Iperammortamento 2026: maggiorazione 180% Transizione 5.0
Maggiorazione del costo al 180, 100 e 50% per scaglioni di investimento (legge 199/2025): beni ammessi, piattaforma GSE, cumulo e acconto 2026
01/09/2026
8 min lettura
In sintesi
L'Iperammortamento 2026 è la nuova misura del MIMIT che, nell'ambito del nuovo Piano Transizione 5.0, sostiene gli investimenti delle imprese in beni strumentali tecnologicamente avanzati e nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nella forma di una maggiorazione del costo di acquisizione riconosciuta ai soli fini fiscali. In continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, l'intervento accompagna la trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale, ma cambia la leva: la maggiorazione del costo agevolabile per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing prende il posto dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. La disciplina è nell'art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026): la maggiorazione è del 180% fino a 2.500.000,00 € di investimento, del 100% oltre tale soglia e fino a 10.000.000,00 €, del 50% oltre 10.000.000,00 € e fino a 20.000.000,00 €, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026 è operativa, sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni; dal 21 luglio 2026 è attiva anche la fase di conferma degli investimenti prenotati.
Quando si applica
La misura si rivolge alle imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati e, in abbinamento, nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, proseguendo il percorso avviato con Transizione 4.0 e 5.0. Sotto il profilo oggettivo l'agevolazione riguarda i beni agevolabili individuati dalla misura, sui quali si applica la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini fiscali; gli investimenti devono inserirsi nella logica di trasformazione digitale ed energetica del processo produttivo.
Casistiche concrete:
- Acquisto di un macchinario interconnesso ad alto contenuto tecnologico.
- Investimento in beni strumentali abbinato all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
- Acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing), con maggiorazione applicata ai canoni.
Sul piano soggettivo la maggiorazione spetta ai titolari di reddito d'impresa che investono in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, comma 427). Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale, o con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Per le imprese ammesse la spettanza è comunque subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 1, comma 428).
Sul piano oggettivo l'art. 1, comma 429, ammette due categorie: i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli allegati IV e V della legge, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; e i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio, con una limitazione espressa per il fotovoltaico ai moduli indicati dalla norma. L'elenco puntuale dei beni sta negli allegati e va letto lì.
Come si applica nella pratica
L'Iperammortamento reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (leasing). Si tratta di un beneficio che opera sulla base imponibile — aumentando, ai fini fiscali, il costo deducibile del bene — e non più come credito d'imposta utilizzabile in compensazione: in questo sta la sostituzione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
L'iter di accesso si articola in due fasi operative sul portale del GSE:
- Prenotazione: dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026 è operativa la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni. L'impresa indica i beni per cui richiede l'agevolazione e attende l'esito della verifica GSE.
- Conferma degli investimenti prenotati: dal 21 luglio 2026 è attiva la comunicazione di conferma, seconda fase operativa del Piano. Entro 60 giorni dall'esito positivo della prenotazione GSE, l'impresa deve confermare gli investimenti già prenotati, attestando il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo per ciascun bene oppure, in caso di leasing, la stipula del relativo contratto. La conferma può riguardare solo i beni già indicati nella prenotazione, con costi pari o inferiori a quelli preventivati: eventuali beni aggiuntivi o costi superiori richiedono una nuova prenotazione.
| Elemento | Iperammortamento 2026 |
|---|---|
| Forma del beneficio | Maggiorazione del costo di acquisizione ai soli fini fiscali (ammortamenti e canoni leasing) |
| Continuità | In linea con i Piani Transizione 4.0 e 5.0 |
| Cosa sostituisce | I crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 |
| Oggetto | Beni strumentali tecnologicamente avanzati + autoproduzione di energia da fonti rinnovabili |
| Fase 1 — Prenotazione | Portale GSE, attiva dalle 12:00 del 12 giugno 2026 |
| Fase 2 — Conferma | Portale GSE, attiva dal 21 luglio 2026; entro 60 giorni dall'esito positivo, con acconto ≥20% o stipula leasing |
La legge di bilancio 2026 fissa la maggiorazione su tre scaglioni di investimento, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:
| Investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| fino a 2.500.000,00 € | 180% |
| oltre 2.500.000,00 € e fino a 10.000.000,00 € | 100% |
| oltre 10.000.000,00 € e fino a 20.000.000,00 € | 50% |
Gli scaglioni operano per fasce: la percentuale più alta si applica alla quota di investimento che ricade nel primo scaglione, non all'intero importo se questo lo supera. La maggiorazione rileva esclusivamente per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (art. 1, comma 427).
Cumulo. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee sui medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo e non porti a superare il costo sostenuto; la base di calcolo si assume al netto degli altri contributi ricevuti sugli stessi costi ammissibili. La maggiorazione non si applica agli investimenti che fruiscono dell'art. 1, comma 446, della legge 207/2024 (art. 1, comma 431).
Acconto 2026. L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 si determina senza tener conto della maggiorazione (art. 1, comma 434): il risparmio arriva a saldo, non abbatte l'acconto.
Sostituzione del bene. Se nel periodo di fruizione il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a una struttura produttiva estera, le quote residue non si perdono se nello stesso periodo d'imposta l'impresa lo sostituisce con un bene strumentale nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori; se il bene sostitutivo costa meno, il beneficio prosegue fino a concorrenza del nuovo costo (art. 1, comma 432).
La leva fiscale si traduce in un risparmio d'imposta distribuito lungo il piano di ammortamento del bene, non in un credito immediato. Le modalità attuative — procedura di accesso, contenuto e termini delle comunicazioni e delle certificazioni — sono rimesse a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 433), e le comunicazioni passano dalla piattaforma GSE (art. 1, commi 430 e 435).
Esempi pratici
Esempio 1 — Macchinario tecnologicamente avanzato
Una PMI manifatturiera acquista un macchinario interconnesso. Con l'Iperammortamento il costo di acquisizione viene maggiorato ai soli fini fiscali, così le quote di ammortamento deducibili risultano più elevate per tutta la vita utile del bene. Il beneficio si manifesta come minore imposta lungo il piano di ammortamento, non come credito compensabile in F24.
Esempio 2 — Investimento in leasing
Un'impresa di servizi acquisisce un impianto tramite locazione finanziaria. La maggiorazione si applica ai canoni di leasing rilevanti ai fini fiscali, aumentandone la quota deducibile. Ricevuto l'esito positivo della prenotazione GSE il 25 luglio 2026, l'impresa ha tempo fino al 23 settembre 2026 (60 giorni) per confermare l'investimento, attestando la stipula del contratto di leasing per il bene prenotato.
Esempio 3 — Bene strumentale più autoproduzione di energia
Una società abbina l'acquisto di beni strumentali avanzati a un impianto per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. L'investimento, in continuità con Transizione 5.0, rientra nel perimetro dell'Iperammortamento; dopo la prenotazione sul portale GSE (operativo dalle 12:00 del 12 giugno 2026), la società versa un acconto pari al 20% del costo di ciascun bene entro 60 giorni dall'esito positivo, per completare la fase di conferma attiva dal 21 luglio 2026.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: trattare l'Iperammortamento come un credito d'imposta. È una maggiorazione del costo ai soli fini fiscali, che agisce su ammortamenti e canoni, non un credito in compensazione.
- Errore: applicare la percentuale del primo scaglione a tutto l'investimento. Il 180% vale sulla quota fino a 2.500.000,00 €; sulle quote superiori si scende al 100% e poi al 50%.
- Errore: ridurre l'acconto 2026 contando sulla maggiorazione. L'art. 1, comma 434, impone di determinare l'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 senza tenerne conto: il beneficio si vede a saldo.
- Errore: avviare l'investimento senza prenotare sul GSE. La piattaforma di prenotazione è operativa dalle 12.00 del 12 giugno 2026 e va seguita la procedura prevista.
- Errore: lasciar scadere i 60 giorni per la conferma senza aver versato l'acconto del 20% (o stipulato il leasing). Superato il termine, la prenotazione decade e serve ripartire da capo.
- Errore: confermare beni diversi o costi superiori a quelli indicati in prenotazione. La conferma è ammessa solo per gli stessi beni, con costi uguali o inferiori: le variazioni richiedono una nuova prenotazione.
- Errore: cumulare la maggiorazione con l'agevolazione dell'art. 1, comma 446, della legge 207/2024 sugli stessi investimenti. L'art. 1, comma 431, lo vieta espressamente; sugli altri aiuti il cumulo è ammesso ma la base si assume al netto dei contributi già ricevuti sugli stessi costi.
- Errore: cedere il bene agevolato senza sostituirlo nello stesso periodo d'imposta. La sostituzione con un bene nuovo di caratteristiche analoghe o superiori conserva le quote residue (art. 1, comma 432); senza sostituzione il beneficio residuo si perde.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 427 a 436, legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) — maggiorazione del costo di acquisizione: misure e scaglioni (comma 427), esclusioni soggettive e condizioni (comma 428), beni agevolabili e allegati IV e V (comma 429), comunicazioni sulla piattaforma GSE (commi 430 e 435), cumulo (comma 431), sostituzione del bene ceduto (comma 432), decreto attuativo (comma 433), irrilevanza ai fini dell'acconto 2026 (comma 434).
- Art. 1, comma 446, legge 30 dicembre 2024 n. 207 — agevolazione non cumulabile con la maggiorazione.
- Scheda incentivo MIMIT — Nuovo Piano Transizione 5.0, Iperammortamento.
- Decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le modalità di accesso e le comunicazioni (previsto dall'art. 1, comma 433).
Risorse correlate
- Credito d'imposta Transizione 5.0 (DL 19/2024)
- Credito d'imposta beni strumentali Transizione 4.0 (L. 178/2020)
- Autoproduzione di energia rinnovabile per le PMI
- Nuova Sabatini — finanziamenti beni strumentali PMI
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° settembre 2026.
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