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IRESUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Liquidazione ordinaria delle società: reddito d'impresa

Periodo ante-liquidazione, esercizi intermedi provvisori e bilancio finale: come si determina il reddito d'impresa nella liquidazione volontaria

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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6 min lettura

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In sintesi

Nella liquidazione volontaria dell'impresa o della società, l'art. 182 del TUIR spezza il periodo d'imposta: il reddito tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, mentre il reddito dell'intera fase liquidatoria è determinato in base al bilancio finale di liquidazione. Gli esercizi liquidatori intermedi producono redditi provvisori, che si conguagliano con il risultato definitivo: il conguaglio non opera più se la liquidazione si protrae oltre tre esercizi per imprese individuali e società di persone (art. 182 c. 2) ovvero oltre cinque esercizi per le società IRES (art. 182 c. 3).

La logica è quella del maxiperiodo: la liquidazione, per quanto duri più anni solari, è un unico arco economico unitario, il cui risultato reale emerge solo a chiusura; per non far attendere anni l'Erario si impone una tassazione provvisoria anno per anno, salvo il riallineamento finale. È un istituto distinto dalla liquidazione giudiziale (già fallimento) e dalle altre procedure concorsuali, dove il reddito si misura come differenza tra residuo attivo e patrimonio netto iniziale.

Quando si applica

L'art. 182 disciplina il reddito d'impresa nei casi di liquidazione volontaria (non concorsuale): la procedura con cui un imprenditore o una società cessa l'attività realizzando l'attivo, pagando i debiti e distribuendo l'eventuale residuo. Il presupposto cambia in funzione del soggetto:

  • Imprese individuali: la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione ex art. 35 del DPR 633/1972 (anagrafica IVA).
  • Società di persone (SNC, SAS): rileva la delibera di scioglimento e messa in liquidazione, con nomina del liquidatore e iscrizione nel Registro delle imprese.
  • Società di capitali ed enti IRES (titolo II): vale la deliberazione assembleare di scioglimento e l'iscrizione della nomina dei liquidatori (artt. 2484 e ss. c.c.).

Per espressa previsione dell'art. 184 del TUIR, le regole degli artt. 182 e 183 si applicano, in quanto compatibili, anche alla liquidazione di enti diversi dalle società. Restano fuori le procedure concorsuali in senso stretto, che ricadono nell'art. 183.

Come si applica nella pratica

La determinazione segue tre momenti, con regole di consolidamento differenziate tra soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) e soggetti IRES.

1. Periodo ante-liquidazione (art. 182 c. 1). Si redige un apposito conto economico per la frazione tra l'inizio dell'esercizio e la data anteriore all'effetto della messa in liquidazione (o si applica l'art. 66 per la contabilità semplificata). Per le società il conto economico è conforme alle risultanze del conto della gestione ex art. 2277 c.c. È un autonomo periodo d'imposta con propria dichiarazione: per termini e modalità si rinvia alla dichiarazione dei redditi nella liquidazione (art. 5 DPR 322/1998).

2. Esercizi intermedi (provvisori). Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio iniziale, per ciascun esercizio intermedio si determina un reddito provvisorio in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione (per le società IRES, anche di quelle anteriori all'inizio della liquidazione), liquidando la relativa imposta.

3. Bilancio finale. Il reddito dell'intero periodo di liquidazione è determinato in base al bilancio finale. A questo punto:

  • per imprese individuali e società di persone (c. 2): entro tre esercizi (compreso l'iniziale) si può rideterminare il reddito dell'ultimo esercizio e progressivamente dei precedenti, computando a riduzione le perdite residue; imprenditore, collaboratori familiari e soci possono chiedere la tassazione separata ex artt. 17 e 21 TUIR. Oltre i tre esercizi i redditi provvisori diventano definitivi;
  • per società IRES (c. 3): la rideterminazione è ammessa entro cinque esercizi (compreso l'iniziale); oltre tale soglia i redditi provvisori diventano definitivi e il conguaglio non opera.

Se la liquidazione si chiude in perdita, per i soggetti IRPEF si applica il riporto perdite dell'art. 8 TUIR. La determinazione analitica del reddito nei singoli periodi segue comunque le regole ordinarie richiamate, per i soggetti IRPEF, dall'art. 56 del TUIR.

MomentoBase di determinazioneNatura del reddito
Ante-liquidazione (inizio esercizio → inizio liquidazione)Apposito conto economico (o art. 66)Definitivo (autonomo periodo d'imposta)
Esercizi intermediBilancio del singolo esercizio, al netto perditeProvvisorio (conguagliato al bilancio finale)
Bilancio finaleBilancio finale di liquidazioneDefinitivo
Soglia conguaglio — imprese individuali / società di personeDefinitivo oltre 3 esercizi
Soglia conguaglio — società IRESDefinitivo oltre 5 esercizi

Esempi pratici

Esempio 1

Una S.r.l. delibera lo scioglimento con effetto 1° luglio. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno si redige il conto economico ante-liquidazione, da cui emerge un reddito d'impresa di 120.000,00 € che costituisce un autonomo periodo d'imposta con propria dichiarazione. Dal 1° luglio decorre la fase liquidatoria, che proseguirà negli esercizi successivi con redditi provvisori fino al bilancio finale.

Esempio 2

Una società di capitali avvia la liquidazione nel 2024 e la chiude nel 2026 (tre esercizi). Nei periodi intermedi ha dichiarato redditi provvisori di 40.000,00 € (2024) e 30.000,00 € (2025). Il bilancio finale evidenzia un reddito complessivo di liquidazione di 50.000,00 €. Essendo la durata entro i cinque esercizi, la società ridetermina il reddito dell'ultimo esercizio e dei precedenti, conguagliando l'eccedenza tassata (70.000,00 € provvisori contro 50.000,00 € definitivi) e recuperando l'imposta versata in più.

Esempio 3

Una S.r.l. entra in liquidazione nel 2020 e la chiude solo nel 2026, dopo sette esercizi. Superato il limite di cinque esercizi dell'art. 182 c. 3, i redditi provvisori già dichiarati diventano definitivi: non opera alcun conguaglio retroattivo con il bilancio finale e l'imposta versata anno per anno resta acquisita all'Erario.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere la data di inizio liquidazione con la delibera di scioglimento: per le imprese individuali rileva la data della dichiarazione IVA ex art. 35 DPR 633/1972; sbagliarla sposta il confine tra conto economico ante-liquidazione e fase liquidatoria.
  • Trattare i redditi provvisori come definitivi prima del bilancio finale: entro le soglie (3 esercizi IRPEF / 5 esercizi IRES) i redditi intermedi vanno conguagliati; considerarli definitivi impedisce il recupero dell'imposta versata in eccesso.
  • Applicare la soglia dei 5 esercizi alle società di persone: il limite quinquennale vale solo per i soggetti IRES (c. 3); per imprese individuali e società di persone la definitività scatta già oltre i 3 esercizi (c. 2).
  • Dimenticare la tassazione separata per i soggetti IRPEF: imprenditore, collaboratori familiari e soci possono optare per la tassazione separata ex artt. 17 e 21 TUIR entro i tre esercizi.
  • Omettere la dichiarazione autonoma del periodo ante-liquidazione: il segmento tra inizio esercizio e inizio liquidazione è un periodo d'imposta a sé, con propri obblighi dichiarativi.
  • Sovrapporre il regime dell'art. 182 a quello concorsuale: la liquidazione volontaria non si tassa sulla differenza residuo attivo − patrimonio netto (propria dell'art. 183), ma per competenza sul risultato del bilancio finale.

Riferimenti normativi

  • Art. 182, comma 1, TUIR — Reddito del periodo tra inizio dell'esercizio e inizio della liquidazione su apposito conto economico (o art. 66); per le imprese individuali la data di inizio è quella della dichiarazione ex art. 35 DPR 633/1972.
  • Art. 182, comma 2, TUIR — Imprese individuali e società di persone: bilancio finale, redditi intermedi provvisori, rideterminazione e tassazione separata entro tre esercizi, definitività oltre.
  • Art. 182, comma 3, TUIR — Società soggette a IRES: bilancio finale, rideterminazione entro cinque esercizi, definitività oltre.
  • Art. 184, comma 1, TUIR — Applicazione degli artt. 182 e 183 anche alla liquidazione di enti diversi dalle società, in quanto compatibili.
  • Artt. 17 e 21 TUIR — Tassazione separata applicabile al reddito di liquidazione di imprenditori, collaboratori familiari e soci.
  • Art. 8 TUIR — Riporto delle perdite in caso di chiusura in perdita per i soggetti IRPEF.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.