Salta al contenuto
Finanza agevolataUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Credito d'imposta beni strumentali 4.0: L. 178/2020 c. 1051

Guida al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020: percentuali, massimali e finestre

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

Tempo di lettura

8 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dall'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020, è un'agevolazione fruibile in compensazione riconosciuta alle imprese residenti che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato. La misura distingue tre gruppi di beni — materiali "ordinari" non 4.0, beni materiali 4.0 dell'Allegato A, beni immateriali 4.0 dell'Allegato B — ciascuno con percentuali, massimali di costo ammissibile e finestre temporali diversi. Il credito spetta dal 16 novembre 2020 e va utilizzato in quote annuali tramite modello F24.

Quando si applica

Il credito spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito (comma 1051). Per i gruppi "ordinari" (commi 1054 e 1055) è esteso anche agli esercenti arti e professioni (comma 1061).

Sono esclusi (comma 1052) i soggetti in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001. La fruizione è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Restano fuori dall'ambito oggettivo (comma 1053) i veicoli dell'art. 164 TUIR, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, i beni dell'allegato 3 alla L. 208/2015 e i beni gratuitamente devolvibili delle imprese in concessione e a tariffa.

Le finestre temporali variano per gruppo (vedi tabella). Per ciascuna vale la regola "ordine accettato + acconto almeno 20%" entro il termine, che consente la consegna nei mesi successivi.

Come si applica nella pratica

L'agevolazione si articola in tre gruppi di beni con percentuali e massimali distinti, indicati di seguito esattamente come nel testo dei commi.

Gruppo di beni% creditoMassimale costi ammissibiliComma
Beni materiali "ordinari" (non Allegato A) — 16/11/2020-31/12/2021 (o 31/12/2022 con acconto)10% (15% per strumenti lavoro agile)2 milioni di euro1054
Beni immateriali "ordinari" (non Allegato B) — stessa finestra10%1 milione di euro1054
Beni materiali e immateriali "ordinari" — 01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto)6%2 mln (materiali) / 1 mln (immateriali)1055
Beni materiali 4.0 Allegato A — 16/11/2020-31/12/2021 (o 31/12/2022 con acconto)50% fino a 2,5 mln; 30% da 2,5 a 10 mln; 10% da 10 a 20 mln20 milioni di euro1056
Beni materiali 4.0 Allegato A — 01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto)40% fino a 2,5 mln; 20% da 2,5 a 10 mln; 10% da 10 a 20 mln20 milioni di euro1057
Beni materiali 4.0 Allegato A — 01/01/2023-31/12/202420% fino a 2,5 mln; 10% da 2,5 a 10 mln; 5% da 10 a 20 mln20 milioni di euro1057-bis
Beni immateriali 4.0 Allegato B — 16/11/2020-31/12/2023 (o 30/06/2024 con acconto)20%1 milione di euro annuale1058

Per il gruppo immateriale 4.0 sono agevolabili anche le spese per servizi di cloud computing relative all'utilizzo dei beni dell'Allegato B, per la quota imputabile per competenza (comma 1058).

Utilizzo in compensazione (comma 1059). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per i commi 1054 e 1055, ovvero dall'anno di interconnessione per i commi da 1056 a 1058-bis. Per gli investimenti del comma 1054 effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è ammessa l'unica quota annuale. Il credito non concorre al reddito né alla base IRAP.

Recapture (comma 1060). Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in funzione (o all'interconnessione) i beni sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive all'estero, il credito è corrispondentemente ridotto e il maggior credito già utilizzato va riversato, senza sanzioni e interessi, entro il termine del saldo delle imposte sui redditi.

Obblighi documentali (comma 1062). Fatture e documenti di acquisto devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis. Per i beni 4.0 (commi da 1056 a 1058-bis) è inoltre necessaria una perizia asseverata di un ingegnere o perito industriale (o attestato di conformità di ente accreditato) su caratteristiche tecniche e interconnessione; per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.

Disciplina in chiusura/rimodulata dal 2025 (L. 207/2024, art. 1). La legge di bilancio 2025 ha ridisegnato in senso restrittivo l'agevolazione per gli investimenti dal 1° gennaio 2025. Sul fronte dei beni immateriali 4.0 dell'Allegato B il credito è di fatto chiuso: l'ultima finestra agevolabile resta quella del comma 1058-bis (investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 con ordine accettato e acconto almeno del 20% entro il 31/12/2024, aliquota 15%), mentre la proroga al 2025 prevista dal comma 1058-ter è stata abrogata (comma 445, lettera c); per gli investimenti immateriali Allegato B avviati dal 2025 non spetta più alcun credito. Sul fronte dei beni materiali 4.0 dell'Allegato A il credito ex comma 1057-bis è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 con ordine accettato e acconto almeno del 20% entro il 31/12/2025), ma nel limite di spesa complessivo di 2.200 milioni di euro (comma 446) — un tetto che non opera per gli investimenti già "prenotati" (ordine accettato e acconto 20%) entro la data di pubblicazione della legge. Per rispettare il plafond è introdotta una procedura di prenotazione a sportello ("click-day"): l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) una comunicazione con l'ammontare delle spese e del credito maturato (comma 447); il MIMIT trasmette poi all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari, con il credito utilizzabile in compensazione, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni, e al raggiungimento del limite di spesa pubblica l'esaurimento sul proprio sito sospendendo l'invio di nuove richieste (comma 448). In sostanza, dal 2025 il credito Allegato A non è più automatico fino ai massimali unitari, ma capiente solo fino a esaurimento del plafond nazionale, in base all'ordine di arrivo delle comunicazioni.

Esempi pratici

Esempio 1 — Macchinario 4.0 Allegato A da 200.000 €

Una PMI manifatturiera acquista e interconnette nel 2024 un macchinario incluso nell'Allegato A per 200.000 €. Si applica il comma 1057-bis: l'intero importo rientra nella prima quota (fino a 2,5 mln) con aliquota 20%. Credito = 200.000 × 20% = 40.000 €, in tre quote annuali (circa 13.333 € l'anno) dall'anno di interconnessione. Obbligatorie la dicitura in fattura e la perizia o, essendo il costo unitario sotto 300.000 €, la dichiarazione del legale rappresentante.

Esempio 2 — Software gestionale Allegato B da 30.000 €

Un'impresa acquista e interconnette nel 2023 un software gestionale incluso nell'Allegato B per 30.000 €. Si applica il comma 1058 (aliquota 20%, massimale annuo 1 mln). Credito = 30.000 × 20% = 6.000 €, in tre quote annuali di 2.000 € dall'anno di interconnessione. La fattura deve riportare il riferimento normativo; resta l'obbligo documentale dei beni 4.0.

Esempio 3 — Bene materiale ordinario da 50.000 € (2022)

Una PMI acquista nel 2022 un bene strumentale materiale non incluso nell'Allegato A per 50.000 € (entro il massimale di 2 mln). Si applica il comma 1055, aliquota 6%. Credito = 50.000 × 6% = 3.000 €, in tre quote annuali di 1.000 € dall'anno di entrata in funzione. È sufficiente la dicitura in fattura, senza perizia (non è un bene 4.0).

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere beni ordinari e 4.0: aliquote e massimali divergono (es. 6% su 2 mln per il materiale ordinario 2022 contro 40% su 20 mln per l'Allegato A nello stesso anno). Verificare l'appartenenza all'Allegato A o B.
  • Decorrenza errata della compensazione: per i beni 4.0 le quote partono dall'anno di interconnessione, non di mera entrata in funzione (comma 1059).
  • Omettere la dicitura in fattura: l'assenza del riferimento ai commi da 1054 a 1058-bis nei documenti di acquisto espone alla revoca del beneficio (comma 1062).
  • Mancanza di perizia per i beni 4.0: sopra 300.000 € di costo unitario serve perizia asseverata o attestato; sotto soglia basta la dichiarazione del legale rappresentante (comma 1062).
  • Ignorare il tetto di spesa e il "click-day" 2025: per gli investimenti Allegato A del 2025 il credito è capiente solo fino a esaurimento del plafond di 2.200 milioni e segue l'ordine cronologico delle comunicazioni al MIMIT; chi non trasmette o trasmette tardi rischia di restare fuori dal beneficio (L. 207/2024, commi 446-448).
  • Trascurare il recapture: cessione o delocalizzazione entro il secondo anno successivo comporta il riversamento del maggior credito (comma 1060).

Riferimenti normativi

  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1051 — Ambito soggettivo e decorrenza.
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1052 — Soggetti esclusi e condizioni di fruizione.
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1053 — Beni esclusi dall'agevolazione.
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1054 e 1055 — Beni materiali e immateriali ordinari (10% e 6%).
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis — Beni materiali 4.0 Allegato A.
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1058 — Beni immateriali 4.0 Allegato B (20%) e cloud computing.
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1059 — Utilizzo in compensazione in quote annuali.
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1060 — Recapture per cessione o delocalizzazione.
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1062 — Obblighi documentali e perizia.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), art. 1, commi 445-448 — Rimodulazione dal 2025: abrogazione della proroga immateriali Allegato B (comma 1058-ter) e tetto di spesa di 2.200 milioni con procedura di prenotazione "click-day" al MIMIT per i materiali 4.0 Allegato A.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.