Credito d'imposta 4.0: cosa resta nel 2026 e come si compensa
Le aliquote per scaglione, il tetto di 2.200 milioni esaurito a novembre 2025, i codici tributo 7077 e 6936 e cosa prende il posto del credito dal 2026
08/09/2026
08/09/2026
12 min lettura
In sintesi
Il credito d'imposta Transizione 4.0 è arrivato al capolinea, ma non è ancora finito di spendere. Per i beni immateriali dell'allegato B non spetta più nulla: l'ultima finestra si è chiusa con gli investimenti del 2024, completabili al più tardi entro il 30 giugno 2025. Per i beni materiali dell'allegato A resta in gioco il comma 1057-bis, esteso agli investimenti del 2025 e a quelli ultimati entro il 30 giugno 2026 se l'ordine era accettato e l'acconto del 20% versato entro il 31 dicembre 2025, ma dentro un tetto nazionale di 2.200 milioni di euro che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha dichiarato esaurito l'11 novembre 2025. Chi ha prenotato in tempo compensa in tre quote annuali con il codice tributo 7077, o con il 6936 se l'investimento era già prenotato al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2026 la leva non è più un credito: è la maggiorazione del costo ammortizzabile dell'art. 1, commi da 427 a 436, della L. 30 dicembre 2025 n. 199.
Che cosa dà ancora diritto al credito, e con quale aliquota
L'ambito soggettivo non è mai cambiato: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito (art. 1, comma 1051, L. 30 dicembre 2020 n. 178). Restano esclusi i soggetti in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001; la fruizione è comunque subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e al corretto versamento dei contributi.
Quello che è cambiato è il perimetro oggettivo, e in due passaggi. Il primo è la legge di bilancio 2025, che ha riscritto il comma 1057-bis fermandone la portata originaria al 31 dicembre 2024 e ha abrogato il comma 1058-ter, cioè la proroga al 2025 dei beni immateriali (art. 1, comma 445, lettere b) e c), della L. 30 dicembre 2024 n. 207). Il secondo è il comma 446 della stessa legge, che ha riaperto il solo allegato A per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 con ordine accettato e acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2025, «nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro».
Le aliquote sono quelle a scaglioni del comma 1057-bis, e si applicano per quote di investimento, non per fasce alternative: il 20% fino a 2,5 milioni, il 10% sulla parte compresa fra 2,5 e 10 milioni, il 5% oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili di 20 milioni. Un investimento da 3.000.000 € attraversa quindi i primi due scaglioni.
| Scaglione di investimento | Credito |
|---|---|
| Quota fino a 2,5 milioni (2.500.000 €), aliquota 20% | 500.000,00 € |
| Quota da 2,5 a 10 milioni (500.000 €), aliquota 10% | 50.000,00 € |
| Quota compensabile in ciascuno dei tre anni (comma 1059) | 183.333,33 € |
| Credito maturato sull'investimento | 550.000,00 € |
Il credito maturato è di 550.000 €, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo — circa 183.333,33 € l'anno — a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione, non da quello di entrata in funzione (comma 1059). Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR; è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi purché il cumulo, tenuto conto anche della sua irrilevanza fiscale, non porti a superare il costo sostenuto.
Per i beni immateriali dell'allegato B il conto non si fa più: l'ultima misura utile è il 15% del comma 1058-bis, nel limite di 1 milione di euro di costi ammissibili, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 o entro il 30 giugno 2025 con prenotazione al 31 dicembre 2024. Chi ha interconnesso in quella finestra sta ancora compensando; chi ha firmato dopo non ha più una norma alle spalle.
Il tetto di 2.200 milioni e l'ordine cronologico: perché la prenotazione decide tutto
Fino al 2024 il credito era automatico: maturava con l'investimento e si compensava. Dal 2025 non è più così. Il comma 447 obbliga l'impresa a trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione telematica sull'ammontare delle spese sostenute e sul credito maturato; il comma 448 stabilisce che il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie «secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni» e che, raggiunto il limite di spesa, ne dà comunicazione sul proprio sito sospendendo l'invio di nuove richieste. Il tetto non opera per gli investimenti già prenotati alla data di pubblicazione della legge di bilancio 2025.
Le comunicazioni si trasmettono sulla piattaforma del Gestore dei servizi energetici, aperta dalle ore 14.00 del 17 giugno 2025 con il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 16 giugno 2025; le modalità attuative e il modello erano stati definiti con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025. La corsa è durata cinque mesi: l'11 novembre 2025 il Ministero ha comunicato l'esaurimento delle risorse, precisando che le comunicazioni continuano a essere acquisite e che le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre nell'ordine cronologico di trasmissione.
- 11 novembre 2025: Il Ministero comunica l'esaurimento delle risorse della misura — le comunicazioni continuano a essere acquisite: contano in caso di nuova disponibilità di fondi, nell'ordine cronologico di trasmissione
- Entro il 31 dicembre 2025: Ordine accettato dal venditore e acconto di almeno il 20% del costo — condizione per portare in agevolazione gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (art. 1, comma 446, L. 207/2024)
- Entro il 31 gennaio 2026: Comunicazione preventiva sulla piattaforma del Gestore dei servizi energetici
- Entro trenta giorni dalla comunicazione preventiva: Conferma del pagamento dell'acconto del 20%
- Entro il 15 settembre 2026: Comunicazione di completamento per gli investimenti chiusi dopo il 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026 — è il termine per comunicare, non per completare l'investimento; proroga disposta con il decreto direttoriale prot. 0058657 del 31 luglio 2026. Per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025 il termine era il 31 gennaio 2026
- Dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati: Il credito diventa compensabile in F24 con i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate — il Ministero trasmette l'elenco entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese; l'importo è visibile nel cassetto fiscale
I termini della sequenza sono quelli pubblicati dal Ministero nella scheda della misura, consultata l'8 settembre 2026: comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, conferma del pagamento dell'acconto entro trenta giorni dalla preventiva, comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025. Per gli investimenti completati dopo il 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026 la comunicazione di completamento si presenta entro il 15 settembre 2026, per effetto della proroga disposta con il decreto direttoriale prot. 0058657 del 31 luglio 2026. Va letto per quello che è: è il termine per comunicare, non per completare l'investimento, che resta fissato al 30 giugno 2026. Un termine mancato non è un ritardo: senza comunicazione di completamento il Ministero non trasmette il nominativo all'Agenzia delle entrate, e il credito non diventa compensabile.
Quando il credito diventa spendibile in F24, e con quale codice
La catena è nota e va rispettata in ordine. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Da lì il credito è utilizzabile in compensazione con il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati. L'importo complessivo è visibile nel cassetto fiscale, e una compensazione che eccede quanto trasmesso per quel beneficiario comporta lo scarto del versamento.
I codici tributo non sono intercambiabili. Per gli investimenti del 2025 rientranti nel comma 1057-bis secondo la disciplina dei commi da 446 a 448 si usa il 7077, istituito con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 41/E dell'11 giugno 2025, valorizzando il campo «anno di riferimento» con l'anno di completamento degli investimenti. Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risultavano l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto di almeno il 20% resta invece il 6936, istituito con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 e ridenominato con la risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023. Sbagliare codice significa esporre una compensazione su un plafond diverso da quello su cui il credito è stato riconosciuto.
Restano gli obblighi documentali del comma 1062, che non sono formalità: le fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis, e per i beni 4.0 serve una perizia asseverata di un ingegnere o di un perito industriale, o un attestato di conformità di un ente accreditato, sulle caratteristiche tecniche e sull'interconnessione. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 € la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante. Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a una struttura produttiva all'estero, il credito si riduce e il maggior importo già compensato va riversato senza sanzioni né interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (comma 1060).
Su tre punti che la norma lascia aperti conviene leggere la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 23 luglio 2021, che raccoglie le risposte a quesiti sui commi da 1051 a 1063. L'interconnessione può intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene, perché né il comma 1062 né le disposizioni agevolative fissano un termine espresso, e valgono le indicazioni già date in tema di iperammortamento con la circolare n. 4/E del 2017 e la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 (§ 5.4). La ripartizione in tre quote annuali non è una decadenza: la quota non utilizzata in un anno resta spendibile oltre il terzo (§ 5.2). E il furto del bene agevolato non fa scattare la rideterminazione del comma 1060, perché quella norma antielusiva guarda alla volontarietà con cui il beneficiario estromette il bene (§ 7.2).
Dal 2026 la leva cambia: non più un credito, ma un ammortamento maggiorato
Chi programma investimenti oggi non deve cercare una proroga del credito 4.0, perché non c'è. Per i titolari di reddito d'impresa che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive in Italia, l'art. 1, comma 427, della L. 30 dicembre 2025 n. 199 maggiora il costo di acquisizione, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, del 180% fino a 2,5 milioni, del 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni e del 50% oltre 10 e fino a 20 milioni, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il comma 429 delimita l'oggetto: beni materiali e immateriali compresi negli allegati IV e V alla legge, interconnessi, e beni strumentali all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
Il cambio di leva ha effetti contabili e finanziari opposti a quelli del credito. La maggiorazione riduce il reddito imponibile lungo il piano di ammortamento, quindi il beneficio arriva più lentamente e vale quanto l'aliquota d'imposta dell'impresa; il credito, invece, entrava in F24 in tre anni a prescindere dal risultato d'esercizio. Nel confronto fra due esercizi contigui questo è il primo elemento da mettere sul tavolo. Il dettaglio della nuova misura è nella scheda Iperammortamento 2026.
Le domande di chi ci arriva
Ma il credito d'imposta per gli investimenti 2025 è stato confermato?
Sì, ma solo per i beni materiali dell'allegato A e dentro un tetto: l'art. 1, comma 446, della L. 207/2024 lo riconosce per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026 con ordine e acconto del 20% al 31 dicembre 2025, nel limite di 2.200 milioni di euro. Il Ministero ha dichiarato esaurite le risorse l'11 novembre 2025.
Che cosa cambia per gli investimenti già ordinati?
Se al 31 dicembre 2025 l'ordine risultava accettato dal venditore e l'acconto di almeno il 20% era stato pagato, l'investimento resta agevolabile anche se il bene arriva entro il 30 giugno 2026. Per quelli prenotati già alla data di pubblicazione della legge di bilancio 2025 non opera nemmeno il tetto di 2.200 milioni; per tutti gli altri conta l'ordine di arrivo della comunicazione al Ministero.
Le tre quote partono dall'entrata in funzione o dall'interconnessione?
Dall'interconnessione, per tutti gli investimenti dei commi da 1056 a 1058-bis (comma 1059). L'entrata in funzione rileva solo per i beni non 4.0 dei commi 1054 e 1055. Se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione, si può comunque iniziare a fruire della parte spettante come bene ordinario.
Se l'investimento è sotto i 300.000 €, posso evitare la perizia asseverata?
Sì. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 € l'onere documentale del comma 1062 si adempie con una dichiarazione resa dal legale rappresentante, al posto della perizia asseverata o dell'attestato di conformità. Resta obbligatorio il riferimento normativo espresso su fatture e documenti di acquisto.
Cosa succede al credito se vendo il bene agevolato prima che siano passati due anni?
Il credito si riduce escludendo dalla base di calcolo il costo di quel bene, e il maggior importo già compensato va riversato senza sanzioni né interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione (comma 1060). Il periodo di sorveglianza arriva al 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in funzione, ovvero a quello dell'avvenuta interconnessione.
Riferimenti normativi
- L. 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 1051 — ambito soggettivo e decorrenza dal 16 novembre 2020, con rinvio ai commi da 1052 a 1058-bis.
- L. 178/2020, art. 1, c. 1057-bis — beni materiali dell'allegato A: 20% fino a 2,5 milioni, 10% fino a 10 milioni, 5% fino a 20 milioni.
- L. 178/2020, art. 1, c. 1058-bis — ultima finestra dei beni immateriali dell'allegato B al 15%, entro 1 milione di euro di costi ammissibili.
- L. 178/2020, art. 1, c. 1059 — tre quote annuali dall'interconnessione, irrilevanza ai fini del reddito e dell'IRAP, regola di cumulo entro il costo sostenuto.
- L. 178/2020, art. 1, c. 1060 e c. 1062 — riversamento per cessione o delocalizzazione; riferimento normativo in fattura, perizia asseverata e soglia dei 300.000 €.
- L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, commi da 445 a 448 — chiusura dell'allegato B, riapertura dell'allegato A per il 2025 nel limite di 2.200 milioni di euro, comunicazione telematica al Ministero e fruizione in ordine cronologico.
- L. 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, c. 427 — maggiorazione del costo ammortizzabile per gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
- Agenzia delle entrate, circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 — risposte a quesiti sui commi da 1051 a 1063.
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025 — codice tributo 7077 e regole di trasmissione fra Ministero e Agenzia; risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023 — ridenominazione del codice tributo 6936.
- Decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy del 15 maggio 2025 e del 16 giugno 2025 (modalità attuative, modello e apertura della piattaforma sul portale del Gestore dei servizi energetici) e prot. 0058657 del 31 luglio 2026 (proroga al 15 settembre 2026 del termine di presentazione delle comunicazioni di completamento).
- Comunicati del Ministero delle imprese e del made in Italy «Transizione 4.0: esaurite le risorse disponibili per la misura», dell'11 novembre 2025, e «Transizione 4.0, MIMIT: prorogati al 15 settembre i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti», insieme alla pagina della misura: sono le fonti delle date operative, tutte consultate l'8 settembre 2026.
Decreti direttoriali e comunicati non compaiono fra le fonti collegate qui sopra, perciò se ne indicano data e oggetto per esteso.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
Risorse correlate
Tax credit cinema e audiovisivo: i crediti d'imposta della Legge 220/2016
Crediti d'imposta della Legge cinema per produzione, distribuzione, esercizio e attrazione di investimenti, con aliquote fissate dal decreto del MiC
Leggi la schedaCredito d'imposta design e ideazione estetica: 10% nel 2026
Aliquota al 10 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, massimale di 2 milioni di euro e plafond di 60 milioni
Leggi la schedaCredito d'imposta 4.0 energivori e gasivori: L. 199/2025
Il credito per gli investimenti 4.0 già effettuati nel 2025 dalle imprese negli elenchi CSEA: aliquote, plafond da 10 milioni e divieto di cumulo
Leggi la schedaCredito d'imposta 4.0 agricoltura e pesca: L. 199/2025
Il contributo sotto forma di credito d'imposta al 40 per cento per gli investimenti dei settori agricolo e ittico: misura, plafond, cumulo e vincoli
Leggi la schedaAltre schede su Finanza agevolata
- Accordi per l'innovazione: agevolazioni MIMIT per progetti di ricerca e sviluppoAccordi per l'innovazione MIMIT: agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo ad alto impatto tecnologico delle imprese, anche con organismi di ricerca
- Aree di crisi industriale: incentivi della legge 181/1989 (Invitalia)Regime di aiuto MIMIT ex L. 181/1989 per imprese che investono nelle aree di crisi industriale: Accordi di Programma, Avvisi pubblici e gestione Invitalia
- Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (FER)Investimento 16 PNRR: agevolazioni MIMIT alle PMI per impianti fotovoltaici e minieolici destinati all'autoconsumo, con eliminazione diagnosi ex ante
- Bonus colonnine domestiche: il contributo MIMIT per la ricarica dei veicoli elettrici di privati e condominiBonus colonnine domestiche: contributo MIMIT all'80% per privati e condomini su acquisto e posa di wall box e colonnine di ricarica
- Bonus decoder: il contributo MIMIT per i decoder DVB-T2/S2 e HEVC Main 10Bonus decoder: contributo MIMIT fino al 70% ai consumatori per l'acquisto di decoder DVB-T2/S2 e HEVC Main 10, entro un importo massimo
- Brevetti+ 2025: incentivi MIMIT per la valorizzazione economica dei brevetti delle PMIBrevetti+ 2025: contributo MIMIT alle micro, piccole e medie imprese per acquistare servizi specialistici di valorizzazione economica di un brevetto