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Finanza agevolataUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Escussione del Fondo di garanzia PMI: 9 o 18 mesi per chiederla

I termini che fanno perdere la garanzia, la documentazione a pena di improcedibilità e cosa resta in capo all'impresa dopo che il Fondo ha liquidato la perdita

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

Quando un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese va in sofferenza, la garanzia non si incassa automaticamente: il soggetto richiedente deve avviare il recupero verso l'impresa e poi chiedere al Gestore del Fondo la liquidazione della perdita, entro termini che, se saltano, rendono la garanzia inefficace. I due termini che contano sono nove mesi dall'evento di rischio per le operazioni senza piano d'ammortamento e diciotto mesi per quelle con piano; in caso di procedura concorsuale il recupero va avviato entro sei mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese, sette per riassicurazione e controgaranzia. Ricevuta la documentazione completa, il Gestore ha novanta giorni per proporre al Consiglio di gestione la liquidazione, oppure l'avvio del procedimento di inefficacia. Dopo il pagamento il Fondo si surroga e si rivale sull'impresa con un credito assistito da privilegio generale: per il debitore l'obbligazione non si estingue, cambia il creditore.

Da dove partono i termini: evento di rischio e avvio del recupero

Il conto alla rovescia non parte dal mancato pagamento di una rata, ma dall'evento di rischio definito dalle Disposizioni operative del Fondo, approvate con DM 2 agosto 2023 e in vigore dal 13 ottobre 2023, nel testo letto l'8 settembre 2026: revoca o risoluzione del finanziamento, mancato rientro, ammissione del beneficiario a una procedura concorsuale. In presenza di più eventi di rischio il termine decorre dal primo; se però il beneficiario viene ammesso a una procedura concorsuale, il termine decorre da quest'ultimo evento.

Prima della richiesta deve esserci l'avvio delle procedure di recupero verso il beneficiario: il deposito del decreto ingiuntivo per l'intero importo dovuto sull'operazione garantita, o l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente nell'ambito della procedura concorsuale. Gli adempimenti spettano al soggetto richiedente per le operazioni in garanzia diretta e in riassicurazione; per la controgaranzia possono essere effettuati dal soggetto richiedente o dal soggetto finanziatore.

Le Disposizioni operative chiedono inoltre, a pena di inefficacia, che i soggetti finanziatori e i soggetti garanti usino «la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo». Non è una clausola di stile: è il criterio con cui il Gestore giudica, a posteriori, il comportamento di chi ha chiesto la liquidazione.

I termini a pena di inefficacia, uno per uno

Hanno decorrenze diverse e nessuno si recupera con una richiesta di proroga: sei gravano sul soggetto richiedente o su quello finanziatore, l'ultimo è il tempo che il Gestore ha per portare la pratica in delibera.

1Evento di rischioRevoca o risoluzione delfinanziamento, mancato rientro oammissione a procedura concorsualein presenza di più eventi decorre dalprimo; se il beneficiario è ammesso aprocedura concorsuale, da quest'ultima2Entro sei mesi dall'iscrizione nel Registrodelle impreseAvvio del recupero quando ilbeneficiario è ammesso a proceduraconcorsualesette mesi per le operazioni ammesse ariassicurazione o controgaranzia; oltre iltermine la garanzia è inefficace3Entro nove mesi dall'evento di rischioInvio della richiesta di escussioneper le operazioni senza pianod'ammortamento4Entro quindici mesi dall'evento di rischioEscussione della controgaranzia sulleoperazioni senza piano d'ammortamentoil soggetto finanziatore può agire solo seil soggetto garante non ha pagato entrocentoventi giorni dalla sua richiesta5Entro diciotto mesi dall'evento di rischioInvio della richiesta di escussioneper le operazioni con pianod'ammortamento6Entro ventiquattro mesi dall'evento dirischioEscussione della controgaranzia sulleoperazioni con piano d'ammortamento7Entro tre mesi dalla richiesta del GestoreInvio delle integrazioni documentalisul Portale FdG, a pena di inefficacia8Entro novanta giorni dalla documentazionecompletaProposta al Consiglio di gestione:liquidazione della perdita o avvio delprocedimento di inefficaciaquaranta giorni per le operazioni disottoscrizione di mini-bond; la delibera ècomunicata via PEC
  1. Evento di rischio: Revoca o risoluzione del finanziamento, mancato rientro o ammissione a procedura concorsuale — in presenza di più eventi decorre dal primo; se il beneficiario è ammesso a procedura concorsuale, da quest'ultima
  2. Entro sei mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese: Avvio del recupero quando il beneficiario è ammesso a procedura concorsuale — sette mesi per le operazioni ammesse a riassicurazione o controgaranzia; oltre il termine la garanzia è inefficace
  3. Entro nove mesi dall'evento di rischio: Invio della richiesta di escussione per le operazioni senza piano d'ammortamento
  4. Entro quindici mesi dall'evento di rischio: Escussione della controgaranzia sulle operazioni senza piano d'ammortamento — il soggetto finanziatore può agire solo se il soggetto garante non ha pagato entro centoventi giorni dalla sua richiesta
  5. Entro diciotto mesi dall'evento di rischio: Invio della richiesta di escussione per le operazioni con piano d'ammortamento
  6. Entro ventiquattro mesi dall'evento di rischio: Escussione della controgaranzia sulle operazioni con piano d'ammortamento
  7. Entro tre mesi dalla richiesta del Gestore: Invio delle integrazioni documentali sul Portale FdG, a pena di inefficacia
  8. Entro novanta giorni dalla documentazione completa: Proposta al Consiglio di gestione: liquidazione della perdita o avvio del procedimento di inefficacia — quaranta giorni per le operazioni di sottoscrizione di mini-bond; la delibera è comunicata via PEC
I termini dell'escussione, dall'evento di rischio alla deliberaFonte: Elaborazione SamBooks sulle Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, Parte VI, par. B.1 e B.4

I numeri che si confondono più spesso sono quelli della controgaranzia. I nove e i diciotto mesi valgono per la richiesta di escussione della garanzia in generale; i quindici e i ventiquattro mesi riguardano solo la controgaranzia escussa dal soggetto finanziatore, che può agire quando il soggetto garante non ha pagato entro centoventi giorni dalla sua richiesta. E i tre mesi per le integrazioni documentali decorrono dalla ricezione della richiesta del Gestore, non dalla data in cui l'ufficio se ne accorge.

La presentazione di una proposta di accordo transattivo interrompe i termini della richiesta di escussione, o l'istruttoria già avviata. È l'unico meccanismo che sposta le scadenze, e funziona solo se la proposta è ammissibile.

La richiesta: cosa si allega, e quando arriva improcedibile

Sono improcedibili e respinte d'ufficio le richieste non trasmesse tramite il Portale FdG e quelle trasmesse prima dell'avvio delle procedure di recupero. È il filtro che intercetta l'errore più comune: mandare la richiesta appena si prende atto dell'insolvenza, prima di aver depositato un atto di recupero.

  • Domanda: La richiesta è stata trasmessa tramite il Portale FdG?
    • no, inviata con altri mezzi → Richiesta improcedibile: respinta d'ufficio dal Gestore del Fondo
    • sì → Le procedure di recupero verso il beneficiario sono già state avviate?
  • Domanda: Le procedure di recupero verso il beneficiario sono già state avviate?
    • no, non ancora → Richiesta improcedibile: respinta d'ufficio dal Gestore del Fondo
    • sì → Sono allegati tutti i documenti richiesti dal paragrafo B.1?
  • Domanda: Sono allegati tutti i documenti richiesti dal paragrafo B.1?
    • no, manca un allegato → Richiesta improcedibile: respinta d'ufficio dal Gestore del Fondo
    • sì → Istruttoria avviata: novanta giorni dalla documentazione completa per la proposta al Consiglio di gestione
  • Esito: Richiesta improcedibile: respinta d'ufficio dal Gestore del Fondo
  • Esito: Istruttoria avviata: novanta giorni dalla documentazione completa per la proposta al Consiglio di gestione
Quando una richiesta di escussione viene respinta d'ufficioFonte: Elaborazione SamBooks sulle Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, Parte VI, par. B.1

Alla richiesta va allegata, sempre a pena di improcedibilità, la documentazione comprovante l'avvio del recupero (diffida di pagamento con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito, istanza di ammissione al passivo) insieme alla documentazione dei controlli documentali, se non già trasmessa, e a quella sulle eventuali garanzie reali e personali acquisite, con i dati aggiornati dei garanti. Per la riassicurazione e la controgaranzia serve anche copia dell'atto di escussione del soggetto finanziatore, con l'evidenza dell'importo dovuto distinto fra rate scadute, capitale a scadere e interessi maturati; per la sola riassicurazione, l'atto d'obbligo con cui il garante si impegna a concordare le azioni di recupero, a retrocedere al Fondo le somme recuperate in misura corrispondente alla percentuale garantita e a relazionare ogni sei mesi.

Se il Gestore chiede chiarimenti o integrazioni, la documentazione va caricata sul Portale entro tre mesi. Ricevuta la documentazione completa, entro novanta giorni — quaranta per le operazioni di sottoscrizione di mini-bond — il Gestore propone al Consiglio di gestione la liquidazione della perdita nei limiti dell'importo massimo garantito e della copertura deliberati in ammissione, oppure l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia. La delibera arriva via PEC.

Dopo la liquidazione: rivalsa sull'impresa, privilegio e accordi transattivi

Il pagamento del Fondo non chiude la partita per l'impresa. A seguito dell'escussione il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per il combinato disposto dell'art. 1203 del codice civile e dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, ed è surrogato nei diritti del soggetto richiedente in proporzione alle somme pagate, comprese le altre garanzie reali e personali acquisite. Il credito del Fondo è di natura pubblica e assistito da privilegio generale ai sensi dell'art. 8-bis del DL 24 gennaio 2015 n. 3, convertito dalla L. 24 marzo 2015 n. 33. Per questo il richiedente deve scrivere negli atti di recupero e nell'istanza di ammissione al passivo che l'operazione è garantita dal Fondo: ometterlo indebolisce la rivalsa.

Componente del debitoImporto
Rate insolute alla data della richiesta18.000,00 €
Capitale residuo a scadere96.000,00 €
Interessi di mora maturati4.000,00 €
Perdita liquidata dal Fondo con copertura del 60% deliberata in ammissione70.800,00 €
Esposizione che resta in capo al soggetto finanziatore47.200,00 €
Soglia minima di un accordo transattivo (15% del debito)17.700,00 €
Debito complessivo118.000,00 €
Debito, perdita liquidata dal Fondo e soglia del saldo e stralcioFonte: Elaborazione SamBooks sulle Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, Parte VI, par. B.1 e C.1; importi di esempioScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su un debito complessivo di 118.000 €, con una copertura del 60% deliberata in ammissione, il Fondo liquida 70.800 € e per quell'importo si surroga nei diritti della banca, che resta esposta per i restanti 47.200 €. Una proposta di accordo transattivo formulata dall'impresa o dai suoi garanti è ammissibile solo se prevede una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo, calcolato su rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora: sulla stessa posizione la soglia minima è quindi 17.700 €.

Sul lato dell'impresa, l'escussione non è un condono. L'OIC 19 prevede che il debito si elimini dal bilancio quando l'obbligazione risulta estinta per adempimento o altra causa, oppure trasferita (§ 73): qui l'obbligazione resta, cambia il creditore, e la posizione va riclassificata verso il Fondo per l'importo surrogato invece che cancellata. Solo lo stralcio effettivamente concordato riduce il debito, ed è quella la parte che genera un provento. Le cause che fanno venir meno la copertura prima ancora dell'escussione sono trattate nella scheda sull'inefficacia e revoca della garanzia.

Le domande di chi ci arriva

Entro quanto tempo devo caricare sul portale i documenti richiesti dal Gestore?

Entro tre mesi dalla ricezione della richiesta, e a pena di inefficacia della garanzia. La richiesta di chiarimenti, rettifiche o integrazioni arriva tramite il Portale FdG o via PEC e, per le operazioni in controgaranzia, è inviata per conoscenza anche al soggetto finanziatore.

Quanto tempo ha il Gestore per decidere sulla liquidazione della perdita?

Novanta giorni dal ricevimento della documentazione completa, ridotti a quaranta per le operazioni di sottoscrizione di mini-bond. Entro quel termine il Gestore propone al Consiglio di gestione la liquidazione della perdita oppure l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia; la delibera è comunicata via PEC.

Cosa succede se il beneficiario finisce in procedura concorsuale?

Il recupero va avviato entro sei mesi dall'iscrizione del provvedimento nel Registro delle imprese, sette mesi per le operazioni ammesse a riassicurazione o controgaranzia, a pena di inefficacia. Da quello stesso evento decorre poi il termine per la richiesta di escussione, anche se l'insolvenza si era già manifestata prima.

Posso accettare un saldo e stralcio proposto dall'impresa?

Solo se prevede una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo, comprensivo di rate insolute, capitale residuo e interessi di mora, e se la proposta viene presentata al Gestore entro i termini della richiesta di escussione. La presentazione interrompe quei termini o l'istruttoria in corso.

Dopo che il Fondo ha pagato, l'impresa è liberata dal debito?

No. Il Fondo si surroga nei diritti del creditore per le somme pagate e agisce in rivalsa con un credito assistito da privilegio generale. Per l'impresa il debito non si estingue: cambia titolare, e in bilancio va riclassificato, non cancellato.

Riferimenti normativi

  • Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, approvate con DM 2 agosto 2023 ed entrate in vigore il 13 ottobre 2023, Parte VI — premessa: soggetti tenuti agli adempimenti e uso esclusivo del Portale FdG. Testo letto l'8 settembre 2026.
  • Disposizioni operative, Parte VI, par. B.1 — avvio del recupero in caso di procedura concorsuale (sei o sette mesi), termine di nove o diciotto mesi per la richiesta di escussione, cause di improcedibilità, documentazione allegata, tre mesi per le integrazioni, novanta giorni (quaranta per i mini-bond) per la proposta di liquidazione, obbligo di diligenza professionale nel recupero.
  • Disposizioni operative, Parte VI, par. B.2 — garanzia diretta: indicazione della garanzia negli atti di recupero, rivalsa ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, privilegio generale previsto dall'art. 8-bis del DL 24 gennaio 2015 n. 3, convertito dalla L. 24 marzo 2015 n. 33.
  • Disposizioni operative, Parte VI, par. B.3 e B.4 — riassicurazione e controgaranzia: condizioni di procedibilità, centoventi giorni al soggetto garante, quindici o ventiquattro mesi dall'evento di rischio.
  • Disposizioni operative, Parte VI, par. C.1 — accordi transattivi con percentuale di pagamento non inferiore al 15% del debito complessivo ed effetto interruttivo sui termini.
  • L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, c. 100, lett. a) — istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e limite di impegno massimo assumibile.
  • DL 18 ottobre 2023 n. 145, art. 15-bis — modalità di operatività del Fondo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con l'importo massimo garantito per singola impresa di 5.000.000 €.
  • OIC 19 «Debiti», § 73 — eliminazione del debito dal bilancio solo per estinzione o trasferimento dell'obbligazione.
  • Pagina «Normativa» del Fondo di garanzia per le PMI pubblicata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, consultata l'8 settembre 2026 — il DM 2 agosto 2023 risulta l'ultimo provvedimento che modifica le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo: i provvedimenti successivi in elenco (DM 3 maggio 2024, DM 7 agosto 2024, DM 18 giugno 2025, decreti interministeriali del 7 e del 21 gennaio 2026) riguardano sezioni speciali, comitato consultivo, finanziamenti tramite piattaforme di crowdfunding e premio aggiuntivo, e non toccano la Parte VI.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

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