Credito d'imposta investimenti ZES unica: art. 16 DL 124/2023
Credito d'imposta ZES unica prorogato al 2028 con Marche e Umbria: comunicazione dal 31 marzo al 30 maggio e contributo integrativo del 14,6189% nel 2026
01/09/2026
9 min lettura
In sintesi
L'art. 16 del DL 124/2023 riconosce, per gli anni dal 2024 al 2028, un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della ZES unica del Mezzogiorno. Sono agevolabili gli investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale ai sensi del regolamento UE n. 651/2014: acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, oltre a terreni e immobili strumentali, il cui valore non può superare il 50% dell'investimento complessivo (art. 16, c. 1-2).
L'agevolazione non è un importo fisso: è commisurata al costo dei beni e riconosciuta entro i limiti di spesa annuali stabiliti dalla legge (1.800 milioni per il 2024, 2.200 per il 2025, 2.300 per il 2026, 1.000 per il 2027 e 750 milioni per il 2028), con una soglia minima di 200.000 euro e un tetto di 100 milioni di euro per ciascun progetto (art. 16, c. 4 e 6). L'intensità dell'aiuto segue la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (variabile per regione e dimensione d'impresa) e, in caso di richieste superiori al plafond, la percentuale effettivamente fruibile è ridotta proporzionalmente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Quando si applica
Il credito spetta alle imprese che acquisiscono beni strumentali per strutture produttive nelle zone assistite individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
- regioni in deroga ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;
- regioni in deroga ex art. 107, par. 3, lett. c) TFUE: Marche, Umbria e Abruzzo (art. 16, c. 1).
Sono esclusi alcuni settori: industria siderurgica, carbonifera e della lignite, trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti) e relative infrastrutture, produzione/stoccaggio/trasmissione/distribuzione di energia, banda larga, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse anche le imprese in difficoltà o in liquidazione/scioglimento (art. 16, c. 3).
Per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura opera una disciplina dedicata: l'art. 16-bis prevede un credito d'imposta analogo per gli anni 2024, 2025 e 2026, con regole proprie di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Come si applica nella pratica
| Elemento | Regola dell'art. 16 DL 124/2023 |
|---|---|
| Periodo agevolato | Investimenti dal 1°/1/2024 al 15/11/2024, dal 1°/1/2025 al 15/11/2025 e dal 1°/1/2026 al 31/12/2028 (c. 4) |
| Beni ammissibili | Macchinari, impianti, attrezzature nuovi; terreni e immobili strumentali (c. 2) |
| Limite terreni e immobili | Non oltre il 50% del valore complessivo dell'investimento (c. 2) |
| Investimento agevolabile | Da 200.000 € (minimo) fino a 100 milioni di euro per progetto (50.000 € il minimo agricolo, 16-bis c. 2) (c. 4) |
| Limiti di spesa | 1.800 / 2.200 / 2.300 / 1.000 / 750 milioni di euro (2024-2028) (c. 6) |
| Disciplina UE | Reg. (UE) 651/2014, art. 14 (aiuti a finalità regionale) (c. 5) |
1. Investimento iniziale. Devono trattarsi di investimenti riconducibili a un "progetto di investimento iniziale" come definito dal regolamento UE 651/2014 (art. 2, punti 49, 50 e 51). L'investimento deve avere un importo non inferiore a 200.000 euro (50.000 euro per il settore agricolo dell'art. 16-bis) ed essere realizzato nelle finestre temporali del comma 4: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Per gli acquisti in leasing si assume il costo sostenuto dal locatore, escluse le spese di manutenzione (art. 16, c. 4).
2. Intensità dell'aiuto. Il credito è concesso nel rispetto del regolamento UE 651/2014, in particolare dell'art. 14 sugli aiuti a finalità regionale (art. 16, c. 5): la percentuale dipende dalla Carta degli aiuti 2022-2027 e cambia per regione e dimensione d'impresa.
3. Limiti di spesa e riproporzionamento. Il credito è riconosciuto nei limiti di spesa annuali (art. 16, c. 6). Quando i crediti complessivamente richiesti superano il plafond, l'importo fruibile da ciascun beneficiario è ridotto applicando la percentuale data dal rapporto tra il limite di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, comunicata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (meccanismo esplicitato, per la variante agricola, dall'art. 16-bis, c. 2-ter).
4-bis. Comunicazione all'Agenzia delle entrate: senza, il credito non si prende. Per gli anni 2026, 2027 e 2028 gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili in una finestra annuale fissa, indicata dall'art. 1, comma 439, della legge 199/2025:
| Anno | Finestra di comunicazione | Contenuto |
|---|---|---|
| 2026 | dal 31 marzo al 30 maggio 2026 | spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle previste fino al 31 dicembre 2026 |
| 2027 | dal 31 marzo al 30 maggio 2027 | spese sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle previste fino al 31 dicembre 2027 |
| 2028 | dal 31 marzo al 30 maggio 2028 | spese sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle previste fino al 31 dicembre 2028 |
I modelli e le modalità telematiche sono approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (art. 1, comma 440). L'importo effettivamente fruibile è poi pari al credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che l'Agenzia rende nota con un secondo provvedimento, entro dieci giorni dalla scadenza del termine (art. 1, comma 441): è il meccanismo di riproporzionamento del punto 3, applicato anno per anno. Per quanto non previsto dai commi da 438 a 442 resta il decreto ministeriale 17 maggio 2024 (art. 1, comma 443).
4. Cumulo. Il credito è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato sui medesimi costi, a condizione di non superare l'intensità o l'importo massimo consentiti dalla disciplina europea (art. 16, c. 5).
5. Vincoli di mantenimento e utilizzo. Se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisizione, oppure se sono dismessi, ceduti o destinati a strutture diverse entro il quinto periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione, il credito è rideterminato e l'importo indebitamente utilizzato va restituito (art. 16, c. 4). L'impresa deve inoltre mantenere l'attività nell'area agevolata per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento, pena la revoca (art. 16, c. 5). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e va indicato nelle dichiarazioni dei redditi fino al termine dell'utilizzo (art. 16, c. 5).
Il contributo integrativo del 14,6189% per il 2026
L'art. 1, commi da 448 a 452, della legge 199/2025 riconosce un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, una tantum nel 2026, alle imprese che si trovano in una situazione precisa: hanno presentato validamente all'Agenzia delle entrate, fra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa prevista dall'art. 1, comma 486, della legge 207/2024 per il credito ZES, e non hanno ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 dell'art. 38 del DL 19/2024.
- Misura: 14,6189% dell'ammontare del credito richiesto con quella comunicazione integrativa (comma 448).
- Come si chiede: comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dal 15 aprile al 15 maggio 2026, con dichiarazione sostitutiva di non aver ottenuto il credito Transizione 5.0 (comma 449).
- Come si usa: esclusivamente in compensazione con modello F24 presentato dai servizi telematici dell'Agenzia, dal 26 maggio al 31 dicembre 2026; non si applica il limite dell'art. 1, comma 53, della legge 244/2007 (comma 451).
- Quando si perde: al ricorrere delle ipotesi di rideterminazione dell'art. 16, comma 4, del DL 124/2023 il contributo è proporzionalmente rideterminato e l'importo indebitamente utilizzato va restituito entro il termine del saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui l'evento si verifica (comma 450).
È una finestra stretta e non rinnovabile: chi rientra nel perimetro e la lascia passare non recupera il contributo in un altro modo.
Esempi pratici
Esempio 1 — Nuovi macchinari in Calabria
Un'impresa manifatturiera realizza in Calabria un progetto di investimento iniziale acquistando nuovi macchinari per 2.000.000,00 €. Il credito d'imposta è commisurato al costo secondo l'intensità prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la regione e la dimensione dell'impresa, entro il tetto di 100 milioni per progetto e nei limiti del plafond annuale.
Esempio 2 — Investimento con terreno e immobile
Un'impresa investe complessivamente 5.000.000,00 €, di cui 1.500.000 € per l'acquisto del terreno e del capannone. La quota di terreni e immobili (1.500.000 €) rileva perché non supera il 50% dell'investimento complessivo (art. 16, c. 2); se avesse superato tale soglia, l'eccedenza non sarebbe agevolabile.
Esempio 3 — Impresa agricola (variante art. 16-bis)
Un'azienda della produzione primaria agricola investe 80.000,00 € in nuovi impianti in Puglia, importo superiore alla soglia minima di 50.000 € prevista per il settore agricolo (art. 16-bis, c. 2). Ricade nella disciplina dedicata dell'art. 16-bis: comunica all'Agenzia delle Entrate le spese ammissibili nelle finestre previste e la percentuale di credito effettivamente fruibile è determinata dal rapporto tra il limite di spesa e i crediti complessivamente richiesti (art. 16-bis, c. 2-ter).
Errori comuni e come evitarli
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Saltare la comunicazione, o mandarla fuori finestra: sostenere le spese e aspettare la dichiarazione non basta. La comunicazione all'Agenzia delle entrate ha una finestra annuale fissa, dal 31 marzo al 30 maggio, e fuori da quella il credito non si acquisisce (art. 1, comma 439, legge 199/2025).
-
Attendersi una percentuale fissa, o contare sull'intero credito calcolato: il credito non ha un'aliquota unica, segue le intensità della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (art. 16, c. 5-6), e l'importo davvero fruibile è quello della comunicazione moltiplicato per la percentuale di riproporzionamento che l'Agenzia rende nota dopo la chiusura dei termini. Prima di compensare si aspetta quel provvedimento.
-
Trascurare i limiti quantitativi dell'investimento: ogni progetto è agevolabile da un minimo di 200.000 € (50.000 € nel settore agricolo) fino a 100 milioni di euro, nei limiti di spesa annuali (art. 16, c. 4 e 6); e la quota di terreni e immobili strumentali non può eccedere il 50% del valore complessivo dell'investimento (art. 16, c. 2).
-
Investire in un settore escluso: siderurgia, energia, trasporti, banda larga, credito, finanza e assicurazioni sono esclusi dal beneficio (art. 16, c. 3).
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Violare i vincoli di mantenimento: dismettere o cedere i beni entro il quinto periodo d'imposta, non farli entrare in funzione nei termini o spostare l'attività dall'area prima di cinque anni comporta la rideterminazione o la revoca del credito, utilizzabile peraltro solo in compensazione (art. 16, c. 4-5).
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Confondere il credito generale con quello agricolo: produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura seguono l'art. 16-bis, con periodi e comunicazioni propri, distinti dall'art. 16.
Riferimenti normativi
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Art. 1, commi da 438 a 443, legge 30 dicembre 2025 n. 199 — proroga del credito agli anni 2026, 2027 e 2028, ingresso delle regioni Marche e Umbria, finestra degli investimenti fino al 31 dicembre 2028 (comma 438); calendario delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate (comma 439); modelli e modalità telematiche (comma 440); riproporzionamento entro i limiti di spesa (comma 441); rinvio al decreto ministeriale 17 maggio 2024 (comma 443).
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Art. 1, commi da 448 a 452, legge 30 dicembre 2025 n. 199 — contributo integrativo del 14,6189% per il 2026: presupposti (comma 448), comunicazione dal 15 aprile al 15 maggio 2026 (comma 449), rideterminazione e decadenza (comma 450), compensazione dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 (comma 451).
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Art. 16, comma 1, DL 124/2023 — Credito d'imposta 2024-2028 per investimenti in zone assistite (art. 107, par. 3, lett. a e c, TFUE) della ZES unica.
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Art. 16, comma 2, DL 124/2023 — Investimenti agevolabili (progetto di investimento iniziale Reg. UE 651/2014): macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili (questi ultimi entro il 50% dell'investimento).
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Art. 16, comma 3, DL 124/2023 — Settori esclusi e imprese in difficoltà o in liquidazione.
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Art. 16, comma 4, DL 124/2023 — Finestre temporali (15 novembre 2024/2025, 31 dicembre 2028), soglia minima di 200.000 euro e tetto di 100 milioni per progetto; rideterminazione del credito per mancata entrata in funzione o dismissione/cessione anticipata; leasing al costo del locatore.
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Art. 16, comma 5, DL 124/2023 — Reg. (UE) 651/2014, art. 14, e cumulo con de minimis e altri aiuti; obbligo di mantenimento dell'attività nell'area per almeno cinque anni e utilizzo del credito esclusivamente in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997).
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Art. 16, comma 6, DL 124/2023 — Limiti di spesa annuali (1.800 / 2.200 / 2.300 / 1.000 / 750 milioni di euro per il 2024-2028).
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Art. 16-bis, commi 1 e 2-ter, DL 124/2023 — Credito d'imposta per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (2024-2026) e meccanismo di riproporzionamento sul limite di spesa.
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Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 1° settembre 2026.
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