con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva — entro sei mesi dall'assunzione comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
  • Non cumulabilità e limiti di spesa: gli esoneri non si cumulano con altre riduzioni contributive, restano compatibili con la maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni, e sono concessi nei limiti della spesa autorizzata e del regolamento UE 651/2014. La capienza non è illimitata: l'INPS monitora e il beneficio si arresta a esaurimento.
  • Salario giusto come porta d'ingresso: l'art. 7 subordina l'accesso ai benefici del decreto alla condizione che il trattamento economico individuale non sia inferiore al trattamento economico complessivo determinato dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per il settore e l'attività prevalente. Il comma 4-bis, introdotto in conversione, chiarisce che quel trattamento comprende tutte le voci fisse e continuative — dirette, indirette e differite — mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative e welfare contrattuale spettante alla generalità dei dipendenti.

Sul lavoro tramite piattaforma digitale il decreto interviene con un capo dedicato, che si applica ai lavoratori del capo V-bis del D.Lgs. 81/2015. La qualificazione del rapporto segue le concrete modalità di svolgimento, non il nome dato dalle parti, e quando emergono poteri di direzione e controllo — anche esercitati tramite sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati — il rapporto si presume subordinato, salva prova contraria. Le piattaforme devono inoltre informare in forma chiara e comprensibile sugli automatismi usati per assegnare le attività, determinare i compensi, valutare le prestazioni e sospendere o chiudere l'accesso; il lavoratore ha diritto a una spiegazione intelligibile e al riesame con intervento umano delle decisioni automatizzate che limitano l'account, negano il compenso o cambiano la sua posizione contrattuale.

Esempi pratici

Esempio 1 — Bonus giovani in una regione ZES

Una società assume a settembre 2026, a tempo indeterminato, un ventinovenne disoccupato da oltre due anni, in un'unità produttiva in Puglia. L'esonero è del 100% dei contributi datoriali, esclusa la quota INAIL, fino a 650,00 € al mese per ventiquattro mesi. Restano da verificare l'incremento occupazionale netto e l'assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti: senza queste due condizioni il beneficio non spetta, per quanto il profilo del lavoratore sia in regola.

Esempio 2 — Stabilizzazione e autorizzazione europea

Un contratto a termine iniziato a marzo 2026 viene trasformato a tempo indeterminato il 1° ottobre 2026; il lavoratore ha trentuno anni e non è mai stato assunto a tempo indeterminato. La misura è quella dell'art. 4, fino a 500,00 € al mese. La trasformazione rientra nella finestra 1° agosto - 31 dicembre 2026 e il rapporto a termine era stato instaurato entro il 30 aprile 2026, quindi i requisiti ci sono; l'efficacia dell'articolo resta però subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, e finché non arriva il risparmio contributivo non va dato per acquisito in budget.

Esempio 3 — Rider gestito da algoritmo

Una piattaforma di consegne assegna i turni con un sistema automatico, valuta le prestazioni con un punteggio e sospende l'accesso all'account in caso di rifiuti ripetuti. Sono fatti che indicano poteri di direzione e controllo: il rapporto si presume subordinato, salva prova contraria della piattaforma. Il lavoratore, inoltre, può chiedere una spiegazione intelligibile della sospensione e il riesame con intervento umano.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare l'esonero senza controllare il salario giusto: il trattamento economico individuale inferiore a quello del contratto collettivo di riferimento chiude l'accesso a tutti i benefici del decreto, non solo a uno.
  • Dimenticare l'incremento occupazionale netto: assumere sostituendo chi è uscito non basta; il confronto è con la media dei dodici mesi precedenti, con i part-time ponderati sulle ore.
  • Licenziare per giustificato motivo oggettivo entro sei mesi: colpisce anche il licenziamento di un collega con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, e comporta revoca dell'esonero e restituzione di quanto già goduto.
  • Dare per acquisito il bonus stabilizzazione: l'art. 4 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea; va trattato come beneficio condizionato finché l'autorizzazione non interviene.
  • Cumulare l'esonero con altre riduzioni contributive: la non cumulabilità è espressa; resta invece compatibile la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni.
  • Leggere il decreto nella versione del 30 aprile 2026: la conversione ha aggiunto articoli e commi (fra cui il limite di dodici mesi ai tirocini extracurriculari per gruppo di imprese e la definizione del trattamento economico complessivo), che nel testo originario non si trovano.

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026).
  • Art. 1 del DL 62/2026 — esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate (650,00 € al mese, 800,00 € nella ZES unica).
  • Art. 2 del DL 62/2026 — esonero per l'assunzione di under 35 (500,00 € al mese, 650,00 € nelle regioni della ZES unica).
  • Art. 3 del DL 62/2026 — esonero ZES per datori fino a dieci dipendenti e assunzione di over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
  • Art. 4 del DL 62/2026 — esonero per le trasformazioni a tempo indeterminato dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (art. 108, par. 3, TFUE).
  • Art. 4-bis del DL 62/2026, introdotto dalla legge di conversione — durata massima di dodici mesi dei tirocini extracurriculari per ciascun gruppo di imprese.
  • Art. 7 del DL 62/2026 — salario giusto: parametro dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi, definizione del trattamento economico complessivo (comma 4-bis) e condizione di accesso ai benefici (comma 5).
  • Artt. 11-bis, 12, 14 e 15 del DL 62/2026 — lavoro tramite piattaforma digitale: ambito di applicazione, qualificazione del rapporto e presunzione di subordinazione, obblighi di informazione sugli automatismi e diritto al riesame umano, tutele per i rider.
  • Art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 — principi generali di fruizione degli incentivi all'occupazione.
  • Regolamento (UE) n. 651/2014 — categorie di lavoratori svantaggiati e disciplina degli aiuti di Stato compatibili.
  • Capo V-bis del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — lavoro tramite piattaforme digitali.
  • Art. 36 della Costituzione — retribuzione proporzionata e sufficiente.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato né la consultazione del testo coordinato in Gazzetta Ufficiale e su Normattiva. Aggiornata al 2026-08-06.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 06/08/2026.

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