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Finanza agevolataUltimo aggiornamento: 31/05/2026

ZES unica Mezzogiorno: perimetro e sportello unico (DL 124/2023)

Le otto regioni della ZES unica dal 2024, lo sportello unico digitale e l'autorizzazione unica tramite conferenza di servizi per chi investe al Sud

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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4 min lettura

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In sintesi

Il DL 124/2023 istituisce, dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori di otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna (art. 9). Una ZES è una zona delimitata in cui le imprese, già operative o di nuovo insediamento, beneficiano di speciali condizioni per gli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

Oltre all'incentivo fiscale (il credito d'imposta investimenti), la ZES unica offre un forte vantaggio amministrativo: lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) (art. 13) e l'autorizzazione unica rilasciata tramite conferenza di servizi (art. 15), che sostituisce ogni altro titolo abilitativo necessario a realizzare ed esercitare un progetto produttivo. È la componente di semplificazione che riduce tempi e costi di insediamento.

Quando si applica

La disciplina riguarda chi intende avviare un'attività economica o insediare attività industriali, produttive e logistiche nel territorio della ZES unica, cioè nelle otto regioni del Mezzogiorno (art. 9 c. 2). I territori ammissibili sono quelli individuati dalla normativa europea come zone assistite, in deroga all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Lo Sportello Unico Digitale (art. 13) ha competenza sui procedimenti amministrativi relativi a:

  • attività economiche e produttive di beni e servizi;
  • realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi;
  • interventi edilizi produttivi, comprese le trasformazioni del territorio a iniziativa privata (art. 13 c. 2).

Restano fuori dal procedimento unico la posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES (art. 15 c. 8-bis).

Come si applica nella pratica

Il cuore della semplificazione è l'autorizzazione unica ottenuta tramite lo sportello digitale e la conferenza di servizi (art. 15):

1. Istanza allo Sportello Unico Digitale. Chi vuole insediarsi presenta l'istanza al S.U.D. ZES, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore (art. 15 c. 1). Lo sportello rilascia una ricevuta telematica che indica i termini di risposta e gli effetti del silenzio (art. 15 c. 2).

2. Eventuale integrazione documentale. Entro 20 giorni dal ricevimento, il S.U.D. ZES può chiedere documentazione integrativa; il proponente può sospendere il procedimento per un massimo di 30 giorni. Se la documentazione non è trasmessa nel termine, la domanda si intende respinta (art. 15 c. 3).

3. Conferenza di servizi semplificata. Entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata (art. 14-bis L. 241/1990). Le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni entro il termine perentorio di 30 giorni, elevato a 45 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica (art. 15 c. 4).

4. Autorizzazione unica. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati, consente la realizzazione delle opere e, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità (art. 15 c. 5).

Esempi pratici

Esempio 1 — Nuovo stabilimento produttivo in Campania

Un'impresa intende realizzare un nuovo stabilimento in Campania. Presenta un'unica istanza al S.U.D. ZES con il progetto: invece di gestire decine di procedimenti separati, ottiene un'autorizzazione unica attraverso la conferenza di servizi, con determinazioni delle amministrazioni entro 30 giorni (45 per ambiente e beni culturali).

Esempio 2 — Richiesta di integrazione documentale

Dopo la presentazione, lo sportello chiede entro 20 giorni un'integrazione progettuale. L'impresa sospende il procedimento per 25 giorni (entro il massimo di 30) per produrre i documenti. Se non li trasmettesse entro il termine, la domanda si intenderebbe respinta (art. 15 c. 3).

Esempio 3 — Intervento con valutazione di impatto ambientale

Un progetto logistico in Puglia è soggetto a VIA regionale. Alla conferenza di servizi partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES; la determinazione conclusiva, ove necessario, costituisce variante urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento (art. 15 c. 5-6).

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere la ZES unica con le vecchie ZES regionali: dal 1° gennaio 2024 le precedenti ZES sono confluite in un'unica zona estesa a otto regioni del Mezzogiorno (art. 9 c. 2).
  • Pensare che la ZES sia solo un incentivo fiscale: il vantaggio amministrativo (sportello unico, autorizzazione unica, conferenza di servizi) è altrettanto rilevante e va sfruttato in fase di insediamento.
  • Non rispettare i termini di integrazione: la mancata trasmissione della documentazione richiesta entro il termine comporta il rigetto della domanda (art. 15 c. 3).
  • Presentare istanze frammentate: la logica del procedimento unico è un'unica istanza allo sportello digitale, non più procedimenti separati presso amministrazioni diverse.
  • Trascurare il perimetro territoriale: l'investimento deve riguardare strutture produttive ubicate nelle regioni della ZES unica; fuori da quei territori la disciplina non si applica.

Riferimenti normativi

  • Art. 9, comma 1, DL 124/2023 — Definizione di Zona economica speciale: zona delimitata con speciali condizioni per investimenti e sviluppo d'impresa.
  • Art. 9, comma 2, DL 124/2023 — Istituzione, dal 1° gennaio 2024, della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).
  • Art. 13, commi 1-2, DL 124/2023 — Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) e relativa competenza sui procedimenti per le attività produttive.
  • Art. 15, commi 1-3, DL 124/2023 — Istanza allo sportello, ricevuta telematica, integrazione documentale entro 20 giorni con sospensione fino a 30 giorni.
  • Art. 15, commi 4-5, DL 124/2023 — Conferenza di servizi semplificata (determinazioni in 30 giorni, 45 per tutela ambientale/beni culturali); autorizzazione unica sostitutiva di ogni altro titolo.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.