Interessi di mora: deducibilità per cassa (art. 109 TUIR)
Perché gli interessi di mora, attivi e passivi, concorrono al reddito d'impresa nell'esercizio di incasso o pagamento e non per competenza
06/08/2026
3 min lettura
In sintesi
L'art. 109, comma 7, del TUIR stabilisce che, in deroga al principio di competenza, gli interessi di mora concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Vale sia per gli interessi di mora attivi (il creditore li tassa all'incasso) sia per quelli passivi (il debitore li deduce al pagamento). La ragione è che gli interessi di mora da ritardato pagamento sono incerti finché non vengono effettivamente riscossi o versati. Questo criterio di cassa li distingue dagli interessi passivi da finanziamento, che seguono la competenza e il limite di deducibilità legato al risultato operativo lordo previsto dall'art. 96.
Quando si applica
La regola riguarda gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e professionisti, ad esempio quelli previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento. Sono interessati:
- il creditore che matura interessi di mora su fatture pagate in ritardo dal cliente;
- il debitore che deve corrispondere interessi di mora al fornitore per il ritardo.
In entrambi i casi il momento rilevante ai fini fiscali è quello dell'effettivo incasso o pagamento, non quello di maturazione. Restano fuori dal perimetro gli interessi corrispettivi e quelli da dilazione concordata, che seguono regole proprie, e gli interessi su tributi, che hanno una disciplina specifica. La deroga di cassa riguarda esclusivamente la natura "di mora" dell'interesse, legata all'inadempimento.
Come si applica nella pratica
Il criterio temporale di rilevanza distingue gli interessi di mora dagli altri oneri finanziari.
| Tipo di interesse | Criterio di deduzione/tassazione |
|---|---|
| Interessi di mora (attivi e passivi) | Per cassa, all'incasso o al pagamento (art. 109, c. 7) |
| Interessi passivi da finanziamento | Per competenza, entro il limite del ROL (art. 96) |
Sul piano operativo, l'impresa che riceve in ritardo il pagamento di una fattura con interessi di mora non tassa tali interessi alla maturazione, ma solo quando li incassa; specularmente, l'impresa che paga interessi di mora a un fornitore li deduce nell'esercizio in cui li corrisponde. Questo richiede di tenere distinti, in contabilità, gli interessi di mora dagli interessi passivi ordinari, perché i secondi concorrono per competenza e sono soggetti al limite del 30% del risultato operativo lordo dell'art. 96, mentre i primi seguono la cassa. La corretta classificazione evita di anticipare o posticipare indebitamente componenti di reddito.
Esempi pratici
Esempio 1 — Interessi di mora incassati con ritardo
Un'impresa matura nel 2025 interessi di mora per 800,00 € su una fattura scaduta, ma li incassa solo nel 2026. Gli interessi concorrono al reddito del 2026, anno di effettivo incasso, e non del 2025.
Esempio 2 — Interessi di mora pagati a un fornitore
Una società paga nel 2025 interessi di mora per 1.200,00 € a un fornitore per un ritardo dell'anno precedente. La deduzione spetta nel 2025, esercizio di pagamento, indipendentemente dall'anno di maturazione.
Esempio 3 — Distinzione dagli interessi di finanziamento
La stessa società sostiene anche 50.000,00 € di interessi passivi su un mutuo: questi seguono la competenza e sono deducibili entro il limite del 30% del risultato operativo lordo (art. 96), a differenza degli interessi di mora che restano per cassa.
Errori comuni e come evitarli
- Tassare o dedurre gli interessi di mora per competenza: l'art. 109, comma 7, impone il criterio di cassa, all'incasso o al pagamento.
- Confondere interessi di mora e interessi di finanziamento: i secondi seguono la competenza e il limite del ROL dell'art. 96, i primi la cassa.
- Non distinguerli in contabilità: una classificazione promiscua porta a errori sull'esercizio di rilevanza e sul calcolo del limite degli interessi passivi.
- Applicare il criterio di cassa agli interessi corrispettivi: la deroga riguarda solo gli interessi di mora da ritardo, non gli interessi corrispettivi o da dilazione.
- Trattare allo stesso modo gli interessi su tributi: gli interessi legati a versamenti tributari seguono una disciplina propria.
Riferimenti normativi
- Art. 109, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — interessi di mora rilevanti per cassa.
- Art. 96 del TUIR — interessi passivi da finanziamento e limite del risultato operativo lordo.
Risorse correlate
- Competenza e inerenza dei costi (art. 109 TUIR)
- Interessi passivi e limite del ROL (art. 96 TUIR)
- Minusvalenze e perdite su crediti (art. 101 TUIR)
- Oneri fiscali e contributivi (art. 99 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.
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