Microcredito: fino a 75.000 € senza garanzie reali, in 10 anni
Chi può chiederlo, perché la durata massima è dieci anni e non quindici, quali servizi di tutoraggio sono obbligatori e quando la garanzia pubblica copre l'80%
08/09/2026
08/09/2026
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In sintesi
Il microcredito è un finanziamento che un operatore iscritto in un elenco dedicato concede per avviare o sostenere un'attività di lavoro autonomo o una microimpresa, senza chiedere ipoteche o pegni e senza guardare a ricavi, indebitamento o attivo patrimoniale del richiedente. Il tetto ordinario è di 75.000 €; sale a 100.000 € quando il richiedente è una società a responsabilità limitata ordinaria. Quello che lo distingue da un prestito bancario va conosciuto prima di firmare: il rimborso non può durare più di dieci anni, e l'operatore deve affiancare al denaro almeno due servizi di assistenza e monitoraggio, in istruttoria e per tutta la durata del piano. Le prime due regole stanno nell'art. 111 del Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), le altre nel decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Chi può chiedere un microcredito e a quali condizioni
L'art. 111, comma 1, del TUB indica i soggetti ammessi in modo tassativo: persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificate ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile, associazioni e società cooperative. Il finanziamento serve all'avvio o all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, non può superare 75.000 € e non può essere assistito da garanzie reali. Alla società a responsabilità limitata ordinaria si applica invece il comma 1-bis, che porta il limite a 100.000 €; il decreto attuativo precisa che in questo caso il finanziamento può essere assistito anche da garanzie reali (art. 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014 n. 176).
Il decreto attuativo aggiunge due filtri che l'articolo del TUB non contiene. Il primo è dimensionale: restano fuori i lavoratori autonomi e le imprese individuali con più di cinque dipendenti, e le società di persone, le società a responsabilità limitata anche semplificate e le cooperative con più di dieci dipendenti non soci. Il secondo è un limite di concentrazione in capo a chi eroga: «l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato» (art. 4, comma 1-bis, DM 176/2014). Un secondo finanziamento allo stesso soggetto è ammesso, ma la somma con il debito residuo deve restare dentro quei limiti.
Accanto a questo strumento l'art. 111 ne disciplina un altro, che non va confuso: il microcredito sociale del comma 3, riservato alle persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale, di importo massimo 10.000 €, accompagnato da servizi di assistenza al bilancio familiare e prestato a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Chi eroga il microcredito sociale deve esercitare congiuntamente anche l'attività del comma 1 (comma 3-bis). Il diagramma qui sotto porta a uno dei tre esiti in due domande.
- Domanda: Il finanziamento serve ad avviare o esercitare un'attività di lavoro autonomo o una microimpresa?
- sì → Il richiedente è una società a responsabilità limitata ordinaria?
- no, serve a una persona in difficoltà → Microcredito sociale fino a 10.000 €, solo per persone fisiche in condizione di vulnerabilità (art. 111, c. 3, TUB)
- Domanda: Il richiedente è una società a responsabilità limitata ordinaria?
- sì → Fino a 100.000 €, anche con garanzie reali (art. 111, c. 1-bis, TUB; art. 4, c. 1, DM 176/2014)
- no, è un altro soggetto del comma 1 → Fino a 75.000 €, senza garanzie reali e con i servizi ausiliari (art. 111, c. 1, TUB)
- Esito: Fino a 100.000 €, anche con garanzie reali (art. 111, c. 1-bis, TUB; art. 4, c. 1, DM 176/2014)
- Esito: Fino a 75.000 €, senza garanzie reali e con i servizi ausiliari (art. 111, c. 1, TUB)
- Esito: Microcredito sociale fino a 10.000 €, solo per persone fisiche in condizione di vulnerabilità (art. 111, c. 3, TUB)
Il nome, infine, è riservato: l'uso del sostantivo «microcredito» è subordinato alla concessione di finanziamenti con le caratteristiche dei commi 1 e 3 (comma 5-bis). Un prestito ordinario presentato come microcredito è una scorrettezza che la norma vieta espressamente.
Dieci anni, non quindici: quanto dura davvero il piano di rimborso
È il punto su cui si sbaglia più spesso, perché il TUB e il suo decreto attuativo dicono due cose diverse. Il comma 5, lettera a), dell'art. 111 delega al Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina delle forme tecniche «prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni»: è il tetto entro cui il Ministero può muoversi, non la durata concedibile. Il Ministero si è fermato prima. L'art. 4, comma 4, del DM 176/2014 stabilisce che «la durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni», e il comma 3 impone un piano con rate a cadenza al massimo trimestrale, con la sola possibilità di differire l'inizio dei pagamenti per ragioni giustificate legate al progetto finanziato. La formulazione del decreto risale alle modifiche del DM 20 novembre 2023 n. 211, in vigore dal 12 gennaio 2024 e applicabile ai finanziamenti stipulati da quella data.
Il conto che segue mostra che cosa significano dieci anni e rate trimestrali su un importo tipico. Il tasso non lo fissa nessuna norma per il microcredito imprenditoriale — a differenza del microcredito sociale, che per legge esce a condizioni più favorevoli di quelle di mercato — quindi qui è un'ipotesi di lavoro, dichiarata come tale.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Capitale erogato | 40.000,00 € |
| Interessi complessivi su 40 rate trimestrali (ipotesi 6% annuo) | 13.483,20 € |
| Rata trimestrale costante | 1.337,08 € |
| Rimborso complessivo in dieci anni | 53.483,20 € |
Su 40.000 € erogati, con quaranta rate trimestrali costanti da 1.337,08 € a un tasso nominale ipotizzato del 6% annuo, il rimborso complessivo arriva a 53.483,20 €, di cui 13.483,20 € di interessi. Sono numeri che vanno confrontati con il fabbisogno di cassa dell'attività prima di firmare: la rata trimestrale è il vincolo vero, non il tetto di 75.000 €.
Quando il finanziamento non basta: i servizi di assistenza e monitoraggio
Il comma 1, lettera c), dell'art. 111 chiede che i finanziamenti siano «accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati». Il decreto attuativo traduce l'obbligo in un elenco chiuso e in un numero minimo: l'operatore presta almeno due dei sette servizi elencati all'art. 3 del DM 176/2014, e li presta sia in fase istruttoria sia durante il periodo di rimborso.
I sette servizi sono il supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto, la formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa sotto il profilo contabile, finanziario e del personale, la formazione sull'uso delle tecnologie per innalzare la produttività, il supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita con studi di mercato, il supporto per problemi legali, fiscali e amministrativi, il supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro e il supporto all'individuazione delle criticità nell'attuazione del progetto. Per chi valuta l'offerta di più operatori, quali due servizi vengono effettivamente erogati e con quale frequenza è un elemento di confronto concreto, non una formalità del contratto.
L'80% del Fondo di garanzia sulle operazioni fino a 50.000 €
Il microcredito si combina con la garanzia pubblica, e la combinazione è ciò che rende sostenibile per l'operatore un prestito senza ipoteche. L'art. 15-bis, comma 1, lettera c), del DL 18 ottobre 2023 n. 145 dispone che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sulle operazioni di microcredito ai sensi dell'art. 111 del TUB di importo fino a 50.000 € la garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese è rilasciata nella misura massima dell'80%. La stessa copertura vale per le operazioni finanziarie fino a 40.000 €, o fino a 100.000 € se la garanzia è chiesta in riassicurazione da un soggetto garante autorizzato. Per queste operazioni il modello di valutazione del merito di credito si applica, dove possibile, ai soli fini della gestione del rischio del Fondo: non è uno sbarramento all'accesso.
Sopra i 50.000 € la copertura scende alla misura ordinaria e l'operazione torna a essere valutata con il modello del Fondo. È una soglia da tenere presente quando si dimensiona la richiesta: chiedere 52.000 € invece di 50.000 € cambia il profilo di garanzia dell'intera operazione. Le regole di ammissibilità e i termini della copertura sono trattati nella scheda sul Fondo di garanzia PMI.
Le domande di chi ci arriva
Qual è il limite massimo di importo per un prestito di microcredito?
75.000 € per persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificate, associazioni e cooperative (art. 111, comma 1, del TUB). Per le società a responsabilità limitata ordinarie il limite è 100.000 € (comma 1-bis). Il microcredito sociale, che è un altro strumento, si ferma a 10.000 €.
È possibile ottenere un finanziamento di microcredito se non ho garanzie reali da offrire?
Sì, ed è la regola: i finanziamenti del comma 1 non possono essere assistiti da garanzie reali. La norma esclude inoltre ogni limitazione riferita a ricavi, livello di indebitamento e attivo patrimoniale del richiedente. L'unica deroga riguarda le società a responsabilità limitata ammesse fino a 100.000 €, per le quali il decreto attuativo consente anche le garanzie reali.
C'è un limite massimo di durata per i finanziamenti di microcredito?
Dieci anni. Il TUB autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a prevedere durate fino a quindici anni, ma il decreto attuativo si è fermato a dieci (art. 4, comma 4, DM 176/2014), con rate a cadenza al massimo trimestrale. Il dettaglio e un piano di rimborso calcolato sono nella sezione sulla durata.
Quali servizi extra sono obbligatori quando si ottiene un finanziamento di microcredito?
Almeno due dei sette servizi ausiliari elencati all'art. 3 del DM 176/2014, prestati sia in istruttoria sia durante il rimborso: fra questi la formazione sulla gestione contabile e finanziaria, il supporto su questioni legali e fiscali e il monitoraggio delle criticità del progetto. Senza di essi il finanziamento non è microcredito.
Posso chiamare «microcredito» qualsiasi prestito che concedo?
No. L'art. 111, comma 5-bis, del TUB riserva l'uso del sostantivo ai finanziamenti che hanno le caratteristiche dei commi 1 e 3: importo, assenza di garanzie reali, finalità e servizi ausiliari. Un prestito che non le rispetta non può essere offerto né pubblicizzato con quel nome.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico bancario), art. 111, comma 1 — soggetti ammessi, tetto di 75.000 €, divieto di garanzie reali e obbligo dei servizi ausiliari; la lettera b) è stata abrogata dalla L. 30 dicembre 2021 n. 234.
- D.Lgs. 385/1993, art. 111, c. 1-bis — finanziamenti alle società a responsabilità limitata fino a 100.000 €.
- D.Lgs. 385/1993, art. 111, c. 3 e c. 3-bis — microcredito sociale fino a 10.000 € ed esercizio congiunto con l'attività del comma 1.
- D.Lgs. 385/1993, art. 111, c. 5 — delega al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con il tetto di quindici anni entro cui fissare la durata.
- D.Lgs. 385/1993, art. 111, c. 5-bis — riserva dell'uso del sostantivo «microcredito».
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014 n. 176, artt. 1, 3 e 4 — esclusioni dimensionali, sette servizi ausiliari con il minimo di due, importo massimo, limite di concentrazione, cadenza delle rate e durata massima di dieci anni; testo come modificato dal DM 20 novembre 2023 n. 211, in vigore dal 12 gennaio 2024. Il decreto attuativo non figura fra le fonti collegate qui sopra, perciò se ne riportano numero e data completi.
- DL 18 ottobre 2023 n. 145, art. 15-bis, c. 1, lett. c) — garanzia del Fondo per le PMI all'80% sulle operazioni di microcredito fino a 50.000 €, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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