Nuova Sabatini: finanziamenti beni strumentali PMI (DL 69/2013)
Finanziamento fino a 4 milioni e 5 anni più contributo MIMIT sugli interessi per gli investimenti in macchinari, impianti e tecnologie digitali delle PMI
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 2 del DL 69/2013 (il cosiddetto "Decreto del Fare") istituisce la Nuova Sabatini, l'agevolazione che sostiene gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese in beni strumentali. Lo strumento si compone di due elementi: un finanziamento (bancario o in leasing) per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica a uso produttivo, inclusi hardware, software e tecnologie digitali, e un contributo statale del Ministero (oggi MIMIT) rapportato agli interessi calcolati su quel finanziamento (art. 2, commi 1 e 4).
I parametri strutturali sono fissati dalla legge: il finanziamento ha durata massima di 5 anni, un valore massimo di 4 milioni di euro per impresa (anche frazionato in più acquisti) e può coprire fino al 100% dei costi ammissibili (art. 2 c. 3). La misura del contributo (il tasso convenzionale su cui si calcolano gli interessi agevolati) è invece stabilita dal decreto attuativo del MIMIT (art. 2 c. 5) ed è periodicamente aggiornata: va quindi verificata nella versione vigente al momento della domanda.
Quando si applica
La Nuova Sabatini è rivolta alle micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, di qualsiasi settore (con le esclusioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato). Le disposizioni si applicano, compatibilmente con la disciplina UE, anche alle PMI agricole e della pesca (art. 2 c. 8-bis).
Sono agevolabili gli investimenti, anche tramite leasing finanziario, in:
- macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo;
- hardware, software e tecnologie digitali (art. 2 c. 1).
Il finanziamento è concesso da banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra MIMIT, ABI e Cassa depositi e prestiti (art. 2 c. 7), a valere su un plafond di provvista dedicato. Il testo originario fissava un termine al 31 dicembre 2016, ma la misura è stata più volte rifinanziata e prorogata dalle leggi di bilancio successive: opera "a sportello" fino a esaurimento delle risorse stanziate, per cui è essenziale verificare la disponibilità del plafond vigente.
Come si applica nella pratica
Il meccanismo combina finanziamento e contributo:
| Elemento | Regola dell'art. 2 DL 69/2013 |
|---|---|
| Durata massima del finanziamento | 5 anni dalla stipula (c. 3) |
| Importo massimo per impresa | 4 milioni di euro, anche frazionato (c. 3) |
| Quota di costi finanziabili | Fino al 100% dei costi ammissibili (c. 3) |
| Contributo statale | Rapportato agli interessi, misura fissata dal decreto MIMIT (c. 4-5) |
| Erogazione del contributo | In più quote; in unica soluzione se finanziamento ≤ 200.000 € (c. 4) |
| Garanzia | Fondo di garanzia PMI fino all'80% del finanziamento (c. 6) |
1. Domanda e delibera del finanziamento. L'impresa presenta la richiesta a una banca o a un intermediario aderente alla convenzione, che delibera il finanziamento a valere sul plafond di provvista.
2. Contributo in conto impianti. Il MIMIT concede un contributo rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento (art. 2 c. 4). La misura massima e le modalità sono definite dal decreto attuativo (art. 2 c. 5): è la voce che cambia nel tempo e che va verificata di volta in volta. Per i finanziamenti non superiori a 200.000 euro il contributo può essere erogato in un'unica soluzione.
3. Garanzia pubblica. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (art. 2, comma 100, lett. a, della L. 662/1996) nella misura massima dell'80% dell'ammontare (art. 2 c. 6), agevolando l'accesso al credito.
Esempi pratici
Esempio 1 — Acquisto di macchinari con beni digitali
Una piccola impresa manifatturiera acquista un nuovo macchinario e il software gestionale collegato, beni entrambi ammissibili (art. 2 c. 1). Ottiene un finanziamento bancario a 5 anni a valere sul plafond Nuova Sabatini; su quel finanziamento il MIMIT calcola il contributo in conto impianti secondo la misura fissata dal decreto attuativo vigente.
Esempio 2 — Contributo in unica soluzione
Un'impresa stipula un finanziamento di 150.000,00 € per l'acquisto di attrezzature nuove. Essendo l'importo non superiore a 200.000 €, il contributo statale può essere erogato in un'unica soluzione anziché in più quote annuali (art. 2 c. 4), semplificando la gestione finanziaria.
Esempio 3 — Finanziamento assistito dal Fondo di garanzia
Una media impresa richiede un finanziamento di 1.000.000,00 € per un investimento in impianti. Il finanziamento è assistito dal Fondo di garanzia per le PMI fino all'80% (art. 2 c. 6): la banca riduce il rischio di credito e l'impresa accede più facilmente al prestito.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere finanziamento e contributo: la Nuova Sabatini non è un contributo a fondo perduto sull'investimento, ma un contributo statale calcolato sugli interessi del finanziamento, erogato in conto impianti.
- Dare per scontata la misura del contributo: il tasso convenzionale e la misura massima sono fissati dal decreto MIMIT (art. 2 c. 5) e cambiano nel tempo; vanno verificati nella versione vigente, non assunti da fonti datate.
- Ignorare il tetto e la durata: il finanziamento non può superare 4 milioni di euro per impresa né i 5 anni di durata (art. 2 c. 3).
- Trascurare l'esaurimento del plafond: la misura opera a sportello su risorse stanziate periodicamente; presentare domanda quando il plafond è esaurito espone al rigetto o alla sospensione.
- Acquistare beni non ammissibili o usati: sono finanziabili solo beni strumentali nuovi di fabbrica a uso produttivo (art. 2 c. 1); i beni usati restano esclusi.
- Dimenticare la garanzia pubblica: il mancato ricorso al Fondo di garanzia PMI (fino all'80%) può rendere più oneroso o difficile ottenere il finanziamento dalla banca.
Riferimenti normativi
- Art. 2, comma 1, DL 69/2013 — Accesso di micro, piccole e medie imprese (Racc. 2003/361/CE) a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuovi, hardware, software e tecnologie digitali.
- Art. 2, comma 3, DL 69/2013 — Durata massima 5 anni, valore massimo 4 milioni di euro per impresa, copertura fino al 100% dei costi ammissibili.
- Art. 2, comma 4, DL 69/2013 — Contributo del Ministero rapportato agli interessi; erogazione in più quote o in unica soluzione per finanziamenti ≤ 200.000 €.
- Art. 2, comma 5, DL 69/2013 — Rinvio al decreto attuativo per requisiti, misura massima del contributo e modalità di erogazione.
- Art. 2, comma 6, DL 69/2013 — Garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (art. 2, c. 100, lett. a, L. 662/1996) fino all'80% del finanziamento.
- Art. 2, comma 8-bis, DL 69/2013 — Estensione alle PMI agricole e del settore della pesca.
Risorse correlate
- Credito d'imposta beni strumentali (Transizione 4.0, L. 178/2020)
- Credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024)
- Credito d'imposta investimenti nella ZES unica (art. 16 DL 124/2023)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.