Fondo di Garanzia PMI: requisiti per imprese e operazioni
Requisiti soggettivi delle PMI e oggettivi delle operazioni per accedere alla garanzia del Fondo PMI, con i settori ATECO esclusi e i casi particolari
01/09/2026
5 min lettura
In sintesi
L'accesso al Fondo di garanzia per le PMI richiede il possesso di requisiti soggettivi in capo all'impresa e di requisiti oggettivi in capo all'operazione finanziaria: le Disposizioni operative (DM 2 agosto 2023) stabiliscono chi può essere garantito e quali finanziamenti sono ammissibili.
Sul versante soggettivo, sono ammissibili le PMI e i professionisti che svolgono attività economiche non escluse, non sono «imprese in difficoltà», non presentano sofferenze in Centrale dei Rischi e superano la valutazione del merito di credito. Sul versante oggettivo, l'operazione deve essere finalizzata all'attività d'impresa, avere durata certa e non servire a estinguere finanziamenti pregressi non garantiti. Comprendere questi requisiti prima di presentare la domanda evita il rischio che la garanzia venga successivamente dichiarata inefficace.
Quando si applica
I requisiti vanno verificati alla data di presentazione della richiesta di ammissione. Riguardano due piani distinti:
- i soggetti beneficiari finali (le PMI e i professionisti italiani che ricevono il finanziamento garantito);
- le operazioni finanziarie per le quali si chiede la garanzia.
Il mancato possesso di un requisito soggettivo o oggettivo alla data della domanda è la principale causa di inefficacia della garanzia in sede di controllo o di escussione. La verifica è quindi un passaggio operativo che precede sempre la delibera del finanziamento.
Come si applica nella pratica
Requisiti soggettivi. Beneficiari del Fondo sono le PMI — microimprese, piccole e medie imprese secondo i parametri dimensionali (numero di occupati e fatturato o totale di bilancio) fissati dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE — e i professionisti, in entrambi i casi con sede legale o operativa in Italia. Sono ammissibili i soggetti che esercitano una qualsiasi attività economica, con esclusione delle sezioni ATECO 2007: K – attività finanziarie e assicurative (divisioni 64 e 65), O – amministrazione pubblica e difesa, T – attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro, U – organismi extraterritoriali. Inoltre il beneficiario:
- non deve essere soggetto all'«Impegno Deggendorf» (aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non rimborsati);
- non deve essere un'«impresa in difficoltà» ai sensi del regolamento di esenzione;
- non deve presentare esposizioni a «sofferenza» ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, né inadempienze probabili o esposizioni deteriorate verso il soggetto finanziatore.
Le start-up sono ammissibili solo per operazioni finalizzate a un programma di investimento, con mezzi propri versati pari ad almeno il 25% dell'importo del programma.
Valutazione del merito di credito. Oltre ai requisiti generali, il beneficiario deve superare la valutazione del Gestore del Fondo: non essere classificato «Unrated», non avere a carico eventi pregiudizievoli della famiglia «fallimento o similari» e non presentare una probabilità di inadempimento superiore alla soglia fissata con decreto del Ministero dello sviluppo economico (art. 3, comma 3, DM 29 settembre 2015).
Requisiti oggettivi delle operazioni. L'operazione finanziaria deve:
- essere direttamente finalizzata all'attività d'impresa;
- avere una durata o scadenza certa (le operazioni «a revoca» sono ammissibili solo se hanno scadenza desumibile dalla delibera);
- non essere finalizzata a estinguere finanziamenti già erogati dallo stesso finanziatore o gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo;
- non riguardare attività connesse all'esportazione.
Le operazioni a fronte di investimenti richiedono la descrizione del programma di investimento e sono ammesse in regime di esenzione (avvio lavori successivo alla domanda) o «de minimis» (programma avviato da non più di sei mesi). Le operazioni a rischio tripartito ammesse a riassicurazione e controgaranzia non possono superare 120.000,00 € per beneficiario e non devono essere assistite da altre garanzie.
Eventuali altre garanzie (personali o reali) sono ammesse solo sulla quota di finanziamento non coperta dal Fondo, secondo il valore cauzionale indicato nelle Disposizioni:
| Garanzia accessoria | Valore cauzionale riconosciuto |
|---|---|
| Ipoteca su immobili industriali | 50% del valore di mercato (o, se inferiore, iscritto) |
| Ipoteca su altri immobili e terreni edificabili | 60% del valore di mercato (o, se inferiore, iscritto) |
| Pegno su quote di imprese non quotate | 100% del valore di mercato |
| Altre garanzie reali su impianti, macchinari, attrezzature | 10% del valore di mercato |
| Fideiussioni bancarie | 100% dell'importo |
| Fideiussioni assicurative | 80% dell'importo |
Non è ammesso il pegno su denaro o su valori mobiliari quotati.
Esempi pratici
Esempio 1 — Impresa con esposizione a sofferenza
Una S.r.l. presenta una posizione classificata a «sofferenza» in Centrale dei Rischi. Pur avendo un'attività economica ammissibile, non possiede il requisito soggettivo: la domanda di garanzia non è ammissibile e, se la garanzia fosse comunque concessa, verrebbe dichiarata inefficace in sede di controllo.
Esempio 2 — Operazione di rinegoziazione non ammissibile
Una piccola impresa chiede un nuovo finanziamento alla stessa banca per estinguere un mutuo precedente, non garantito dal Fondo. L'operazione non è ammissibile perché finalizzata all'estinzione di un finanziamento pregresso dello stesso finanziatore: serve un'operazione realmente destinata all'attività d'impresa.
Esempio 3 — Operazione a rischio tripartito
Un confidi autorizzato presenta la richiesta per un finanziamento di 100.000,00 € a una microimpresa, garantendolo al 67% e senza acquisire garanzie reali. Poiché l'importo è inferiore a 120.000,00 € e ricorrono le altre condizioni, l'operazione è ammissibile a riassicurazione e controgaranzia a rischio tripartito.
Errori comuni e come evitarli
- Verificare i requisiti dopo la delibera del fido: i requisiti vanno controllati alla data della domanda. Una verifica tardiva espone al rischio di inefficacia della garanzia.
- Sottovalutare i settori ATECO esclusi: le attività finanziarie e assicurative (divisioni 64 e 65) non sono ammissibili; verificare il codice ATECO prevalente prima di presentare la richiesta.
- Usare la garanzia per rinegoziare debiti pregressi: la garanzia non copre operazioni finalizzate a estinguere finanziamenti già erogati e non garantiti dal Fondo dallo stesso gruppo bancario.
- Acquisire garanzie reali sulla quota già garantita: le garanzie accessorie sono ammesse solo sulla parte di finanziamento non coperta dal Fondo, nei limiti del valore cauzionale previsto.
- Dimenticare i mezzi propri delle start-up: una start-up senza il 25% di mezzi propri sul programma di investimento non è ammissibile.
Riferimenti normativi
- Disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI (DM 2 agosto 2023, in vigore dal 13 ottobre 2023), Parte II, par. B.1 — requisiti generali dei soggetti beneficiari finali, settori ATECO esclusi, Impegno Deggendorf, sofferenze.
- Disposizioni operative, Parte II, par. B.2 — valutazione del merito di credito e soglia di probabilità di inadempimento (art. 3, comma 3, DM 29 settembre 2015).
- Disposizioni operative, Parte II, par. C.1 — requisiti generali delle operazioni finanziarie (finalità, durata certa, divieto di estinzione di finanziamenti pregressi).
- Disposizioni operative, Parte II, par. C.2 — operazioni a fronte di investimenti in regime di esenzione o «de minimis».
- Disposizioni operative, Parte II, par. C.3 — operazioni a rischio tripartito (limite di 120.000,00 € per beneficiario).
- Disposizioni operative, Parte II, par. C.4 — altre garanzie ammesse sulla quota non coperta e relativo valore cauzionale.
Risorse correlate
- Fondo di Garanzia PMI: copertura fino all'80% e massimale — le forme di intervento del Fondo e le misure massime di copertura.
- Nuova Sabatini: finanziamenti per beni strumentali delle PMI — un'operazione tipicamente assistita dalla garanzia del Fondo.
- ZES unica Mezzogiorno: perimetro e sportello unico — agevolazione cumulabile con il credito garantito per gli investimenti.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° settembre 2026.
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