Limiti e responsabilita consolidato nazionale art. 126-127 TUIR
Chi non può consolidare ex art. 126 (aliquota ridotta, fallimento) e responsabilità per le imposte di gruppo ex art. 127, con decadenza della rivalsa
31/05/2026
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In sintesi
Gli artt. 126 e 127 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) chiudono la disciplina del consolidato nazionale fissando, da un lato, i limiti soggettivi all'opzione e, dall'altro, la responsabilità per le imposte di gruppo. L'art. 126 stabilisce che non possono esercitare l'opzione le società che fruiscono di una riduzione dell'aliquota IRES (comma 1) e che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, l'opzione non è consentita e, se già esercitata, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di liquidazione (comma 2). L'art. 127 disciplina la responsabilità della controllante e delle controllate, prevedendo al comma 4 la decadenza della rivalsa della controllante se questa omette di trasmettere gli atti entro il ventesimo giorno dalla notifica.
Quando si applica
L'art. 126, comma 1, opera come causa di esclusione soggettiva: la società che beneficia di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società non può entrare nel perimetro del consolidato. Il presupposto della tassazione di gruppo è infatti l'applicazione dell'aliquota IRES ordinaria a un'unica base imponibile consolidata; un'aliquota agevolata in capo a una società del gruppo è incompatibile con questo meccanismo di sommatoria algebrica dei redditi.
Il comma 2 riguarda le procedure concorsuali. La dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della crisi) e la liquidazione coatta amministrativa impediscono l'esercizio dell'opzione e ne determinano la cessazione retroattiva dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento: la società interessata fuoriesce dal perimetro con effetto dall'apertura dello stesso periodo d'imposta, non dalla data del provvedimento.
L'art. 127 si applica invece in fase di accertamento e riscossione delle imposte di gruppo: ripartisce la responsabilità tra controllante e controllate per le maggiori imposte, sanzioni e interessi riferibili al reddito complessivo globale e regola i rapporti di rivalsa interni.
Come si applica nella pratica
I limiti dell'art. 126 vanno verificati a monte, in sede di esercizio dell'opzione, e monitorati per tutta la durata del triennio:
| Fattispecie (art. 126) | Effetto sull'opzione |
|---|---|
| Società che fruisce di riduzione dell'aliquota IRES (comma 1) | Opzione non esercitabile |
| Fallimento / liquidazione giudiziale (comma 2) | Opzione non consentita; se già esercitata, cessa dall'inizio dell'esercizio del provvedimento |
| Liquidazione coatta amministrativa (comma 2) | Stesso effetto: cessazione dall'inizio dell'esercizio |
Sul fronte della responsabilità (art. 127), il testo vigente del comma 4 individua un onere di trasmissione a carico della controllante: l'eventuale rivalsa della controllante nei confronti delle controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta, anche in qualità di domiciliataria ai sensi dell'art. 119. È un termine di decadenza interno al gruppo: la mancata comunicazione tempestiva non incide sul rapporto con l'Erario, ma cristallizza l'onere economico in capo alla controllante, impedendole di traslarlo sulla controllata responsabile.
Va segnalato che il comma 3 dell'art. 127 è stato abrogato dal D.Lgs. 18 novembre 2005 n. 247: i richiami a quel comma in atti o circolari anteriori sono privi di effetti. La struttura della responsabilità solidale tra controllante e controllate (commi 1 e 2) opera nei limiti del testo vigente; nelle ricostruzioni operative occorre fare riferimento alla formulazione attuale dell'articolo e non a versioni superate.
Il coordinamento con l'art. 119 è centrale: la controllante assume il ruolo di domiciliataria per la notifica degli atti relativi al consolidato, e proprio da tale ruolo discende l'onere di ritrasmissione del comma 4. Le condizioni di controllo che abilitano l'opzione sono quelle definite dagli artt. 119 e 120.
Esempi pratici
Esempio 1 — Società con aliquota ridotta esclusa dal perimetro
Un gruppo intende consolidare cinque società. Una di esse fruisce di una riduzione dell'aliquota IRES. In sede di opzione la società agevolata non può essere inclusa nel perimetro (art. 126, comma 1): il consolidato si forma sulle restanti quattro, mentre la quinta determina e versa l'IRES autonomamente.
Esempio 2 — Fallimento di una controllata in corso di triennio
La controllata Delta, consolidata dal 2024, viene dichiarata fallita (liquidazione giudiziale) nel novembre 2026. Per effetto dell'art. 126, comma 2, l'opzione cessa per Delta dall'inizio dell'esercizio 2026: il reddito di Delta non confluisce nel consolidato già dall'1 gennaio 2026, non dalla data della sentenza, e si attivano gli effetti dell'interruzione anticipata.
Esempio 3 — Decadenza della rivalsa per omessa trasmissione
La controllante, domiciliataria ex art. 119, riceve la notifica di un atto impositivo riferito a maggiori imposte per 35.000,00 € imputabili a una controllata. Trasmette copia dell'atto alla controllata solo il 28° giorno successivo alla notifica, oltre il termine di venti giorni. Per effetto dell'art. 127, comma 4, l'eventuale rivalsa verso la controllata perde efficacia: l'onere di 35.000,00 € resta economicamente in capo alla controllante.
Errori comuni e come evitarli
- Includere una società con aliquota IRES ridotta: l'art. 126, comma 1, è una preclusione assoluta; verificare le agevolazioni che incidono sull'aliquota prima di formare il perimetro, non dopo.
- Datare la fuoriuscita alla sentenza di fallimento: il comma 2 dispone la cessazione dall'inizio dell'esercizio del provvedimento, non dalla sua data; calcolare gli effetti dalla data della sentenza falsa la determinazione del reddito di gruppo.
- Trasmettere gli atti oltre i 20 giorni: superato il termine del comma 4, la controllante perde la rivalsa interna verso la controllata; predisporre una procedura di ritrasmissione immediata degli atti notificati come domiciliataria.
- Citare il comma 3 dell'art. 127: il comma è abrogato dal D.Lgs. 247/2005; fondare ricostruzioni sulla responsabilità su quel comma è un errore, occorre attenersi al testo vigente.
- Confondere responsabilità verso l'Erario e rivalsa interna: la decadenza del comma 4 riguarda solo i rapporti interni al gruppo e non libera la controllata dalla responsabilità eventualmente prevista verso l'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 126 — Limiti all'efficacia e all'esercizio dell'opzione: esclusione delle società con aliquota IRES ridotta (comma 1) e cessazione in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa (comma 2).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 127 — Responsabilità: decadenza della rivalsa della controllante per omessa trasmissione degli atti entro il ventesimo giorno (comma 4); comma 3 abrogato dal D.Lgs. 18 novembre 2005 n. 247.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 117 — Soggetti ammessi e requisito del controllo per la tassazione di gruppo.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 119 — Condizioni dell'opzione e ruolo di domiciliataria della controllante per le notifiche.
- D.Lgs. 18 novembre 2005 n. 247 — Disposizioni correttive al TUIR: abrogazione del comma 3 dell'art. 127.
Risorse correlate
- Consolidato nazionale: requisito del controllo (art. 117 TUIR)
- Consolidato nazionale: condizioni di controllo (artt. 119-120 TUIR)
- Interruzione e revoca del consolidato nazionale (artt. 124-125 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 31 maggio 2026.
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