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AdempimentiUltimo aggiornamento: 22/06/2026

Interessi dilazione e sanzioni civili INPS: tasso 2,40%

Dal 17 giugno 2026 interessi di dilazione e sanzioni civili INPS sui contributi versati in ritardo seguono il tasso BCE al 2,40% per i datori

Ultimo aggiornamento

22/06/2026

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In sintesi

Quando i contributi previdenziali e assistenziali sono versati in ritardo o rateizzati, l'INPS applica gli interessi di dilazione e di differimento e, in caso di omesso o ritardato versamento, le sanzioni civili. Questi importi sono ancorati al tasso di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea (l'ex TUR, tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema). Con la decisione di politica monetaria dell'11 giugno 2026 la BCE ha innalzato di 25 punti base tale tasso, che dal 17 giugno 2026 è pari al 2,40%. La revisione è recepita dalla circolare INPS n. 64 del 16 giugno 2026, che aggiorna di conseguenza il costo della dilazione e la misura delle somme aggiuntive.

Quando si applica

La materia interessa tutti i datori di lavoro e i contribuenti tenuti al versamento di contributi obbligatori alle gestioni INPS (lavoro dipendente, gestioni autonome, Gestione separata) ogni volta che il versamento non avviene nei termini ordinari.

Le situazioni tipiche sono due:

  • Dilazione o differimento: il contribuente che non riesce a versare alle scadenze ordinarie chiede una rateazione del debito contributivo. Sulle somme dilazionate o differite maturano gli interessi di dilazione/differimento, calcolati a partire dal tasso di riferimento BCE.
  • Omesso o ritardato versamento: il contributo dovuto non è versato, o è versato dopo la scadenza. In questo caso si applicano le sanzioni civili, la cui base giuridica è l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le sanzioni civili hanno natura risarcitoria del danno da ritardo e non sono una sanzione amministrativa in senso stretto.

L'aggiornamento del tasso BCE incide su entrambe le fattispecie: dal 17 giugno 2026 il parametro di calcolo passa al 2,40%.

Come si applica nella pratica

Il meccanismo è di tipo parametrico: l'INPS non fissa un tasso autonomo ma àncora interessi e sanzioni civili al tasso di riferimento BCE, maggiorato dei punti percentuali previsti dalla legge e dalla prassi di settore. La circolare n. 64/2026 individua le decorrenze e i valori puntuali applicabili.

VoceBase di calcoloDecorrenza nuovo tasso
Tasso di riferimento BCE (ex TUR)Operazioni di rifinanziamento principali Eurosistema17 giugno 2026: 2,40%
Interessi di dilazione e differimentoTasso di riferimento BCE maggiorato dei punti previstiDal 17 giugno 2026
Sanzioni civili (art. 116 c. 8 L. 388/2000)Tasso di riferimento BCE maggiorato dei punti previstiDal 17 giugno 2026
Sanzioni civili ridotte (procedure concorsuali)Misura ridotta indicata in circolareDal 17 giugno 2026

Operativamente:

  • l'aumento di 25 punti base del tasso BCE si traduce in un incremento sia del costo della rateazione sia delle somme aggiuntive da omesso/ritardato versamento;
  • per gli importi maturati a cavallo del 17 giugno 2026 il calcolo va spezzato pro-rata temporis, applicando il tasso vecchio fino al 16 giugno e quello nuovo dal 17 giugno;
  • la circolare disciplina anche le sanzioni civili ridotte riconosciute nelle procedure concorsuali, con una misura più favorevole rispetto a quella ordinaria.

Per i punti di maggiorazione esatti e per la misura puntuale delle sanzioni civili (ordinarie e ridotte) occorre fare riferimento ai valori riportati nella circolare INPS n. 64/2026, che è la fonte autoritativa del dato.

Esempi pratici

Esempio 1 — Rateazione di un debito contributivo

Un'azienda con 8 dipendenti accumula un debito contributivo e ottiene dall'INPS una dilazione in 12 rate. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi di dilazione, calcolati a partire dal tasso di riferimento BCE: per il periodo a partire dal 17 giugno 2026 il parametro base è il 2,40%, maggiorato dei punti previsti. L'aumento di 0,25 punti rispetto al tasso precedente rende leggermente più oneroso il piano rispetto a una rateazione avviata prima di tale data.

Esempio 2 — Ritardato versamento di una mensilità

Un artigiano versa con due mesi di ritardo la contribuzione di un trimestre, pari a 4.200,00 €. Sull'importo si applicano le sanzioni civili ex art. 116, comma 8, L. 388/2000, ancorate al tasso di riferimento BCE maggiorato dei punti di legge. Poiché il ritardo cade dopo il 17 giugno 2026, la quota di sanzione maturata da quella data è calcolata sul nuovo tasso del 2,40%.

Esempio 3 — Sanzioni civili ridotte in procedura concorsuale

Una società ammessa a una procedura concorsuale presenta un debito contributivo pregresso. La circolare n. 64/2026 prevede per queste situazioni una misura ridotta delle sanzioni civili: il debito previdenziale viene ricalcolato applicando il regime agevolato indicato dall'INPS, anziché la misura ordinaria, riducendo l'onere aggiuntivo a carico della procedura.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: usare un unico tasso per tutto il periodo del ritardo. Va spezzato il calcolo al 17 giugno 2026, applicando il tasso precedente fino al 16 giugno e il 2,40% dal 17 giugno.
  • Errore: confondere interessi di dilazione e sanzioni civili. I primi remunerano la rateazione concessa, le seconde sanciscono l'omesso/ritardato versamento; hanno presupposti e calcoli distinti.
  • Errore: trattare le sanzioni civili come sanzioni amministrative. Hanno natura risarcitoria del danno da ritardo (art. 116, c. 8, L. 388/2000) e seguono regole proprie.
  • Errore: applicare la misura ordinaria anche in presenza di procedura concorsuale. In quel caso spetta la misura ridotta indicata nella circolare.
  • Errore: inventare i punti di maggiorazione. Il dato certo e pubblicato è il tasso BCE al 2,40% dal 17 giugno 2026; i punti aggiuntivi vanno letti nella circolare n. 64/2026.

Riferimenti normativi

  • Circolare INPS n. 64 del 16 giugno 2026 — Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea dell'11 giugno 2026 (tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, ex TUR, pari al 2,40% dal 17 giugno 2026).
  • Art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (disciplina delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-22.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 22/06/2026.