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IRESUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Interruzione e revoca consolidato nazionale art. 124-125 TUIR

Interruzione del consolidato prima del triennio (art. 124) e mancato rinnovo o revoca dell'opzione (art. 125): sorte delle perdite, acconti e comunicazioni

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

Gli artt. 124 e 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplinano l'uscita dal regime della tassazione di gruppo: l'art. 124 regola l'interruzione del consolidato quando il requisito del controllo cessa prima del compimento del triennio, mentre l'art. 125 disciplina il mancato rinnovo o la revoca dell'opzione al termine del triennio. Effetti centrali: integrazione degli acconti entro 30 giorni dal venir meno del controllo (art. 124, comma 2), permanenza delle perdite fiscali nell'esclusiva disponibilità della controllante salvo attribuzione concordata (comma 4), comunicazione all'Agenzia delle entrate delle perdite residue. Le rettifiche di recupero del comma 1 sono oggi inoperanti perché ancorate ad articoli abrogati.

Quando si applica

L'art. 124 opera quando il requisito del controllo definito dall'art. 117 TUIR cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio di durata minima dell'opzione: cessione della partecipazione di controllo, riorganizzazioni, perdita dei requisiti civilistici o di partecipazione agli utili. L'interruzione vale anche quando il controllo viene meno nei confronti della sola società cedente o della sola cessionaria di beni in regime infragruppo (art. 124, comma 1, ultimo periodo).

L'art. 125 si colloca invece a regime già completato: scattano le sue regole quando, al termine del triennio, l'opzione non viene tacitamente rinnovata oppure viene espressamente revocata (art. 117, comma 3). La revoca rileva sia se riguarda l'intero gruppo, sia se interessa anche una sola delle società già coinvolte in trasferimenti infragruppo (art. 125, comma 1).

Caso particolare delle fusioni: l'art. 124, comma 5, estende le regole di interruzione alla fusione di una controllata in società esterna al consolidato e disciplina la prosecuzione del consolidato quando la fusione coinvolge la controllante, subordinandola alla permanenza di tutti i requisiti, dimostrabile anche tramite interpello (art. 11, comma 1, lett. e, dello Statuto del contribuente).

Come si applica nella pratica

Il primo adempimento è il ricalcolo degli acconti. Entro trenta giorni dal venir meno del controllo, la controllante integra quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivo risulta inferiore al dovuto per le società per le quali l'opzione resta valida; specularmente, ciascuna controllata integra l'acconto riferito ai redditi propri risultanti dalla comunicazione ex art. 121 (art. 124, comma 2). Entro lo stesso termine la controllante può attribuire alle controllate uscenti i versamenti eccedenti il proprio obbligo (comma 3).

Sulla sorte delle perdite il comma 4 prevede due alternative:

VoceRegola di defaultAlternativa concordata
Perdite fiscali del consolidato (art. 122)Restano nell'esclusiva disponibilità della controllanteAttribuite alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate
Crediti chiesti a rimborso ed eccedenzePermangono in capo alla controllanteQuota eccedente attribuibile alle controllate (comma 3)
Criterio di attribuzioneComunicato all'Agenzia delle entrate all'atto dell'opzione o del rinnovo tacito

La controllante è comunque tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto entro il termine del comma 2 (art. 124, comma 4-bis). Le somme scambiate tra le società per compensare gli oneri connessi all'interruzione non concorrono al reddito, in coerenza con la neutralità prevista dall'art. 118, comma 4 (art. 124, comma 6).

In caso di revoca (art. 125) gli obblighi di acconto si calcolano per ciascuna società singolarmente, sui redditi propri risultanti dalle comunicazioni ex art. 121; si applica la disciplina delle perdite del comma 4 dell'art. 124 e la controllante comunica le perdite residue attribuite a ciascun soggetto secondo modalità e termini della comunicazione di revoca.

Le rettifiche del comma 1 sono "fossili". L'art. 124, comma 1, prevede che il reddito della controllante venga aumentato o diminuito per: a) gli interessi passivi dedotti o non dedotti per effetto dell'art. 97, comma 2; b) la residua differenza tra valore di libro e valore fiscale dei beni acquisiti in regime di neutralità ex art. 123. Entrambi gli articoli richiamati — l'art. 97 (pro-rata patrimoniale) e l'art. 123 (neutralità delle cessioni infragruppo) — sono stati abrogati dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244, con effetto dai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Venuti meno i regimi sostanziali sottostanti, il recupero di interessi e plusvalenze da neutralità infragruppo non opera più: il testo del comma 1 sopravvive come richiamo non più produttivo di effetti per le operazioni correnti.

Esempi pratici

Esempio 1 — Cessione della controllata al secondo esercizio

Una holding consolida la controllata Beta dal periodo 2024. Nel corso del 2025 cede l'intera partecipazione, facendo cessare il controllo prima del triennio. Entro 30 giorni la holding verifica gli acconti: avendo versato 18.000,00 € a fronte di un dovuto di 24.500,00 € sulle sole società rimaste nel perimetro, integra 6.500,00 €. Beta calcola l'acconto sui redditi propri risultanti dalla propria comunicazione ex art. 121.

Esempio 2 — Perdite residue attribuite alla società che le ha prodotte

All'interruzione il consolidato presenta perdite fiscali per 120.000,00 €, di cui 80.000,00 € prodotte da Gamma. Avendo i soggetti scelto e comunicato in sede di opzione il criterio di attribuzione, le perdite tornano a Gamma per la quota di sua produzione non ancora utilizzata; le restanti 40.000,00 € permangono nell'esclusiva disponibilità della controllante (art. 124, comma 4).

Esempio 3 — Mancato rinnovo al termine del triennio

Concluso il triennio 2022-2024, il gruppo decide di non rinnovare l'opzione e ne comunica la revoca. Dal 2025 ciascuna società torna a determinare e versare l'IRES autonomamente; gli acconti 2025 si calcolano singolarmente sui redditi propri. La controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, nei termini della comunicazione di revoca (art. 125, comma 2).

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare ancora il recapture del comma 1: ricalcolare interessi passivi ex art. 97 o plusvalenze da neutralità ex art. 123 è un errore, perché entrambi gli articoli sono abrogati dal 2008 e le relative rettifiche non sono più operative.
  • Saltare il termine dei 30 giorni: l'integrazione degli acconti (art. 124, comma 2) e l'eventuale attribuzione dei versamenti eccedenti (comma 3) hanno un termine perentorio di trenta giorni dal venir meno del controllo, da non confondere con la scadenza ordinaria degli acconti.
  • Disporre liberamente delle perdite di gruppo: in assenza del criterio di attribuzione comunicato in sede di opzione, le perdite restano nell'esclusiva disponibilità della controllante e non possono essere "restituite" arbitrariamente alle controllate.
  • Omettere la comunicazione delle perdite residue: l'obbligo del comma 4-bis (interruzione) e del comma 2 dell'art. 125 (revoca) è autonomo rispetto al ricalcolo degli acconti; trascurarlo espone il gruppo a contestazioni sull'utilizzo successivo delle perdite.
  • Confondere interruzione e revoca: l'art. 124 riguarda la cessazione del controllo prima del triennio, l'art. 125 il mancato rinnovo o la revoca a triennio compiuto; gli adempimenti sugli acconti differiscono (integrazione vs. calcolo singolo).

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 124 — Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (commi 1-6).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 125 — Mancato rinnovo dell'opzione (commi 1-3).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 117 — Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo, requisito del controllo e durata triennale dell'opzione (comma 3).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 118, comma 4 — Esclusione dal reddito delle somme scambiate per compensare i vantaggi fiscali infragruppo.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 121 — Obblighi di comunicazione delle società controllate.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 122 — Dichiarazione dei redditi del consolidato.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 97 — Pro-rata patrimoniale (articolo abrogato dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 123 — Neutralità delle cessioni infragruppo (articolo abrogato dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244).

Risorse correlate

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Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

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