Aumento di capitale: diritto d'opzione SPA e sottoscrizione SRL
Chi ha diritto a sottoscrivere nuove quote o azioni, con quali termini, e quando può essere escluso: SPA (art. 2441) e SRL (art. 2481-bis c.c.) a confronto.
06/08/2026
7 min lettura
Chi ha diritto a sottoscrivere le nuove quote o azioni quando la società aumenta il capitale, con quali termini e quando quel diritto può essere escluso: la SPA segue l'art. 2441 c.c. (diritto di opzione), la SRL l'art. 2481-bis c.c. (diritto di sottoscrizione), regole distinte da non confondere.
In sintesi
In un aumento di capitale a pagamento, i soci esistenti hanno il diritto di sottoscrivere le nuove quote o azioni in proporzione a quanto già possiedono, per non vedere diluita la propria partecipazione. Nella SPA questo si chiama diritto di opzione (art. 2441 c.c.): termine minimo 14 giorni dalla pubblicazione dell'offerta, esclusione possibile per conferimenti in natura o per interesse della società con relazione degli amministratori. Nella SRL si chiama diritto di sottoscrizione (art. 2481-bis c.c.): termine minimo 30 giorni, e l'atto costitutivo può ammettere l'offerta a terzi, ma ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. Sono due regimi diversi per nome, termini e conseguenze dell'esclusione: usare le regole della SPA su una SRL (o viceversa) è un errore frequente e concreto.
Quando si applica
- SPA — ogni aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove azioni o obbligazioni convertibili: il diritto di opzione spetta ai soci in proporzione alle azioni possedute e, in concorso, ai possessori di obbligazioni convertibili (art. 2441, comma 1, c.c.).
- SRL — ogni decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti: il diritto di sottoscrizione spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute, salvo che l'atto costitutivo consenta l'offerta a terzi (art. 2481-bis, comma 1, c.c.).
- Non si applica agli aumenti gratuiti (imputazione di riserve a capitale), dove non c'è nuova sottoscrizione e quindi nessun diritto di opzione da esercitare: la proporzione fra i soci resta automaticamente invariata.
- Non si applica, per espresso disposto del comma 4 dell'art. 2441 c.c., alle azioni di nuova emissione liberate mediante conferimenti in natura.
Come si applica nella pratica
Nella SPA (art. 2441 c.c.). L'offerta in opzione va depositata presso il registro delle imprese e resa nota con avviso sul sito internet della società (o, in mancanza, con deposito presso la sede); per esercitare l'opzione la legge concede un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione (art. 2441, comma 2, c.c.). Chi esercita l'opzione ha anche diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate, se ne fa richiesta contestuale (art. 2441, comma 3, c.c.). Il diritto può essere escluso o limitato quando lo esige l'interesse della società: in tal caso gli amministratori devono presentare una relazione che illustri le ragioni dell'esclusione e i criteri di determinazione del prezzo di emissione, comunicata al collegio sindacale e al revisore almeno trenta giorni prima dell'assemblea; il collegio sindacale ha quindici giorni per esprimere un parere sulla congruità del prezzo, ed è quel parere — non la relazione degli amministratori — a restare depositato in sede nei quindici giorni che precedono l'assemblea (art. 2441, commi 5 e 6, c.c.). Il prezzo di emissione, in questi casi, si determina in base al valore del patrimonio netto della società.
Nella SRL (art. 2481-bis c.c.). Il diritto di sottoscrizione segue la proporzione delle partecipazioni possedute, con un termine minimo di trenta giorni dalla comunicazione ai soci (art. 2481-bis, comma 2, c.c.) — più del doppio rispetto alla SPA. Se l'aumento non è integralmente sottoscritto entro quel termine, il capitale resta comunque aumentato per l'importo delle sottoscrizioni raccolte solo se la decisione di aumento lo ha espressamente previsto: senza questa clausola di scindibilità inserita fin dalla delibera, un aumento parzialmente sottoscritto — tipicamente perché un socio non esercita la propria quota — non si perfeziona nemmeno per la parte raccolta (art. 2481-bis, comma 3, c.c.). L'atto costitutivo può prevedere che l'aumento sia offerto anche a terzi (salvo il caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, art. 2482-ter c.c.); in questa ipotesi ai soci che non hanno approvato la decisione spetta il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. (art. 2481-bis, comma 1, c.c.). Alla sottoscrizione va versato almeno il 25% della quota sottoscritta in denaro e l'intero eventuale sovrapprezzo; i conferimenti di beni in natura o di crediti seguono invece una regola più stringente e vanno liberati per intero alla sottoscrizione, per rinvio al comma 5 dell'art. 2464 c.c. (art. 2481-bis, comma 4, c.c.). Se l'aumento è sottoscritto dal socio unico, il conferimento in denaro va versato per intero (art. 2481-bis, comma 5, c.c.). Entro trenta giorni dalla sottoscrizione gli amministratori depositano al registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato eseguito (art. 2481-bis, comma 6, c.c.).
Esempi pratici
Esempio 1 — SRL, aumento riservato ai soci esistenti
Una SRL con tre soci (quote 50%/30%/20%) delibera un aumento di capitale da 30.000 € a 60.000 €, riservato ai soci in proporzione alle quote possedute, con termine di trenta giorni per la sottoscrizione. Il socio al 20% sottoscrive la propria quota di aumento (6.000 €) versando il 25% alla sottoscrizione (1.500 €) e il resto secondo i termini della decisione; gli amministratori, entro trenta giorni dalla sottoscrizione integrale, depositano al registro delle imprese l'attestazione di avvenuto aumento. Le proporzioni fra i tre soci restano invariate.
Esempio 2 — SRL, offerta a terzi e recesso del socio dissenziente
L'atto costitutivo di una SRL consente espressamente l'offerta di quote di nuova emissione a terzi. L'assemblea delibera un aumento di capitale con ingresso di un nuovo investitore esterno, approvato a maggioranza. Un socio di minoranza, contrario all'ingresso del terzo, non ha votato a favore della decisione: ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, c.c. gli spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c., con liquidazione della propria quota secondo i criteri di legge.
Esempio 3 — SPA, esclusione del diritto di opzione nell'interesse sociale
Una SPA delibera un aumento di capitale riservato a un nuovo socio industriale, escludendo il diritto di opzione dei soci esistenti perché l'operazione richiede l'ingresso di un partner con competenze specifiche di settore (interesse della società, art. 2441, comma 5, c.c.). Gli amministratori predispongono la relazione con le ragioni dell'esclusione e i criteri di prezzo, la trasmettono al collegio sindacale trenta giorni prima dell'assemblea; il collegio sindacale si esprime sulla congruità del prezzo nei quindici giorni successivi, ed è il suo parere a restare depositato in sede nei quindici giorni che precedono l'assemblea, a disposizione dei soci.
Errori comuni e come evitarli
- Chiamare "diritto di opzione" quello della SRL. Tecnicamente la SRL ha un diritto di sottoscrizione (art. 2481-bis c.c.), non un diritto di opzione (istituto proprio della SPA, art. 2441 c.c.): la sostanza è simile ma i termini e i presupposti di esclusione sono diversi, e confonderli porta a usare il termine sbagliato (14 giorni della SPA invece dei 30 della SRL).
- Dimenticare il diritto di recesso nella SRL con offerta a terzi. Se l'atto costitutivo ammette l'offerta a terzi, i soci dissenzienti hanno diritto di recesso ex art. 2473 c.c. (art. 2481-bis, comma 1, c.c.): non prevederlo nella delibera espone la società a contestazioni sulla liquidazione della quota.
- Applicare il termine di 14 giorni della SPA a una SRL. Il termine minimo per la SRL è di trenta giorni dalla comunicazione ai soci (art. 2481-bis, comma 2, c.c.), non quattordici: un termine più breve rende la decisione impugnabile.
- Escludere il diritto di opzione in SPA senza la relazione degli amministratori. L'esclusione o limitazione per interesse della società (art. 2441, comma 5, c.c.) richiede sempre la relazione con le ragioni e i criteri di prezzo, il parere del collegio sindacale sulla congruità e il deposito documentale nei quindici giorni precedenti l'assemblea (art. 2441, comma 6, c.c.): omettere questi passaggi rende annullabile la delibera.
- Applicare la regola del 25% anche ai conferimenti in natura nella SRL. Il 25% vale solo per i conferimenti in denaro; i conferimenti di beni in natura o di crediti vanno liberati per intero alla sottoscrizione, per rinvio al comma 5 dell'art. 2464 c.c. (art. 2481-bis, comma 4, c.c.). Confondere le due regole porta a sottocapitalizzare l'aumento.
- Dimenticare la clausola di scindibilità nella delibera SRL. Se un socio non sottoscrive la propria quota e la delibera non ha previsto espressamente che l'aumento resti valido per l'importo raccolto, l'intero aumento non si perfeziona — nemmeno per la parte sottoscritta dagli altri soci (art. 2481-bis, comma 3, c.c.). La clausola va inserita nella decisione di aumento, non aggiunta a sottoscrizioni già in corso.
Riferimenti normativi
- Art. 2441, commi 1-6, codice civile (diritto di opzione nell'aumento di capitale della società per azioni).
- Art. 2481-bis, commi 1-6, codice civile (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti nella società a responsabilità limitata).
- Art. 2482-ter, codice civile (richiamato dall'art. 2481-bis, comma 1, per il caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).
- Art. 2473, codice civile (richiamato dall'art. 2481-bis, comma 1, per il diritto di recesso del socio dissenziente).
- Art. 2464, codice civile (richiamato dall'art. 2481-bis, comma 4, per i conferimenti in natura nell'aumento di capitale).
Risorse correlate
- Conferimenti nella SRL: art. 2464 c.c., denaro e beni in natura
- SRL unipersonale: responsabilità del socio unico e adempimenti
- Responsabilità amministratori SRL: azione dei soci art. 2476 c.c.
- Iscrizione al registro delle imprese e REA: termini e obblighi
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
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