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Finanza agevolataUltimo aggiornamento: 02/06/2026

Fondo di garanzia PMI: copertura fino all'80% e massimale 5 mln

La garanzia pubblica sui finanziamenti alle PMI istituita dalla L. 662/1996: coperture dal 50% all'80%, importo massimo garantito 5.000.000 € per impresa

Ultimo aggiornamento

02/06/2026

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In sintesi

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è lo strumento pubblico che concede una garanzia statale sui finanziamenti concessi alle PMI, riducendo il rischio per chi presta il denaro e facilitando così l'accesso al credito. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 il Fondo opera con le modalità fissate dall'art. 15-bis del DL 18 ottobre 2023, n. 145: l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5.000.000 €, con coperture che, per le PMI, vanno dal 50% per le esigenze di liquidità all'80% per i programmi di investimento (misure ridotte per le imprese fino a 499 dipendenti). Il Fondo non eroga denaro: copre una quota del finanziamento concesso da banche, confidi e altri intermediari e, in caso di insolvenza, rimborsa al finanziatore la parte garantita.

Quando si applica

Il Fondo interviene quando una PMI — microimpresa, piccola o media impresa secondo i parametri dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 — chiede un finanziamento e ha bisogno di una garanzia per ottenerlo o per ottenerlo a condizioni migliori. Le casistiche tipiche sono:

  • finanziamento di un programma di investimento (acquisto di macchinari, impianti, immobili strumentali);
  • copertura di esigenze di liquidità e capitale circolante;
  • operazioni di microcredito imprenditoriale;
  • accesso al credito di imprese di nuova costituzione, che spesso non dispongono di storia creditizia né di garanzie reali da offrire.

Possono accedere anche gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (per operazioni fino a 60.000 €) e, entro limiti di dotazione e previa autorizzazione della Commissione europea, le imprese fino a 499 dipendenti (le cosiddette small mid-cap). Restano esclusi i soggetti che rientrano nella «fascia 5» del modello di valutazione del merito di credito del Fondo, ossia la classe di rischio più elevata.

Come si applica nella pratica

La garanzia è concessa attraverso il soggetto finanziatore: l'impresa non si rivolge direttamente al Fondo, ma chiede il finanziamento alla banca o al confidi, che a sua volta presenta la richiesta di garanzia al Gestore del Fondo. Le forme di intervento sono tre: la garanzia diretta (a favore della banca), la riassicurazione e la controgaranzia (a favore del confidi). Le misure massime di copertura previste dall'art. 15-bis del DL 145/2023 sono le seguenti.

Tipologia di operazioneBeneficiarioCopertura massima
Esigenze di liquiditàPMI50%
Programmi di investimentoPMI80%
Investimenti nel capitale di rischioPMI50%
Operazioni fino a 40.000 € (100.000 € in riassicurazione)PMI80%
Microcredito (art. 111 TUB) fino a 50.000 €PMI e microimprese80%
LiquiditàImprese fino a 499 dipendenti30%
Investimenti o imprese costituite da non oltre 3 anniImprese fino a 499 dipendenti40%

L'importo massimo garantito non può comunque superare 5.000.000 € per singola impresa. Per le operazioni di importo più contenuto e per il microcredito la garanzia è rilasciata all'80% senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, oppure applicandolo solo ai fini del presidio del rischio. La garanzia copre la quota di perdita: se la banca eroga 100.000 € con copertura all'80% e l'impresa diventa insolvente, il Fondo rimborsa alla banca fino a 80.000 €. Dal 2025, la legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 451 e 452) prevede inoltre che i soggetti che erogano i finanziamenti assistiti dalla garanzia versino al Fondo un premio aggiuntivo, secondo i criteri stabiliti da un apposito decreto attuativo: è un onere a carico dei finanziatori, non dell'impresa beneficiaria.

Esempi pratici

Esempio 1 — Investimento in macchinari di una piccola impresa manifatturiera

Una S.r.l. metalmeccanica con 18 dipendenti chiede alla propria banca un finanziamento di 200.000 € per acquistare una nuova linea di produzione. Trattandosi di un programma di investimento di una PMI, la banca richiede al Fondo la garanzia diretta nella misura massima dell'80%: 160.000 € sono coperti dalla garanzia pubblica. La banca, esposta in proprio solo per 40.000 €, concede il finanziamento a condizioni più favorevoli.

Esempio 2 — Liquidità per una ditta in crescita

Una piccola impresa commerciale chiede 80.000 € per sostenere il capitale circolante in una fase di espansione. Essendo un finanziamento per esigenze di liquidità, la copertura massima è il 50%: il Fondo garantisce 40.000 €. L'impresa, priva di immobili da ipotecare, ottiene comunque il credito grazie alla garanzia statale che sostituisce le garanzie reali.

Esempio 3 — Microcredito per l'avvio di un'attività

Un giovane professionista avvia un'attività di lavoro autonomo e ottiene un finanziamento di microcredito di 35.000 € ai sensi dell'art. 111 del TUB. La garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80% (28.000 €) senza applicazione del modello di valutazione, riducendo il rischio per l'operatore di microcredito e rendendo finanziabile un'iniziativa altrimenti priva di garanzie reali.

Errori comuni e come evitarli

  • Pensare che il Fondo eroghi denaro: il Fondo non concede prestiti. Garantisce una quota del finanziamento erogato dalla banca o dal confidi; la liquidità arriva sempre dall'intermediario.
  • Confondere percentuale di copertura e importo garantito: la copertura (dal 50% all'80%) si applica al singolo finanziamento, ma esiste comunque un tetto assoluto di 5.000.000 € di garanzia per impresa.
  • Richiedere la garanzia direttamente al Fondo: l'accesso passa sempre dal soggetto finanziatore (banca, confidi, operatore di microcredito), che presenta la domanda al Gestore.
  • Ignorare l'esclusione della «fascia 5»: le imprese collocate nella fascia di merito creditizio più rischiosa del modello di valutazione non accedono alla garanzia con le misure ordinarie; va verificata la fascia prima di impostare l'operazione.
  • Dare per scaduto il regime al 31 dicembre 2025: il termine delle modalità operative dell'art. 15-bis è stato prorogato al 31 dicembre 2026 dall'art. 14, comma 1, del DL 31 dicembre 2025, n. 200 (Milleproroghe).

Riferimenti normativi

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a) — istituzione del Fondo di garanzia per le PMI presso il Mediocredito Centrale, a parziale assicurazione dei crediti concessi alle piccole e medie imprese
  • Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, art. 15-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191) — modalità operative dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: massimale di 5.000.000 € per impresa, misure di copertura per finalità, esclusione della fascia 5
  • Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, art. 14, comma 1 — proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del Fondo di garanzia
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), art. 1, commi 451 e 452 — premio aggiuntivo dovuto al Fondo dai soggetti che erogano finanziamenti assistiti dalla garanzia
  • Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI (approvate con DM 2 agosto 2023, in vigore dal 13 ottobre 2023) — definizioni, misure di copertura della garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, sezioni speciali

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 02/06/2026.